Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
La persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen. deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. Ne consegue che nel reato di ragion fattasi, poiché l'interesse al ricorso obbligatorio alla giurisdizione viene in rilievo solo se la violazione del cosidetto monopolio giurisdizionale è accompagnata da violenza sulle cose o alla persona, nel bene protetto rientrano anche valutazioni attinenti alla parte privata che rimane vittima dell'azione violenta di chi pretende di farsi ragione da sè, sicché persona offesa è anche colui che si trova nella possibilità di esercitare il contenuto di qualsiasi diritto in quanto titolare della "apparentia iuris". (Nella specie è stata ritenuta legittimata alla proposizione della querela una persona che, pur non titolare formalmente di un contratto di locazione, occupava di fatto e utilizzava, con il consenso del proprietario, un locale nel quale si erano succeduti nel tempo più locatari e alla cui porta di accesso il predetto proprietario, al fine di esercitare il preteso diritto al pagamento dei canoni dovutigli e alla restituzione dell'immobile locato, aveva apposto un lucchetto).
Commentario • 1
- 1. Persona offesa dal reato o danneggiato, quali differenze?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2004, n. 21090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21090 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/02/2004
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 294
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 8227/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DD IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 18/11/02 della Corte d'Appello di Cagliari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola MILO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. D'ANGELO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. S. De Murtas, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle ulteriori spese;
Udito il difensore avv. S. De Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza 18/11/2002, confermava quella in data 4/6/2001 del locale Tribunale - Sezione di Sanluri -, che aveva dichiarato DD IN colpevole del delitto di cui all'art. 392 c.p. e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di lire 400.000 di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile TA LL.
L'addebito mosso al DD è di essersi, al fine di esercitare il preteso diritto al pagamento di canoni dovutigli e alla restituzione del locale di sua proprietà dato in uso a TA LL, fatto ragione da sè con violenza sulle cose, consistita nel chiudere con un lucchetto la porta di accesso all'immobile, al cui interno v'erano arredi di proprietà della conduttrice.
Il giudice distrettuale chiariva, sulla base delle emergenze di causa, che la TA svolgeva, nell'immobile in contestazione, l'attività di sub-agente di assicurazioni ed aveva comunque incontestabilmente il possesso di fatto dello stesso immobile, sicché non poteva esserne privata della disponibilità, se non con il ricorso agli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale;
sottolineava la piena validità dell'atto di querela col quale, dopo l'esposizione dei fatti nella loro oggettività, si era sollecitato l'esercizio dell'azione penale "per tutti i reati che saranno ravvisati", a nulla rilevando il riferimento specifico in querela al solo reato di cui all'art. 646 c.p.; aggiungeva che la pacifica apposizione del lucchetto alla porta d'accesso al locale integrava la materialità del reato, del quale non poteva essere posto in dubbio neppure l'elemento soggettivo, in considerazione della piena consapevolezza che l'agente aveva avuto circa l'occupazione dello stesso locale da parte di terzi, a prescindere dall'individuazione della persona.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato: 1) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 120 c.p., sotto il profilo che legittimata a proporre querela era la sola persona offesa dal reato e non anche la persona eventualmente danneggiata, quale doveva considerarsi la TA, che nessuna "relazione legittima" aveva mai avuto con l'immobile; 2) mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non essendosi fatto alcun cenno alla circostanza che egli aveva lasciato le chiavi del lucchetto al suo legale, al quale le persone interessate avrebbero potuto rivolgersi per accedere all'immobile. La parte civile ha depositato memoria difensiva, con la quale ha confutato i motivi di ricorso e ne ha sollecitato il rigetto.
Il ricorso non ha pregio.
Non difetta, nella specie, la condizione di procedibilità. La querela proposta da TA LL, infatti, deve ritenersi valida, perché proveniente da persona a tanto legittimata. Il diritto di querela, secondo il disposto dell'art. 120 c.p., spetta alla persona offesa dal reato, la quale va individuata nel titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. È pur vero che, in base alla classificazione offerta dal legislatore, il reato di ragion fattasi offende l'interesse al ricorso obbligatorio alla giurisdizione (c.d. monopolio giurisdizionale) nella risoluzione delle controversie, ma non è men vero che la violazione di tale monopolio non è punita di per sè, ma soltanto se accompagnata da violenza sulle cose (art. 392 c.p.) o alla persona (art. 393 c.p.), sicché, nel bene protetto, rientrano anche valutazioni attinenti;
alla parte privata che rimane vittima dell'azione violenta di chi pretende di farsi ragione da sè. L'oggettività giuridica del reato in esame non va letta, pertanto, esclusivamente in chiave pubblicistica, ma va individuata anche nell'interesse dell'antagonista giuridico a che il conflitto di pretese non venga risolto in modo unilaterale ed autoritario. Più concretamente, offeso, come sostenuto da autorevole dottrina, è anche lo status del possesso dei diritti, inteso come stato di fatto per cui una persona si trova nella possibilità di esercitare il contenuto di un qualsiasi diritto in quanto titolare della apparentia iuris. La giurisprudenza, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha riconosciuto, invero, la titolarità del diritto di querela a colui che esercita soltanto di fatto una servitù prediale o che ha il possesso di fatto di un bene di fronte all'azione violenta del proprietario diretta ad affermare il proprio esclusivo diritto e ad escludere il possesso esercitato dal primo. Con riferimento al caso in esame, il giudice di merito ha accertato che la TA, a prescindere dalla regolarizzazione del rapporto di locazione avente ad oggetto l'immobile in contestazione e dalle tormentate vicende che caratterizzarono, per variazioni dei soggetti locatari, tale rapporto, occupava concretamente detto immobile, nel quale svolgeva l'attività di sub-agente della società assicuratrice "Lavoro e Sicurtà", come evidenziato dalle targhe apposte all'esterno dell'edificio. È incontestabile, quindi, che la TA versava in una condizione giuridicamente tutelabile e non poteva essere estromessa dall'immobile per effetto di un atto violento (tal è da considerarsi l'apposizione del lucchetto alla porta d'ingresso) e autoritario della controparte, che unilateralmente e arbitrariamente aveva preteso di fare valere le proprie ragioni. Alla sicura materialità del fatto fa da riscontro anche l'elemento soggettivo del reato, posto che il DD, pur consapevole che il locale di sua proprietà era nella disponibilità di altra persona, senza ricorrere al giudice, si era tutelato da sè, riguadagnando con violenza, secondo le modalità descritte, il possesso dell'immobile. Nè l'allegata circostanza che la controparte avrebbe potuto richiedere la chiave del lucchetto "per entrare nell'immobile e prendere le proprie cose" è sintomatica dell'assenza di dolo: non si contesta, infatti, al prevenuto di essersi appropriato delle cose di pertinenza della conduttrice esistenti nel locale, ma di avere esercitato il suo preteso diritto di riottenere la libera disponibilità dell'immobile, senza attivare i fisiologici strumenti giurisdizionali, e su questo punto entrambe le decisioni di merito hanno dato puntuale e pertinente risposta.
Giustamente si è ritenuto che dall'illecito posto in essere dall'imputato sono derivati danni alla parte civile. Al rigetto del ricorso, consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado e liquidate in Euro 1.650,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004