Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
In tema di cosiddetta contestazione a catena, l'applicazione della norma di cui all'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., presuppone che per i fatti riguardanti la prima ordinanza l'imputato non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato. (Nella fattispecie il ricorrente assumeva che nell'ambito del primo procedimento, relativo a cessione di stupefacenti, e per il quale era stata emessa una originaria misura custodiale, era intervenuta sentenza irrevocabile di applicazione della pena).
Commentario • 1
- 1. Teste di PG può riferire su contenuto delle dichiarazioni del teste? (Cass. 44219/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2022
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 17/09/2014) 23/10/2014, n. 44219 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - Dott. CAIAZZO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2007, n. 28135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28135 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 13/06/2007
Dott. BARTOLOMEI LU - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1097
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 048061/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
nei confronti di:
1) RE LU IO, N. IL 21/06/1976;
avverso ORDINANZA del 05/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. NOVARESE FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio, che ha chiesto annullarsi l'impugnata ordinanza con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EN LU AN veniva attinto da ordinanza di custodia in carcere del G. i. p. del Tribunale di Lecce in data 30 gennaio 2003 per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e, nell'ambito di diverso procedimento, pendente presso lo stesso Tribunale, è stato raggiunto da altra misura cautelare in carcere il 14 febbraio 2004 per i delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di associazione a delinquere di stampo mafioso e per il reato continuato di spaccio di droga, contestati fino a giugno 2003.
Richiesta alla Corte di appello di Lecce la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in carcere per decorrenza dei termini massimi di fase, poiché era configurabile una c.d. "contestazione a catena", quell'organo giudiziario rigettava l'istanza, poiché non sussistevano i requisiti dell'anteriorità dei fatti, in quanto persisteva l'associazione criminosa pure nel corso della detenzione carceraria, e non era desumibile dagli atti la prova della conoscenza dei fatti contestati con la successiva ordinanza applicativa della misura cautelare al momento della richiesta di rinvio a giudizio, giacché erano stati acquisiti elementi nuovi dopo l'emissione del nuovo titolo custodiale. Proposto appello ex art. 310 c.p.p., il Tribunale territoriale con ordinanza resa il 5 dicembre 2006 lo accoglieva, dichiarando l'inefficacia della successiva ordinanza ed ordinando l'immediata scarcerazione, con articolata motivazione,informata sui nuovi indirizzi giurisprudenziali del giudice di legittimità e sulle recenti pronunce della Corte Costituzionale, ma molto "prudente" in quanto, tra differenti interpretazioni, sceglieva quelle, anche minoritarie, più favorevoli all'indagato. Ed invero il Tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p., rilevava la sussistenza del requisito dell'anteriorità dei fatti alla data di emissione del primo titolo custodiale per il reato continuato di spaccio di stupefacenti, perché commesso in epoca anteriore a quello oggetto della successiva misura custodiale, in quanto l'appellante era stato arrestato il 28 gennaio 2003, sicché da quel momento non poteva più commettere il reato di spaccio di droga, e, sotto il profilo associativo, finiva per ammettere detta anteriorità, poiché seguiva un indirizzo (Cass. n. 33597 del 2005), secondo il quale si dovrebbe distinguere tra il momento di perfezione e quello di consumazione del reato ed aver riguardo al primo ai fini dell'applicazione dell'art. 297 c.p.p.. Il Tribunale salentino, poi, pur affermando che i rapporti tra il reato associativo ed i reati fine non danno luogo di per sè a uno dei casi di connessione qualificata contemplati dall'art. 297 c.p.p., comma 3, poiché non è configurabile il vincolo della continuazione e neppure una connessione teleologica, notava come, nella fattispecie, il giudice di primo grado avesse condannato l'EN per i reati associativi, unificati sotto il vincolo della continuazione con quelli attinenti allo spaccio continuato di sostanze stupefacenti, sicché la desumibilità degli elementi indiziali doveva essere verificata al momento del rinvio a giudizio e non a quello di emissione della pregressa ordinanza fin data 30 gennaio 2003), anche se segnalava come tutti gli elementi idonei a configurare un grave quadro indiziario nei confronti dell'indagato sussistessero prima dell'emissione della prima ordinanza cautelare, giacché risalivano, nella maggior parte, all'anno 2002, mentre le dichiarazioni rese da un altro collaboratore di giustizia, FE PO non assumevano rilievo nei confronti dell'EN, perché riguardavano i Coluccia.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, deducendo i seguenti motivi:
