Sentenza 11 febbraio 2004
Massime • 1
La mancata indicazione nell'epigrafe della sentenza delle conclusioni delle parti, peraltro espressamente valutate nel corpo della motivazione del provvedimento, non dà luogo ad alcuna nullità, in quanto l'art. 546, comma primo lett. d)cod. proc. pen. non specifica in quali parti della sentenza debbano essere esposte le suddette conclusioni e, in ogni caso, non ricollega all'inosservanza della disposizione alcuna forma di invalidità processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva riportato nel corpo della motivazione il contenuto dell'atto d'appello e le conclusioni formulate dal ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 27049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27049 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 11/02/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 205
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 029695/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER RM ST N. IL 01/06/1947;
2) AR EM N. IL 03/07/1956;
avverso SENTENZA del 07/12/2002 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
Sentito il P.G., nella persona del Dr. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;
sentito il difensore Avv. Alberto Afeltri del foro di Roma per l'FI e l'avv. Giuliano Dominici del foro di Roma per l'AR che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25 giungo 2001 il gup del tribunale di Caltanissetta condannava AR NU di UI alla pena dell'ergastolo, avendolo ritenuto responsabile: a) del delitto di omicidio volontario aggravato e dei connessi reati di porto e detenzione di arma da sparo perché, quale mandante, in concorso, tra gli altri con ER IF, esecutore materiale, con premeditazione, esplodendo colpi di revolver cal. 38 all'indirizzo di TR SE al fine di ucciderlo, per errore nell'esecuzione, cagionava la morte di CI GR che veniva attinta in varie parti del corpo con i proiettili esplosi, nonché del tentato omicidio di UA LL, JU CE e LA RE, colpite per errore di mira della sparatore nella stessa occasione, fatti commessi in Gela il 12 settembre 1998;
b) del tentato omicidio aggravato e dei connessi reati perché quale mandante, in concorso tra gli altri con ER IF, esecutore materiale, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di IA CO, LI RO, AT GA ed MM VA, esplodendo numerosi colpi di pistola all'indirizzo della macchina ove gli stessi viaggiavano non verificandosi l'evento per l'errore di mira dello sparatore che attingeva ad una gamba solo il LI RO e la prontezza di spirito di quest'ultimo che riusciva ad allontanarsi a bordo della macchina alla cui guida si trovava, tatti commessi in Gela l'8 aprile 1989;
c) del tentato omicidio aggravato e dei connessi reati di porto e detenzione di arma da sparo perché, in concorso tra gli altri con ER IF, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di D'MA ON, per avere l'AR deliberato l'attentato, avere dato mandato di eseguirlo, nonché per l'essersi recato sul luogo predestinato a bordo di una autovettura BMW, che precedeva, con la funzione di autocivetta, altra autovettura a bordo della quale viaggiavano i killers armati, ed il ER esploso all'indirizzo del D'MA numerosi colpi di pistola cal. 38, che attingevano la vittima in varie parti del corpo, non verificandosi l'evento per cause estranee alla loro volontà, fatti commessi in Gela 31 gennaio 1989; FI CA BA alla pena di anni trenta di reclusione, avendolo ritenuto responsabile del delitto di omicidio aggravato e dei connessi reati di porto e detenzione di armi, per avere in concorso con AR ON, AR AL ed AR GI (tutti successivamente deceduti) cagionato la morte di EL NE esplodendo all'indirizzo dello stesso un colpo di fucile da caccia caricato a pallini che attingeva in pieno volto l'EL, provocando gravi ferite dalle quali derivava la morte, essendo consistita la condotta dell'FI nell'aprire la porta detto stabile in cui abitava la vittima onde consentirvi l'ingresso del sicario AR AL che esplodeva il colpo mortale, fatti commessi in Gela il 17 gennaio 1987. Con sentenza del 7 dicembre 2002 la corte d'assise d'appello di Caltanissetta confermava integralmente la sentenza del gup nei confronti dell'AR, mentre riformava parzialmente la sentenza medesima nei confronti dell'FI, riducendo la pena previa concessione delle circostanze attenuati generiche riconosciute equivalenti alle contestate aggravanti.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione sia l'AR che l'FI con ricorsi sottoscritti personalmente.
