Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2499
CASS
Sentenza 21 febbraio 2001

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Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo ha natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volto ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla; ne consegue che la disposta sospensione - che non fa venir meno l'atto sospeso e nemmeno la sua validità, ne' esercita una funzione ripristinatoria della situazione precedente, ma soltanto impedisce temporaneamente, e con efficacia "ex nunc", la possibilità di portare l'atto ad ulteriore esecuzione - è destinata a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione con cui si conclude il giudizio di fronte al giudice amministrativo, nella quale essa rimane assorbita e caducata con l'esaurimento della funzione cautelare che la caratterizza. (Nella specie - lamentando l'amministrazione ricorrente la nullità del lodo per difetto di "potestas iudicandi" degli arbitri per l'avvenuto annullamento, da parte del CO.RE.CO., dell'atto di aggiudicazione dell'appalto, presupposto del contratto contenente la clausola compromissoria - la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, non avendo il giudice dell'impugnazione del lodo valutato, a seguito della sopravvenuta improcedibilità del ricorso dinanzi al TAR, la riespansione degli effetti dell'atto di annullamento del CO.RE.CO., in precedenza temporaneamente sospeso, e le conseguenze, sul negozio compromissorio, del venir meno, ormai in via definitiva, dell'atto presupposto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2499
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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