Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/09/2007, n. 34215
CASS
Sentenza 4 settembre 2007

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In tema di mandato di arresto europeo, la disciplina transitoria dettata dall'art. 40 L. 22 aprile 2005, n. 69 è applicabile solo ai mandati di arresto c.d. passivi, con esclusione pertanto di quelli emessi dalle autorità giudiziarie nazionali.

In tema di mandato di arresto europeo, non è impugnabile il provvedimento con il quale il P.M. ha rigettato la richiesta di revoca del mandato di arresto europeo emesso dallo stesso ufficio, ai sensi dell'art. 28 lett. b) L. 22 aprile 2005 n. 69, per l'esecuzione di un pena detentiva.

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  • 1MAE e disciplina transitoria (Cass. 36642/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 maggio 2021

  • 2M.A.E. processuale: problematiche applicative in sede di gravame
    https://www.filodiritto.com/ · 23 giugno 2012

    La sentenza in esame è di notevole interesse scientifico posto che affronta la vexata quaestio inerente le problematiche sottese a quali sarebbero i mezzi esperibili avverso il provvedimento con il quale viene rigettata la richiesta del p.m. di emissione del mandato di arresto europeo (nei casi di procedura attiva di consegna) nonché il provvedimento de libertate applicato ai sensi dell'art. 28, co. I, lett. a), legge, 22 aprile 2005, n. 69. Orbene, procedendo per gradi, in materia di impugnazione, l'art. 22, co. I, l., 22 aprile 2005, n. 69, prevede che contro “i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/09/2007, n. 34215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34215
Data del deposito : 4 settembre 2007

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