L'AR NU denunzia: a) la nullità della sentenza in quanto nella epigrafe della medesima non sono state indicate le conclusioni delle parti;
b) la mancanza e la illogicità della motivazione nonché l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 2 e 3, c.p.p.. Con riferimento a questo secondo motivo di ricorso, il ricorrente in relazione ad ogni singolo episodio delittuoso per il quale è stato riconosciuto colpevole, indica le ragioni per le quali deve ritenersi che i giudici di merito abbiano fatto erronea applicazione dei principi di diritto in ordine alla valutazione della prova. In particolare il ricorrente deduce quanto all'omicidio della CI GR ed ai connessi tentati omicidi che nel processo vi è una grave lacuna perché non è stato redatto un verbale di sopralluogo da cui risulti il numero dei mezzi che si trovavano sulla piazza dove è avvenuto il fatto delittuoso, quale fosse la posizione sulla piazza medesima della CI e del TR;
che non si è stabilito il calibro dei proiettili che hanno attinto la CI;
che i tre collaboratori che hanno riferito dell'episodio (ER IF, AR NU cl. 67, e ON LU) hanno rilasciato dichiarazioni tra loro parzialmente contrastanti - che il ricorrente indica in modo particolareggiato - per cui non è possibile invocare il principio della convergenza del molteplice. Non vi è, inoltre, certezza per le indicate lacune nelle indagini sulle modalità del ferimento della CI e delle altre donne, dovendosi anzi ritenere che le stesse siano state colpite dal TR che per difendersi sparò contro il suo aggressore, come si dedurrebbe dalla circostanza che sul posto vennero rinvenuti proiettili calibro 7, 65, come riferito a suo tempo dalla televisione. Anche per gli altri episodi criminosi il ricorrente indica puntualmente le parti divergenti delle dichiarazioni dei collaboratori, rilevandone la loro non marginalità e di conseguenza deducendone la erronea applicazione del principio della convergenza del molteplice.
Denunzia, inoltre, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata -limitatamente alla condanna per il tentato omicidio IA ed il tentato omicidio D'MA - in quanto i giudici d'appello si sarebbero limitati alla mera riproduzione grafica della motivazione della sentenza con la quale erano stata rigettati gli appelli proposti dai coimputati, per i quali si è proceduto con separato giudizio e, a dimostrazione dell'assunto per l'episodio IA riporta testualmente i motivi d'appello rimasti - suo avviso - senza risposta. L'FI denunzia la violazione dell'art. 603 c.p.p. nonché la mancanza e la illogicità della motivazione in relazione all'art. 192, comma 3 e 4, c.p.p.. Quanto al primo motivo il ricorrente lamenta la mancata assunzione nel giudizio d'appello dei testimoni LO NG, moglie della vittima, e RI IT, coinquilino dell'EL, sostenendo che la richiesta "nasceva da inderogabili esigenze processuali, rappresentate dall'assoluta necessità di valutare con il metodo della cross examination, quanto dichiarato dai medesimi", "trattandosi di atto compiuto in assenza del necessario controllo e confronto dialettico tra le parti processuali e rispetto alle quali la difesa non ha potuto esercitare alcuna facoltà di intervento", avendo scelto di procedere con il rito abbreviato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la erronea applicazione del principio della convergenza del molteplice per le contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni del collaboratore ER IF, che, peraltro, riferiva circostanze apprese de "relato", e quelle dell'altro collaboratore AR NU MA. Osserva, inoltre, che l'omicidio dell'EL venne "ideato estemporaneamente la stessa sera della consumazione, in virtù di immediato accordo intercorso tra AR NU, AR AL, AR ON e AR GI. Gli stessi collaboranti inoltre hanno precisato che l'odierno imputato non era a conoscenza ne' della ideazione ne' tanto meno, intervenne nella fase esecutiva, essendosi limitato ad aprire il portone dello stabile dietro richiesta di AR AL e per mera cortesia del tutto ignaro del proposito delittuoso". La diversa conclusione della corte territoriale sarebbe, quindi, manifestamente illogica in quanto "la circostanza che la moglie dell'EL avrebbe preceduto il marito (discendendo dal terzo al primo piano) non può essere cronologicamente indicativa e dimostrativa della pregressa presenza dell'FI al secondo piano e quindi della sua assenza da casa" e, peraltro tale "congettura contrasta con le medesime dichiarazioni di LO NG, la quale ha affermato che successivamente allo sparo il marito, ancora vivo, aveva richiuso la porta dell'abitazione ed invitato la consorte a non urlare". Di conseguenza "la porta dell'abitazione dell'EL era già chiusa immediatamente dopo l'agguato e la moglie di FI, scendendo dal terzo piano, non avrebbe potuto in alcun modo constatare il fatto omicidiario perpetrato ai danni dell'EL". Osserva ancora che lo RI ha dichiarato che l'FI giunse al primo piano dopo la moglie per raggiungerla e, quindi, non risponde al vero che la moglie dell'imputato scese per controllare dove stesse il marito che secondo l'assunto accusatorio era sceso prima per aprire il portone ai complici, mentre deve considerarsi contraria a qualsiasi regola d'esperienza la conclusione che "se l'FI fosse stato in casa, la moglie non avrebbe avuto alcun motivo per allontanarsi da sola e giungere sino al primo piano, correndo il rischio di imbattersi nei killers". L'AR NU ha depositato tempestivamente "motivi nuovi" con i quali pone in rilievo alcune evidenti contraddizioni in cui sarebbero incorsi i collaboratori di giustizia e che non potrebbero definirsi "particolari di contorno" o "elementi di dettaglio" attribuibili a cattivo ricordo o confusione con fatti analoghi, con la conseguenza di rendere inapplicabile il principio della convergenza del molteplice, "mancando una seria e preliminare verifica delle propalazioni d'accusa".
3. Il motivo con il quale l'AR deduce la nullità della sentenza (vedi sub.
2. a) è manifestamente infondato.
Alla omessa indicazione delle richieste delle parti, l'art. 546 c.p.p. non ricollega alcuna nullità; peraltro, tale omissione non sussiste in quanto l'art. 546 c.p.p. non prescrive in quali parti della sentenza debbano essere esposte le conclusioni, per cui nella specie il precetto risulta rispettato avendo la corte riportato nel corpo della motivazione il contenuto dell'atto d'appello e le conclusioni formulate dal ricorrente.
Va aggiunto, peraltro, che in considerazione delle numerose imputazioni contestate al ricorrente la scelta di indicare separatamente per ciascun episodio delittuoso le conclusioni, piuttosto che riportarle tutte insieme nell'epigrafe della sentenza, corrisponde ad evidenti criteri di chiarezza e di logicità della motivazione.
Manifestamente infondato è anche il primo motivo del ricorso dell'FI. Avendo, infatti, il ricorrente scelto di essere giudicato con il procedimento speciale del giudizio abbreviato, non può ora dolersi del rigetto in appello della richiesta di assunzione dei testi LO e RI. Va ricordato, infatti, che con la riforma di cui alla legge 5 giugno 2000, n. 144, il giudizio abbreviato è stato profondamente modificato, escludendo qualsiasi possibilità di intervento del p.m. nella scelta del rito rimessa alla esclusiva determinazione dell'imputato e consentendo a quest'ultimo di subordinare la richiesta ad "integrazioni probatorie", sempreché compatibili con le finalità di economia processuale in funzione della quale è concessa e si giustifica la rilevante riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.. Di conseguenza il richiamo al principio della "cross esamination" per giustificare la richiesta di assunzione delle prove testimoniali in sede d'appello è manifestamente infondato, in quanto con la scelta di essere giudicato con l'abbreviato "incondizionato", l'imputato ha rinunziato, per sua libera determinazione, non soltanto al contraddittorio pieno che rappresentava il mezzo ordinario di conclusione del processo, ma anche all'assunzione di qualsiasi altro mezzo di prova (salvi ovviamente i poteri officiosi del giudice). Avendo, pertanto, la corte territoriale ritenuto, con motivazione insindacabile in questa sede, in quanto logicamente e congruamente motivata, che non vi fosse alcuna necessità di riassumere i testi indicati dalla difesa, è evidente la manifesta infondatezza del motivo (cfr., tra le altre, cass. 2 dicembre 2002, n. 68, RV. 222977).
