Sentenza 11 aprile 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, quando tra i reati uniti in continuazione sono comprese, quali violazioni satellite, fattispecie di detenzione e cessione di sostanze di cui alle tabelle II e IV allegate al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena irrogata prima del sopraggiungere della più favorevole disciplina, determinatasi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, non viola il principio di cui all'art. 2 cod. pen. quando dal complesso della motivazione sia possibile evincere la marginalità della condotta riguardante le cosiddette droghe leggere e la conseguente esiguità dell'aumento applicato dal giudice di merito per il reato satellite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2014, n. 21558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21558 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 11/04/2014
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 706
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 858/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO RI N. IL 04/04/1979;
GG MO N. IL 19/10/1980;
GG VI N. IL 08/04/1978;
PO IO N. IL 21/02/1991;
avverso la sentenza n. 4837/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
Udito il difensore di RO ON e RO VI, Avv. Luigi Maurizio D'Agosto in sostituzione dell'Avv. ONtta Galantucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. In data 14/01/2013 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare il 2/12/2011 nei confronti di RO ON, RO VI e NI NO, riformando la sentenza di primo grado nei confronti di CA SI per essere il reato di cui al capo 71) assorbito in quello di cui al capo 62) e rideterminando la pena nei confronti di quest'ultimo imputato.
2. La sentenza della Corte territoriale, concernente anche altri imputati qui non ricorrenti, riguarda plurime imputazioni nei confronti di NI NO, RO VI e CA SI in ordine al reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, relative a condotte, alcune delle quali commesse in concorso di persone, di illecita detenzione con finalità di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con particolare riguardo all'imputato NI NO vi erano, poi, due imputazioni relative all'illecita detenzione con finalità di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo hashish. RO ON era, invece, imputato di un'unica condotta di illecita cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. I fatti risultavano commessi in Roma tra il 23 ottobre 2009 e il 9 novembre 2010.
3. All'udienza preliminare del 16/06/2011 nel giudizio di primo grado, gli imputati erano stati ammessi al giudizio abbreviato e, successivamente, condannati sulla base del contenuto di conversazioni telefoniche intercettate, dalle quali il giudice aveva ritenuto di poter desumere che gli stessi, oltre a fare uso personale di cocaina, fossero implicati in una stabile e intensa attività di spaccio, alla quale facevano specifico riscontro le attività di polizia giudiziaria di osservazione e controllo del territorio ed i sequestri della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso degli acquirenti. Il giudice di primo grado aveva rimarcato come il contenuto delle conversazioni intercettate, pur in assenza di ulteriori elementi di riscontro, consentisse di ricostruire numerosi altri episodi di cessione.
4. Ricorre per cassazione NI NO, con atto sottoscritto dal difensore, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo denuncia violazione dell'art. 192 c.p., e art. 546 c.p.p., lett. e), oltre che vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di specificare in maniera esaustiva i risultati raggiunti nonché i criteri adottati nella valutazione della prova, riportandosi alle considerazioni svolte dal giudice di primo grado e richiamando quanto statuito da quest'ultimo con un esame sommario e superficiale dei predetti elementi;
la Corte avrebbe omesso di argomentare in ordine alla sussistenza di riscontri individualizzanti al contenuto delle intercettazioni telefoniche;
b) con un secondo motivo denunzia violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e dell'art. 546 c.p.p., lett. e), nonché
vizio di motivazione per aver omesso la Corte di fornire qualsivoglia argomentazione in ordine alla rilevanza dello stato di tossicodipendenza del prevenuto nonché in ordine alla quantità e qualità della sostanza stupefacente rinvenuta;
c) con un terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis c.p., e art. 546 c.p.p., lett. e), per aver omesso la Corte di motivare in relazione alla doglianza volta ad ottenere la concessione delle circostanze attenuanti generiche con carattere di prevalenza sulla contestata aggravante;
d) con un quarto motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 132 e 133 c.p., e art. 546 c.p.p., lett. e), per aver omesso la Corte di argomentare in ordine alla doglianza relativa all'eccessività del trattamento sanzionatorio.
