Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di concussione, l'abuso di poteri è configurabile nei casi in cui il pubblico ufficiale fa uso di poteri propri, perché attinenti alle funzioni esercitate, per conseguire una promessa od una dazione di denaro od altra utilità, mentre l'abuso di qualità è configurabile nei casi in cui gli atti in relazione ai quali è esercitata la condotta abusiva esulano dalla competenza funzionale del soggetto agente, che tuttavia fa valere la sua qualifica per conseguire la detta promessa o dazione; in entrambi i casi, il reato sussiste soltanto se l'abuso abbia determinato una costrizione od una induzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2007, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO AL Sebastiano - Presidente - del 04/12/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1221
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 011235/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IA AR N. IL 08/11/1944;
2) AR SE N. IL 06/02/1948;
3) D'AN SE N. IL 03/12/1929;
4) ST SE N. IL 12/01/1933;
5) MI RI N. IL 12/02/1935;
6) IL FR N. IL 02/03/1932;
7) MA SE N. IL 03/11/1930;
8) LA AS EL N. IL 02/08/1934;
9) IV CH N. IL 02/02/1933;
10) VE TO N. IL 27/10/1939;
avverso SENTENZA del 25/06/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di NA PE, GI FR, IO PE;
per l'annullamento senza rinvio nei confronti di AS SC, D'LO PE, EL RI e IV GI essendo i reati estinti per prescrizione;
annullamento con rinvio della sentenza relativamente alla posizione di AS PE;
annullamento, relativamente alla posizione di ER, della sentenza limitatamente ai capi B, D, E per violazione dell'art. 521 c.p.p. con restituzione degli atti al PM, inammissibilità nel resto;
Udito, per la parte civile, avv. Giuffrida AL, che conclude per la conferma della sentenza con condanna alle spese come da nota scritta;
Udito il difensori avv.ti:
AR AR per D'LO PE;
AR LE per AS SC;
NA LO per IV GI;
CO ZO per EL RI;
CÀ OR per ER AN;
LO GI per ER AN;
AZ AN per RO PE, AS PE e La AS EL;
Stile AL per AS PE;
i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi presentati nell'interesse dei propri assistiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25 giugno 2005, la Corte d'Appello di NA, sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di NA, appellata dal Pubblico Ministero nei confronti di IZ ZO, AS PE e ER AN nonché da ON CO, AS PE, BO AR, AS SC, CO GI, D'LO PE, La AS EL, IO PE, EL RI, NA PE, IV GI, ST NI, GI FR, SO NT, TR CE, TO AN e ER AN, assolveva:
AS, ER e AS dal reato di associazione per delinquere di cui al capo A) perché il fatto non sussiste;
AS dai reati di cui ai capi A1-M1 e P1 (tutti relativi a reati di cui all'art. 353 c.p., comma 2) per non aver commesso il fatto;
BO AR e SO NT dai reati loro rispettivamente ascritti per non avere commesso il fatto;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di ON Ni., CO, NA, ST, TO, IO e GI in ordine al reato ascritto al capo G) perché estinto per intervenuta prescrizione e nei confronti di TR in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per morte dell'imputato;
dichiarava ER responsabile dei reati di cui ai capi B), D) ed E), riqualificati i fatti come estorsione continuata (artt. 81 e 629 c.p.) aggravata a norma dell'art. 61 c.p., n. 7, e ritenuta la continuazione con i reati di cui ai capi G, A1, B1, M1 e P1 esclusa l'aggravante del nesso teleologico rideterminava la pena in anni cinque di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa;
rideterminava la pena, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 contestata al capo L), per D'LO G. e La AS in un anno e dieci mesi di reclusione, per IV in due anni e due mesi di reclusione, per AS in un anno otto mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa, ferma per EL la pena di un anno di reclusione;
rideterminava la pena per AS - esclusa per il capo P) l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
2 - in sei anni di reclusione;
revocava la pena accessoria applicata nei confronti di AS. Confermava nel resto la decisione impugnata, con la quale:
IO PE e GI FR erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel reato di turbata libertà degli incanti (art. 61 c.p., n. 7, artt. 81, 110 e 353 cpv. c.p.) e condannati alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ciascuno;
erano state applicate nei confronti di AS e ER le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale per la durata della pena principale, dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di due anni e nei confronti di IO e GI le pene accessorie dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un anno;
era stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena per D'LO G., La AS, IO;
IZ PE era stato assolto dal reato di cui al capo P) per non aver commesso il fatto, AS PE era stato assolto dai reati di cui ai capi B), C), D), E) ed F) perché il fatto non sussiste e ER era stato assolto dai reati di cui ai capi C) ed F) perché il fatto non sussiste.
