Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il G.i.p., all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini la identificazione e l'iscrizione nel registro delle notizie di reato dei soggetti nei cui confronti il P.M. ha formulato la richiesta, trattandosi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dall'art. 409, comma quarto cod. proc. pen.. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che l'accertamento del Gip sulla incompletezza delle indagini si estende anche alla compiuta identificazione delle persone a cui gli atti andrebbero attribuiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 41341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41341 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/11/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1906
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 32124/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. di Padova;
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Padova, pronunciata in data 14.7.2005;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Letta la richiesta del P.G., nella persona del Dott. Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. OSSERVA IN FATTO
1. A seguito di un esposto presentato da AS GI, che lamentava lo spostamento, con procedure illegittime, dello svincolo autostradale di Cittadella a ridosso della sua proprietà, sottoposta a vicolo ambientale, allo scopo di favorire i proprietari dei terreni sui quali insisteva il progetto originario, e segnalava l'indebita appropriazione, da parte delle ditte che eseguivano i lavori, di ghiaia e di sabbia, il P.M. di Padova chiedeva sequestro preventivo nei confronti di persone da identificare per il solo reato edilizio di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20. Successivamente, il P.M. formulava richiesta di archiviazione.
2. Con provvedimento del 14.7.2005 il giudice per le indagini preliminari di Padova, all'esito di udienza camerale disposta ai sensi dell'art. 409 c.p.p., invitava il P.M. ad iscrivere nel registro delle notizie di reato le persone alle quali i reati stessi (L. n. 47 del 1985, art. 20; D.L. n. 490 del 1999, art. 163, comma 1 e art. 118, comma 1, lett. a, come riformulati e art. 323 c.p.) erano attribuiti.
3. Il dissenso del gip risulta espresso su numerosi aspetti: a) l'aver il P.M., contravvenuto alla regola, ribadita dalla Corte Costituzionale, secondo cui la corretta gestione delle indagini presuppone la pronta identificazione ed iscrizione a registro delle persone cui i reati sono attribuiti;
b) l'aver il P.M., nonostante l'iscrizione risultasse avvenuta per il solo reato di cui alla L. n.47 del 1985, art. 20, richiesto l'archiviazione per il diverso reato di cui all'art. 323 c.p., trascurando del tutto sia i reati in materia edilizia ed a tutela dei beni paesaggistici ed artistici, sia i reati lamentati con riguardo alla sottrazione di materiale edile;
c) l'aver il P.M. motivato la richiesta per assenza di dolo specifico, laddove nei reati in esame ricorrerebbe soltanto un dolo generico;
d) essere impossibile valutare l'elemento soggettivo di persone non ancora identificate;
e) essere quelle persone già individuate, in quanto firmatarie degli atti amministrativi.
4. Il P.M. presso il Tribunale di Padova ricorre avverso tale ordinanza, lamentando abnormità del provvedimento.
5. Sostiene: a) che il gip avrebbe innovato rispetto ad una sempre ritenuta legittimità dell'iscrizione a mod. 21 di persone da identificare e ad una riconosciuta possibilità di richiedere in tal caso l'archiviazione; b) che per giurisprudenza consolidata, se per la formulazione dell'imputazione il giudice ha un potere d'impulso, nessuna norma attribuisce invece al gip il potere di ordinare l'iscrizione di nominativi nel registro degli indagati;
c) che l'obbligo di iscrivere una persona nell'apposito registro incombe sul P.M. solo in presenza di elementi conoscitivi necessari a delineare una notizia di reato nei confronti di una persona in termini di ragionevole determinatezza;
d) che quando le indagini palesano l'insussistenza del fatto il P.M. non è tenuto alla compiuta identificazione del soggetto cui il fatto può essere riferito.
6. Con memoria in data 31.10.2006 l'avv. Nicoletta Capone, nell'interesse della persona offesa, GI Gasparini, espone le ragioni del rigetto del ricorso.
7. La regolamentazione del caso in esame deve essere enucleata dal dettato dell'art. 409 in combinato disposto con gli artt. 335 e 415 c.p.p.. 8. Nel rispetto dell'art. 409 c.p.p., comma 2, il giudice per le indagini preliminari, non condividendo la richiesta di archiviazione del P.M., ha fissato udienza camerale, dandone debita comunicazione. A seguito dell'udienza, il gip ha invitato il P.M. ad iscrivere nel registro delle notizie di reato le persone alle quali i reati stessi sono attribuiti.