5. Ricorre per cassazione RO ON, con atto sottoscritto dal difensore, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art. 62 bis c.p., e art. 164 c.p., comma 4, per avere la Corte pronunciato sentenza di condanna nonostante l'insussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti dai quali inferire la sua responsabilità penale. Secondo il ricorrente, la pronuncia di condanna troverebbe fondamento nella erronea interpretazione delle risultanze di ordine captativo, in concreto riferibili a due singole e inconferenti conversazioni telefoniche, in difetto di un grado di certezza della colpevolezza tale da risultare al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte territoriale, si assume, in una univoca e apodittica interpretazione della provvista indiziaria menzionata, avrebbe ritenuto il ricorrente responsabile della condotta di cessione della sostanza stupefacente ad un presunto interlocutore nelle due intercettazioni telefoniche in atti, ma dal tenore di tali conversazioni si poteva inferire come fosse stato il medesimo interlocutore a cedere sostanza stupefacente a RO ON, potendosi inoltre fondatamente ritenere, sulla base dell'equivoco tenore delle due suddette conversazioni telefoniche, che i due conversanti non si fossero incontrati, ovvero che avessero programmato l'appuntamento per qualsiasi altro motivo. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente e basata su mere congetture, in violazione del principio secondo il quale in materia di intercettazioni telefoniche l'interpretazione del linguaggio e del contenuto va operata decifrando i significati in modo da superare l'ambiguità e i dubbi sul significato complessivo;
b) con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione per aver omesso la Corte di giustificare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena pur in presenza di uno specifico motivo di gravame, con il quale si invocava l'applicazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in ragione del fatto che si trattasse di persona dedita ad attività lavorativa, gravata da un unico precedente penale ormai datato conclusosi con condanna ex art. 444 c.p.p., alla pena di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa.
6. Ricorre per cassazione RO VI, con atto sottoscritto dal difensore, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza di prova certa ed incontrovertibile della sua responsabilità penale. Il ricorrente, si assume, sarebbe stato condannato in ragione della erronea interpretazione delle risultanze di ordine captativo, basandosi la decisione unicamente sull'equivoca interpretazione di intercettazioni telefoniche, per la maggior parte dei capi d'imputazione non accompagnate da alcuna contestuale attività di indagine nonché da qualsivoglia sequestro di stupefacenti. In particolare, per il reato di cui al capo 1), sarebbe illogica la deduzione della Corte circa l'orario notturno delle conversazioni, in realtà intercorse tra le 16 e le 22:12 del 24 ottobre 2009; per il reato di cui al capo 21), non vi sarebbe prova della presunta destinazione a terzi dell'imprecisato quantitativo di droga, tanto più che a pag.45 della medesima sentenza si evince come non potesse ritenersi provato con certezza che la predetta droga fosse stata acquistata da terzi;
per il reato di cui al capo 44), sarebbe manifestamente illogico il richiamo al quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente tipo cocaina pur in presenza di un'unica conversazione telefonica con elementi inidonei a fondare una valutazione di colpevolezza, tanto più in assenza di contestazione di un sodalizio associativo;
per il reato di cui al capo 47), in carenza di sequestro e di verifica della qualità dello stupefacente ritenuto oggetto di cessione, non si poteva escludere che la sostanza fosse in realtà priva di capacità drogante;
per il reato di cui al capo 92), l'unico riscontro dell'avvenuta cessione illecita da parte del ricorrente sarebbe il rinvenimento dell'esiguo quantitativo di sostanza indosso a tale Belsole, ma l'accostamento di tale sostanza alle due conversazioni precedenti tra il Belsole e il ricorrente sarebbe tutt'altro che inequivoca;
per il reato di cui al capo 95), risulterebbe mera congettura la riconducibilità della cantina di via Tranfo al ricorrente, essendo desumibile da una telefonata del 3 maggio 2010 tra RO VI e NI NO la carenza di disponibilità da parte del ricorrente della cantina in parola, quantomeno nei giorni immediatamente antecedenti al rinvenimento della droga. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente e basata su mere congetture, in violazione del principio secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto va operata decifrando i significati in modo da superare l'ambiguità e i dubbi sul significato complessivo;
b) con il secondo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per aver escluso la Corte l'applicazione di tale attenuante a fronte di una vicenda improduttiva di un reale allarme sociale e nei confronti di persona tossicodipendente gravata da due precedenti penali per furto risalenti di circa 10 anni;
c) con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la Corte disatteso il motivo di gravame volto ad escludere formalmente gli effetti della contestata recidiva, pur avendo la difesa documentato l'encomio ricevuto dal ricorrente dal Direttore della Casa Circondariale per avere impedito il tentativo di suicidio di un altro detenuto, da cui risultava evidente che la recidiva non potesse considerarsi in questo caso indizio di maggiore pericolosità sociale. La Corte, si assume, avrebbe disatteso la richiesta difensiva rilevando come il primo giudice non avesse applicato aumenti per la recidiva contestata, mentre in ogni caso l'esclusione della recidiva avrebbe prodotto effetti concreti in punto di determinazione della pena, considerata la concessione in favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche con carattere di equivalenza rispetto alla contestata recidiva. L'accoglimento del motivo di gravame relativo all'esclusione degli effetti della contestata recidiva avrebbe consentito di ottenere una riduzione della sanzione inflitta in ragione delle riconosciute attenuanti generiche.
