Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 2
Una volta che sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d'appello, a quest'ultimo deve riconoscersi il potere discrezionale di intervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio, nei congrui casi, la sanzione sostitutiva, della cui mancata applicazione va data idonea motivazione, qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da parte dell'imputato.
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), il semplice versamento dei contributi omessi effettuato prima del giudizio non rende configurabile l'attenuante del risarcimento del danno, non soltanto perchè non dimostra la spontaneità del versamento, ben potendo lo stesso essere effettuato a seguito di messa in mora del debitore da parte dell'istituto, ma anche perchè l'integralità del versamento non coincide con l'ammontare dei contributi, dovendosi computare gli interessi e le spese eventualmente sostenute dall'Istituto per il recupero del credito. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che è onere dell'imputato fornire elementi idonei a dimostrare la spontaneità, l'effettività e l'integralità del risarcimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 26710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26710 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 05/03/2015
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 713
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 43233/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH RI ON, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 11-10-2013 della corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MAZZOTTA Gabriele che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla conversione della pena e alla continuazione. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. CH RI ON ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia resa dal tribunale di Foggia con la quale la ricorrente era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa e con il beneficio della non menzione, di mesi uno, giorni venti di reclusione ed Euro 250,00 di multa per il reato previsto dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2 per aver omesso di versare all'Inps di Foggia le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei periodi da marzo 2006 al luglio 2007 per un complessivo importo di Euro 5944,00.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza la ricorrente, tramite il difensore ha articolato quattro motivi di gravame, sostenuti anche con memoria difensiva, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo e quindi dell'affermata responsabilità dell'imputata (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) sul rilievo che la lettera di diffida dell'Inps del 10 aprile 2009, che aveva dato luogo alla contestazione del presente processo, conteneva l'indicazione di tre mensilità dell'anno 2006, mensilità che la ricorrente riteneva di avere già pagato con il modello F24 del 10 febbraio 2008 dell'importo di Euro 8.633,00 e relativo agli anni 2005 2006.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62 c.p., n. 6 nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), avendo la Corte territoriale negato la concessione dell'attenuante del risarcimento del danno sull'erroneo presupposto che il pagamento di quanto dovuto sarebbe avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio, con ciò riconoscendo l'avvenuto pagamento dei contributi ma negando che esso potesse avere efficacia ai fini dell'invocata attenuante perché avvenuto "dopo l'instaurazione del giudizio".
Assume la ricorrente che il principio affermato dalla Corte territoriale sarebbe giuridicamente errato perché la norma prevede che il risarcimento del danno avvenga "prima del giudizio", cioè prima della sentenza e di conseguenza ammette l'applicazione dell'attenuante anche quando il risarcimento sia stato eseguito nel corso del giudizio.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in ordine al rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria avendo la Corte territoriale erroneamente ed immotivatamente ritenuto l'inammissibilità della richiesta perché proposta "tardivamente e cioè soltanto con i motivi di appello" laddove non esiste altro momento, oltre all'appello, nel quale le parti possano proporre tutte le loro richieste e conclusioni difensive, anche se non formulate in precedenza.
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta il difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in ordine alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto del giudizio con quelli, di identico contenuto e per lo stesso reato, giudicati dallo stesso tribunale di Foggia con sentenza definitiva numero 1097 del 1 aprile 2011, richiesta formulata nei motivi di appello nuovi del 25 luglio 2013.
In ordine a tale richiesta, nella sentenza impugnata non vi è alcuna motivazione neppure di merito e di semplice rigetto del motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione sulla base del terzo motivo.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Dal testo della sentenza impugnata, non smentita da una specifica censura sul punto, emerge come dalla stessa compilazione del modello F24 non risultassero corrisposte le mensilità contestate con l'imputazione elevata nei confronti della ricorrente nel presente procedimento.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato sul presupposto che non rileva minimamente, nel caso di specie, la questione circa il limite cronologico per beneficiare della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 c.p., n. 6) in quanto, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2 conv. con mod. in L. 11 novembre 1983, n. 638), il semplice versamento dei contributi omessi effettuato prima del giudizio non rende configurabile l'attenuante del risarcimento del danno, non soltanto perché non dimostra la spontaneità del versamento, ben potendo lo stesso essere effettuato a seguito di messa in mora del debitore da parte dell'istituto, ma anche perché l'integralità del versamento non coincide con l'ammontare dei contributi, dovendosi computare gli interessi e le spese eventualmente sostenute dall'istituto per il recupero del credito, incombendo comunque sull'imputato l'onere di fornire elementi idonei a dimostrare la spontaneità, l'effettività e l'integralità del risarcimento (Sez. 3, n. 47340 del 15/11/2007, Arbuatti e altro, Rv. 238616; Sez. 3, n. 16483 del 04/03/2010, Pagano, Rv. 246766).
4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo. Ai fini dell'applicazione del reato continuato tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli già asseritamente passati in giudicato, va detto che dal certificato penale in atti nulla risultava circa le precedenti condanne per i medesimi fatti. La stessa sentenza prodotta dal difensore non recava l'attestazione del passaggio in giudicato.
È vero che sul punto la Corte di appello ha omesso qualsiasi motivazione, ma va ricordato che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157). Nel caso di specie, dalla stessa allegazione difensiva risultava la circostanza che la sentenza, prodotta per invocare la continuazione dei reati, non era passata in giudicato;
ne' il Giudice avrebbe potuto attivare i poteri officiosi, posto che dal certificato penale non risultava alcuna condanna in tal senso.
5. È invece fondato il terzo motivo di gravame.
La ricorrente, con i motivi di appello, si era doluta specificamente del fatto che la pena detentiva non fosse stata sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, avendo dedotto (pag. 3 dei motivi di appello) come il fatto contestato fosse di minima entità e quindi "il primo Giudice avrebbe dovuto contenere la pena nel minimo edittale di legge e convertirla in pena pecuniaria (...)". La Corte territoriale ha dunque errato nel ritenere la richiesta di conversione tardiva.
Peraltro, anche in seno alla giurisprudenza di legittimità, sulla controversa questione circa la concedibilità d'ufficio da parte del giudice d'appello dell'applicazione di sanzioni sostitutive, è stato anche affermato che, una volta che, come nel caso in esame, sia stato devoluto il punto relativo al trattamento sanzionatorio al giudice d'appello, a quest'ultimo deve comunque riconoscersi il potere discrezionale di intervenire sulla pena, e quindi anche di concedere di ufficio, nei congrui casi, la sanzione sostitutiva, della cui mancata applicazione va data idonea motivazione, qualora di essa vi sia stata esplicita richiesta da parte dell'imputato (Sez. 6, n. 786 del 12/12/2006, dep. 16/01/2007, Moschino, Rv. 235608). Va infine chiarito che la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria è compatibile con il beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 46458 del 22/10/2009, Mbengue, Rv. 245618).
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari limitatamente la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione sostitutiva, della cui eventuale mancata applicazione va data idonea motivazione, in presenza di esplicita richiesta di applicazione da parte dell'imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla conversione della pena detentiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015