La Corte territoriale nel merito:
- riteneva fondato l'appello del P.M. (che investiva i capi della sentenza del Tribunale con la quale AS e ER erano stati assolti dai reati di concorso in concussione aggravata di cui ai capi B, C, D, E, F per insussistenza del fatto e con la quale IZ PE era stato assolto dal delitto di concorso in concussione aggravata di cui al capo P) limitatamente ai fatti addebitati a ER ai capi B, D ed E (relativi a tangenti pretese per l'aggiudicazione di appalti relativi alla fornitura di conglomerato bituminoso) che riqualificava come estorsione continuata aggravata dall'art. 61 c.p., n. 7 sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie degli imprenditori persone offese CA CE, OT AL e ST AN, convergenti fra loro e avvalorate dalla deposizione di NO LO nonché dalle ammissioni dello stesso ER (utilizzabili queste ultime solo contra se e non nei confronti di AS) sicché il contenuto intimidatorio delle sue richieste di danaro (tangenti), percepito dalle vittime come collegato ad interessi di un partito politico ovvero all'influenza di un uomo politico e non di un pubblico ufficiale, doveva essere ricondotto nell'ambito di cui all'art. 629 c.p.;
- riteneva (per quel che rileva nel presente giudizio) infondati gli appelli proposti da IO, GI, NA e ER in relazione al capo G (turbata libertà degli incanti relativi alle forniture di conglomerato bituminoso) tenuto conto che i primi due quali funzionari e il terzo quale Presidente della Provincia di NA, il quarto (come imprenditore in funzione di elemento di raccordo) avevano adottato la condotta fraudolenta di inserire clausole (proprietà degli impianti di bitumazione e capacità produttiva degli stessi) funzionali esclusivamente ad ottenere una previa selezione delle ditte che avrebbero potuto concorrere in modo da facilitare il meccanismo spartitorio stabilito da ER, non essendo risultati apprezzabili gli assunti difensivi secondo cui le clausole avrebbero assicurato una migliore qualità del prodotto e un contenimento dei prezzi ovvero il loro perpetuarsi avrebbe dimostrato l'involontarietà di tale inserimento, inattendibile essendo il teste ing. RS stante il suo ruolo di vertice all'interno dell'Ufficio tecnico e ininfluenti i rilievi (difesa NA) sulla asserita casualità della pubblicazione del bando durante il mese di agosto 1989.
Peraltro, risalendo i fatti al 1989, doveva dichiararsi la prescrizione del reato, salvo che per ER stante la ritenuta continuazione con analoghe condotte illecite (capi A1, B1, M1, P1) commesse fino al luglio 1991;
ugualmente infondati riteneva gli appelli proposti da AS SC, D'LO PE, La AS EL, EL RI e IV GI (per TR dichiarava l'estinzione del reato per morte dello stesso) in relazione alla condanna pronunciata nei loro confronti per il delitto di cui al capo L (turbata libertà della gara di appalto per la realizzazione del Centro Mercantile di Milazzo, fatto commesso in epoca prossima al 26 gennaio 1990) per insussistenza della dedotta nullità dell'assunzione delle dichiarazioni accusatorie del D'ND GI, sentito come teste anziché con le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p., al rilievo che la sua posizione iniziale era sicuramente quella di persona in danno della quale erano stati posti in essere i reati di cui ai capi L ed M (inizialmente qualificato come concussione e solo a seguito della sentenza del Tribunale qualificato come corruzione ex art. 319 c.p.). La questione atteneva quindi solo alla valutazione di attendibilità. Ricostruita la vicenda relativa a tale gara e dato conto di quanto riferito da D'ND, poste a raffronto le dichiarazioni dallo stesso rese nel corso delle indagini (oggetto di contestazione) e quelle rese in dibattimento, ritenute attendibili le prime in considerazione della testimonianza di TA e delle ammissioni degli altri coimputati (AS, IV, TR, D'LO G., La AS), esclusa la fondatezza di eccezione di nullità a norma dell'art. 521 c.p.p., riteneva la sussistenza del reato contestato per essere risultato pienamente provato che in ambito politico era già stato designato il raggruppamento vincitore ed individuata quale impresa mandataria la NE (riconducibile a EL) a cui inutilmente si era opposto D'ND che avrebbe potuto stimolare la partecipazione di un raggruppamento di imprese diverso, di guisa che il normale svolgimento procedimentale, che aveva preceduto la gara, era risultato alterato.
- infondato era anche l'appello di IV per la condanna pronunciata nei suoi confronti in ordine al reato di corruzione (artt. 319 e 321 c.p.) di cui al capo M, per come ritenuto in sentenza (la contestazione originaria era di concorso in concussione) tenuto conto delle dichiarazioni di D'ND confortate dalla testimonianza di TA e delle ammissioni dello stesso IV in sede di indagini (utilizzabili quindi solo contra se).
- in relazione al delitto di concussione di cui al capo P, l'appello proposto da AS era infondato: in rito perché l'ordinanza istruttoria del 15.5.2001 che aveva disposto, a norma dell'art. 507 c.p.p., l'esame dei testi che in precedenza si erano rifiutati di rispondere, era pienamente legittima rispondendo all'esigenza di rilievo costituzionale che individua lo scopo del processo nel raggiungimento della verità e non essendovi alcuna previsione di sanzione processuale;
ancora in rito, relativamente alla correlazione tra accusa e fatto ritenuto in sentenza, la posizione giuridica dei dichiaranti e la valutazione delle loro dichiarazioni, ricostruite le vicende relative ai singoli lotti (lotto 21 denominato rosmarino, lotto 23 denominato acquedolci, lotto 23 bis denominato Furiano, lotto 31 bis denominato S. Ambrogio, lotto 32 denominato Langemia, lotto 33 denominato Carbonara, lotto 33 bis denominato S. LI) rilevava la Corte di appello che l'istruttoria dibattimentale si era concentrata sul tema, poi ritenuto in sentenza, relativo alle dazioni collegate alla necessità di finanziamenti connessi alle varianti (e non alle aggiudicazioni come invece nell'imputazione) sicché era da escludere violazione del principio di correlazione essendosi in concreto data la possibilità all'imputato di difendersi in conformità agli insegnamenti giurisprudenziali.
