Articolo 2115 del Codice civile
Articolo 2114Articolo 2116
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19 aprile 1942
Art. 2115.

(Contribuzioni).

Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L'imprenditore e' responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che e' a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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