9. Posto che la procedura osservata dal gip risulta perfettamente regolare ed aderente alla normativa in vigore, la domanda sottoposta all'esame di questo collegio attiene precipuamente ai poteri d'impulso del gip: se egli abbia o meno il potere di disporre, a seguito dell'udienza, la compiuta identificazione della persona da iscrivere a registro.
10. L'art. 409 c.p.p., comma 4, dispone che se il giudice ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al P.M. fissando il termine per il loro compimento;
il comma 5 recita che, fuori da tale ipotesi, il gip dispone l'imputazione coatta. 11. Una lettura atomistica dell'art. 409 c.p.p., potrebbe anche legittimare l'opinione secondo cui fra i poteri del gip non vi è quello di imporre al P.M. l'identificazione compiuta del soggetto da iscrivere a registro. Una lettura sistematica delle norme conduce a soluzione affatto differente.
12. Il presupposto su cui si fonda la disposizione in esame deve essere rintracciato nel dettato dell'art. 335 c.p.p., che impone al P.M. di iscrivere immediatamente ogni notizia di reato ed il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. Ben vero che, in sede interpretativa, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'obbligo di iscrizione postula l'esistenza di specifici elementi indizianti, non già di meri sospetti. Tuttavia, il principio di obbligatorietà, che si traduce nella doverosità del controllo giurisdizionale, impone che una scelta omissiva del P.M. non sia esente da verificazione.
13. Con riguardo alla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di persone ignote, l'art. 415 c.p.p. chiarisce che rientra nel potere del gip l'ordine di iscrivere nel registro delle notizie di reato la persona già individuata cui il reato sia da attribuire. La ratio della norma è evidente. In presenza di una notizia di reato il controllo giurisdizionale si estende anche alla compiuta e corretta identificazione dell'autore. La disposizione è applicabile estensivamente anche all'ipotesi - come quella in esame - che il P.M., pur avendo la possibilità di identificare compiutamente le persone oggetto di indagini, iscriva a mod. 21 solo la notizia di reato ed ometta l'indicazione dei nominativi.
14. Dalle disposizioni ora richiamate e dagli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi è possibile enucleare in via generale i seguenti principi: l'unico soggetto legittimato ad individuare nell'atto una notizia di reato è il pubblico ministero. Solo gli atti iscritti a mod. 45 (fatti non costituenti reato)non devono essere sottoposti al giudice per le indagini preliminari per l'archiviazione. Ma, una volta che il P.M. abbia esercitato il suo potere ed abbia iscritto la notizia nell'apposito registro, il controllo del gip è ineludibile.
15. Le disposizioni degli artt. 409 e 415 c.p.p., nel sostanziare i poteri del gip, coprono, a giudizio del presente collegio, ogni ipotesi concreta: il gip che non accolga la richiesta di archiviazione e fissi la data dell'udienza in camera di consiglio può disporre in quella sede l'archiviazione ovvero indicare al P.M. le ulteriori indagini da compiere;
può altresì disporre che il P.M. formuli l'imputazione nei confronti della persona nota;
può ancora ordinare, in tutti i casi in cui la richiesta di archiviazione riguardi fatti attribuibili a persona individuata o individuabile, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato dei nominativi da identificare compiutamente. Questa sequenza alternativa di possibili conclusioni dell'esercizio del controllo del G.i.p. mette in evidenza che egli è abilitato a coprire ogni eventuale zona grigia lasciata scoperta nell'esercizio dell'azione penale;
mette altresì in evidenza che la regola ordinaria per lo svolgimento delle indagini è la previa iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato (v. art. 335 c.p.p.; art. 415 c.p.p., comma 2): anche il potere di disporre la formulazione di una imputazione, come previsto dall'art. 409 c.p.p., comma 5, presuppone che la persona nei confronti della quale deve essere elevato l'addebito sia stata iscritta nel detto registro. Il g.i.p. può, pertanto, in caso di dissenso con il P.M., invitarlo a compiere ulteriori indagini anche in punto di compiuta identificazione delle persone cui andrebbero attribuiti i fatti.
16. Consegue da quanto sin qui scritto che il provvedimento emesso dal gip di Padova sia esente dai caratteri dell'abnormità, sia per le forme adottate (adozione di ordinanza all'esito di udienza camerale), sia per la sostanza del provvedimento emesso. Rientra, infatti, fra i poteri del gip quello - enucleabile in termini generali dall'art. 415 c.p.p., comma 2 - di disporre che una persona venga iscritta nel registro delle notizie di reato. Ciò indipendentemente dal contenuto della richiesta di archiviazione formulata dal P.M., al quale non è riconosciuto il potere di delimitare il campo del controllo demandato al gip.
17. Alla mancanza di cause di abnormità consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006