Le dichiarazioni delle persone offese erano precise e concordanti e comprovavano la sussistenza delle ipotizzate concussioni perché AS si era sempre avvalso delle cariche istituzionali ricoperte (parlamentare e sottosegretario presso il Ministero delle Poste) strumentalizzate per il perseguimento di finalità che deviavano da quelle proprie.
Irrilevante era la verifica della possibilità concreta di interferire, agevolare o impedire i finanziamenti necessari al completamento dei lotti appaltati, stante la costante giurisprudenza di legittimità sul punto di distinzione tra "abuso di qualità" e "abuso di poteri".
Non condivisibili erano le critiche difensive in punto di inutilizzabilità (per non essere stati i testi-persone offese sentiti a norma dell'art. 210 c.p.p.) e di attendibilità degli stessi, perché l'ipotizzato accordo al fine di evitare l'imputazione per corruzione o per illecito finanziamento era reso inverosimile dalla constatazione che ED aveva denunciato i fatti prima che prendessero avvio le indagini a carico di AS e dall'argomento logico che il rischio di accusa di finanziamento illecito (non essendo ipotizzabile quello di corruzione stante l'assenza in capo ad AS di un concreto potere funzionale in materia) non poteva valere alla concreta esposizione di un procedimento per calunnia. Inoltre il fatto che alcuni dei concussi fossero imputati in altri procedimenti per finanziamento illecito della Democrazia Cristiana non incideva sulla loro diversa posizione nel presente procedimento ed anzi logicamente convinceva che, avendo già pagato volontariamente in sede centrale, non avessero alcuna intenzione di pagare ancora in sede periferica, a meno che non costretti (circostanza riscontrata da TI che, ricevute le proteste di AC, "consigliò" di aderire a conferma del peso politico e dell'influenza di AS).
Anche la richiesta subordinata di concessione delle attenuanti generiche era infondata tenuto conto della reiterazione della grave condotta recante danno di immagine alle istituzioni, constatazioni che non consentivano di ridurre la pena base quantificata dal Tribunale;
- in relazione al delitto di turbativa d'asta di cui al capo B1 (dal quale AS era stato assolto dal Tribunale, pronuncia definitiva perché non appellata dal P.M., e BO M. è stato assolto dalla Corte di appello, pronuncia anche questa non impugnata e quindi estranea al presente esame) relativo agli appalti per i lavori di costruzione dello stadio e dello svincolo di AN IL, l'appello di ER era infondato attesa l'accertata illegittimità delle clausole dei bandi di gara perché il presupposto della iscrizione delle imprese concorrenti alla categoria 6 (fino a 9 miliardi) e alla categoria 4 (per importo illimitato) contrastava con il disposto della L. n. 741 del 1981, art. 7, u.c. e l'ulteriore clausola richiedente certificato di esecuzione di lavori della stessa natura di quelli appaltati di importo non inferiore al 75% contrastava con la previsione del bando-tipo pubblicato sulla G.U. NE IC (che richiedeva il 50%), clausole idonee a determinare un'illegittima preselezione (in favore del raggruppamento di imprese predestinato) con l'ulteriore valutazione arbitraria della documentazione prodotta dal consorzio di imprese di cui ER faceva parte. Conforto a tale ricostruzione scaturiva dalle dichiarazioni di OT Al. e D'ND, a nulla rilevando il proscioglimento dei funzionari addetti all'ufficio tecnico GU IO e RA PE perché la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza preliminare è revocabile.
Quanto all'appalto dello Stadio AN IL la produzione difensiva in fase di appello di una pagina mancante (la n. 13) del bando di gara non elimina l'ulteriore profilo di illegittimità, individuato nella fissazione del termine breve di 15 gg. dalla pubblicazione per presentare le domande di partecipazione, atteso che l'urgenza si fonda su ragioni strumentali e pretestuose.
L'esclusione del coinvolgimento di AS e di BO M. non sganciava "la responsabilità ..... dalla condotta di un p.u. sicuramente individuabile nell'ambito dell'Ufficio tecnico - cioè in quell'ufficio abilitato a selezionare e individuare le illegittime clausole all'uopo introdotte" apparendo irrilevante l'individuazione specifica di un p.u. "a fronte di un certo e comprovato intervento manipolatore di soggetti preposti al procedimento";
- in relazione al delitto di turbativa d'asta di cui al capo D1) ascritto al solo AS (relativo a lavori di sistemazione idraulica del torrente Romei in concorso con persone nei confronti delle quali si è proceduto separatamente) la responsabilità dell'imputato era confermata (previa esclusione della rilevanza del proscioglimento del Commissario del Consorzio di Bonifica dei Nebrodi avv. ZI, perché la sentenza relativa pronunciata all'esito dell'udienza preliminare non era suscettibile di passaggio in giudicato), tenuto conto della palese illegittimità delle clausole del bando e delle dichiarazioni dell'aggiudicatario dei lavori ST AN che aveva ammesso di essersi impegnato a (e di aver poi dovuto) versare all'on. AS, tramite ER, il 5% sull'importo a base d'asta.
