Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
Nell'ipotesi di morte conseguente a cessione di sostanze stupefacenti deve ritenersi esclusa la configurabilità della continuazione fra quest'ultimo e quello del quale l'agente deve rispondere ai sensi dell'art. 586 cod. pen., mentre è possibile riconoscere la sussistenza del concorso formale di reati, rilevando a tal fine soltanto l'dentità della condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2004, n. 21746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21746 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 23/03/2004
1. Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - N. 444
3. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 17227/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI DE IO nato il [...];
avverso la sentenza in data 15/07/2003 della Corte d'assise d'appello di Roma. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
udito il difensore Avv. Francesco Bruzzese, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con atto del 7.11.2003 RI De RE a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15.7.2003 della Corte d'assisse d'appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal g.u.p. presso il Tribunale di Rieti lo dichiarava colpevole del delitto p. e p. dagli artt. 586 e 589, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo A) (artt. 73, 1^ comma e 80, lett. E e G del D.P.R. 309/90, e 575 c.p.), e ritenuta l'attenuante di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 equivalente alle contestate aggravanti e ritenuta assorbita nel capo B) la cessione di stupefacente di cui al capo A) lo condannava con la diminuente del rito abbreviato per il reato di cui capo A) alla pena di anni due di reclusione e per quelli di cui al capo B) (artt. 81, 1^ co, c.p., 73, 1^ comma e 80, lett. E e G del D.P.R. 309/90) alla pena di anni sei di reclusione ed euro 100.000 di multa.
Il De RE rispondeva del fatto di aver inviato a EL RL, detenuto in Civitavecchia, cartoncini imbevuti di sostanza stupefacente tipo eroina, che il EL, assieme al compagno di cella, estraeva diluendola in acqua ed assumeva per via endovenova conseguentemente decedendo per overdose di una miscela da strada di eroina e barbiturici, barbiturici che peraltro non erano contenuti come sostanze da taglio nello stupefacente pervenuto per posta, ma che erano stati assunti assieme o separatamente all'eroina iniettatasi dal EL, come emergeva dalla consulenza tecnica. In primo grado il De RE veniva condannato per i reati di omicidio volontario e di cessione di sostanze stupefacenti, ritenuti in continuazione.
La Corte di merito, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva l'ipotesi di omicidio volontario e riteneva l'ipotesi di cui agli artt. 586 e 589 c.p., escludendo la continuazione con il reato continuato di cui al capo B), stante la natura colposa del reato di cui agli artt. 586 e 589. Affermava infatti che doveva essere escluso il dolo, sia pure eventuale, non essendovi nella circostanza alcunché che accrescesse il rischio ordinariamente commesso all'assunzione dell'eroina, considerato anche il convincimento del De RE che nessun rischio si sarebbe verificato, stante l'esperienza del EL nell'assumere lo stupefacente, e considerato infine che non risultava che l'imputato avesse conoscenza di particolari condizioni di salute del EL tali da trasformare quella possibilità (sempre esistente) di sviluppi letali in elevata probabilità secondo una valutazione ex ante.
Lamenta il ricorrente con il primo motivo la violazione degli artt. 40 e 586 c.p. per insussistenza del nesso causale tra l'evento morte e la presunta condotta dell'imputato e la carenza ed illogicità della motivazione. Ed invero deve ritenersi esser causa di un evento ogni circostanza che si inserisca nel corso normale degli accadimenti provocando un cambiamento nel loro succedersi, e tale da determinare secondo l'id quad plerumque accidit il verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso, sempreché non concorrano circostanze preesistenti, simultanee e sopravvenute, di per sè sole capaci di produrre l'evento.
Nel caso di specie è emersa la presenza nel sangue, oltre che dello stupefacente, anche di barbiturici nel provocare l'evento morte, non specifica l'entità di tale incidenza, ne' chiarisce se l'evento morte si sarebbe verificato in assenza dei barbiturici e del benzodiazepine, circostanza decisiva in ordine al nesso acusale ove si consideri che è stato escluso che tali sostanze fossero associate nei cartoncini all'eroina di cui erano imbevuti e che in ordine alla seconda sostanza non è stato compiuto alcun accertamento ne' espressa alcuna valutazione.
