Sentenza 7 novembre 2002
Massime • 1
Il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, di cui all'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, non richiede il dolo specifico, ma, esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute, il dolo generico, che, peraltro, non viene meno per il fatto che il datore di lavoro abbia demandato a terzi, anche professionisti in materia, l'incarico di provvedere, atteso che obbligato al versamento è il titolare del rapporto di lavoro, sul quale grava l'onere di vigilare che il terzo adempia l'obbligazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2002, n. 5416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5416 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco TORIELLO Presidente
dott. Aldo FIALE Componente
dott. Guido DE MAIO "
dott. Mario GENTILE "
dott. Amedeo FRANCO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR AR nata a [...] l'1/101953;
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 28/11/2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio Meloni;
che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28.11.2001 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza 16.10.2000 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la penale responsabilità di OR AR in ordine al reato di cui:
- all'art. 2 della legge 11.11.1983, n. 638 (poiché, quale amministratore e legale rappresentante della s.r.l. "ZO", ometteva di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei mesi dal novembre 1994 al giugno 1995) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, unificate le omissioni nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., l'aveva condannata alla pena di giorni 37 di reclusione e lire 420.000 di multa, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente di lire 2.775.000 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la OR, la quale ha eccepito:
- manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché ella solo formalmente aveva assunto la qualità di amministratore della società, mentre le relative funzioni venivano integralmente svolte di fatto dal marito AV ZO, ed i giudici del merito erano pervenuti alla configurazione di un suo dolo eventuale omettendo di effettuare un'indagine approfondita e rigorosa circa la volontà dell'evento;
- mancata assunzione di una prova decisiva, per il diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata appunto all'esame del ZO, la cui audizione "avrebbe effettivamente potuto chiarire l'atteggiamento psicologico della moglie nei confronti delle problematiche societarie da lui esclusivamente gestite e risolte".
MOTIVI DELLA DECISIONE
II ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. Quanto all'elemento soggettivo, deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte secondo il quale il reato di omesso o intempestivo versamento di ritenute previdenziali e assistenziali non richiede il dolo specifico, esaurendosi con la coscienza e la volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute. È sufficiente, pertanto, il dolo generico e questo non viene meno per il fatto che il datore di lavoro abbia demandato a terzi, anche professionisti in materia, l'incarico di provvedere, perché obbligato al versamento è il titolare del rapporto di lavoro, il quale deve vigilare che il terzo adempia l'obbligazione di cui egli è l'esclusivo destinatario (Cass., Sez. 3^: 4.6.1987, n. 7044;
10.4.2002, ric. Nobili).
Nella fattispecie in esame - a fronte della protrazione dell'omissione dei versamenti per ben 8 mensilità (coinvolgenti due esercizi contabili) - i giudici del merito hanno correttamente evidenziato che l'imputata, assumendo solo formalmente la qualità di amministratore della società, non poteva non rappresentarsi la concreta possibilità del verificarsi di tutte le conseguenze di un comportamento siffatto, anche in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti ed ai connessi obblighi di natura pubblicistica insuscettibili di delega e, nonostante ciò, non ha esercitato il proprio imprescindibile dovere di vigilanza, accettando il rischio di cagionarle.
2. Nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento prevista dal primo comma dell'art. 603 c.p.p. riguarda prove preesistenti o già note alla parte ed è subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (giudizio che, se sorretto da motivazione adeguata, non è censurabile in sede di legittimità). L'impossibilità di decidere allo stato degli atti può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che, lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza.
Nella fattispecie in esame il difensore dell'imputata aveva chiesto l'esame del ZO (ex art. 210 c.p.p.), la cui audizione "avrebbe effettivamente potuto chiarire l'atteggiamento psicologico della moglie nei confronti delle problematiche societarie da lui esclusivamente gestite e risolte".
La Corte di merito ha considerato inammissibile la richiesta, sul rilievo che essa doveva considerarsi irrilevante, tenuto conto dell'obbligo di adempimento comunque incombente al datore di lavoro e l'apprezzamento di merito sulla rilevanza probatoria sfugge al sindacato di legittimità allorquando (come è nel caso in esame) abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logico-giuridici.
L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606, 1° comma - lett. d), c.p.p. ricomprende fra i motivi di ricorso per
Cassazione, rileva - secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema - solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioé tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito e tanto non è dato ravvisare - ad evidenza - nella sentenza in esame.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli arti 607, 615 e 616 c.p.p.,rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 FEBBRAIO 2003.