Il reato non era prescritto, per la ritenuta continuazione con le ipotesi di concussione di cui al capo P;
- in relazione ai delitti di turbativa degli incanti di cui ai capi M1) e P1) concernenti i lavori di sistemazione idraulica dei torrenti AN Paolo e Zaviani assegnati a licitazione privata dal Consorzio di Bonifica montana Valle dell'Alcantara al quale era preposto CR PE, dato conto dell'assoluzione di quest'ultimo con sentenza definitiva del Tribunale di NA (nel presupposto di mancanza di consapevolezza di concorrere nell'attività di turbativa) e dell'obiettiva illegittimità della gara per inserimento di clausole illegittime (la categoria 19/d non aveva ragione di essere indicata stante la prevalenza di lavori riconducibili alla categoria 10/b), la responsabilità di ER scaturiva dalla sue dichiarazioni ammissive di interventi operati nella scelta dei tecnici esterni e nel dato obiettivo del conseguimento dell'aggiudicazione dei lavori. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) AS PE, a mezzo dei difensori avv.ti AL M. Stile e AN AZ, - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 111 Cost., L. n. 35 del 2000, art. 1, comma 3 e artt. 191, 210, 526 c.p.p. per avere la Corte di appello posto a base del giudizio di responsabilità delle diverse ipotesi di concussione le dichiarazioni rese da presunte persone offese che nella fase delle indagini avevano assunto la veste di indagati in reato connesso e/o collegato e per non avere dato risposta alle eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AC LO, IT AN e IS GI, soggetti citati a norma dell'art. 210 c.p.p. che si erano sottratti all'esame, dichiarazioni di fatto utilizzate;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione agli artt. 191, 197 bis e 210 c.p.p., art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), artt. 507 e 526 c.p.p., art. 111 Cost. e L. n. 63 del 2001, art.26 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ratificato l'ordinanza dibattimentale resa dal Tribunale di NA il 15.5.01 (e le altre successive del medesimo tenore) con le quali, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p., aveva proceduto alla nuova assunzione, come testimoni, di persone già sentite a norma dell'art. 210 c.p.p. in violazione di quanto disposto dalla L. n. 63 del 2001, art. 26 norma transitoria che esclude la possibilità di nuova citazione di soggetti già sentiti nella vigenza della vecchia normativa perché tesa a regolare il processo nel caso in cui si trovi nella fase delle indagini preliminari.
In tale contesto l'art. 507 c.p.p. non è applicabile. Le dichiarazioni di AC, IT e IS erano state già acquisite con le forme delle contestazioni, sicché, intervenuta la nuova disciplina, esse erano soggette alle regole valutative stabilite al citato art. 26, commi 3, 4 e 5; - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 63, 191 e 197 bis c.p.p. e art. 111 Cost. per inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al dibattimento da ED LI, Di CO ST, HI CE, AC LO e IS GI obbligati a rendere dichiarazioni in quanto qualificati come testimoni, nonostante che nella fase delle indagini preliminari fossero a vario titolo indagati e in tale veste in occasione di incidente probatorio si erano avvalsi della facoltà di non rispondere e, citati al dibattimento a norma dell'art. 210 c.p.p. (come tali ammessi), solo al momento dell'esame hanno appreso di aver perso tale veste e di dover rispondere come testimoni, senza porsi (i giudici di merito) il problema degli effetti derivanti dall'esistenza dell'iscrizione nel registro degli indagati;
- a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) con riferimento all'art. 198 c.p.p. per avere la sentenza impugnata attribuito credibilità alle dette dichiarazioni di testimoni, a prescindere dall'esistenza di riscontri, sebbene oggettivamente coinvolti nel fatto reato, in una situazione nella quale avrebbero potuto essere indagati per corruzione.
Comunque erronea è la valutazione di attendibilità a fronte della posizione dei dichiaranti in quanto soggetti condizionati e interessati in modo evidente;
- a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p. per omessa doverosa verifica dell'attendibilità dei dichiaranti in quanto persone offese, necessitante scrupoloso vaglio critico, questione posta con l'appello e risolta con apodittiche affermazioni, senza tener conto della loro personalità (all'epoca indagati), dell'interesse personale di cui erano portatori al fine di allontanare il sospetto per gravi reati, della sospetta convergenza delle dichiarazioni rese.
Peraltro la sentenza è incorsa in travisamento dei fatti allorché ha ritenuto che la prima dichiarazione accusatoria (del 7.7.1993) fosse immune da sospetti perché antecedente all'interrogatorio di AS (13.9.1993) mentre la difesa aveva rilevato che la corsa all'accusa era scattata dopo la notizia dell'avviso di garanzia ad IZ ZO risalente al giugno 1993.
La sentenza impugnata non ha tenuto conto della mancanza di linearità della condotta processuale di costoro, che dopo le iniziali accuse hanno fatto di tutto per non confermarle, essendosi avvalsi della facoltà di non rispondere.
