Sentenza 27 febbraio 2014
Massime • 1
La legittimazione a proporre querela per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose spetta sia al titolare di un diritto reale assoluto sulla "res" oggetto di violenza, sia a chi eserciti sulla cosa un legittimo "ius possessionis" significativo di una diretta relazione con la medesima. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove aveva escluso la titolarità del diritto di querela in capo ad un soggetto che aveva fruito di un passaggio carrabile, verso un'area adibita a parcheggio comune, non in virtù di un titolo opponibile ai terzi, ma solo grazie ai rapporti di buon vicinato in origine esistenti con le altre parti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2014, n. 24641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24641 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 27/02/2014
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 237
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 39506/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RD NC N. IL 10/06/1955;
ON AL N. IL 03/07/1925;:
ON IA N. IL 26/01/1960;
ON FA N. IL 15/07/1965;
ON LA IL N. IL 01/04/1967;
ON LA N. IL 06/05/1974;
nei confronti di:
SC IA N. IL 07/01/1954;
PA AR N. IL 26/07/1932;
PA EN N. IL 11/03/1915;
avverso la sentenza n. 1826/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 13/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VOLPE SE ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorrenti. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 dicembre 2012 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza in data 24 settembre 2009 del Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, appellata dagli imputati EL AR, EL NA e CO NO, oltre che dalle parti civili (La OR TA, AN AL, AN NO, AN FA, AN PA GI e AN EL), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato ex art. 392 c.p.p., loro ascritto in danno di AN AL (per avere, in Francavilla al Mare il 21 settembre 2006, esercitato un preteso diritto facendosi ragione da sè medesimi, apponendo, su un'area di proprietà privata e di uso comune, dei paletti di ferro cementati sul terreno e due grosse fioriere al fine di impedire a La OR TA e AN AL l'accesso con veicoli all'area di uso comune, sempre utilizzata per la sosta delle autovetture), perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto di valida querela;
ha inoltre assolto gli imputati dal medesimo reato, commesso anche in danno di La OR TA, perché il fatto non costituisce reato.
1.1. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, aveva dichiarato EL AR, EL NA e CO NO colpevoli del reato loro ascritto e li aveva condannati alla pena, sospesa, di Euro duecento di multa, oltre al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore delle parti civili.
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila hanno proposto ricorso per cassazione i difensori delle costituite parti civili, deducendo una serie di doglianze il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 392 -393 c.p. ed omessa motivazione sugli appelli presentati dalle parti civili in merito alla condanna degli imputati al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese, avuto riguardo al fatto che è stata ritenuta valida la querela proposta da La OR TA in data 21 dicembre 2006, e non quella di AN AL, in evidente contraddizione con il principio posto dall'art. 122 c.p.. 2.2. Esercizio da parte della Corte d'appello di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi ed amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri ex art. 606 c.p.p., lett. a), con riferimento alla negazione del diritto di querela alla persona offesa dal reato contestato ed alla comproprietà - contitolarità della concessione ed autorizzazione del passo carrabile illecitamente intercluso, non essendo possibile ritenere il contrario sulla scorta delle risultanze processuali.
2.3. Violazioni di legge con riferimento agli artt. 392, 393, 42, 43 e 5 c.p. e artt. 529, 530, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541 e 543 c.p.p., nonché agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., richiamandosi il contenuto dei due motivi successivi.
2.4. Inosservanza di norme processuali stabilite: a) a pena di nullità - ex art. 178 c.p.p., lett. c), - riguardo all'intervento, assistenza e rappresentanza degli imputati da parte dell'Avv. Di Lorenzo, nonostante la nomina agli atti dell'Avv. Zanno e del dott. Marini, ex art. 364 c.p.p., in violazione dell'art. 96 c.p.p., avendo gli imputati diritto di nominare non più di due difensori di fiducia;
b) a pena di inutilizzabilità, ex art. 63 c.p.p., riguardo alle dichiarazioni contraddittorie e indizianti dei testi della difesa (Di RI, IO, GA IZ, ecc), mentre le confessioni degli imputati nel corso delle indagini e dei processi in sede penale e civile sono state omesse;
le dichiarazioni testimoniali a difesa degli imputati, inoltre, sono state illegittimamente acquisite ex art. 191 c.p.p., in ordine al deposito della lista testi da parte dell'Avv. Di Lorenzo, sfornito di valido mandato processuale, e risultano generiche, non riscontrate e manifestamente non credibili in relazione ai fatti riferiti;
non è stata fornita la prova documentale della proprietà in capo alla controparte, nonostante le prove contrarie della difesa delle parti civili, ne' del consenso all'apposizione delle fioriere a chiusura del passo carrabile da parte di La OR TA, non avendo la Corte d'appello tenuto conto delle prove orali e documentali al riguardo offerte dalla parte civile e trascurando il dato dell'esercizio concreto del passo carrabile da parte di La OR TA e degli AN, con evidente illogicità della motivazione;
c) di inammissibilità e di decadenza, con nullità dedotte ed eccepite nei termini di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. c).