Con gli altri motivi entrambi i ricorrenti, sia pure sotto i diversi profili propri di ogni singolo episodio criminoso, deducono il medesimo vizio di violazione dell'art. 192, comma 3 e 4, c.p.p. in quanto i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenute marginali o non rilevanti le contraddizioni in cui sarebbero incorsi i collaboratori di giustizia, affermandone di conseguenza la credibilità ed il reciproco riscontro, quando, al contrario, le divergenze sarebbero tali per cui gli stessi avrebbero dovuto essere considerati inattendibili sui punti essenziali, e, quindi, frutto di erronea valutazione delle prove, la dichiarata sussistenza di riscontri individualizzanti. Le censure formulate dai ricorrenti, benché specificamente articolate con riferimento alle dichiarazioni rese da ciascuno dei collaboratori, sono inficiate dal comune errore di non tenere conto dei limiti e della specificità del giudizio di legittimità, che non deve mai costituire un mezzo per la rivalutazione del giudizio sulle risultanze processuali effettuato dal giudice di merito, ma, invece, deve limitarsi a controllare se il giudice, nel formulare la decisione, ha fornito delle prove, legittimante acquisite, una valutazione che non contrasti in modo manifesto con i principi della logica, che non sia la conseguenza dell'omessa considerazione di elementi rilevanti proposti dalle parti, ovvero la conseguenza di una erronea applicazione delle regole di giudizio da applicare nel caso concreto (cfr., cass. sez. unite 17 giugno 1996, n. 16, Di Francesco). Di conseguenza non ha pregio in questa sede richiamare puntualmente le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia per porne in evidenza le rispettive divergenze, quando tali diversità sono state già esaminate dai giudici territoriali, che ne hanno fornito una giustificazione fondata su regole di esperienze del tutto logiche, quali l'affievolimento dei ricordi per il trascorrere del tempo o per la diversa percezione dello stesso episodio da parte di dichiaranti a causa della diversa posizione (o la diversa predisposizione psichica) dal quale il medesimo accadimento storico è stato osservato, riferito o percepito.
Va aggiunto, peraltro, che il ed. affievolimento dei ricordi può riguardare tutto l'oggetto della dichiarazione o soltanto alcune parti di esse, essendo noto che per il trascorrere del tempo si tende a ricordare di un determinato accadimento, sia pure vividamente, soltanto alcuni fatti che sono rimasti particolarmente impressi, indipendentemente dalla loro reale importanza decisoria, dimenticando, magari, completamente altre circostanze di maggiore rilevanza ai fin i delle indagini.
Di conseguenza, con riferimento al caso di specie, deve affermarsi che le divergenze denunziate dai ricorrenti nel racconto dei collaboratori, ancorché sussistenti e tali da poter giustificare il dissenso sulla loro valutazione manifestato con i ricorsi, si risolvono, tuttavia, in una surrettizia censura alla valutazione delle prove effettuate dei giudici di merito, inammissibile per i motivi innanzi indicati in questa sede di legittimità (cfr. cass., sez. unite, 27 settembre 1995, n. 30 Mannino). Va, peraltro, precisato che la illogicità della motivazione non può trarsi da elementi diversi da quelli posti a base del proprio ragionamento dal giudice in quanto il vizio deve risultare dallo stesso provvedimento impugnato (cfr., cass., sez. unite, 31 maggio 2000, n. 12 Jakani), sicché con specifico riferimento alla esplosione dei colpi di pistola che uccisero la CI e ferirono le altre donne, la ricostruzione alternativa fondata su elementi di giudizio, la cui sussistenza è stata motivatamente esclusa dai giudici di merito (il ritrovamento di cartucce calibro 7, 65 ed il mancato rinvenimento di proiettili diversi da quelli del calibro 38) si risolve pur sempre in un inammissibile tentativo di rivalutazione delle risultanze processuali.