Inoltre ciascuna dichiarazione è stata ritenuta riscontrata dalle altre, pur nella mancanza di relazione fra i fatti narrati, e dalle ammissioni dell'imputato che però ha attribuito alle dazioni causale diversa;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 353 c.p. e art. 192 c.p.p. in ordine all'imputazione di turbativa d'asta di cui al capo D1) perché, muovendo dall'errato presupposto dell'illegittimità di alcune clausole inserite nel bando che si assume essere state "opportunamente pensate" (pur avendo gli imprenditori confessato il delitto di turbativa d'asta semplice senza previo accordo con il pubblico ufficiale), la sentenza impugnata ha ritenuto, senza una motivazione fondata su validi elementi indiziari, l'esistenza di un accordo finalizzato a turbare la gara intercorso fra ZI ed AS e - prima ancora fra uno dei due (ma chi?)- i partecipanti all'incanto (ma quali?);
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 81, 157, 158 c.p. per aver ritenuto sussistente la continuazione con le condotte di concussione facendo applicazione della disciplina di cui all'art. 158 c.p. in violazione del principio del favor rei che informa tutto il sistema penale;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione agli artt. 521, 522 c.p.p. per mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza in relazione della causale dei versamenti (cambiata da quota concussoria per l'aggiudicazione degli appalti a quota per evitare eventuali ostacoli nei finanziamenti ulteriormente precisata dalla Corte di appello nei finanziamenti connessi alle varianti) cui si aggiungevano l'esclusione dell'IZ e la trasformazione dell'abuso di potere in abuso di qualità.
A tali rilievi, mossi con l'appello e che evidenziavano la radicale alterazione del fatto, la Corte di appello non ha risposto;
- omessa assunzione di prova decisiva anche con riferimento all'ordinanza del 5 ottobre 2004, per non avere (in relazione alla modifica della causale introdotta con la sentenza di primo grado) consentito la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di dimostrare la consapevolezza da parte degli imprenditori della inidoneità/incapacità dell'on. AS di incidere sui finanziamenti (anche delle varianti) e la vera causale dei versamenti, istanza impropriamente rigettata con la giustificazione dell'irrilevanza dell'impossibilità di AS di interferire laddove il supplemento di istruttoria era finalizzato a provare la perfetta conoscenza degli imprenditori dei meccanismi di finanziamento e dell'estraneità ad essi del ricorrente;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per essersi la sentenza limitata ad analizzare i singoli casi per poi parametrarli complessivamente all'interpretazione data all'art. 317 c.p., omettendo la doverosa verifica caso per caso (il che avrebbe consentito di verificare ad esempio che alcune risalivano al 1984- 1985 e che quindi nulla avevano a che vedere con le varianti - lotti 32, 33, 33 bis - ovvero che gli stessi testi li ricollegano agli appalti ottenuti - lotti 23 e 23 bis - mentre per gli altri due lotti non vi è verifica della causale dei versamenti;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 317 c.p. per avere la sentenza erroneamente interpretato il concetto di abuso di qualità e l'idoneità dell'abuso all'induzione in relazione al timore di un eventuale esercizio di potere da parte del ricorrente perché non si riesce a comprendere quale potesse essere la "strumentalizzazione funzionale" operata da un deputato. L'analisi specifica della motivazione in relazione ai singoli lotti evidenzia che i testimoni hanno indicato l'AS come esponente di spicco della Democrazia Cristiana ovvero come sottosegretario, ma senza saper indicare di quale ministero, sicché non emerge alcun collegamento tra dazioni e qualifica pubblicistica e quindi l'abuso di tale qualifica;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto dell'incensuratezza e di altri elementi non valutati dal Tribunale, tanto più in considerazione dell'assoluzione dal delitto associativo e da altre accuse, elementi espressamente rappresentati nei motivi di appello in relazione alla scarsissima gravità delle modalità della condotta risoltasi (in tesi accusatoria) nella mera induzione senza minacce, senza un ruolo nelle amministrazioni pubbliche interessate, con approccio mai ultimativo, mentre sono stati enfatizzati elementi facenti già parte di altre valutazioni (ai fini della continuazione, della valutazione di gravità dei fatti ecc.).
Con motivi nuovi si sono riproposte le questioni:
- dell'omessa assunzione di prova decisiva sotto il diverso profilo, connesso alla modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 certo essendo che l'espressione "nel corso dell'istruzione dibattimentale" deve estendersi all'ipotesi in cui l'esigenza di acquisizione della prova a discarico consegua alla sentenza di primo grado:
- della contraddittorietà della motivazione sotto nuovo parametro normativo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in forza del quale risulta ancor più evidente il già denunciato difetto di motivazione sul punto per contraddittorietà della motivazione adottata in relazione al contenuto informativo degli atti del processo, in particolare in relazione alle dichiarazioni dei testi sulla causale dei versamenti e sul ritenuto abuso di qualità, perché le affermazioni contenute in sentenza non trovano conferma nelle dichiarazioni effettivamente rese dai singoli testi alle udienze specificamente indicate.
2) AS SC, a mezzo dell'avv. LE Arena:
- a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 353 c.p. per violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta di cui al capo L), perché la condotta del AS, per come individuata nella sentenza impugnata (circoscritta ad una funzione di intermediazione tendente a far ottenere a D'ND, per l'eventualità dell'aggiudicazione, le garanzie dallo stesso richieste in ordine all'incasso delle somme spettanti) non integra il reato di turbativa d'asta, che sussiste solo quando le condotte illecite siano poste in essere nel momento in cui la gara si svolge o nel momento antecedente alla gara, che determini la lesione del principio della libera concorrenza.
