Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
Il conferimento dell'incarico ad un professionista per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per il delitto di cui all'art. 2, legge 11 novembre 1981, n. 638, incombendo sul medesimo l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo.
Commentario • 1
- 1. Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e responsabilità del rappresentante legaleMattia Galli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2010, n. 34619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34619 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
346 19 / 10 19 1260 N. 7854/2010 Reg. Sent. N.
P.U. del 23.6.2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Consigliere 44 Ciro Petti 66 Alfredo Teresi 66 Alfredo Maria Lombardi 66 Silvio Amoresano
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Lucci, difensore di fiducia di Di BR DA, n. a
Cassino il 13.2.1971, avverso la sentenza in data 9.7.2009 della Corte di Appello di Roma, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Cassino in data 28.1.2008, venne condannato alla pena di mesi due di reclusione ed € 200,00 di multa, pena detentiva sostituita con quella pecuniaria corrispondente, quale colpevole del reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis, della L. n. 638/83.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Lucci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO;
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di น
colpevolezza di Di BR DA in ordine al reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis, della L. n.
638/83, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della ditta Di BR DA, ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per il periodo febbraio - luglio 2003.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva eccepito la nullità del giudizio di primo grado, per omessa notifica del decreto di citazione, e chiesto, in subordine, disporsi la riapertura dell'istruzione dibattimentale, al fine di dimostrare che l'imputato aveva lasciato la gestione dell'azienda al padre e che delle somme da versarsi all'INPS per la causale di cui all'imputazione si era appropriato un consulente del lavoro al quale il padre aveva affidato le incombenze relative a tale adempimento
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione di norme processuali da osservarsi a pena di nullità, ripropone l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica del decreto di citazione.
Si deduce, in sintesi, che la notifica del decreto è stata eseguita presso il luogo di formale residenza anagrafica del Di BR, il quale, tuttavia, di fatto risiedeva nel Comune di Magliano per ragioni di lavoro;
che inoltre la notifica è stata effettuata a mani di persona indicata come madre, senza che risultino specificate le generalità della medesima;
che inoltre nella relata di notifica non vi è alcuna attestazione del fatto che tale persona sia un familiare convivente, mentre la firma apposta dalla persona che ha ricevuto l'atto è illeggibile.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata ammissione delle prove chieste nel giudizio di appello.
Premesso che anche la motivazione con la quale la sentenza ha rigettato l'eccezione di nullità si palesa illogica, si deduce che da analogo vizio è affetto il diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello.
Si osserva sul punto che la sentenza ha affermato illogicamente che l'imputato avrebbe potuto provvedere a sanare la sua posizione a seguito della notifica dell'accertamento, poiché a tale data il reato si sarebbe già consumato.
Si deduce inoltre, a sostegno dell'assunto difensivo dedotto dinanzi ai giudici di merito, che la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino ha esercitato l'azione penale per il reato di cui all'art. 646 c.p. nei confronti della persona che era stata denunziata per essersi appropriata delle somme da versarsi all'INPS per contributi.
Il ricorso non è fondato.
La sentenza di appello ha correttamente affermato che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado è rituale, essendo stato consegnato l'atto nel luogo di residenza anagrafica 14
dell'imputato a persona qualificatasi come madre del destinatario e di cui è attestato il rapporto di convivenza.
b Sul punto è stato esattamente osservato dalla Corte territoriale che l'attestazione del rapporto di convivenza da parte della persona che ha ricevuto l'atto prevale anche sulle risultanze
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eventualmente discordanti delle certificazioni anagrafiche e che il rapporto di convivenza può essere anche soltanto temporaneo (cfr per tutte sez. I, 200519035, Di Vittorio, RV 231620).
Inoltre la sentenza ha osservato che l'assunto dell'imputato di risiedere di fatto in altro luogo è meramente assertivo.
Va aggiunto che le eventuali irregolarità in ordine alla persona cui deve essere consegnata la copia dell'atto, ex art. 171, comma 1 lett. d), c.p.p., costituiscono causa di nullità assoluta a regime intermedio con la conseguenza che la relativa eccezione deve essere proposta, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., prima della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. sez. IV, i200439046, P.G. in proc. Floris, RV 229663), is the won i stats paths Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La motivazione con la quale la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale in appello costituisce corretta applicazione dell'art. 603 c.p.p., dovendo essere disposta la riapertura dell'istruzione solo quando il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti.
Sul punto della responsabilità dell'imputato inoltre la sentenza ha esattamente osservato che l'avere conferito ad altra persona l'incarico di provvedere al versamento delle ritenute previdenziali non esonera da responsabilità il datore di lavoro, incombendo sul medesimo l'obbligo di vigilare che il terzo adempia l'obbligazione (cfr. sez. III, 200233141, Nobili, RV 222252) e che, peraltro, il Di
BR era consapevole di tale inadempimento, avendo ricevuto la notifica dell'accertamento della violazione da parte dell'INPS.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 23.6.2010.
IL PRESIDENTE
Apellan IL CONSIGLIERE RELATORETo up By
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
CASSAZION Fil 2 4 SET 2010
IL CANCELLIERE C1 DI
(Paok Mensucati). A
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