Sentenza 19 gennaio 2011
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 433, conv. con modd. in legge 11 novembre 1983, n. 638) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti.
Commentari • 7
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A cura di: Avv. Roberto Tedesco Negli ultimi anni, una delle tematiche oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali attiene sicuramente alla crisi di liquidità dell'imprenditore e l'incidenza sui reati tributari e previdenziali. In via di premessa, nel caso di specie, i reati oggetto delle pronunce sulla crisi di liquidità dell'imprenditore sono stati, principalmente, le fattispecie criminose di cui agli articoli 10 bis e 10 ter del D.lgs 74/2000 (e successive modifiche) nonché la violazione di cui all'articolo 2 comma 1 bis d.l. 463 del 1983, convertito in legge n. 583 del 1983. Relativamente alla problematica della crisi di liquidità ed all'incidenza della stessa nei suddetti reati, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2011, n. 13100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13100 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/01/2011
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 124
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 29107/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL GU, nato a [...] il giorno 11 Luglio 1931;
Avverso la sentenza emessa in data 4 Dicembre 2009 dalla CORTE DI APPELLO di Torino, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti in data 26 Settembre 2006, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di omesso versamento delle ritenute previdenziali commessi fino al mese di maggio 2002 e ha conseguentemente ridotto la pena per i fatti successivi a un mese di reclusione e 100,00 Euro di multa.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Luigi Marini;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Udito il Difensore, Avv. Manna Gian Paolo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
Con sentenza del Tribunale di Asti in data 26 Settembre 2006 il Sig. IG fu condannato alla pena di tre mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa perché responsabile del reato previsto dall'art. 81 cpv c.p. e D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2 (convertito nella
L. n. 638 del 1983) commesso per più mensilità nel periodo dal maggio 2001 al luglio 2003.
Decidendo sull'impugnazione dell'imputato la Corte di Appello ha dichiarato estinti per prescrizione i reati commessi fino al mese di maggio 2002 e, confermata la responsabilità per i fatti successivi, ha ridotto la pena a un mese di reclusione e 100,00 Euro di multa. Propone ricorso il Sig. IG lamentando l'errata applicazione della legge e l'esistenza di un vizio di motivazione per avere i giudici di appello negato l'esistenza della esimente dello stato di necessità che veniva invocata sotto il profilo della sopraggiunta dichiarazione di fallimento della ditta;
è evidente, invece, che nella situazione di crisi aziendale l'imprenditore provvide a soddisfare i debiti più urgenti e rinviò il versamento delle ritenute non possedendo le necessarie risorse.
OSSERVA
Come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire anche con decisioni risalenti nel tempo (si veda, ad esempio, Sezione Terza Penale, sentenza n. 297 del 1996, Marango, rv 203925) si è in presenza di reato a dolo generico che viene integrato dalla scelta consapevole dell'imprenditore di omettere i versamenti dovuti, scelta che non perde la sua illiceità per il solo fatto che l'impresa attraversi una fase di criticità, a favore di altri ritenuti più urgenti. Tale interpretazione del dato normativo appare a questa Corte corretta e condivisibile e il motivo di ricorso non introduce elementi di valutazione nuovi rispetto alla giurisprudenza citata, così che deve concludersi per la sua manifesta infondatezza. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011