La condotta posta in essere nella fase della costituzione del raggruppamento di imprese attiene ad un momento estraneo alla gara. Le trattative per costituire il soggetto giuridico "imprese riunite" non incidono sulla libertà di partecipazione degli altri concorrenti anche se influenzate, come si afferma in sentenza, dai vertici istituzionali dell'ente committente;
- violazione degli artt. 157 e 353 c.p. per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e omessa motivazione in ordine alla data di consumazione del reato, perché il fatto addebitato risale ad epoca antecedente al 26 gennaio 1990 e perché l'unico termine di sospensione per differimento determinato da impedimento del ricorrente è quello conseguente al rinvio dall'udienza del 19 marzo 2005 al 16 aprile successivo (28 giorni), gli altri rinvii essendo collegati ad impedimenti di altri imputati non addebitabili al ricorrente potendosi procedere a stralcio delle altre posizioni;
- mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena chieste in ragione dell'incensuratezza del ricorrente, specifico motivo di appello al quale la sentenza non ha risposto;
- violazione del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, art. 1 e segg. per omessa applicazione del condono e omessa motivazione in ordine alla data del commesso reato da ricondurre ad epoca antecedente al 24.10.89 in base al principio del favor rei;
3) D'LO PE, a mezzo del difensore avv. ANdro Troja:
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 197 e 63 c.p.p. con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da D'ND nella fase delle indagini preliminari, acquisite al dibattimento con il meccanismo delle contestazioni, tenuto conto della derubricazione dell'originaria imputazione di cui al capo M) da concussione a corruzione (il che ha determinato che D'ND sia stato correo di IV);
- violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione perché la sentenza, conferendo credibilità a D'ND con il presunto riscontro delle dichiarazioni dello stesso ricorrente, ha erroneamente dato rilievo al ruolo di interlocutore da questi assunto, ruolo che non determina collusione ovvero non integra mezzo fraudolento;
- violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate senza rispondere alla specifiche doglianze mosse con l'appello;
- violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al conseguente omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;
4) La AS EL, personalmente:
- a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art.1 c.p. e art. 111 Cost. per essere stato provato soltanto che in un'occasione il ricorrente incontrò, in casa dell'ing. AS, l'Ing. D'ND, senza effettuare alcuna ingerenza o svolgere attività alcuna;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art.353 c.p. per essersi le attività contestate svolte al di fuori e prima dell'esperimento della gara, senza porre in essere alcuna turbativa in relazione ad essa ed anzi l'unico elemento di turbativa essendo ravvisabile nell'atteggiamento di D'ND che minacciò di formare un diverso raggruppamento in difetto di accoglimento delle sue pretese;
- a norma dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 129, 157 e 353 c.p. per la ritenuta sussistenza dell'ipotesi aggravata in assenza di elementi dimostrativi che un soggetto preposto all'esperimento della gara abbia partecipato alle discussioni intervenute tra i soggetti indicati dall'Accusa, con ogni conseguenza in ordine all'intervenuta prescrizione del reato;
- mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, perché incensurato ed estraneo all'impianto accusatorio, con ogni conseguenza, anche in questo caso in ordine alla declaratoria di prescrizione;
- violazione dell'art. 157 c.p. perché al momento della pronuncia della sentenza il reato era comunque prescritto tenuto conto che le condotte addebitate sono state compiute tra il 5 agosto 1989, data di pubblicazione del bando, e il 2 novembre 1989, data di costituzione dell'ATI.
5) EL RI, a mezzo dei suoi difensori:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 114 c.p. al ricorrente, incensurato e settantenne, senza dare risposta agli specifici motivi di appello che criticavano la sentenza di primo grado che aveva motivato il rigetto della prima richiesta accomunando tutti gli imputati con la giustificazione della gravità complessiva dei fatti, nonché in relazione all'esclusione delle circostanze aggravanti la cui richiesta era motivata per l'assoluzione del ricorrente dal capo M) che rendeva impossibile la configurazione delle dette aggravanti;
- erronea applicazione della legge penale anche con riferimento all'art. 27 Cost. tenuto conto che l'unica condotta a lui addebitata è stata quella di avere avuto un incontro a Roma con IV GI e La AS perché la società di cui era presidente aveva i requisiti per partecipare alla gara e senza tenere conto che tutta l'attività successiva, per la costituzione del raggruppamento con le altre imprese, fu posta in essere dall'amministratore delegato (non direttore, come erroneamente indicato in sentenza che ha trascurato di prendere in considerazione la DEib. Consiglio Amministrazione 24 aprile 1988) della ON spa, ing. RA ZO Maria, ancora erroneamente indicando nel 20%, anziché nel 5%, la quota della sua partecipazione azionaria nella società ed erroneamente attribuendogli la qualifica di preposto alla gara, trascurando altresì di prendere in considerazione il tentativo di inquinamento probatorio posto in essere dagli altri coimputati che (appreso del sequestro da parte della magistratura della documentazione relativa alla gara) si riunirono per organizzare una comune linea difensiva;
- erronea applicazione della legge penale, perché le controversie tra le imprese, che poi formarono l'ATI, attenevano alla determinazione delle percentuali della rispettiva partecipazione in fase antecedente alla gara e perché l'imputazione addebita al ricorrente (assieme ai coimputati) di aver costretto D'ND a rinunciare alla partecipazione autonoma alla gara, laddove è pacifico che l'impresa di quest'ultimo non possedeva i requisiti per partecipare autonomamente alla gara in esame;
6) IV GI, a mezzo del suo difensore:
- erronea applicazione della legge penale e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 353 cpv. c.p. perché la Corte di appello, dopo aver modificato la condotta di induzione nei confronti di D'ND contestata nel capo di imputazione (da impedimento alla partecipazione autonoma alla gara a impedimento alla formazione di una diversa autonoma associazione di imprese) ha omesso di indicare le concrete modalità di commissione della turbativa della gara (stante la forma vincolata delle condotte normativamente previste).