Nè si chiarisce se l'assunzione di dette due sostanze possa considerarsi causa sopravvenuta non prevista ne' prevedibile, da sola sufficiente a determinare la morte ed idonea ad interrompere il nesso causale.
Con un secondo motivo lamenta l'imputato l'assoluta carenza della motivazione in ordine alla provenienza delle buste e dei cartoncini dal De RE ed al fatto che gli stessi fossero già imbevuti di eroina.
La sentenza non indicherebbe quali siano i gravi e concordanti indizi che inducono a ritenere che la persona che forniva lo stupefacente al EL ed al compagno di cella TI fosse proprio il De RE, unici indizi essendo le dichiarazioni del TI che il fornitore era un uomo che si avvaleva del falso nominativo TO NT come mittente, e del riferimento ad un certo AS, sottoposto anch'egli all'obbligo di firma.
Osserva questa Corte, esaminando dapprima questo motivo, che ha carattere pregiudiziale rispetto al primo (in quanto, se fondato, travolgerebbe l'intera motivazione), in primo luogo che è di fin troppo ovvia comprensione la spiegazione dell'attendibilità dell'affermazione del TI circa l'uso da parte del mittente di sostanze stupefacenti di un nome falso, si che solo ove si abbia un fine di non recepire non sono evidenti gli "ovvi motivi" che rendono plausibile il ricorso ad un nome falso o all'uso abusivo di un nome altrui.
Va poi aggiunto che il ricorrente maliziosamente tace su altri elementi decisivi evidenziati dal giudice a quo, ovvero la perquisizione e la detenzione a Rieti indicate nelle missive ricevute dal TI e dal EL, pienamente corrispondenti come epoca e come durata, e sul fatto che corrispondono anche le modalità dell'obbligo di firma, e del tutto destituita di fondamento è la doglianza che non si spiega perché mittente debba essere ritenuto il De RE e non il suo convivente AS DE ND, in quanto non si può sezionare la sentenza, estrapolandone un argomento, e considerarla immotivata prescindendo da ulteriori sue affermazioni:
la spiegazione è fornita infatti subito dopo quando la sentenza valuta la consulenza grafica attribuendo la paternità delle missive all'imputato.
Ed in effetti il ricorrente contesta la motivazione in ordine alla valutazione di detta consulenza, doglianza che non può essere condivisa, ne' in ordine all'attribuzione delle scritture di comparazione, che appare logico ascrivere al ricorrente, considerato che si è motivato trattarsi di missive da lui consegnate alla Direzione della casa circondariale di Rieti in attesa di spedizione (nessuna contestazione è mossa in ordine alle scritture di comparazione consistenti in firme autografe apposte su atti pubblici). Nè ha pregio la doglianza relativa all'aver il giudice a quo disatteso la consulenza di parte: pare logica e coerente la motivazione in base alla quale si privilegia l'elaborato del consulente del p.m., ritenendo generiche e non suffragate da un riscontro tra originali le osservazioni della difesa, e se è vero che non ha pregio il rilievo che la contestazione delle conclusioni del c.t., del p.m. non appare suffragata da concrete proposte circa l'attribuibilità di ciascuno scritto, ciò non inficia la motivazione, che resta valida pur senza quest'incoerente affermazione. Il rilievo degli argomenti taciuti dal ricorrente, ma innestati nella motivazione dimostra che, lungi dall'esser divergente, tale elemento probatorio converge con gli altri che conclamano la paternità degli scritti in capo al De RE. Il ricorrente trascura poi la circostanza che la ricostruzione si fonda sulle affermazioni del TI, che nelle circostanze sopraevidenziate, emergenti dalla sentenza impugnata, trovano riscontro, sì che detta ricostruzione è logicamente incompatibile con l'imbibizione da eroina successivamente all'arrivo dei cartoncini in carcere (cfr. Cass., SS.UU. 24.11.1999, n. 24, Spina). Con un ulteriore motivo sostiene il ricorrente l'inutilizzabilità nel giudizio abbreviato della consulenza, non avendo il p.m. dato avviso dell'accertamento tecnico