a) la violazione del disposto dell'art. 297 c.p.p., comma 3, poiché nell'ambito del primo e diverso procedimento, in cui era stata emessa la misura custodiale del 30 gennaio 2003 era intervenuta sentenza irrevocabile di patteggiamento in data 28 marzo 2004, sicché non poteva trovare applicazione la norma invocata;
b) la carenza di motivazione circa la prova del requisito dell'anteriorità dei fatti contestati nell'ambito del procedimento, in cui è stata emessa la successiva ordinanza cautelare, rispetto a quelli oggetto della prima misura custodiale, giacché i due reati associativi sono contestati fino al giugno 2003 e tale assunto è consacrato nella pronuncia di condanna in primo grado dell'EN, cui il Tribunale, invece, si ispira per dimostrare la connessione qualificata fra tutti i delitti contestati in virtù del riconosciuto vincolo della continuazione;
c) l'erronea applicazione della disciplina del reato permanente quali sono quelli associativi, giacché la cessazione della permanenza si fa discendere dall'intervenuto arresto dell'indagato in data 28 gennaio 2003 senza considerare che il vincolo associativo può permanere pur se un compartecipe si trovi in stato detentivo e senza valutare come la sentenza di condanna in primo grado segni una cesura temporale della condotta ascritta all'indagato, comunque, delimitata fino al giugno 2003;
d) La mancanza della motivazione in ordine alle due differenti tipologie dei reati associativi (di stampo mafioso e finalizzati allo spaccio di stupefacenti) tali da escludere la c.d. connessione qualificata, non traibile dalla riconosciuta continuazione da parte della sentenza di primo grado, poiché la stessa non è definitiva ed è stata appellata;
e) Il travisamento del fatto e delle risultanze processuali, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla stessa anteriorità dei fatti contestati con la successiva ordinanza custodiale rispetto a quello oggetto della prima, poiché l'impugnata ordinanza, in maniera contraddittoria, considera la riconosciuta continuazione da parte della sentenza di primo grado, ma omette di rilevare l'ulteriore valutazione, in detta pronuncia, della ritenuta cessazione della permanenza nel giugno 2003, sicché doveva escludersi per i reati associativi ogni possibilità di desumerli dagli atti all'epoca dell'emissione della precedente ordinanza il 30 gennaio 2003;
f) La carenza di motivazione in ordine alla conoscibilità degli stessi da parte dell'ufficio del P.M. in epoca anteriore al 30 gennaio 2003, giacché l'impugnata ordinanza non distingue tra tempestiva conoscenza, conoscibilità, acquisizione degli atti e circolarla delle informazioni nella Procura in considerazione dei limiti propri del segreto istruttorio, mentre l'effettiva conoscenza dell'intera indagine è avvenuta nel gennaio 2004, dovendosi anche procedere ai riscontri oggettivi per le dichiarazioni dei c.d. pentiti ed esistendo differenti situazioni fattuali, in quanto la prima ordinanza trae origine da un arresto in flagranza per un solo episodio di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre i reati associativi venivano delineati solo nel verbale di interrogatorio di PO FE reso il 28 novembre 2003 cioè in epoca ampiamente successiva alla prima ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, sicché l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Lecce.
Appare opportuno notare che la modificazione intervenuta all'art. 606 c.p.p., lett. e), in seguito alla L. n. 46 del 2006 non comporta la possibilità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione tale da sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito e da verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, mentre la loro rispondenza alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed appropriata le prove pretese travisate nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, rv. 214794 e Cass. sez. 3^, 11 gennaio 1999 n. 215, rv. 212091, Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, rv. 216260 e Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289 rv. 226074). A tal riguardo, deve escludersi "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (cfr. Cass. sez. 6^, 27 aprile 2006 n. 14624, Vecchio rv. 233621 e Cass. sez. 2^, 7 giugno 2006 n. 19584 rv.233775) e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. oltre alle decisioni già citate anche Cass. sez. 6^, 1 agosto 2006 n. 27429 rv. 234559, Lobriglio e Cass. sez. 2^, 9 giugno 2006 n. 19850, Saraceno rv. 234163 ed in riferimento alla fase cautelare Cass. sez. 2^, 7 giugno 2006 n. 19547, Prezioso rv. 233772 e Cass. sez. 1^ 13 giugno 2006 n. 20038 rv.233783). Il ricorso, poi, deve essere autosufficiente cioè contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza, indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l'incompatibilità con la ricostruzione adottata, esporre le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità (cfr. oltre a Cass. sez. 6^, n. 10951 del 2006 cit. anche Cass. sez. 1^, 14 giugno 2006 n. 20370 rv. 233778 e rv. 234115 dello stesso estensore, Cass. sez. 6^, 7 luglio 2006 n. 23781 rv. 234152 e Cass. sez. 6^, 6 luglio 2006 n. 23524 rv.234153).
