Sentenza 18 dicembre 2017
Massime • 1
Ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna. (Nella specie il ricorrente non aveva esposto, se non genericamente, le ragioni a sostegno della richiesta di sospensione, lamentando l'esistenza di un danno grave ed irreparabile in ragione dell'esiguità della pensione da egli percepita, non adempiendo all'onere probatorio richiesto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2017, n. 19351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19351 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2017 |
Testo completo
1935 1-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 18/12/2017 MARIA VESSICHELLI Presidente - Sent. n. sez. - 2917/2017 -Rel. Consigliere - EDUARDO DE GREGORIO REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N. 10386/2017 GRAZIA MICCOLI ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI TE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/12/2016 del TRIBUNALE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore سارح RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato la prescrizione del delitto di diffamazione attribuito all'imputato nei confronti del dirigente di una ASL romana, consistita in accuse di illegalità ai suoi danni, pronunziate nel corso di una riunione e riportate in una lettera raccomandata, confermando le statuizioni civili pronunziate in primo grado al risarcimento del danno e riconoscendogli una provvisionale.
1.Ha presentato ricorso la difesa dell'imputato quanto alle statuizioni civili, che, col primo motivo, ha lamentato il vizio di motivazione apparente, poiché il Tribunale si sarebbe limitato a riferirsi alle considerazioni espresse nella pronunzia di primo grado, senza rispondere alle doglianze formulate in sede di appello. In particolare il ricorrente ha osservato che quelle incriminate sarebbero espressione di critica nei confronti non solo del dirigente ma verso l'intera struttura della ASL e della regione, non eccedenti !! limite della continenza. Per altro verso non sarebbe stata voluta la comunicazione con più persone, poiché la raccomandata in cui erano state scritte le frasi reputate diffamanti era diretta al dirigente della ASL mentre, secondo il ricorrente, era irrilevante Il fatto che il contenuto della stessa sarebbe stato conosciuto da altri soggetti.
1.1 Nel secondo motivo è dedotta la violazione dell'art 539 cpp, poiché era stata concessa la provvisionale in assenza dei requisiti richiesti dalla norma. Infine è stata avanzata istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art 612 cpp. All'odierna udienza il Pg, drssa Perla Lori ha concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
1.Fondata è la doglianza che denunzia il vizio di motivazione apparente della sentenza oggetto di gravame in relazione alla conferma delle statuizioni civili.
1.1 Il Giudice del merito, invero, dopo aver dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, in mancanza di una prova evidente che il fatto non sussista o che l'imputato non l'abbia commesso o che il fatto non costituisca reato, si è limitato a condividere e richiamare genericamente la ricostruzione prospettata dal Giudice di primo grado, non indicando in alcun modo le ragioni a sostegno della conferma delle statuizioni in favore della parte civile.
1.2 Invero,non sono state affrontate sotto alcun profilo le censure imperniate sull'ipotizzato diritto di critica nei confronti della parte civile e dell'intera struttura della ASL, che, secondo l'appellante, non avrebbero ecceduto il limite della continenza. Né è stato preso in considerazione l'argomento secondo il quale la comunicazione con più persone non sarebbe stata voluta, poiché la raccomandata in cui erano state scritte le frasi reputate diffamanti era diretta al solo dirigente della ASL.
2. La pronunzia impugnata, pertanto, non ha tenuto conto del solido orientamento di questa Corto, secondo il quale, quando il Ciudice di appello di legittimità dichiarino l'estinzione del reato per amnistia О prescrizione, sono tenuti a decidere sull'impugnazione relativa alle statuizioni civili, analizzando compiutamente i motivi di ricorso proposti dall'imputato e procedendo ad un esaustivo apprezzamento probatorio sul tema della responsabilità; non può, quindi, darsi conferma della condanna al risarcimento danni solo in base alla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato nel senso ricavabile dall'art. 129 comma 2 c.p.p. (Sez. 5 n.3869 del 7/10/2014). La sentenza che non contenga tale necessaria valutazione deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore, ex art. 622 cod. proc. pen., limitatamente al profilo oggetto d'esame. (Sez Un. n. 40109 del 18/07/2013).
2.Inammissibile appare il secondo motivo di ricorso volto a censurare la concessione di una provvisionale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, poiché non deducibile in questa sede. Secondo orientamento costante di questa Corte, il provvedimento con i! quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per Cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 6, Sentenza n. 50746 del 14/10/2014 Ud. Rv. 261536, Sez 3. N. 18663 del 27/01/2015).
3.Il terzo motivo di ricorso è infondato. In proposito questa Corte ha più volte sostenuto che ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel di modifica della caso condanna.(Sez. 4, Ordinanza n. 28589 del 02/02/2016 Cc. (dep. 08/07/2016 ). Nel caso in esame il ricorrente non ha esposto, se non genericamente, le ragioni a sostegno della richiesta, lamentando l'esistenza di un danno grave e irreparabile in ragione della esiguità dell'importo della pensione da egli percepita e non adempiendo, pertanto, all'onere probatorio circa l'assoluta necessità della somma oggetto della مادح ん 2 provvisionale al soddisfacimento di suoi bisogni essenziali, non altrimenti Sez. 4, Ordinanza n. 45897 del 15/10/2015 Cc. (dep. 19/11/2015) fronteggiabili. Rv. 265032. Alla luce dei principi e delle considerazioni precedenti la sentenza impugnata deve An UK essere annullata agli effetti civili e gli atti rinviati al Giudice civile/per valore in grado di appello. Il ricorso nel resto va rigettato.
PQM
R competer Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al Giudice civile per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso. Deciso il 18.12.2017 Il consigliere estensore Il Presidente Dr. Eduardo de Gregorio Dr.ssa Maria Vessichelli Melee E dehin Depositato in Cancellaria Rome, 11 5.18 SL. CANCELLIERE Rossana Cance 3