Sentenza 11 maggio 1998
Massime • 1
L'effettuazione della notificazione (nella specie della richiesta di rinvio a giudizio) all'imputato che abbia eletto domicilio all'atto della scarcerazione, al domicilio risultato effettivo, invece che a mani del difensore a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., ancorché successivamente all'esito negativo di notifica al domicilio eletto, non rientra, pur quando appaiano sussistenti le condizioni per dar luogo a quest'ultima forma di notificazione, in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 171 cod. proc. pen., ivi compresa quella di cui alla lettera d)-: previsione, questa, che appare chiaramente dettata per sanzionare non il solo fatto che sia stata indebitamente adottata una forma di notificazione in luogo di un'altra, senza riguardo all'esito che la stessa abbia comunque avuto e alla sua maggiore o minore affidabilità rispetto a quella prescritta, quanto piuttosto l'inosservanza delle norme che, nell'ambito di ogni singola forma di notificazione, contengono l'indicazione dei soggetti ai quali copia dell'atto da notificare può essere consegnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/1998, n. 6529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6529 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 11.05.1998
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N.589
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 11077/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da :
1)LA IR n. il 05.01.1966
avverso sentenza del 06.11.1997 CORTE APPELLO di ROMA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.Proc. gen. Dott.Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso OSSERVA LA CORTE
In fatto
Con sentenza del tribunale di Roma in data 10 gennaio 1994 LO MI venne dichiarato responsabile, in concorso con Altieri Marco, di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo, una delle quali clandestina, e di ricettazione, e venne pertanto condannato alla pena ritenuta di giustizia. Tale decisione venne integralmente confermata con sentenza della corte d'appello di Roma in data 6 novembre 1997. Avverso tale pronuncia ha quindi proposto ricorso per cassazione il LO, con atto a firma propria e del difensore, denunciando, come unico motivo, la nullità del giudizio di primo grado, ex art.179 c.p.p., per essere stato esso LO citato, per il detto giudizio, non al domicilio da lui ritualmente indicato in sede di giudizio di convalida dell'arresto e poi all'atto della dimissione dal carcere, e cioè in Roma, via Castel Boverano n.77, ma all'indirizzo di Roma, via Silvano n.8, ove abitava la di lui madre. In diritto
Il ricorso è infondato
Dalla verifica effettuata sugli atti (nella specie legittima e doverosa, poiché si è inteso denunciare un preteso vizio "in procedendo"), è emerso che effettivamente il LO, in data 27 gennaio 1992, all'atto della scarcerazione susseguente all'arresto per il fatto di cui è processo, aveva eletto domicilio in Roma, via Castel Boverano n.77. È emerso però anche, tentata al detto domicilio la notifica della successiva richiesta di rinvio a giudizio, detto tentativo sortì esito negativo. Si legge, infatti, nella relata dell'aiutante ufficiale giudiziario in data 5 settembre 1992:"Non potuto notificare perché non ho reperito il nominativo sui citofoni e sulla cassetta delle lettere. Sconosciuto ad alcune persone interpellate. Stabile sprovvisto di portineria". Vennero quindi effettuate ricerche il cui esito venne riferito al giudice per le indagini preliminari dalla sezione di polizia giudiziaria dei Carabinieri di Roma con nota del 16 ottobre 1992 nella quale si comunicava che il LO, "anagraficamente residente in [...], scala B int.13, di fatto dimora in via Silvano n.8, scala A, piano 2^, presso la propria madre". A tale ultimo indirizzo risulta quindi essere stata notificata, con esito positivo, in data 29 ottobre 1992, a mani della "madre Assunta, convivente e capace, che si incarica della consegna in suo precaria assenza", la richiesta di rinvio a giudizio. Allo stesso indirizzo, sempre con analogo esito positivo, risultano poi eseguite le successive notifiche, ivi compresa quella del decreto di rinvio a giudizio. Non si vede, quindi, quale oggettiva ragione di doglianza possa essere avanzata sul punto in questione dal ricorrente, salvo a ritenere che, paradossalmente, egli, senza espressamente affermarlo, abbia inteso dolersi del fatto che, una volta risultata inidonea, a seguito del fallito tentativo di notifica, la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata, come si è visto, all'atto della scarcerazione, ai sensi dell'art.161, comma 3, c.p.p., non sia stato direttamente disposto, ai sensi del successivo comma 4, che la notifica fosse effettuata a mani del difensore, e cioè in forma di gran lunga meno garantistica rispetto a quella effettivamente adottata, a seguito delle disposte ricerche. Per completezza, può comunque rilevarsi, al riguardo, che l'effettuazione della notifica al domicilio risultato effettivo, invece che a mani del difensore, quando pur appaiano sussistenti le condizioni per dar luogo a detta ultima forma, non sembra rientrare in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 171 c.p.p., ivi compresa quella di cui alla lett.d), riguardante il caso di violazione delle "disposizioni circa la persona cui deve essere consegnata la copia", previsione, questa, che appare chiaramente dettata per sanzionare non il solo fatto che sia stata indebitamente adottata una forma di notificazione in luogo di un'altra, senza riguardo all'esito che la stessa abbia comunque avuto ed alla sua maggiore o minore affidabilità, rispetto a quella prescritta, ma piuttosto l'inosservanza delle norme che, nell'ambito di ogni singola forma di notificazione, contengono (come nel caso dell'art.157, comma 1, c.p.p., che detta la disciplina base in tema di effetuazione delle notificazioni), l'indicazione dei soggetti ai quali copia dell'atto da notificare può essere consegnata. Significativo, del resto, appare il fatto che lo stesso art.171, alla lett.e), prevede come autonoma causa di nullità della notifica quella derivante dall'adozione della forma dell'esecuzione mediante consegna a mani del difensore in difetto dell'avvertimento prescritto dall'art.161, commi 1,2 e 3. L'esistenza di una tale previsione, infatti, dimostra - se ve ne fosse bisogno - come il legislatore, ben consapevole della minore affidabilità, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, della notifica mediante consegna a mani del difensore, si sia preoccupato solo con riguardo a tale forma di notifica di sanzionare espressamente di nullità l'inesistenza di determinati presupposti. Dal che, per converso, appare facilmente desumibile che non può mai esservi nullità quando, in luogo di detta forma, ne sia stata adottata, con esito positivo, come nella specie, un'altra.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998