L'aver provato la matrice politica della ON spa non può tradursi nella turbativa d'asta sol perché nessun altra impresa presentò domanda di partecipazione, senza dimostrare le condotte finalizzate a e la realizzazione dell'evento di impedire o turbare la gara ovvero di allontanarne gli offerenti.
L'affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale D'ND "avrebbe potuto stimolare la partecipazione di un raggruppamento di imprese diverso da quello che aveva presentato l'offerta, aggiudicandosi la gara", oltre ad essere apodittica ed illogica, rovescia i dati probatori, perché trasforma uno dei componenti del raggruppamento, ritenuto come illecito vincitore della gara, nel titolare della libertà di concorrenza offesa dalla condotta contestata, mentre in realtà l'accordo raggiunto non impedì a nessuno di partecipare;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 319 c.p. in quanto la Corte di appello, sollecitata con l'impugnazione ad indicare l'atto contrario ai doveri d'ufficio oggetto di contrattazione illecita, si è limitata a riportare le dichiarazione rese da IV nel corso delle indagini (non confermate nell'incidente probatorio) e da D'ND e TA, attraverso le quali si è ritenuto dimostrato un passaggio di danaro da D'ND a IV da destinare a D'LO G. successivamente all'aggiudicazione della gara, sicché si verserebbe in ipotesi di corruzione propria susseguente, nella quale la contrarietà dell'atto (l'aggiudicazione) ai doveri d'ufficio coincide con la stessa condotta di turbativa contestata al capo L, reato nel quale D'ND è individuato come vittima per poi assumere il ruolo di corruttore (sebbene non perseguito) con evidente illogicità della motivazione, posto che quest'ultimo delitto presuppone la par condicio contractualis tra il privato (D'ND) e il pubblico ufficiale;
- erronea applicazione della legge penale in relazione alla concorrente responsabilità per i reati di turbativa d'asta e di corruzione propria susseguente o comunque insussistenza dell'aggravante di cui al capoverso dell'art. 353 c.p., stante l'identità della condotta collusiva caratterizzata dalla presenza dell'elemento specializzante costituito dalla dazione della somma di danaro (quantomeno in ordine all'ipotesi aggravata di cui al capoverso dell'art. 353 c.p.);
mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 nonostante le istanze difensive volte ad ottenete una statuizione sul punto.
Ed invero la corruzione non è inquadrabile tra i delitti che offendono il patrimonio posto che l'esborso di danaro rappresenta il corrispettivo liberamente pagato per l'ottenimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.
Nè alcun danno è individuabile in capo alla P.A. persona offesa, perché il Centro Mercantile di Milazzo è stato realizzato nei tempi previsti;
- mancanza di motivazione in relazione alla denegata concessione delle attenuanti generiche non avendo la sentenza dato risposta allo specifico motivo di appello proposto sul punto;
7) NA PE, a mezzo dei suoi difensori:
- a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 42 c.p., art. 192, commi 1 e 2, artt. 526 e 129 c.p.p. per essersi la Corte di appello limitata a confermare la pronuncia di primo grado, attesa la macroscopica illegittimità delle clausole inserite nel bando, senza tener conto degli specifici motivi di appello con i quali si era evidenziato che la firma del Presidente della Provincia era l'atto finale di procedura, in assenza di prova della partecipazione del ricorrente alla redazione delle clausole o di suoi interventi nei confronti degli imprenditori;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione perché, muovendo dall'erroneo presupposto dell'illegittimità delle clausole inserite nei bandi di gara, si è omesso di considerare che gli accordi erano tutti interni ai rapporti tra le imprese e che comunque nessuna prova era stata acquisita in ordine all'esistenza di rapporti illeciti tra il ricorrente e i diversi imprenditori. L'assoluzione nel merito si impone, in una situazione nella quale si era realizzato un accordo collaudato tra imprenditori, che prescindeva dall'accordo con la P.A. e trovava in ER il punto di riferimento per lo scambio delle necessarie informazioni. Le clausole erano inserite ad esclusiva tutela della P.A. e già preesistevano all'assunzione del ricorrente della carica di Presidente della Provincia.
L'affermazione contenuta in sentenza dell'esistenza di "illegittimità diffusa" non può superare l'obbligo di accertare la responsabilità del singolo;
8) GI FR e IO PE, a mezzo del loro difensore:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 353 c.p. in relazione all'art. 530 c.p.p., in quanto un maggiore approfondimento degli atti di causa avrebbe agevolmente consentito di pervenire a risultati diversi.