Per quanto attiene al limite del sindacato del giudice di legittimità deve accertare il contenuto del ricorso con gli elementi su individuati, la decisività del materiale probatorio richiamato tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione, l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto. Infine, il vizio del c.d. travisamento della prova si atteggia in maniera differente nelle due differenti fasi, cautelare e cognitiva ordinaria, in considerazione delle peculiarità della prima anche in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sussistendo, comunque, l'obbligo di evidenziare una carenza ed omessa motivazione su specifici punti sottoposti all'esame del giudice del gravame con la puntuale indicazione degli stessi con il carattere della decisività e della radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito, giacché, altrimenti, si richiederebbe una rilettura degli atti processuali ed una rivalutazione delle risultanze, inibita al giudice di legittimità. Orbene,alcune censure svolte dal ricorrente, sebbene indicate come motivazionali, in realtà riguardano violazioni di legge ed erronee interpretazioni di norme, mentre altre, attinenti al difetto di motivazione, sono affette da carenza di specifica indicazione (quella relativa all'asserita irrevocabilità della sentenza di patteggiamento in data 28 marzo 2004, non riscontrabile da questo giudice di legittimità, senza alcuna allegazione) oppure non consentite in sede di legittimità, perché relative ad accertamenti in fatto (l'altra concernente l'effettiva conoscenza del nuovo compendio investigativo, salva la discussione generale tra conoscibilità ed acquisizione) o a differenti valutazioni delle risultanze processuali(in ordine alla desumibilità dagli atti del delitto continuato di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73). Pertanto, questi ultimi motivi sono per tali ragioni inammissibili, mentre quelli concernenti erronee interpretazioni di norme e l'illogicità della motivazione in ordine alla possibilità di considerare l'anteriorità dei fatti oggetto della misura rispetto alla prima ordinanza custodiale per i reati associativi appaiono parzialmente fondati.
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, non trova applicazione quando i vari reati, che possono legittimare l'adozione di più misure cautelari, siano obiettivamente e storicamente diversi, anche se in sede di cognizione vengano apprezzati come reato unico sotto il profilo della permanenza. Ed invero la norma richiamata postula l'identità del fatto e non l'identità del reato, sicché non può trovare applicazione quando i fatti restino obiettivamente diversi, seppure tali da integrare gli estremi di un reato unico la cui consumazione si protragga nel tempo (Cass. sez. 6^ 3 agosto 1999 n. 2529 rv.215206). Inoltre, la giurisprudenza ritiene che la locuzione "stesso fatto" di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, rivesta un significato più esteso di quella affine di "medesimo fatto", utilizzata dall'art. 649 c.p.p., ricomprendendo tutte le diverse possibilità di commissione o di articolazione di un determinato fatto criminoso (Cass. sez. 1^, 4 dicembre 1996 n. 5429 rv. 206183). Infatti, il presupposto per la presenza dell'identità del fatto di reato, pur variamente qualificato e diversamente circostanziato, deve riferirsi alla condotta materiale, comprensiva di tutti e tre gli elementi oggettivi che la compongono (condotta, evento e nesso di causalità), tra i quali assume particolare rilievo il tempo di commissione del reato, la cui eventuale diversità, in presenza degli stessi elementi materiali, rende differente l'un fatto di reato dall'altro (Cass. sez. 2^, 10 giugno 1998 n. 1823 rv. 211107), anche se lo stesso fatto può rinvenirsi in caso di concorso formale di reati o di "aberratio ictus vel delicti", previsti dai capoversi degli artt. 82 e 83 ec.p. (Cass. sez. 6^, 18 agosto 1992 n. 2978 rv. 191939) e di continenza della seconda contestazione nella prima (Cass. sez. 6^, 23 luglio 1998 n. 2498, Pacini Battaglia non massimata ma in Cass. pen. 1999, 2922) cioè quando la seconda condotta contestata non coincida in toto con quella considerata nel primo provvedimento, ma ne costituisca una specificazione. Logicamente l'esistenza dello stesso fatto deve essere intesa con riferimento