non ripetibile all'indagato ed al suo difensore. Va premesso che, qualora fosse esatto quanto lamentato, dovrebbe affermarsi che, avendo il p.m. proceduto ad accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 c.p.p. senza dare avviso alla persona sottoposta alle indagini, sussiste un'ipotesi di nullità di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., ma se vi sia stata richiesta di rito abbreviato, con l'accettazione da parte dell'imputato del giudizio allo stato degli atti, la scelta operata comporta la rinuncia ad eccepire la nullità detta (Cassazione penale, sez. 4^, 11 novembre 1994, Presta e altro Cass. Pen. 1996, 3032). Nel caso di specie v'è di più: l'indagine tecnica non può considerarsi atto irripetibile, avendo il consulente evitato di operare analisi sul cucchiaio e sulla siringa, cosa che avrebbe fatto venir meno le relative tracce ed indubbiamente avrebbe dato luogo ad un accertamento irripetibile, ma anche l'esame dei cartoncini ha comportato un minimo utilizzo di essi, di tal che l'accertamento deve considerarsi senz'altro ripetibile e soggetto al regime dell'art. 359 c.p.p., in quanto non si versa in tema di situazione soggetta a modificazione. (Cass. Pen., sez. 3^, 16.6.1999, n. 9734, Mattu). Inconferente è il richiamo a Cass. 28.3.1997, n. 2956, che riguarda una situazione ben diversa.
Esclusa la fondatezza dei motivi pregiudiziali di doglianza, si può ora passare ad esaminare il primo motivo, in ordine al quale va rilevato che, se è infondata la doglianza in ordine alla causalità materiale che è innegabilmente sussistente in quanto l'assunzione anche di barbiturici da parte del EL non relega al di fuori della seriaizone causale l'assunzione dello stupefacente, che è sempre a rischio, la stessa appare fondata in ordine al rapporto di causalità psicologica: ed infatti l'art. 586 c.p. punisce la morte quale conseguenza non voluta di altro reato doloso (diverso da percosse o lesioni, nel qual caso opera l'art. 584 c.p.), di tal che detto evento si pone fuori dalla volizione, ma, alla luce dell'interpretazione costituzionale della norma, e segnatamente in considerazione dell'art. 27 Cost., deve avere il carattere della prevedibilità, difettando altrimenti la personalità della responsabilità penale.
Orbene, la sentenza impugnata (p. 13) esclude che il De RE si sia rappresentato l'evento, e cioè che l'abbia previsto, ma è totalmente carente di motivazione in ordine alla questione se l'evento poteva essere previsto, di tal che s'impone l'annullamento della sentenza in ordine a tale capo.
Quanto agli ulteriori motivi di doglianza, va considerato in primis quello relativo all'erronea applicazione di legge per mancato riconoscimento dell'art. 81 c.p. in relazione ai due reati contestati. Tale argomento è fondato nei limiti in cui si dirà, subordinatamente al permanere della condanna per il reato di cui all'art. 586, essendo ovvio che qualora in sede di rinvio venisse a cadere detta condanna verrebbe meno la pluralità di reati in ordine ai quali va valutata l'applicabilità dell'art. 81 c.p.: il motivo è ammissibile, essendo la statuizione contenuta per la prima volta nella sentenza di appello, e dunque la doglianza non poteva essere proposta prima (609, co. 2, c.p.p.), ed è fondato quanto al concorso formale (Cass. 1^, 20.1.2003, n. 2595, Solazzo;
Cass. 6^, 18.5.1999, n. 8650, Bornaghi ed altro, RV. 214197), cosa esatta perché il concorso formale ha riguardo alla condotta, a differenza del reato continuato in cui si ha riguardo all'identità del disegno criminoso, e dunque non possono essere affasciati un reato colposo e uno doloso o due reati dolosi, nonostante che parte della giurisprudenza sia in senso contrario quando il reato colposo muove da una piattaforma dolosa (Cass. Pen., sez. 2^, 20.10.1998, n. 323, PM in proc. Scurato, RV. 212265, contra Cass. Pen. 6535/87), tesi condivisibile solo se la continuazione è con reato diverso da quello doloso che sfocia nel delitto di cui all'art. 586.