7. Ricorre per cassazione CA SI, con atto sottoscritto dal difensore, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe pervenuta all'affermazione di responsabilità sulla base unicamente di alcune telefonate intercettate, il cui tenore non era criptico, non corroborate da un'operazione di polizia giudiziaria di riscontro ne' da un sequestro di sostanze stupefacenti. Riproducendo il contenuto della telefonata del 31 gennaio 2010, il ricorrente ha ritenuto di evidenziare come da tale contenuto non fosse possibile ricavare la prova certa che CA SI si stesse dedicando all'attività di confezionamento di dosi di sostanza stupefacente. Con riferimento ai reati contestati in concorso, si assume, la Corte avrebbe ritenuto le due telefonate intercorse tra CA SI e il suo correo come dimostrative di un'attività di spaccio a causa dell'orario notturno in cui dette conversazioni avvenivano e per il linguaggio criptico usato, mentre si tratterebbe di frasi scarne e generiche. Con riferimento, poi, al capo 66), la Corte avrebbe fondato il proprio convincimento unicamente sul tenore di telefonate contenenti frasi generiche, monche e dialettali, prive di riscontri;
b) con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avendo la Corte territoriale ritenuto che la pluralità e la non occasionalità delle condotte non consentissero di ritenere il fatto lieve, in contrasto con l'orientamento di legittimità secondo il quale la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità non può essere legittimamente esclusa sulla base del mero presupposto che l'imputato abbia posto in essere una pluralità di condotte di cessione della droga, prescindendo dalla valutazione di tutti i parametri dettati dalla norma in esame. Nel caso concreto, i quantitativi di sostanza stupefacente, mai sequestrati, nello stesso capo di imputazione si dicevano imprecisati, dovendosi considerare, quindi, che si trattasse di quantitativi non elevati. La Corte avrebbe tenuto conto di modalità di cessione definite "accorte", non previste come parametro dal legislatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È necessario premettere, in via generale, che costituisce orientamento consolidato di questa Corte che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, sia ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenza non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel verificare la fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 1/07/2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250).
2. In merito alla doglianza comune a tutti i ricorsi, secondo la quale la Corte territoriale avrebbe confermato l'affermazione di colpevolezza basandosi esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, in assenza di ulteriori riscontri, fermo restando quanto sarà detto con riguardo alle posizioni di ciascun ricorrente, giova ricordare il principio più volte affermato da questa Suprema Corte, secondo il quale gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti, precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile, concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi. In ogni caso, qualora il significato delle conversazioni intercettate non sia connotato da chiarezza, quando ad esempio il linguaggio usato dagli interlocutori sia criptico, non per questo la prova si trasforma in indizio, richiedendo esclusivamente elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti, cosicché il criterio di valutazione della prova è analogo a quello della prova indiziaria (Sez. 6, n. 3882 del 4/11/2011, dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527; Sez. 4, n. 21726 del 25/02/2004, Spadaro e altri, Rv. 228573; Sez. 4, n. 22391 del 2/04/2003, Qehailiu Luan, Rv. 224962).
