Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di morte conseguente a cessione di sostanze stupefacenti si applicano le disposizioni sul concorso formale dei reati disciplinato dall'art.81, comma 1, cod. pen. il quale, prevedendo il fatto di chi violi più disposizioni di legge ovvero commetta più violazioni della stessa disposizione di legge con un'unica azione od omissione, è applicabile indipendentemente dalla natura dolosa o colposa delle diverse violazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/1999, n. 8650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8650 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 18.5.1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N.970
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio CO " N.4753/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RN IN
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 1.10.1998, con la quale veniva confermata la sua dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 73 DPR n.309/90 e all'art. 586 c.p. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per l'annullamento al mancato riconoscimento del concorso formale;
rigetto nel resto;
osserva
Con sentenza in data 1.10.1998 la Corte d'Appello di Milano confermava la condanna di RN IN e di CH NE per i reati di cui agli artt. 73 DPR n.309/90 e 83-586-589 c.p., riducendo le pene inflitte in primo grado e concedendo anche alla RN il beneficio della sospensione condizionale della pena. A quanto accertato in sede di merito, il CH aveva ceduto alcune dosi di eroina ad EL RO, trovato cadavere la mattina del 9.9.1992 dopo l'assunzione della sostanza stupefacente. Lo stesso CH dichiarava di aver acquistato la sostanza dalla RN, dalla quale di era rifornito di recente anche in altra occasioni, così come inizialmente dalla stessa ammesso. Le perizie individuavano la causa del decesso nell'assunzione dell'eroina. Sulla base di queste circostanze la Corte confermava la dichiarazione di colpevolezza degli imputati in ordine ad entrambi i reati loro contestati, escludendo che i reati stessi potessero essere unificati ai sensi dell'art. 81 c.p. Ricorre la RN a mezzo del proprio difensore. Deduce manifesta illogicità della motivazione sul punto della provenienza dell'eroina, ritenuta sulla base della semplice compatibilità della sostanza rinvenuta sul cadavere con quella sequestrata presso di lei, nonostante il difetto di qualsiasi analogia, Deduce inoltre inosservanza dell'art. 81 c.1 c.p. e difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento del concorso formale tra reati, posto che i due reati ascrittile vennero in ipotesi compiuti con azione unica e che la motivazione della sentenza prendo in considerazione, per escluderla, soltanto l'ipotesi della continuazione. Non è suscettibile di considerazione il primo motivo di ricorso, col quale si introducono nella sostanza questioni attinenti alla valutazione della prova;
e cioè questioni di fatto già prese in debito esame dai giudici di merito, che hanno ritenuto certamente proveniente dalla RN l'eroina assunta dall'EL prima del decesso sulla base di argomentazioni del tutto congrue, aderenti ai fatti ed ineccepibili sotto il profilo logico. Si è osservato, invero, che tale conclusione è ampiamente legittimata dalle dichiarazioni del teste RE NO, che aveva acquistato dal CH la sostanza stupefacente insieme con l'EL il giorno precedente la scoperta del decesso, dalle dichiarazioni del CH circa la provenienza dell'eroina da lui ceduta ai due tossicodipendenti e dalle stesse iniziali ammissioni della RN:
elementi tali da rendere secondario il rilievo della consulenza tossicologica, che pure aveva confermato la compatibilità tra la composizione dei residui di droga trovati sul cadavere dell'EL e quella della droga poi sequestrata alla RN.
Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.
Afferma invero la sentenza impugnata che "non sussiste concorso formale - reato continuato ex art. 81 c.p." perché la responsabilità per il reato di cui all'art. 586 c.p. si fonda sulla colpa e ciò non consente di ipotizzare un comune disegno criminoso dal quale le due diverse fattispecie costituiscano espressione. Il rilievo è indubbiamente esatto se riferito all'ipotesi del reato continuato prevista dal secondo coma dell'art. 81 c.p.; ma risulta inconferente se riferito all'ipotesi del concorso formale di cui al primo comma, che prevede il fatto di chi vuole più disposizioni di legge ovvero commetta, più violazioni della stessa disposizione di legge con un'unica azione od omissione e trova perciò potenziale applicazione indipendentemente dalla natura dolosa o colposa delle diverse violazioni, Questa Corte (Sez. I, 19.2.1987, Faggioni, n.6335) ha del resto a suo tempo ritenuto che nella ipotesi di morte conseguente al delitto di cessione di sostanze stupefacenti si applichino la disposizioni sul concorso formale dei reati;
ad ha confermato implicitamente tale principio con l'escludere il concorso formale nel solo caso in cui alla cessione si accompagnino altre azioni od omissioni che si pongano in connessione causale con la morte (Sez. VI, 9.12.1989, Virdis, n.5348). Si deve pertanto rilevare un evidente difetto di motivazione sul punto, avendo la sentenza impugnata motivato soltanto il diniego della continuazione e non anche quello del concorso formale, pur invocato dall'imputata nell'atto di appello.
Va di conseguenza, limitatamente al punto della ravvisabilità del concorso formale tra la due ipotesi delittuose contestate, annullata la sentenza in esame, con rinvio al giudice competente;
il quale provvederà ad ovviare al vizio rilevato, stabilendo se il concorso formale, possibile in astratta, risulti ravvisabile anche in concreto e procedendo, in caso positivo, a nuova determinazione della pena.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata sentenza limitatamente al punto relativo al concorso normale e rinvia, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, all'udienza, il 18 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999