Sentenza 4 settembre 2007
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, la disciplina transitoria dettata dall'art. 40 L. 22 aprile 2005, n. 69 è applicabile solo ai mandati di arresto c.d. passivi, con esclusione pertanto di quelli emessi dalle autorità giudiziarie nazionali.
In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il provvedimento con il quale il P.M. ha rigettato la richiesta di revoca del mandato di arresto europeo emesso dallo stesso ufficio, ai sensi dell'art. 28 lett. b) L. 22 aprile 2005 n. 69, per l'esecuzione di un pena detentiva.
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La sentenza in esame è di notevole interesse scientifico posto che affronta la vexata quaestio inerente le problematiche sottese a quali sarebbero i mezzi esperibili avverso il provvedimento con il quale viene rigettata la richiesta del p.m. di emissione del mandato di arresto europeo (nei casi di procedura attiva di consegna) nonché il provvedimento de libertate applicato ai sensi dell'art. 28, co. I, lett. a), legge, 22 aprile 2005, n. 69. Orbene, procedendo per gradi, in materia di impugnazione, l'art. 22, co. I, l., 22 aprile 2005, n. 69, prevede che contro “i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/09/2007, n. 34215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34215 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 04/09/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 35
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 028531/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MA IO CI, N. IL 01/10/1964;
avverso ORDINANZA del 10/07/2007 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. NERO Giosuè in sostituzione dell'Avv. (Ndr:
testo originale non comprensibile) Antonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di UM Antonio DO propone, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca del mandato di arresto europeo emesso in data 26.10.2006 dalla Procura Generale di Bari con riferimento alle condanne ricompresse nel provvedimento di cumulo n. 53/04 R.E.S. e 135/06 R.C.U.M..
Eccepisce il ricorrente l'errata interpretazione della normativa in materia di mandato di arresto europeo non potendo quest'ultima trovare applicazione in base al disposto della L. 22 aprile 2005, n.69, art. 40 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/ 584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) per i fatti per i quali sono intervenute - come nella specie - condanne risalenti ad epoca antecedente all'aprile 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come già affermato da questa Corte, nell'ambito della procedura attiva di consegna, è possibile in via di principio contestare dinanzi al giudice dell'esecuzione unicamente il titolo esecutivo su cui si fonda il mandato di arresto europeo stesso e, cioè, l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva (Sez. 6, n. 9273 del 05/02/2007 Rv. 235557). Si è peraltro già rilevato nella decisione citata che la L. n. 69 del 2005 non contempla ne' l'ipotesi di revoca del mandato su istanza dell'interessato, ne' la possibilità di impugnare il rigetto di una richiesta di revoca del mandato d'arresto europeo.
Si pone dunque nella specie anzitutto un problema di compatibilità del rimedio prescelto con il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Al profilo citato se ne aggiunge un altro di carattere sostanziale. Come noto, infatti, l'art. 32 della decisione quadro del Consiglio dell'unione Europea del 13 giugno 2002 (2002/584/GAI) demanda in via transitoria esclusivamente alla decisione di ciascuno Stato membro di determinare con dichiarazione unilaterale la data di commissione del reato - antecedente al 7 agosto 2002 - che funge da discrimine per l'applicazione della nuova disciplina del mandato di arresto europeo in luogo del previgente sistema estradizionale.
La rispondenza del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità competente di un altro Stato a quanto indicato nella dichiarazione citata si pone come una condizione di esecutività del mandato stesso la cui verifica non può che essere rimessa alla competenza esclusiva dello Stato membro di esecuzione.
Ed a questo proposito va evidenziato che questa Corte ha già affermato che difetta la giurisdizione dello Stato richiedente nella verifica dell'osservanza della procedura passiva che, pertanto, è rimessa all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione (Sez. 6, n. 18466 del 11/01/2007 Rv. 236577). Questa ricostruzione appare ulteriormente avvalorata dalla conclusione cui - in maniera assolutamente condivisibile - perviene la dottrina pressoché unanime secondo cui la disposizione transitoria contenuta nella L. n. 69 del 2005, art. 40 si riferisce esclusivamente ai ed mandati di arresto passivi.
Vale la pena, infatti, in questa sede rimarcare che al dubbio interpretativo sollevato dal ricorrente - secondo il quale il riferimento ai mandati di arresto "emessi e ricevuti" dopo la data di entrata in vigore della legge farebbe riferimento sia ai mandati di arresto "emessi" dall'autorità giudiziaria nazionale ai sensi dell'art. 28 della legge (procedura attiva di consegna) e sia ai mandati di arresto "ricevuti" dall'autorità giudiziaria straniera ai sensi dell'art. 4 della legge (procedura passiva di consegna) si oppongono considerazioni di carattere semantico e di carattere logico - sistematico.
Sotto il primo profilo si rileva, infatti, che:
a) l'espressione "richieste di esecuzione" contenuta nell'art. 40, comma 1 si rinviene solo nell'ambito della disciplina passiva come dimostrano gli artt. 1 e 17 della legge;
b) la congiunzione copulativa positiva od aggiuntiva "e" che connette i participi "emessi" e "ricevuti" esclude che il legislatore abbia inteso creare un rapporto di alternatività tra i mandati di arresto "emessi" e "ricevuti" circostanza questa che avrebbe invece richiesto l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" come dimostra anche la formulazione dell'art. 4, comma 4 della legge.
Per il secondo aspetto si sottolinea invece che, proprio come già detto in precedenza, la disciplina dell'esecuzione dei mandati di arresto europeo emessi dalle autorità giudiziarie nazionali non può competere alla legge attuativa della convenzione ma, semmai alle disposizioni adottate dagli altri Stati membri al fine di adeguare il proprio ordinamento alla decisione quadro.
E dunque conclusivamente anche per tale via si conferma l'inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Va invece esclusa nella specie la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in relazione alla novità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2007