3. Un'altra, necessaria, premessa riguarda l'inammissibilità di quelle censure che i ricorrenti hanno formulato lamentando l'inesistenza o la carenza di motivazione, in palese contrasto con il testo della sentenza impugnata, ovvero l'inesistenza di prova certa idonea a pervenire all'affermazione della loro responsabilità, chiedendo al giudice di legittimità di reinterpretare i fatti accertati dai giudici di merito in presenza di argomentazioni non illogiche. La valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate e del significato delle espressioni usate dagli interlocutori costituisce, infatti, accertamento in fatto riservato al giudice di merito, del quale sarà sindacabile esclusivamente l'eventuale vizio di motivazione nei limiti indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ed il compendio probatorio costituito dalle intercettazioni può definirsi, per come riportato nelle sentenze di merito, dotato di idonea forza dimostrativa circa coinvolgimento di tutti gli imputati qui ricorrenti nell'attività di detenzione a fini di cessione della sostanza stupefacente. La motivazione offerta nella sentenza impugnata è più che adeguata, oltre che solidamente fondata su argomentazioni coerenti e logiche. I ricorsi, nel tentativo di contestare l'esistenza della gravità indiziaria, non propongono sul punto, a ben vedere, argomentazioni dotate della necessaria specificità, eludendo l'obbligo di prospettare gli elementi concreti in base ai quali l'interpretazione delle conversazioni intercettate accolta nella sentenza impugnata si dovrebbe considerare manifestamente illogica.
3.1. Ciò in particolare riguarda:
a) il primo motivo del ricorso di NI NO. La dedotta carenza motivazionale è in palese contrasto con il testo delle pagg.41-57 della sentenza impugnata, per quanto riguarda le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in aggiunta a quelle richiamate del giudice di primo grado, nonché con le pagg. 42, 45, 50, 51, 54, 55, 56, 57 della sentenza, per quanto riguarda l'elenco dei riscontri individualizzanti al contenuto delle intercettazioni telefoniche;
b) il primo motivo del ricorso di RO ON. Il ricorrente si è limitato a riproporre un motivo di appello senza confrontarsi con il testo della sentenza qui impugnata, che ha chiarito a pag. 58 per quali ragioni le conversazioni riportate alle pagg. 230-231 della sentenza di primo grado, riscontrate da ulteriori elementi indiziari, ivi indicati, costituissero la prova della responsabilità del ricorrente;
c) il primo motivo del ricorso di CA SI. Il ricorrente presenta un generico riferimento alla sentenza impugnata, limitandosi ad affermare che il contenuto delle conversazioni intercettate non sarebbe idoneo a fondare un giudizio di responsabilità penale nei suoi confronti, riproducendo analogo motivo di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che alle pagg. 36 - 40 ha analiticamente esaminato il contenuto delle conversazioni captate, desumendone con logica argomentazione che oggetto delle conversazioni fosse la cessione di sostanza stupefacente detenuta da CA SI, rispondendo puntualmente alle censure proposte con l'appello.
4. Tanto premesso, ed esaminando partitamente i ricorsi, il secondo motivo di ricorso proposto da NI NO è infondato. Secondo quanto si legge a pag. 63 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in ragione della stabile organizzazione dell'attività di spaccio, desumibile dalla disponibilità di una cantina in cui la sostanza era tenuta nascosta e dalla non occasionalità delle condotte, emergente dall'attività di taglio e confezionamento provata dal rinvenimento, in occasione dei sequestri, di strumenti e accessori a ciò idonei.
4.1. Il ricorrente lamenta l'omesso esame dello stato di tossicodipendenza del prevenuto, della quantità e qualità della sostanza stupefacente rinvenuta. Vale in proposito richiamare il principio in base al quale, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (Sez. 4, n. 4339 del 12/11/2010, Serrapede, Rv.248947). Conseguentemente, ove il giudice di merito abbia ritenuto che, come nel caso in esame, modalità e circostanze dell'azione fossero indicative di una lesione del bene giuridico protetto non di lieve entità, è insindacabile per vizio di motivazione la decisione che abbia, implicitamente, negato rilievo agli altri parametri (Sez.U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911).
5. Con il terzo ed il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in punto di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed in punto di congruità del trattamento sanzionatorio. Si tratta di censure che, in quanto attinenti al calcolo della pena, devono considerarsi implicitamente disattese nel giudizio di congruità della sanzione irrogata, tanto più se posto in correlazione con il relativo motivo di appello, la cui genericità non imponeva alla Corte di diffondersi nel motivarne il rigetto.