al singolo imputato e non al più generale tema delle indagini, salvo che trattasi di reato associativo, in cui rileva pure la differente composizione soggettiva ed i diversi peculiari connotati dell'organizzazione criminale (Cass. sez. 1^, 23 settembre 1999 n. 4470 rv. 214494). Orbene, questi assunti non sono tenuti presenti dall'impugnata ordinanza che ritiene di retrodatare l'ultima misura cautelare a quella emessa per prima in riferimento ai reati associativi per l'accertata anteriorità dei fatti diversi posti a fondamento non sulla base dell'intervenuto arresto dell'EN, come sostiene il Procuratore ricorrente,ma in seguito all'accoglimento di un indirizzo minoritario in tema di consumazione, perfezionamento e cessazione della permanenza in detta tipologia di reati. Infatti, per quel che concerne il tema del momento di commissione del reato permanente la recente pronuncia delle sezioni unite (Cass. sez. un. 10 aprile 2007 n. 14535, Librato), seppure nello scrutinare un motivo diverso da quello che aveva comportato la rimessione di una differente questione all'esame di quel consesso, ha avuto modo di sostenere che "non può rilevare la sentenza sez. 4^, 1 dicembre 2005 n. 6181/06, CH ..che .. ha fatto riferimento al momento in cui "il fatto costituente reato si perfeziona in tutti i suoi elementi" ed ha negato rilevanza alla protrazione della condotta illecita dopo il primo provvedimento cautelare", confermando, come del resto ha fatto pure la precedente decisione "Rahulia" del 10 giugno 2005 n. 21957, la persistente commissione del reato, pur dopo l'emissione della prima ordinanza, secondo l'indirizzo largamente maggioritario. Invero, volendo approfondire detta tematica, non ignora il collegio alcune decisioni parzialmente di segno opposto in relazione alla prima problematica relativa alla possibilità di configurare nel reato permanente ai fini dell'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, un unico fatto o fatti diversi ed alla rilevanza della protrazione della condotta. Tuttavia, l'orientamento prevalente, recepito da varie pronunce delle sezioni unite, ritiene che deve escludersi l'identità del fatto, anche se la condotta sia inglobata in un unico reato permanente, ove esistano plurime condotte posteriori all'emissione della prima misura cautelare ovvero il reato permanente sia a "contestazione aperta" o con delimitazione successiva all'ordinanza custodiale precedentemente eseguita o notificata (cfr. fra tante Cass. sez. 2^, 12 marzo 1998, Zagara rv.211141).
Altre - decisioni, solo in parte differenti, richiedono o una successione nelle attività delittuose tra organismi diversi ovvero un'interruzione del legame associativo anche attraverso una pronuncia giudiziale (Cass. sez. 6^, 21 febbraio 2004, Lanzino rv.228470) oppure tramite la privazione della libertà personale (Cass. sez. 6^, 17 febbraio 2004, Panico rv.228813). Peraltro, la strutturale unitarietà del reato permanente derivante non da una valutazione normativa ma da un profilo ontologico dell'illecito che si riverbera sul piano normativo ed esige una qualificazione in tal senso non può determinare l'impossibilità di considerare l'unica condotta configurante il reato in questione scindibile in vari momenti ciascuno di per sè autonomamente rilevante, giacché, se così non fosse, ne discenderebbero conseguenze assurde quali l'impossibilità di perseguire ulteriori condotte permanenti una volta intervenuta una decisione su detta tipologia di reato, sicché dottrina e giurisprudenza sono ricorse alla "fictio iuris" della c.d. interruzione giudiziale della permanenza, ravvisata in una pronuncia di condanna o in un provvedimento restrittivo della libertà personale ed, in ogni caso, nella considerazione autonoma sul piano processuale dei diversi "fatti" riconducibili ad una condotta pur supposta ontologicamente unitaria, sicché l'impostazione dottrinale che distingue tra commissione - perfezione del reato e cessazione della permanenza, già di per sè contrastata da altra autorevole dottrina, non può assumere rilievo sul piano processuale ed in particolare in tema di applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Ed invero, la commissione di nuovi fatti aggrava l'offesa del bene giuridico violato per cui non può ritenersi condivisibile la tesi esposta nell'ordinanza impugnata.
