Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2017, n. 19351
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Sentenza 18 dicembre 2017

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Ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna. (Nella specie il ricorrente non aveva esposto, se non genericamente, le ragioni a sostegno della richiesta di sospensione, lamentando l'esistenza di un danno grave ed irreparabile in ragione dell'esiguità della pensione da egli percepita, non adempiendo all'onere probatorio richiesto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2017, n. 19351
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19351
    Data del deposito : 18 dicembre 2017

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