2.5. Mancata assunzione di una prova decisiva (con riferimento a pag. 216 del fascicolo di primo grado, ultima risposta del teste Di RI, negletta in sede di appello, contraddicendo anche la sentenza di primo grado sul punto, quando la parte ne aveva fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale).
2.6. Vizi motivazionali, con particolare riferimento ai profili della qualificazione giuridica dei fatti data dal P.M. e dell'ammissione delle imputate al patrocinio a spese dello Stato - il cui controllo è rimesso anche al Giudice del relativo processo e non solo agli organi finanziari dello Stato - oltre che della legittimazione di AN AL ad avviare le relative azioni civili ed a proporre querela per i fatti da lui subiti, tenuto conto della pacifica detenzione del passo carrabile sin dall'estate del 1967: sia i contratti di locazione stipulati verbalmente dall'estate del 1967 all'estate del 2006, sia la scrittura privata del preliminare di vendita stipulata con la dante causa La OR TA, attribuivano all'AN il diritto negatogli di detentore qualificato, legittimato alla tutela possessoria ex artt. 703 e 669- bis c.p.c., 1148 ss. c.c., e dunque di persona offesa ex artt. 90 c.p.p. e ss.. In quanto contitolari di un passo carrabile regolarmente concesso dal Comune di Francavilla al Mare nel 2003, La OR TA, AN AL ed i suoi familiari esercitavano in concreto i loro diritti, come dimostrato in dibattimento da tutti i testimoni e documentato fotograficamente dai Vigili urbani. In ogni caso, il rogito di acquisto in data 3 agosto 2007, concluso con La OR TA, legittimava i detentori promissari acquirenti ad esercitare i diritti loro negati. L'azione penale, dunque, è iniziata sulla base di una valida querela e l'istruttoria dibattimentale, peraltro, ha evidenziato la prova certa dell'arbitrarietà della condotta degli imputati con l'interclusione del passo carrabile cointestato alle parti civili e pacificamente comune dal 1966. Gli imputati, dunque, non potevano essere assolti neanche ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, e la Corte di merito avrebbe dovuto motivare su tutti capi ed i punti impugnati dalle parti civili (ivi compreso il parziale riconoscimento del solo danno morale e non anche dei danni patrimoniali).
2.7. Mancata formale contestazione dell'art. 393 c.p. ed omessa qualificazione giuridica dei fatti, con conseguente nullità per difetto di contestazione in relazione agli artt. 423, 516 e ss. c.p.p., artt. 604 e 606 c.p.p. e art. 620 c.p.p., lett. e) ed f).
2.8. Si lamentano, infine, l'omessa comunicazione dell'inizio dell'azione penale e della condanna di primo grado nei confronti dell'imputato CO NO, quale Cancelliere del Tribunale di Pescara, e l'omessa pronuncia sul diritto alle restituzioni relative agli accessori di legge delle spese legali ed alla richiesta di pubblicazione della sentenza di condanna, oltre ai capi non satisfattivi delle altre richieste formulate dalle parti civili in tema di danni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi delle parti civili, salvo quello proposto da La OR TA, sono manifestamente infondati e devono ritenersi inammissibili per le ragioni di seguito esposte e precisate.
4. Sulla preliminare, e dirimente, questione relativa alla legittimazione a proporre querela, le doglianze difensive, sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di gravame, sono state ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, che ha posto in rilievo, con congrua ed esaustiva motivazione, le ragioni giustificative dell'esclusione, in capo ad AN AL, di un valido titolo sia per proporre querela, sia per avviare azioni civili a tutela del diritto di passaggio sull'area di proprietà di EL AR e EL NA.
