Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2011, n. 431
CASS
Sentenza 28 settembre 2011

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Massime1

Ai fini dell'aumento minimo di un terzo della pena per il reato più grave della continuazione, la mancata applicazione della recidiva specifica reiterata (art. 99, comma quarto, cod. pen.) non è equiparabile all'ipotesi in cui tale aggravante sia ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti. (In motivazione la Corte ha precisato che è errata l'affermazione che la recidiva, in tali casi, sia ritenuta non incidente in concreto sull'entità della pena, trattandosi, al contrario, di aggravante riconosciuta e che, per tale ragione, non ha consentito l'effetto di decurtazione della pena riconducibile alle attenuanti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2011, n. 431
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 431
Data del deposito : 28 settembre 2011

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