Articolo 19 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 18Articolo 20
Versione
30 aprile 1952
Art. 19. null o.
Il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Entrata in vigore il 30 aprile 1952
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