5.1. Occorre, poi, rilevare che, tra le condotte criminose per le quali è intervenuta condanna nei confronti di NI NO, ve ne sono due, corrispondenti ai capi d'imputazione nn. 94) e 97), concernenti la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish. Esclusa dal giudice di merito l'applicabilità della disciplina dettata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (ora modificata dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 109, in seguito alla dichiarazione d'incostituzionalità della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1, Corte Cost. n. 32 del 12
febbraio 2014), questa Corte è, dunque, tenuta a verificare la legalità della sanzione irrogata.
5.2. In base alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito dalla 1.49/2006), attinto dalla dichiarazione di incostituzionalità, per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III (cosiddette droghe pesanti) previste dall'art. 14, erano contemplate la reclusione da otto a venti anni e la multa da Euro 25.822,00 ad Euro 258.228,00 e per le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle 2 e 4 (cosiddette droghe leggere) previste dall'articolo 14, la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 5.164,00 ad Euro 77.468,00. In particolare, la norma dichiarata incostituzionale aveva aumentato, per le cosiddette droghe leggere, il trattamento sanzionatorio, precedentemente stabilito, come detto, nell'intervallo edittale della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 5.164,00 ad Euro 77.468,00 elevandole alla pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da Euro 26.000,00 ad Euro 260.000,00, prevista anche per le cosiddette droghe pesanti, rivivendo all'attualità il precedente regime sanzionatorio, con pene edittali differenziate in relazione al tipo di sostanza stupefacente.
5.3. Il caso concreto presenta le seguenti peculiarità: NI NO era imputato di quaranta distinte condotte di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tra le quali figuravano due condotte di cessione, unitamente alla sostanza del tipo cocaina, anche di 12 grammi di hashish in data 3 maggio 2010 e di 8,3 grammi di hashish in data 9 novembre 2010; con la sentenza di condanna alcune di tali condotte sono state considerate come unica ipotesi delittuosa ed è stata pronunciata condanna in relazione a quattordici capi d'imputazione, uniti dal vincolo della continuazione, alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa;
le condotte concernenti la contestuale cessione di cocaina ed hashish sono relative a reati-satellite.
5.4. I principi elaborati nel tempo da questa Corte di legittimità in materia di reato continuato, con particolare riguardo al tema del rapporto tra determinazione della pena per il reato continuato e sanzione edittale prevista per i singoli reati uniti dal vincolo della continuazione, possono così riassumersi:
a) per la individuazione della violazione più grave il giudice deve fare riferimento alla pena edittale prevista per ciascun reato ed individuare la violazione punita più severamente dalla legge, in rapporto alle circostanze in cui la fattispecie si è manifestata (Sez. U n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti, Rv.255347;
Sez. 6, n. 34382 del 14/07/2010, Azizi Aslan, Rv. 248247; Sez. 5, n. 12473 dell'11/02/2010, Salviani, Rv. 246558; Sez. 3, n. 11087 del 26/01/2010, S., Rv. 246468; Sez. 2, n. 47447 del 06/11/2009, Sali, Rv. 246431; Sez. 4, n. 6853 del 27/01/2009, Maciocco, Rv. 242866;
Sez. 1, n. 26308 del 27/05/2004, Micale, Rv. 229007; Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 25/01/1994, Cassata, Rv. 195805; Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, Rv.191129);
b) la pena base per il reato continuato non può mai essere inferiore a quella prevista come minimo per uno qualsiasi dei reati unificati dal medesimo disegno criminoso (Corte Cost., ord. n. 11 del 9/01/1997; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664;
Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 3/02/1998, Varnelli, Rv.209487);
c) la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati-satellite, qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale, è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 3/02/1998, Varnelli, Rv.209486).
5.5. L'ulteriore sviluppo di tali principi è che, se per la individuazione del reato più grave deve certamente farsi riferimento alla pena edittale, cionondimeno la sanzione edittale prevista in relazione a ciascun reato-satellite può assumere rilevanza ai fini della determinazione della pena da applicare in aumento in ragione dei principi generali, ai quali la disciplina del reato continuato non deroga, enunciati, in tema di applicazione della pena, dagli artt. 132 e 133 c.p.. 5.6. Deve, dunque, evidenziarsi che, nel caso concreto, il criterio seguito dal giudice di merito per individuare il reato più grave certamente non è in contrasto con la disciplina attualmente in vigore, considerato che la pena base non è stata determinata in relazione a condotte di cessione di droghe leggere, ne' in misura inferiore al minimo edittale previsto per alcuno dei reati-satellite e che, soprattutto, la sanzione massima edittale prevista per le condotte di cessione di droghe pesanti è rimasta immutata anche a seguito della citata pronuncia d'incostituzionalità.
