Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2013, n. 19574
CASS
Sentenza 21 novembre 2013

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Massime1

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, lo stato d'insolvenza non libera il sostituto d'imposta dai doveri verso l'Erario in relazione alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, in quanto, per la contemporaneità dell'obbligo retributivo e di quello contributivo, il medesimo è tenuto a ripartire le risorse esistenti all'atto dell'erogazione degli emolumenti in modo da poter assolvere al debito para-fiscale, anche se ciò comporti l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, ai fini della condizione di punibilità di cui al comma primo-bis dell'art. 2 della L. 638 del 1983, l'impossibilità di adempiere conseguente alla situazione di fallimento non può definirsi assoluta, nel senso che l'impreditore fallito è tenuto a sollecitare il curatore frattanto nominato - o, in alternativa, il giudice - perchè adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione).

Commentario1

  • 1Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2013, n. 19574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19574
Data del deposito : 21 novembre 2013

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