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30 aprile 1952
30 aprile 1952
Art. 19. null o.
Il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.
Commentari • 16
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 21 maggio 2008 · 24.660051
Quali sono gli obblighi dei datori di lavoro in caso di illegittimo licenziamento? La Corte di Cassazione richiama innanzitutto l'articolo 19 Legge n. 218 del 1952 che, confermando l'articolo 2115 Codice Civile, impone la contribuzione previdenziale tanto al datore quanto al prestatore di lavoro e dichiara il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizza la trattenuta di questa parte sulla retribuzione. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Milano, sentenza 22/02/2023, n. 568Provvedimento: […] “l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali”, e che – in forza dell'art. 19 Legge 218/1952 –Leggi di più...
- massimale contributivo·
- inadempimento contributivo·
- giurisdizione previdenziale·
- art. 19 Legge 218/1952·
- responsabilità datoriale·
- interpretazione autentica legge·
- anzianità contributiva ante 1996·
- sanzioni civili·
- art. 2115 c.c.