5.7. Non potrebbe escludersi, per quanto sopra indicato, l'illegalità della pena irrogata in aumento in conseguenza della sopravvenuta disciplina sanzionatoria più favorevole in relazione ad uno dei reati-satellite, ancorché in virtù del cumulo giuridico la pena per il reato satellite venga a trasformarsi in una porzione omogenea della pena aumentata per il reato più grave.
5.8. Come recentemente sottolineato in una pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, la funzione dell'istituto è stata resa ancor più evidente dalla novella dell'art. 81 c.p., ad opera del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito dalla L. 7 giugno 1974, n. 220, che, nel consentire l'applicazione della continuazione anche in presenza di violazioni di norme incriminatrici sanzionate con pene eterogenee, si colloca in una linea di tendenza contraria all'automatismo repressivo, propria del sistema del cumulo materiale, e favorevole, invece, ad un'accentuazione del carattere personale della responsabilità penale, con un'esaltazione del ruolo e del senso di responsabilità del giudice nell'adeguamento della pena alla personalità del reo (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255348, che richiama Sez. U, n. 5690 del 07/02/1981, Viola, Rv. 149260-66; Corte: Cost, sent. n. 254 del 1985;
sent. n. 312 del 1988).
5.9. Ciononostante, la perdita di autonomia sanzionatola del reato- satellite (Sez. U, n. 5690 del 7/02/1981, Viola, Rv. 149263), non consente di valutare la legalità della pena irrogata ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, facendo esclusivo riferimento alla sanzione edittale prevista per il reato più grave, non potendosi escludere, in virtù dei principi generali in precedenza richiamati, che il più favorevole trattamento sanzionatorio intervenuto nelle more del giudizio in relazione ad un reato satellite possa comportare un giudizio di illegalità della pena.
5.10. Tale giudizio è, tuttavia, da escludere con riferimento alle peculiarità del caso concreto, posto che i due reati satellite contestati al ricorrente ai capi nn.94) e 97) dell'imputazione non contemplavano condotte di sola cessione di droghe leggere ma descrivevano la contestuale cessione di cocaina, precludendosi in radice, in considerazione della marginalità della condotta relativa alla cessione di droga leggera, la possibilità di configurare un'autonoma ipotesi delittuosa ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4. 5.11. Ma, indipendentemente dalle peculiarità del caso concreto, ad analoga conclusione si sarebbe dovuti pervenire sulla base del seguente principio generale: quando dal complesso della motivazione sia possibile evincere la marginalità della condotta riguardante le cosiddette droghe leggere, e la conseguente esiguità dell'aumento applicato dal giudice di merito per il reato-satellite, l'evidente giudizio già operato in merito alla minima gravità del fatto consente di escludere l'illegalità della pena, nel rispetto del principio di cui all'art. 2 c.p., anche in relazione alla più favorevole normativa sopravvenuta.
6. Il secondo motivo di ricorso di RO ON è infondato.
6.1. Secondo quanto si legge a pag.240 della sentenza di primo grado, che integra sul punto la sentenza qui impugnata, il Tribunale aveva espresso prognosi negativa, ritenendo di non concedere il beneficio della sospensione condizionale in ragione dei precedenti penali e delle modalità dei fatti, reputate indicative di abitualità delle condotte, revocando peraltro il beneficio della sospensione condizionale già concesso al ricorrente con sentenza del Tribunale di Roma del 19/10/2006. 6.2. Dall'esame dei motivi di appello si evince che il ricorrente si era limitato a formulare generica istanza di concessione del beneficio, senza formulare specifica censura, per cui la Corte territoriale non era tenuta a fornire motivazione sul punto, da ritenersi implicitamente rigettato anche in considerazione della esplicita revoca della già concessa sospensione condizionale, pronunciata dal giudice di primo grado.
