Sentenza 10 aprile 2002
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 2 della legge 11 novembre 1983 n. 638, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non richiede il dolo specifico bensì il dolo generico, esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute, e questo non viene meno per avere il datore di lavoro demandato a terzi, anche professionisti in materia, l'incarico di provvedere, atteso che obbligato al versamento è il titolare del rapporto di lavoro, sul quale ricade l'obbligo di vigilare che il terzo adempia l'obbligazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2002, n. 33141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33141 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 10/04/2002
1. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 830
3. Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 18971/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL SA, n. a Ronciglione il 2/12/1948
avverso la sentenza 6.3.2001 della Corte di Appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fabrizio HINNA DANESI che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 6.3.2001 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 22.3.2000 del Tribunale di quella città in composizione monocratica, che aveva affermato la penale responsabilità di NO SA in ordine al reato di cui:
- all'art. 2 della legge 11.11.1983, n. 638 (poiché, quale legale rappresentante della s.r.l. "Autonobili", ometteva di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ad una lavoratrice dipendente nei mesi dal maggio 1993 al novembre 1994);
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificate le omissioni nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione e lire 1.000.000 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il NO, il quale ha eccepito, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione:
- l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto egli aveva demandato gli adempimenti relativi ai versamenti previdenziali al proprio commercialista;
- l'incongruo diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per escutere la dipendente alla quale si riferivano le omissioni contestate, proprio al fine di evidenziare la mancanza del dolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Quanto all'elemento soggettivo, deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte secondo il quale il reato di omesso o intempestivo versamento di ritenute previdenziali e assistenziali non richiede il dolo specifico, esaurendosi con la coscienza e la volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute. È sufficiente, pertanto, il dolo generico e questo non viene meno per il fatto che il datore di lavoro abbia demandato a terzi, anche professionisti in materia, l'incarico di provvedere, perché obbligato al versamento è il titolare del rapporto di lavoro, il quale deve vigilare che il terzo adempia l'obbligazione di cui egli è l'esclusivo destinatario (Cass., Sez. 3^, 4.6.1987, n. 7044). Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno accertato e correttamente evidenziato:
- la protrazione dell'omissione dei versamenti per ben 19 mensilità (coinvolgenti due esercizi contabili);
- la mancanza di una delega conferita, con atto formale, a soggetto qualificato;
- la mancata indicazione del preteso commercialista infedele, tra l'altro mai denunciato per gli addotti comportamenti appropriativi di somme.
2. Nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento prevista dal primo comma dell'art. 603 c.p.p. riguarda prove preesistenti o già note alla parte ed è subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (giudizio che, se sorretto da motivazione adeguata, non è censurabile in sede di legittimità). La relativa richiesta, inoltre, deve essere avanzata "nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'art. 585, comma 4".
L'impossibilità di decidere allo stato degli atti può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
Nella fattispecie in esame il difensore dell'imputato aveva chiesto l'escussione in qualità di teste della lavoratrice ST Polo, articolando un generico capitolo di prova riferito alle mansioni asseritamente delegate ad un professionista non indicato. La Corte di merito ha considerato inammissibile la richiesta, sul rilievo che essa doveva considerarsi irrilevante, tenuto conto della sua estrema genericità e dell'obbligo di vigilanza comunque incombente al datore di lavoro e l'apprezzamento di merito sulla rilevanza probatoria sfugge al sindacato di legittimità allorquando (come è nel caso in esame) abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logico-giuridici.
L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art.606, 1^ comma - lett. d), c.p.p. ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare - ad evidenza - nella sentenza in esame.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2002