Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 26710
CASS
Sentenza 5 marzo 2015

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Una volta che sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d'appello, a quest'ultimo deve riconoscersi il potere discrezionale di intervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio, nei congrui casi, la sanzione sostitutiva, della cui mancata applicazione va data idonea motivazione, qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da parte dell'imputato.

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), il semplice versamento dei contributi omessi effettuato prima del giudizio non rende configurabile l'attenuante del risarcimento del danno, non soltanto perchè non dimostra la spontaneità del versamento, ben potendo lo stesso essere effettuato a seguito di messa in mora del debitore da parte dell'istituto, ma anche perchè l'integralità del versamento non coincide con l'ammontare dei contributi, dovendosi computare gli interessi e le spese eventualmente sostenute dall'Istituto per il recupero del credito. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che è onere dell'imputato fornire elementi idonei a dimostrare la spontaneità, l'effettività e l'integralità del risarcimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 26710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26710
    Data del deposito : 5 marzo 2015

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