Inoltre, la differente e predominante tesi è in linea con la stessa "ratio" del divieto delle "contestazioni a catena" cioè quella di impedire un'indebita estensione dei termini di durata della misura rispetto a fatti già tutti "commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza cioè rispetto a condotte già esaurite nel tempo, sicché, diversamente opinando, si giungerebbe ad altro assurdo consistente nel consentire all'indagato o all'imputato di tenere e proseguire in quelle condotte che sono ritenute idonee a pregiudicare i valori sottostanti all'emissione dell'ordinanza cautelare ed alle corrispondenti esigenze cautelari. L'accoglimento di una non condivisibile tesi dottrinale e di un minoritario ("isolato") indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in tema di reato permanente e, quindi, di quelli associativi da parte del Tribunale territoriale in uno con l'espressa delimitazione della permanenza fino al giugno 2003, confermata dalla sentenza di primo grado, cui si riferisce il giudice salentino per inferirne la connessione qualificata tra tutti i reati contestati con l'ordinanza cautelare del 2004, determinano l'erronea affermazione dell'anteriorità dei fatti oggetto della misura cautelare del 2004 con riferimento ad entrambi i delitti associativi e rendono pienamente fondata detta censura. Infatti, nonostante la delimitazione della cessazione della permanenza per entrambi i reati associativi fino al giugno 2003 non comporti una contestazione "aperta" nel senso che il giudice di cognizione ed anche quello di riesame in base agli atti o a considerazioni logico - giuridiche ha il potere di accertare la cessazione o il perdurare della permanenza anche oltre il periodo indicato (Cass. sez. un. 22 ottobre 1998 n. 11021 rv. 211385 e Cass. sez. un. 26 novembre 1994 n. 11930 rv. 199169 - 199170 e 199171), la data di cessazione della permanenza indicata in imputazione ("fino a giugno 2003") è posteriore all'emissione ed all'esecuzione della prima ordinanza cautelare. Tale conclusione potrebbe assumere valore assorbente e renderebbe inutile la trattazione degli altri motivi, se non apparisse opportuno ribadire alcuni principi al fine di evitare il persistere di alcuni vizi riscontrabili nell'impugnata ordinanza.
A tal proposito per quanto attiene ai reati associativi contestati, giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. 1^, 16 giugno 1992 n. 6992 rv. 190640 cui adde Cass. sez. 1^, 2 dicembre 1999 n. 5612 rv. 214701 e Cass. sez. 1^, 27 gennaio 2005 n. 2612 rv. 230450) ha pacificamente ammesso il concorso formale fra i reati associativi di cui all'art. 416 bis c.p. ed al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, perché i due reati tutelano beni giuridici diversi: il primo l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività, lecite e illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura dell'associazione e cagionando condizioni di assoggettamento e di omertà idonei al raggiungimento di scopi ingiusti;
l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione, sicché è sufficiente che un'associazione di tipo mafioso si dedichi stabilmente anche al traffico di sostanze stupefacenti, perché risultino configurabili entrambi i reati, anche se non è necessario che tutti coloro che partecipano a un'associazione partecipino anche all'altra, tanto da non costituire medesimo fatto ai sensi dell'art. 649 c.p.p. (Cass. sez. 5^, 29 ottobre 1998 n. 4071 rv. 211617). Pertanto, l'eventuale sussistenza di una connessione qualificata ai fini dell'applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, deve essere verificata in ordine ad entrambi questi reati. Peraltro, la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass. sez. 6^, 21 luglio 1999 n. 2526 rv. 214928) ha escluso, in via di principio ed in generale, la sussistenza della connessione qualificata, richiesta dall'art. 297 c.p.p., comma 3, tra delitto associativo e reati fini, poiché al momento della costituzione dell'associazione i reati fini sono previsti solo in via generica, in quanto il delitto associativo sorge per attuare un programma criminoso aperto e globale e non un singolo o singoli reati, sicché l'accordo trascende i momenti esecutivi e non può dirsi diretto ad eseguire determinati reati nella loro storicità, mentre deve escludersi che i singoli episodi criminosi siano stati commessi per eseguire il reato associativo, giacché questo, a seguito dell'accordo dei consociati, è già di per sè perfetto ed operante, con o senza la consumazione dei delitti - fine. Pertanto, solo in casi specifici, in cui il reato - fine è stato commesso per salvaguardare l'esistenza stessa del sodalizio criminoso (Cass. sez. 1^ 28 dicembre 1999 n. 6090 rv. 215017) oppure un soggetto abbia formato un sodalizio per commettere uno o più fatti reato, individuati in maniera determinata (Cass. sez. 1^, 18 dicembre 1998 rv. 212348) ovvero, soprattutto con riferimento all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la specificità dei reati potrebbe non escludere che i singoli reati fine siano stati ideati sin dal momento costitutivo dell'associazione (Cass. sez. 6^, 25 giugno 2003 n. 27419 rv. 225690 cui adde Cass. sez. 6^, 14 agosto 2003 n. 34479 rv. 226751, tutte e due della stessa Camera di consiglio 12 maggio 2003 e Cass. sez. 6^, 2 aprile 2004 n. 15889 rv. 228874) è possibile ritenere sussistente la connessione qualificata, non rinvenibile "ex se" in una sentenza non passata in giudicato ed oggetto di appello sul punto attinente alla riconosciuta continuazione tra reati associativi e quelli fine nonostante, in questo caso, per ritenere insussistente detta connessione occorre un'accurata e puntuale motivazione. Inoltre, l'orientamento minoritario su riferito in tema di configurabilità del vincolo della continuazione o di quello teleologico fra i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 sembra determinato più da una carenza motivazionale che da un'effettiva adesione ai principi espressi, tanto più che è pacifica la configurabilità del reato associativo senza la commissione di reati, la natura permanente dello stesso e la possibilità della cessazione o meno della permanenza in seguito all'emissione di una misura cautelare custodiate, a seconda se il soggetto mantenga ancora rapporti con l'esterno o no.
