Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 1
Secondo la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro introdotta dagli artt. 19 e seg. del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, il giudice, prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni ivi previste, deve accertare che si siano regolarmente svolti tutti i passaggi della procedura stessa. Ovvero che l'organo di vigilanza abbia impartito al contravventore una apposita prescrizione fissando il termine necessario per la regolarizzazione; che l'organo di vigilanza non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine abbia verificato che la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nei termini prescritti; che in caso positivo l'organo di vigilanza abbia invitato il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni; che si sia comunicato al P.M., entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'inadempimento alla prescrizione stessa ovvero, entro centoventi giorni dal medesimo termine, che il contravventore sebbene abbia adempiuto alla prescrizione, non ha effettuato il pagamento della sanzione. Il processo rimane sospeso fino al momento in cui pervenga al P.M. una di tali comunicazioni, mentre in caso di adempimento alla prescrizione e di pagamento della sanzione il reato si estingue.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/1998, n. 13340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13340 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Gennaro Salvatore Tridico Presidente del 1.10.1998
2. Dott. Giovanni Pioletti Consigliere SENTENZA
3. Dott. PP Savignano Consigliere N. 2869
4. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 14489/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da BA PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 22 ottobre 1997 dal pretore di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano;
Udita nella pubblica udienza del 11 ottobre 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vladimiro De Nunzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 22 ottobre 1997, il pretore di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, dichiarò BA PP colpevole del reato di cui agli artt. 68 e 77, lett. c), del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 per non avere, quale titolare di una ditta esercente attività
edilizia, circondato da parapetto e da tavola fermapiede, ne' coperto con tavolato solidamente fissato, le aperture lasciate nei solai e nelle piattaforme di lavoro, e lo condannò alla pena di lire trecentomila di ammenda.
Il BA propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e lamentando l'omessa applicazione della nuova normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e l'omessa considerazione che egli aveva provato di avere immediatamente adempiuto all'intimazione di regolarizzare il cantiere, sicché nella specie non vi sono gli estremi dei reati contestati.
Motivi della decisione
Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 - oltre a modificare, aggravandole, con l'art. 26 le sanzioni previste dall'art. 77 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, per le violazioni del precedente art. 68 (del che, peraltro, non ha tenuto conto il pretore) - ha dettato, con gli artt. 19 e segg. una nuova disciplina in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. L'art. 20 prescrive che, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, non deve limitarsi a riferire al pubblico ministero la notizia di reato ai sensi dell'art. 347 cod. proc. pen., ma deve anche impartire al contravventore una apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, ma prorogabile in certi casi, ed imponendo se del caso specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Ai sensi dell'art. 21, poi, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza deve verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati. Se risulti l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa nella misura ivi indicata e quindi, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, deve comunicare al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione e l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa. Se invece risulti l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza deve darne comunicazione sia al pubblico ministero sia al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. In ogni caso, secondo quanto dispone l'art. 23, il procedimento per la contravvenzione è sospeso per legge dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e fino al momento in cui il pubblico ministero riceve dall'organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore ha adempiuto alla prescrizione ed ha pagato la sanzione amministrativa ovvero non vi ha adempiuto. Infine, ai sensi dell'art. 24, la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede a pagare nel termine stabilito la sanzione amministrativa.
Ora, dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta in alcun modo se questa precisa e rigorosa procedura stabilita dal legislatore sia stata o meno rispettata. Dalla sentenza impugnata, invero, è dato ricavare soltanto che nel corso del sopralluogo effettuato il 29 gennaio 1996 nel cantiere edile dell'imputato l'ispettore del lavoro accertò che due o tre operai operavano su un piano di lavoro privo di parapetto e delle tavole fermapiede;
che l'imputato, lo stesso giorno dell'accertamento, inviò all'ispettorato del lavoro competente una lettera con la quale comunicò di avere provveduto a fornire di parapetto e di tavole fermapiede la costruzione in questione;
che l'ispettore del lavoro si recò nuovamente sul posto soltanto dopo sette mesi, il 30 agosto 1996, ma ovviamente, dato il tempo trascorso, non potè accertare se il BA avesse o meno adempiuto alle prescrizioni impartitegli dal momento che il cantiere in questione era stato ormai smantellato. La sentenza impugnata, per la verità nemmeno afferma esplicitamente se l'ispettore del lavoro nel corso del primo sopralluogo impartì al contravventore la prescrizione prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, anche se deve ritenersi che una prescrizione effettivamente vi sia stata dal momento che lo stesso ricorrente lo ammette pacificamente e che la sentenza parla dell'ispettore del lavoro che dopo sette mesi si recò a verificare l'adempimento alle prescrizioni impartite. Non emerge però in alcun modo ne' quale fosse il contenuto di tale prescrizione ne' soprattutto quale fosse il termine fissato dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione, termine che doveva necessariamente essere determinato dati i rilevanti effetti giuridici che ad esso il legislatore ha voluto ricollegare.
