Sentenza 31 ottobre 2007
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, nell'ambito della procedura attiva di consegna è possibile contestare dinnanzi all'autorità giudiziaria italiana richiedente soltanto il titolo sui cui si fonda il mandato di arresto europeo, ma non direttamente quest'ultimo. Ne consegue che le questioni afferenti la consegna devono essere fatte valere nello Stato richiesto, secondo i tempi e la disciplina di quell'ordinamento.
In tema di mandato di arresto europeo, la disciplina transitoria dettata dall'art. 40 L. 22 aprile 2005, n. 69 è applicabile solo ai mandati di arresto cosiddetti passivi, con esclusione pertanto di quelli emessi dalle autorità giudiziarie nazionali.
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La sentenza in esame è di notevole interesse scientifico posto che affronta la vexata quaestio inerente le problematiche sottese a quali sarebbero i mezzi esperibili avverso il provvedimento con il quale viene rigettata la richiesta del p.m. di emissione del mandato di arresto europeo (nei casi di procedura attiva di consegna) nonché il provvedimento de libertate applicato ai sensi dell'art. 28, co. I, lett. a), legge, 22 aprile 2005, n. 69. Orbene, procedendo per gradi, in materia di impugnazione, l'art. 22, co. I, l., 22 aprile 2005, n. 69, prevede che contro “i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2007, n. 45769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45769 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ IO S. - Presidente - del 31/10/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1881
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 23814/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di SU IO CI, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza dell'11 maggio 2007 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di scarcerazione avanzata, sotto diversi profili, nell'interesse di IO CI Di SU, consegnato dalla competente autorità olandese all'autorità giudiziaria italiana sulla base di un mandato di arresto Europeo, emesso il 19 ottobre 2006 dallo stesso giudice barese, per il reato di cessione di sostanza stupefacente.
In particolare, il G.u.p. ha respinto sia la richiesta di revoca del mandato di arresto, considerando la non revocabilità del provvedimento, sia l'istanza subordinata di revoca o sostituzione della misura cautelare, ritenendo la sussistenza delle esigenze cautelari.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di DI MM, deducendo l'illegittimità del mandato di arresto Europeo, in quanto disposto per un reato commesso in data "anteriore e prossima al 13 aprile 2002", per il quale la L. n. 69 del 2005, art. 40 non consentiva l'emissione del mandato d'arresto.
Secondo questa norma di diritto intertemporale la nuova disciplina trova applicazione solo per quelle richieste di esecuzione di mandato di arresto Europeo emesse e ricevute dopo la data della sua entrata in vigore (14 maggio 2005) e, comunque, in relazione a reati commessi successivamente al 7 agosto 2002, per i quali restano applicabili le disposizioni in materia di estradizione. Di conseguenza, si sostiene che venendo a mancare il presupposto stesso per la restrizione della libertà dell'imputato il giudice avrebbe dovuto disporre la scarcerazione.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nel punto in cui ha ritenuto che il mandato d'arresto Europeo non può essere revocato su richiesta dell'interessato e che l'eventuale rigetto della richiesta di revoca non sarebbe neppure impugnabile. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi che questa Corte ha già avuto modo di affermare che nell'ambito della procedura attiva di consegna non è possibile contestare il mandato di arresto Europeo dinanzi all'autorità giudiziaria italiana richiedente e che semmai oggetto di contestazione può essere il titolo su cui si fonda il mandato, cioè la misura cautelare ovvero l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna, a seconda del tipo di richiesta, processuale o esecutiva. Le questioni afferenti direttamente la consegna dell'imputato in base al mandato d'arresto devono essere fatte valere nello Stato richiesto, secondo i tempi e la disciplina di quell'ordinamento (Sez. 6^, 5 febbraio 2007, n. 9273, Shirreffs). Tale principio deve essere confermato anche nel caso in esame in cui l'interessato contesta il mandato di cattura Europeo per come è stato emesso in Italia.
Peraltro, anche il merito delle censure proposte, attinenti all'inosservanza da parte del giudice italiano delle disposizioni transitorie, si dimostrano del tutto infondate e inconferenti. Sul punto questa Corte ha affermato - peraltro in un processo riguardante l'attuale ricorrente - che la disciplina transitoria dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 40 è applicabile esclusivamente ai mandati di arresto cd. passivi, non anche a quelli emessi dall'autorità giudiziaria italiana (Sez. fer., 4 settembre 2007, n. 34215, Di SU). Nella decisione citata, che il Collegio condivide, si è messo in rilievo che l'espressione "richieste di esecuzione" si riferisce ai casi in cui le autorità nazionali siano coinvolte nella procedura in qualità di autorità di esecuzione di un mandato di arresto Europeo, come risulta dalla lettura della L. n. 69 del 2005, artt. 1 e 17. Inoltre, la disposizione di diritto intertemporale contenuta nell'art. 40, legge cit. secondo cui le disposizioni della nuova normativa attuativa della decisione quadro 2002/584/GAI "si applicano alle richieste di esecuzione di mandati di arresto Europeo emessi e ricevuti" dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2005 deve essere interpretata nel senso che si riferisce solo ai casi coinvolgenti le autorità nazionali in una procedura passiva di consegna, in quanto se il legislatore avesse voluto riferirsi sia ai mandati di arresto Europei emessi dall'autorità nazionale nell'ambito di una procedura attiva di consegna, che a quelli ricevuti dalle autorità nazionali nell'ambito di una procedura passiva di consegna, non avrebbe utilizzato i due termini ("emessi" e "ricevuti") uniti da una congiunzione coordinativa, ma sarebbe ricorso ad una congiunzione disgiuntiva, come del resto ha fatto nell'art. 4, comma 4, legge cit. D'altra parte, dal complessivo impianto della L. n. 69 del 2005 e dal funzionamento bilaterale del nuovo istituto risulta evidente che la disciplina del regime, anche transitorio, dell'esecuzione dei mandati d'arresto Europeo emessi dall'Italia non può che competere ai vari Stati membri, che hanno adeguato le proprie legislazioni interne alla decisione quadro. Deve pertanto escludersi che l'art. 40 cit. detti una disciplina transitoria per le procedure attive di consegna da pare dell'autorità giudiziaria nazionale, che invece trovano la loro disciplina temporale in relazione alla data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2005, secondo la regola generale di cui all'art. 10 preleggi.
Nella specie il mandato di arresto Europeo è stato emesso il 19.10.2006, quindi nella piena vigenza della nuova normativa, entrata in vigore il 14.5.2005.
Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese processuali. Sebbene si tratti di questioni nuove, si ritiene di disporre ugualmente il pagamento di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in considerazione del fatto che analoghe questioni erano state già ritenute manifestamente infondate da questa Corte in un procedimento in cui era parte lo stesso ricorrente.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2007