Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2007, n. 31660
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Sentenza 16 maggio 2007

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L'"inquinamento probatorio", quale presupposto dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone ai sensi dell'art. 500 comma quarto cod. proc. pen., può desumersi da circostanze emerse nel dibattimento o da appositi accertamenti compiuti dal giudice attraverso un subprocedimento incidentale, dovendo, in ogni caso, poggiare su "elementi concreti", non essendo sufficiente a tal fine la semplice mancanza di genuinità della deposizione. (Fattispecie nella quale gli elementi concreti dell'intimidazione sono stati rinvenuti nella incongruità di una ritrattazione operata dalla teste in dibattimento e in una serie di fattori esterni denotanti indebite pressioni sul testimone, tra cui il rifiuto immotivato ed improvviso del teste di essere sottoposto al regime di protezione e l'omicidio del genero dello stesso teste).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2007, n. 31660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31660
    Data del deposito : 16 maggio 2007

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