Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2017, n. 39072
CASS
Sentenza 18 luglio 2017

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In tema di responsabilità per il delitto di cui all'art. 2, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro, il quale, nel caso in cui deleghi ad altri il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo.

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è colui che era obbligato al versamento al momento dell'insorgenza del debito contributivo, anche se "medio tempore" abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell'impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l'autore del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che, in caso di liquidazione o di fallimento, l'obbligato è tenuto a sollecitare il liquidatore o il curatore perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2017, n. 39072
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39072
Data del deposito : 18 luglio 2017

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