Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2009, n. 35099
CASS
Sentenza 7 luglio 2009

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In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2009, n. 35099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35099
    Data del deposito : 7 luglio 2009

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