Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2011, n. 24410
CASS
Sentenza 5 aprile 2011

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Il sopravvenuto stato di liquidazione societaria, nemmeno se determinato da difficoltà finanziarie, costituisce causa di forza maggiore idonea a giustificare il mancato adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nell'ambito della procedura di estinzione prevista, in materia di infortuni sul lavoro, dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

È utilizzabile ai fini della decisione, in difetto di tempestiva opposizione delle parti, l'atto erroneamente inserito nel fascicolo per il dibattimento, salvo che si tratti di atto inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. perchè acquisito secondo un procedimento "contra legem". (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'atto acquisito era costituito dagli accertamenti tecnici compiuti dai tecnici dell'ARPA di cui si era avvalsa la polizia giudiziaria, ne ha escluso l'inutilizzabilità, in quanto è l'art. 348, comma quarto, cod. proc. pen. a prevedere che la polizia giudiziaria possa avvalersi di persone idonee per il compimento di atti che richiedono specifiche competenze tecniche).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/04/2011, n. 24410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24410
Data del deposito : 5 aprile 2011

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