Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di cause di esclusione del dolo e della colpa, le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono in alcun modo riconducibili al concetto di forza maggiore che postulando la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente.
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In situazioni di crisi di liquidità, la scelta di politica imprenditoriale di pagare alcuni debiti piuttosto che altri esclude si possa invocare la forza maggiore. L'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistic In tema di reati fiscali omissivi, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2007, n. 4529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4529 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
45 29 108 REPUBBLICA ITALIANA
29 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica ERNESTO Presidente Dott. LUPO
del 04/12/07 PIERLUIGI Consigliere 1. Dott. ONORATO
SENTENZA Consigliere 2. 11 MANCINI FRANCO
N. 02940/07 MARGHERITA Cons.Relatore 3. " MARMO
R.G.N..0242811/07 4. 11 IANNELLO ANTONIO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LI N. il 04/10/1944
avverso SENTENZA del 19/03/2007
CORTE di APPELLO di MESSINA
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. MARGHERITA MARMO
procuratore generale dott.
concluso chiedendo l'imammisb
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sostituto in persona del che ha VINCENZO GERACI
ilità del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza pronunciata il 19 marzo 2007 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della
sentenza pronunciata il 1 marzo 2006 con la quale il
Giudice Monocratico del Tribunale di Patti, sezione di s. Agata Militello, concesse le attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale della pena,
aveva condannato RO CA,- imputata del reato
previsto e punito dall'art. 2 della legge 23 dicembre titolare dell'omonima azienda zootecnica, в 1986, n. 898 contestatele per avere, in qualità di indebitamente conseguito, con riferimento alla campagna
1999, aiuti comunitari per complessive lire 63.722.150
dichiarando, contrariamente al vero, di aver sottoposto i propri animali ai piani di eradicazione previsti dagli appositi regolamenti di polizia sanitaria emanati dal Ministero della Sanità,- alla pena di otto mesi di reclusione, oltre che alla restituzione all'AIMA dei
contributi indebitamente percepiti concedeva
all'imputata il beneficio della non menzione della condanna. На proposto ricorso per cassazione la CA
chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per il motivo che sarà nel prosieguo analiticamente
3 esaminato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge e l'assenza di
motivazione.
Deduce l'imputata che con i motivi di appello aveva formulato la richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di dimostrare una causa di esclusione del dolo e specificamente un'ipotesi di forza maggiore ai sensi
+
dell'art. 45 c.p.
Deduce la ricorrente che essa imputata, dovendo
accedere ai contributi comunitari indispensabili per la
е
sopravvivenza dell'azienda, ( circostanza oggetto della domanda di rinnovazione istruttoria), a fronte della grave condotta omissiva dell'addetto ai controlli in ordine ai piani di eradicazione, aveva sottoscritto la
contestata dichiarazione.
Secondo la ricorrente la stessa norma speciale regolatrice della materia prevedeva la ricorrenza della invocata causa di esenzione da punibilità, ( come
risultava dal prestampato costituente parte integrante della domanda di contributi sottoscritto dall'imputata in data 4 ottobre 1999 acquisito al fascicolo del
dibattimento), mentre la Corte di merito non aveva
indicato le ragioni per le quali la condotta indicata e
4 descritta non poteva integrare l'ipotesi di cui
all'art. 45 del codice penale. Il motivo è palesemente infondato e va quindi dichiarato inammissibile. La forza maggiore, così come del resto il caso
fortuito, postula la individuazione di un fatto
imponderabile, imprevisto ed imprevedibile che esula completamente dalla condotta dell'agente, così da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, che,
conseguentemente, non può in alcun modo ricollegarsi ad cosciente e volontaria una azione od omissione dell'agente.
Nel caso in esame le difficoltà economiche in cui verteva l'impresa dell'imputata non sono in alcun modo
riconducibili al concetto di forza maggiore di cui sopra.
Giova precisare che questa Corte, in tema di
violazione di norme antinfortunistiche penalmente sanzionate, ha precisato che non può ravvisarsi causa
di forza maggiore atta a far escludere la punibilità e difficoltà economiche in cui verte l'impresa ( V. per settembre 1997, n. tutte Cass. pen. sez. III sent. 18
9041).
Deve quindi ritenersi inconferente, ai fini della esclusione della responsabilità dell'imputata, la
5 richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di provare lo stato di decozione in cui verteva l'impresa della ricorrente all'epoca dei fatti. Tali motivi,
peraltro, come ha correttamente rilevato la Corte di
merito, addotti dalla CA a giustificazione della consapevole falsità, erano stati presi in
considerazione dal primo giudice nell'ambito della
valutazione che aveva determinato la concessione delle attenuanti generiche.
Considerato che, come ha precisato questa Corte, (v.
per tutte Cass. pen. sez. III sent. 1 dicembre 2005, n.
3458) "I la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale
subordinata ad una valutazione giudiziaria di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti", alla luce dell'esaustiva
motivazione della sentenza della Corte territoriale, va dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della
Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
6 somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il e dicembre 2007 IL CONSIGLIERE EST."Theл Stelle IL PRESIDENTE
Emut impo
DEPOSITATA IN
29 GEN. 200
IL CANCELLIERE C
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