A tal ultimo proposito, la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1^, 2 aprile 2001 n. 12907 rv. 218440) ritiene che in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento. Pertanto, la privazione della libertà personale o il ricovero in ospedale di uno degli affiliati non costituiscono un ostacolo insuperabile al mantenimento del vincolo associativo (Cass. sez. 6^, 23 luglio 2003 n. 3110) giacché appare necessaria la prova della successione di una nuova associazione ad un'altra o la volontaria dissociazione dell'indagato o imputato oppure l'intervento di una pronuncia giudiziale tale da costituire una cesura temporale della condotta ascrittagli con il primo provvedimento (Cass. sez. 6^, 2 novembre 1999 n. 3040 rv. 214532).
Peraltro, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi che l'identica qualificazione giuridica di fenomeni associativi diversi, per denominazione e composizione soggettiva, comporti identità del fatto, ai fini del computo della durata massima della custodia, nel caso che vengano adottate distinte misure cautelari con riguardo alle singole fattispecie criminose (Cass. sez. 6^, 28 aprile 2004 n. 19601 rv.228225). Tuttavia, il Tribunale salentino sul punto tiene presente la citata giurisprudenza solo in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e valuta la riconosciuta continuazione contenuta nella sentenza di primo grado per i fatti di cui tratta l'ordinanza custodiale del 2004, ponendo in luce come proprio nella motivazione della predetta misura cautelare "le condotte contestate all'EN nell'ambito dell'altro procedimento vengono effettivamente richiamate ad ulteriore dimostrazione della responsabilità del prevenuto rispetto ai delitti addebitati nel presente procedimento ovvero la detenzione a fine di spaccio di sei dosi di eroina confermerebbe la sua partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, al cui interno avrebbe tenuto condotte analoghe, per come contestatogli (nell') o.c.c. del 14.2.04".
Ciò nondimeno, là non perspicua motivazione sembrerebbe voler affermare che il ruolo svolto dall'indagato nell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga cioè di acquirente abituale trova la sua giustificazione nei singoli reati di spaccio contestati, sicché il riconoscimento del vincolo della continuazione potrebbe essere giustificato solo per detto reato associativo. Infine, si riconferma l'indirizzo giurisprudenziale, scaturente dalla stessa formulazione dell'art. 297 c.p.p., secondo cui l'applicazione di detta norma presuppone che per i fatti riguardanti la prima ordinanza l'imputato non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato (Cass. sez. 6^, 29 maggio 2003 n. 23779 rv. 225911), sicché, ove fosse esatta l'asserzione del ricorrente, sussisterebbe un'ulteriore condizione per rendere inapplicabile l'invocata disposizione, mentre per quel che concerne le considerazione del ricorrente sulla conoscenza effettiva, conoscibilità, circolarità delle informazioni ed acquisizione degli atti si rinvia alle argomentazioni svolte dalla decisione delle sezioni unite di questa Corte "Librato" (punto 5 in fine), che si condividono, almeno in via di prima approssimazione,rilevando, comunque, che ogni magistrato inquirente è tenuto al segreto istruttorio, sicché detto argomento speso dal ricorrente non appare convincente, perché occorre pensare modelli organizzati e partecipativi tali da consentire la conoscibilità delle più rilevanti indagini in corso, poiché sussiste anche un obbligo di coordinamento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2007