Al riguardo, invero, la Corte d'appello ha posto in evidenza: a) che l'AN ha usufruito negli anni di un passaggio sull'area in questione, verso la zona retrostante dell'immobile di proprietà, prima del GA SE, poi della sua erede, La OR TA, in virtù di un contratto di locazione annualmente stipulato per il periodo estivo, e, successivamente, in virtù del preliminare di vendita del medesimo immobile;
b) che, tuttavia, nessuno di tali atti, la locazione ed il preliminare di vendita, gli attribuivano un diritto opponibile a terzi, essendogli consentito il passaggio solo in ragione dei rapporti di buon vicinato, all'epoca esistenti tra le parti;
c) che il preliminare di vendita, peraltro, non risultava registrato ed era privo di data certa, mentre il rogito d'acquisto è stato stipulato solo il 3 agosto 2007, ossia circa un anno dopo i fatti oggetto della regiudicanda;
d) che, del resto, lo stesso Tribunale di Chieti, in sede civile, ha ritenuto inammissibile, con ordinanza del 20 marzo 2008 confermata in sede di reclamo, il ricorso per reintegra nel possesso dell'area in questione, escludendo in capo alla predetta parte civile la titolarità di una situazione possessoria tutelabile e dichiarandone, di conseguenza, il difetto di legittimazione attiva a proporre il reclamo.
A diversa conclusione, di contro, giungeva il Tribunale civile di Chieti, con l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo il 3 giugno 2008, in relazione alla riconducibilità del transito esercitato da La OR TA - ed in precedenza dal dante causa GA SE - sulla striscia di terreno oggetto di proprietà esclusiva di EL AR ed NA, accogliendone il reclamo e ordinando a CO NO e a queste ultime di reintegrarla nel possesso della servitù di passaggio carrabile, mediante l'eliminazione degli ostacoli ivi apposti (paletti, catene e fioriere) per ostruirlo.
Coerente, dunque, deve ritenersi la conclusione cui è pervenuta la Corte di merito, laddove ha escluso la legittimazione, per il solo AN, a proporre querela, avendo egli esercitato, negli anni, una facoltà non discendente da un rapporto diretto con l'area in questione, ma sostanzialmente avvalendosi dell'altrui tolleranza. Al riguardo, invero, la Corte di merito ha fatto buon governo del quadro di principii delineato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 28952 del 08/07/2008, dep. 11/07/2008, Rv. 240819), secondo cui, in tema di condizioni di procedibilità, la legittimazione a proporre querela per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose spetta sia al titolare di un diritto reale assoluto sulla "res" oggetto di violenza, sia a chi eserciti sulla cosa un legittimo "ius possessionis" significativo di una diretta relazione con la medesima. Un principio, questo, conforme, del resto, al risalente e stabile indirizzo ermeneutico tracciato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa S.C. (Sez. 6, 30.4.1985, n. 8434, Chiacchiera, Rv. 170532; Sez. 6, 22.10.1985, n. 12481, Battisti, Rv. 171452; Sez. 6, 24.2.2004, n. 21090, Soddu, Rv. 228810).
Difettando la qualità di persona offesa del reato, dunque, la Corte di merito ha correttamente escluso, in parte de qua, la legittimazione a proporre querela ex art. 120 c.p., riconoscendo invece che, per le medesime ragioni, l'actio negatoria servitutis ben poteva essere esercitata da EL AR ed NA nei soli confronti di La OR TA, e non di AN AL, con il logico corollario della improponibilità di ogni eccezione relativa alla violazione del principio di indivisibilità della querela ex art. 122 c.p., non ricorrendo il necessario presupposto di un'eguale ed autonoma titolarità del potere di querela da parte di una pluralità di soggetti passivi.
Inammissibili, perché del tutto genericamente formulate, ovvero manifestamente infondate in relazione alla tipizzata possibilità dell'epilogo decisorio cui il Giudice ben può pervenire ai sensi del disposto di cui all'art. 529 c.p.p., risultano, poi, le ulteriori doglianze su richiamate nei parr.
2.2. e 2.3..
Parimenti inammissibili, ex art. 606 c.p.p., comma 3, devono ritenersi le eccezioni di rito in narrativa riportate nei parr. 2.4., 2.7 e 2.8., siccome genericamente formulate e non dedotte nei motivi d'appello, e dunque non sottoposte alla preventiva cognizione della Corte di merito, ovvero manifestamente infondate, siccome orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte in sede di gravame, ed ivi correttamente vagliate e disattese dalla Corte distrettuale, laddove ha implicitamente escluso la possibilità di esercitare i poteri che le sono riservati dal sistema processuale ai sensi dell'art. 521 c.p.p., con riferimento al modello di qualificazione giuridica dei fatti delineato dal P.M., quale organo titolare dell'esercizio dell'azione penale.
