Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2004, n. 34379
CASS
Sentenza 12 luglio 2004

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In tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante e inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2004, n. 34379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34379
    Data del deposito : 12 luglio 2004

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