Dalla motivazione della sentenza impugnata nemmeno poi si comprende bene se il pretore non abbia tenuto conto della circostanza che il BA, già il medesimo giorno dell'accertamento, aveva comunicato di avere effettuato la regolarizzazione, perché abbia ritenuto che nella specie non fosse possibile la prova della regolarizzazione, dato che il cantiere era stato smontato, ovvero perché abbia ritenuto che la stessa fosse comunque ininfluente. Dal contesto della sentenza sembrerebbe che il pretore l'abbia appunto ritenuta ininfluente per il motivo che l'imputato non aveva comunque presentato alcuna domanda per essere ammesso alla sanzione amministrativa. In entrambi i casi, però, la decisione sarebbe errata. In quest'ultimo caso, invero, va rilevato che la legge non prevede alcun onere per il contravventore di presentare una domanda per essere ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa ma al contrario pone a carico della pubblica amministrazione il compito di chiedere al contravventore il pagamento della sanzione amministrativa quando risulti l'adempimento alla prescrizione. Nel primo caso, la motivazione sarebbe del tutto carente o comunque manifestamente illogica nella parte in cui fa ricadere sull'imputato, che pure aveva tempestivamente comunicato il medesimo giorno di avere effettuato la regolarizzazione, il fatto che l'organo di vigilanza non aveva potuto controllare la verità di tale comunicazione per il motivo che aveva svolto il controllo soltanto dopo ben sette mesi, quando il cantiere era ormai chiuso. Quanto meno, la sentenza impugnata avrebbe dovuto dare conto della ragionevolezza di questo ritardo e del fatto se fosse o meno plausibile che la chiusura del cantiere dopo sette mesi era avvenuta per motivi diversi da quello di evitare l'accertamento da parte dell'ispettorato del lavoro. Si tratta di un accertamento di fatto che può essere compiuto esclusivamente dal giudice del merito, il quale, a questo proposito, non può fare a meno di valutare in fatto, sempre tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, anche il termine assegnato al contravventore per la regolarizzazione. È invero ovvio che, nel caso di specie, ben diversa potrebbe essere la rilevanza del fatto che il controllo fu fatto dopo sette mesi a secondo che il termine assegnato fosse stato di sei mesi ovvero di un giorno. D'altra parte, l'art. 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dispone che il termine per la regolarizzazione non deve essere eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Nella specie, in considerazione delle strutture mancanti (parapetto e tavola fermapiede) e del tipo di attività (cantiere edile) ben poteva darsi che fosse congruo anche il termine di un giorno se non di alcune ore, di modo che la verifica ben avrebbe potuto effettuarsi anche il giorno successivo o comunque prima che il cantiere edile (avente di per sè natura temporanea) fosse chiuso. E in tal caso, in mancanza di giustificati motivi, non si potrebbe far ricadere sul cittadino, impedendogli di provare la regolarizzazione nel termine, l'inerzia ingiustificata della pubblica amministrazione, in violazione del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. In conclusione, secondo la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro introdotta dagli artt. 19 e segg. del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, il giudice, prima di pronunciare sentenza di condanna per una delle contravvenzioni ivi previste, deve accertare che si siano regolarmente svolti tutti i passaggi della procedura stessa, ossia: che l'organo di vigilanza abbia impartito al contravventore una apposita prescrizione fissando il necessario termine per la regolarizzazione;
che l'organo di vigilanza non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine abbia verificato se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nei termini prescritti;
che in caso positivo l'organo di vigilanza abbia invitato il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di trenta giorni (senza che vi sia invece un onere del contravventore stesso di chiedere l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa);
che, infine, l'organo di vigilanza abbia comunicato al pubblico ministero, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'inadempimento alla prescrizione stessa ovvero abbia comunicato, entro centoventi giorni dal medesimo termine, che il contravventore, sebbene abbia adempiuto alla prescrizione, non ha effettuato il pagamento della sanzione amministrativa. Il processo penale rimane sospeso per legge fino al momento in cui pervenga al pubblico ministero una di tali comunicazione, mentre qualora il contravventore adempia alla prescrizione impartita nel termine fissato e provveda al pagamento della sanzione amministrativa il reato si estingue.
La motivazione della sentenza impugnata, oltre che presentare le manifeste illogicità e le mancanze dianzi rilevate, è del tutto carente in ordine all'accertamento se nella specie questa procedura sia stata o meno seguita.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla pretura circondariale di Marsala per un nuovo giudizio alla stregua dei principi indicati.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla la sentenza impugnata con rinvio alla pretura circondariale di Marsala.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 1 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998