Con riferimento, poi, alla sussistenza del vizio sotto il profilo della mancanza della motivazione, va osservato che, essendo legittima la motivazione per "relationem" (cfr., cass. Sez. unite, 21 giugno 2000, n. 17, Primavera ed altri), il ricorrente non può dolersi se le questioni proposte, anziché con una motivazione "originale" siano state rigettate facendo riferimento alla motivazione (riportata integralmente nel corpo della sentenza) utilizzata da un altro giudice per rigettare le stesse eccezioni.
Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. consiste, infatti, nella mancanza di risposta alle questioni proposte dalle parti, per cui, quando tale risposta c'è, non interessa la fonte dalla quale il giudice ha tratto le argomentazioni con le quali ha giustificato la propria decisione, perché, avendole fatte proprie, non può parlarsi, se le stesse sono pertinenti alle questioni proposte con i motivi di ricorso, di "mancanza" di motivazione, ma eventualmente soltanto di illogicità della motivazione qualora ne ricorrano gli estremi.
Va aggiunto, infine, che la mancata di motivazione con riferimento alle questioni proposte dalle parti non va intesa nel senso che vi deve essere una "puntuale" risposta agli argomenti nel modo e nella forma prospettati nei motivi d'appello (o di ricorso), ma, tale risposta, specialmente quando le questioni prospettate riguardino un unico oggetto (per esempio la valutazione delle chiamate in correità) può consistere anche in una valutazione complessiva di tutti gli elementi di giudizio con la indicazione delle ragioni per le quali si ritiene di adottare quella determinata decisione, con la conseguenza che, anche se non espressamente confutate, debbono logicamente ritenersi incompatibili e, quindi, rigettate le deduzioni contrarie formulate dalla difesa (cfr., cass., sez. unite, 24 novembre 1999, n. 24, Spina). Non è, pertanto, fondato il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre parte dei motivi d'appello (f. 16 ricorso AR) per denunziare la esistenza del vizio di mancanza motivazione sul punto, quando, come nel caso di specie, il giudice d'appello, avendo esaminato e valutato le complessive dichiarazioni dei collaboratori - fornendo una interpretazione non manifestamente illogica delle divergenze riscontrate, non ritenute tali da rendere inconciliabili tra loro le diverse dichiarazioni - ha certamente esaminato le questioni formulate con i motivi proposti dalla parte, chiaramente rigettandole, essendo queste logicamente incompatibili con il contenuto della decisione adottata, riguardando proprio la diversa valutazione delle contraddizioni denunziate nel "dictum" dei collaboratori.
Le osservazioni innanzi formulate in ordine ai limiti del controllo di legittimità valgono ovviamente anche per i motivi di ricorso formulati dall'Afieri, che, pur scendendo ad un analitico esame delle dichiarazioni dei testi e dei collaboratori, non denunziando alcun manifesto vizio di logicità nella interpretazione della condotta del ricorrente. Va osservato, peraltro, che il ricorrente dimentica di contestare le dichiarazioni di indubbio valore processuale della moglie della vittima che - secondo quanto affermato nella sentenza impugnata - si indusse ad aprire, in ora certamente insolita, circa la mezzanotte, non il portone d'ingresso del "palazzo", ma la porta di ingresso della "abitazione" dopo "avere riconosciuto la voce dell'FI BA il quale nel pronunciare "apri Miluzzu iu sugnu" con accanto AR BA armato di un fucile a canne mozze poteva certamente contestare, in quel preciso momento, che la paraventa visita ad un amico aveva, invece, il sapore di un atroce delitto".
È evidente, pertanto, che, rispetto a tale accertamento di fatto, risultante direttamente dalle dichiarazioni della LO e dalla incontrastata affermazione dell'esplosione del colpo mortale contemporaneamente all'apertura della porta della abitazione, tutte le altre circostanze, anche se interpretate diversamente, non potrebbero modificare la valutazione della condotta dell'FI;
tanto più che ai fini della configurazione del concorso di cui all'art. 110 c.p. "la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può undifferente manifestarsi o come previo concreto, o come intesa istantanea, ovvero come semplice adesione di un rimasto ignoto" (cfr. cass., sez. unite, 22 novembre 2000, n. 31, Sormani).
4. I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati con la conseguente condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004