Non impugnabile in questa Sede, infine, deve ritenersi, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., l'omessa comunicazione cui si fa cenno, supra, nel par. 2.7., mentre nessun interesse, specifico e concreto, è stato dalla parte civile prospettato in merito all'eccepita ammissione delle imputate al patrocinio a spese dello Stato, il cui controllo, peraltro, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, è rimesso ad altri organi e deve estrinsecarsi nell'ambito di una ben diversa procedura.
5. Fondato, di contro, deve ritenersi il ricorso proposto da La OR TA, con riferimento ai vizi motivazionali che investono gli apprezzamenti di merito evidenziati, in parte de qua, nei parr. 2.4., 2.5. e 2.6., avendo la Corte d'appello escluso, ex art. 530 c.p.p., comma 2, la prova certa della consapevolezza, da parte degli imputati, dell'arbitrarietà della loro condotta, riformando la decisione del Giudice di primo grado senza esplicitare con chiarezza le ragioni giustificative del percorso decisorio al riguardo seguito. In linea generale, v'è da osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la motivazione della sentenza d'appello che riformi la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e "rafforzato" di tenuta logico-argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, dep. 04/12/2012, Rv. 253718; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 10/01/2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, dep. 21/02/2013, Rv. 254113). Ne discende che il giudice di appello, in tale evenienza, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio, perché ritenuta preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, dep. 20/02/2013, Rv. 254638).
Nell'ipotesi in cui vengano formulate, come nel caso in esame, censure o contestazioni introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 01/07/2013, Rv. 256435). Considerando, ora, le implicazioni di tale quadro di principii in relazione alla concreta disamina della vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda, deve rilevarsi come la Corte territoriale - senza soddisfare quell'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello a fronte di una sentenza difforme e congruamente argomentata nei suoi passaggi motivazionali - abbia omesso di confrontarsi criticamente con le risultanze emergenti dal complesso degli elementi fattuali specificamente valorizzati dal Giudice di primae curae ai fini dell'affermazione di responsabilità, allorquando ha osservato, richiamando solo genericamente le risultanze offerte da talune fonti di prova orale, che tra le parti vi era stato un colloquio nel corso del quale le imputate "avevano manifestato la volontà di apporre le fioriere, senza che la La OR avesse opposto un rifiuto, essendosi solo riservata di verificare la linea di confine".
Un passaggio motivazionale, quello or ora richiamato, che fonda una diversa valutazione delle medesime risultanze probatorie già vagliate nella, più ampia ed articolata, motivazione della pronuncia del Giudice di primo grado, che, nel dar conto delle ragioni giustificative della soluzione poi adottata, ha invece escluso che l'azione degli imputati sia stata preceduta da un reale consenso da parte della La OR, all'epoca ancora proprietaria dell'immobile per avere ella sottoscritto unicamente il preliminare di compravendita. Al riguardo si evince, infatti, dalla motivazione che la predetta "ha categoricamente escluso di aver acconsentito all'apposizione delle fioriere e, più in generale, all'interclusione della zona destinata a transito".
Concludeva, dunque, il primo Giudice rilevando, al riguardo, che "tra le sorelle EL e la La OR vi furono dei contatti per decidere la chiusura con un cancello del passo carrabile, ma tali accordi non condussero ad alcun assenso da parte della La OR". Sui punti ora evidenziati, ed in relazione ai numerosi aspetti e profili ad essi fattualmente correlati e, come tali, investiti dal motivato convincimento espresso nella pronunzia del Giudice di primo grado, nonché riguardo ai diversi temi di prova oggetto di insufficiente vaglio delibativo per effetto delle incongruenze motivazionali partitamente evidenziate in narrativa, la Corte territoriale ha omesso di confutare appieno la consistenza e la linearità del ragionamento probatorio sviluppato dal primo Giudice, trascurando la necessaria valutazione critica di tutti gli elementi su cui è stata fondata la precedente decisione.
6. Conclusivamente, all'accoglimento del ricorso proposto dalla parte civile La OR TA, consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, che nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto sopra indicati.
Alla declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi consegue, di contro, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso di La OR TA annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014