Dunque, laddove il giudice di rinvio ritenga il permanente del reato di cui all'art. 586, dovrà uniformarsi al principio stabilito da questa Corte ritenendo il reato in concorso formale con quello di cui al capo B), la responsabilità in ordine al quale acquista il crisma dell'irrevocabilità con la presente decisione, non essendo fondati i motivi di doglianza in ordine ad esso, come risulta dall'analitico esame che segue.
Ci si duole infatti ulteriormente della carenza di motivazione in ordine la mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p., ma la doglianza è infondata: il diniego delle generiche è giustificato dai numerosissimi e gravi precedenti, ne' si comprende che rilievo abbia la loro mancata elencazione, di cui si duole il ricorrente, dalla costanza e determinatezza della reiterazione delle condotte di fornitura dello stupefacente e della oggettiva pericolosità del modo della fornitura, elementi che non troverebbero riscontro nella motivazione: ma la motivazione è proprio questa, è l'indicazione di circostanze di fatto storicamente accertate.
Quanto alla ricorrenza del concorso del fatto doloso della persona offesa, la doglianza è assurda, dato che nello stesso svolgimento del motivo il ricorrente riconosce la natura colposa del fatto del EL.
Altra doglianza investe la pretesa carenza di motivazione circa il giudizio di comparazione tra le circostanze ed erronea applicazione dell'art. 69: quanto alla doglianza circa il giudizio di comparazione il ricorrente lamenta che sia frutto di mero arbitrio, non essendo l'equivalenza in alcun modo giustificata, neanche dalla necessità di adeguare la pena al fatto, ma non sussiste un interesse del ricorrente, ove si consideri che le aggravanti sono numericamente e ponderalmente di spessore superiore all'attenuante, per l quale il giudice a quo a sentito il bisogno di giustificare la concessione con una motivazione diffusa, di tal che dal contesto ci si potrebbe chiedere perché l'attenuante non è stata ritenuta minusvalente, ma non il contrario.
Il ricorso è poi infondato quanto alla doglianza dell'attenuante ad effetto speciale in materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti nel fatto di lieve entità va ravvisata una circostanza attenuante ad effetto speciale (rectius: indipendente), ai sensi dell'art. 63, comma 3, cod. pen., che non si sottrae al giudizio di comparazione ex art. 69, co. 4 cod. pen., con le aggravanti eventualmente contestate (Cass. Pen., sez. 4^, 12.12.1997, n. 2070, P.M. in c. Vassallo, RV. 210445). Inoltre, a dimostrazione della fallacia dell'argomento, il discorso potrebbe ribaltarsi e considerarsi come pena base quella determinata dalle aggravanti ad effetto speciale dell'art. 80, lett. f) e g). L'argomento viene poi superato dai motivi nuovi, nei quali si sostiene la natura di reato autonomo dell'art. 73 quando ricorra l'ipotesi di lieve entità, ma si trascura l'argomento letterale dell'art. 380 lett. h), che definisce circostanza quella prevista dal comma 5^ dell'art. 73, non meramente a livello definitorio, cosa che non vincolerebbe l'interprete, ma facendone scaturire un regime giuridico in tema di obbligatorietà dell'arresto in flagranza.
Ferma restando l'irrevocabilità della sentenza di condanna quanto al capo B), l'impugnato provvedimento va annullato, limitatamente al reato di cui al capo a) così come ritenuto nella sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Roma, che si atterrà ai principi testè enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla condanna per il reato di cui agli artt. 586 e 589 c.p. e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Roma. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004