7. Il primo motivo di ricorso di RO VI è infondato.
7.1. Richiamando, in proposito, quanto indicato al punto n.2, si osserva quanto segue: con riferimento all'imputazione di cui al capo 1), nella sentenza impugnata, pur dandosi atto della motivazione della sentenza di primo grado, in cui si fa riferimento all'orario notturno delle telefonate (alcune delle quali comunque intercorse alle ore 21-22), i diversi elementi sui quali il giudice dell'appello ha fondato la conferma della condanna sono stati individuati specificamente (pag.45) nell'attività svolta dai prevenuti, negli esiti della perquisizione del 3/05/2010, nel conseguente sequestro di gr.54,5 di cocaina da cui erano ricavabili 73 dosi singole medie, nella preoccupazione per la perdita delle chiavi della cantina in cui era nascosta la cocaina e nei frenetici contatti per sostituire la serratura e spostare ciò che era ivi custodito;
con riferimento alle imputazioni di cui ai capi 21), 44), 47), 92) e 95) la censura si presenta aspecifica, omettendo di confrontarsi con l'ampia motivazione fornita dalla Corte territoriale alle pagg. 45 - 52, e tendente ad una nuova valutazione delle emergenze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.
7.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
7.3. Secondo quanto si evince a pag.63 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in ragione della stabile organizzazione dell'attività di spaccio, desumibile dalla disponibilità di una cantina in cui la sostanza era tenuta nascosta, e dalla non occasionalità delle condotte, emergente dall'attività di taglio e confezionamento provata dal rinvenimento, in occasione dei sequestri, di strumenti e accessori a ciò idonei.
7.4. Il ricorrente lamenta l'omesso esame dello stato di tossicodipendenza del prevenuto, della quantità e qualità della sostanza stupefacente rinvenuta e dell'inidoneità della condotta a creare allarme sociale. Vale in proposito richiamare il principio già enunciato al punto n. 4.1.
7.5. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
7.6. La sentenza impugnata ha erroneamente disatteso il motivo di appello concernente la sussistenza della recidiva sul presupposto che il giudice di primo grado non ne avesse fatta applicazione, a tale conclusione pervenendo in ragione dell'assenza di aumenti di pena. Ai fini dell'esatta interpretazione del concetto di "applicazione" della recidiva, occorre evidenziare che una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, come applicata non solo quando esplichi il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 c.p., un altro degli effetti che le sono propri, cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare. Al contrario, l'aggravante non è da ritenere applicata allorquando, verificata la configurabilità delle circostanze fattuali dalla medesima descritte, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri, a causa della prevalenza attribuita all'attenuante, che non si limita a paralizzarla, ma prevale su di essa, in modo che, sul piano dell'effettività sanzionatoria, l'aggravante risulti tamquam non esset (Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv.187856; Sez. 1, n. 2303 del 21/05/1992, Castellano, Rv.192017; Sez. 1, n. 43019 del 14/10/2008, P.M. in proc. Buccini, Rv. 241831, in materia di indulto). Il provvedimento impugnato si fonda su un'erronea interpretazione della legge penale, laddove ha ritenuto che il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche non abbia determinato un'applicazione della recidiva stessa, rigettando sulla base di tale erronea argomentazione la doglianza concernente l'operatività dell'aggravante (Sez. 3, n. 431 del 28/09/2011, dep. 11/01/2012, Guerreschi, Rv. 251883; Sez. 1, n. 8038 del 18/01/2011, PM in proc. Santoro, Rv.249843).
7.7. La Corte territoriale ha, dunque, omesso di fornire congrua risposta al motivo di appello concernente l'esclusione della recidiva.
Considerato che
la questione prevede una valutazione discrezionale, la sentenza impugnata dovrà essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Roma perché prenda in esame la domanda e fornisca corretta motivazione in proposito.
8. Il secondo motivo di ricorso di CA SI è infondato.
8.1. Secondo quanto si evince a pag.62 della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in ragione della pluralità e della non occasionalità delle condotte, commesse in concorso di persone.
8.2. Il ricorrente lamenta l'omesso esame dei quantitativi non elevati di sostanza, onde desumerne la limitata offensività della condotta. Vale in proposito richiamare il principio già enunciato al punto 4.1.
9. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego del motivo di appello concernente l'operatività della recidiva nei confronti di RO VI, con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame.
9.1. Il ricorso proposto da RO VI deve essere, nel resto, rigettato;
all'integrale rigetto del ricorso proposto da NI NO, RO ON e CA SI segue la condanna dei ricorrenti, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO VI limitatamente al punto concernente la recidiva e rinvia su tale punto alla Corte d Appello di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso di RO VI e rigetta altresì i ricorsi di NI NO, RO ON e CA SI e condanna questi ultimi al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2014