In particolare dalle dichiarazioni dell'Ing. RS Adolfo e dalla Circolare dell'Assessorato regionale EE.LL. n. 11 del 20.10.1988 risulta infatti che le prescrizioni e le annotazioni aggiuntive di tipo tecnico erano di competenza esclusiva dell'Ufficio Tecnico dell'ente, sicché l'Ufficio Appalti non aveva alcun potere di sindacarle.
Comunque dalla legislazione che regola la materia e dall'interpretazione che di essa ha costantemente fornito la giurisprudenza amministrativa, risulta che l'inserimento di clausole particolari in presenza di lavori aventi caratteristiche peculiari (notevolissima estensione delle strade oggetto di intervento) non può essere ritenuto automaticamente illegittimo, perché a tal fine sarebbe stato necessario acquisire la prova certa di un accordo finalizzato a favorire alcuni in danno di altri, prova non fornita;
9) ER AN a mezzo dei suoi difensori:
- violazione dell'art. 521 c.p.p. per difetto di contestazione con riferimento alla condanna per i capi B), D) ed E), perché da un'originaria imputazione che attribuiva la condotta concussiva ai pubblici ufficiali (AS e capria quali parlamentari e leaders politici di spicco di due partiti di maggioranza - DC e PSI - e NA quale Presidente della Provincia di NA) e al ER la condotta concorsuale individuata nel ruolo di collettore di tangenti, a seguito dell'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione (appello che sottolineava lo stato di soggezione conseguente all'abuso della qualifica dei pubblici ufficiali), la sentenza impugnata ha mutato radicalmente la condotta attribuita al ricorrente che diventa attore principale con riqualificazione dei fatti previa modifica del substrato fenomenico degli stessi.
Il ER è stato chiamato a rispondere di concorso a norma dell'art. 110 c.p. e non dell'art. 117 c.p.;
- manifesta illogicità della motivazione, con travisamento del fatto, quanto alla sussistenza della minaccia ritenuta implicita sull'assunto di una sostanziale coartazione di alcuni imprenditori, laddove nella memoria difensiva sottoposta all'attenzione della Corte di appello si dava conto del contenuto delle deposizioni di CA Fr., OT Al. e ST nonché di quelle del teste GN dalle quali risultava l'assenza di minacce nelle semplici richieste di contribuzione a favore dei partiti di maggioranza formulate dal ricorrente;
- inosservanza dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c) relativamente al capo B) perché l'appello del P.M. in relazione a tale capo è privo dell'esposizione dei motivi, cioè della specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione, avendo incentrato il gravame esclusivamente sugli episodi coinvolgenti ST e, soprattutto, OT Al., non dedicando a quelli relativi al CA Fr. la minima attenzione;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo G):
1) in relazione allo specifico motivo di appello che, evidenziato che l'atto deliberativo di approvazione dei bandi di gara era atto di competenza del Consiglio provinciale, rappresentava che l'ipotizzata surrettizia loro predisposizione poteva verificarsi o con il concorso di tutti coloro che tali clausole approvarono ovvero con l'induzione in errore ex art. 48 c.p., motivo enunciato anche in sentenza ma non preso in considerazione;
2) in ogni caso, le clausole ritenute illegittime (proprietà dell'impianto e capacità produttiva dello stesso) sono state apoditticamente ritenute tali senza tener conto della loro obiettiva funzione ragionevolmente selettiva, della preesistenza rispetto ai fatti per i quali è imputazione e della loro perpetuazione (circostanza quest'ultima oggetto di travisamento da parte della Corte di appello, nonostante lo specifico passaggio argomentativo contenuto nell'atto di appello finalizzato a contestare l'assunto contenuto nella sentenza del Tribunale secondo il quale con il subingresso dell'ANAS la clausola era stata eliminata). Quanto alla clausola relativa alla capacità produttiva, la sentenza impugnata, dopo esser partita da un pregiudizio (l'intendimento illecito sotteso alla sua introduzione), ne ha voluto trarre conferma dalla valutazione negativa delle dichiarazioni testimoniali dell'unica persona in grado di fornire spiegazioni tecniche, vale a dire l'Ing. RS, definito sospetto e inattendibile allorché si era attribuito, quale dirigente dell'Ufficio tecnico, la responsabilità dell'introduzione di tale clausola, con ciò incorrendo nel vizio di manifesta illogicità.
Infine l'assunto, secondo il quale sarebbe risultato che il consumo giornaliero di bitume non avrebbe mai superato 100 mc, è frutto di travisamento perché il teste AC, come evidenziato nell'atto di appello, aveva riferito che per i gruppi di strade di sua competenza il bitume utilizzato "raramente superava i 100 mc". Inoltre la valutazione della Corte di appello è formulata sulla scorta di risultati che ex ante la stazione appaltante ignorava e cioè che si era creato un sistema di accordo tra le imprese in forza del quale ciascun imprenditore si aggiudicava le forniture da effettuare nelle zone più vicine alla sede del proprio stabilimento. Ciò che è sfuggito ai giudici di merito è che, in mancanza di siffatti accordi, sarebbe potuto accadere che un partecipante si aggiudicasse le gare relative a dieci o venti gruppi di strade. L'assunto, secondo il quale il ricorrente sarebbe stato l'ispiratore dell'inserimento delle clausole ritenute illegittime, è frutto di un salto logico, impropriamente derivato da dichiarazioni di OT Al., perché riferite a tutt'altra fattispecie come frutto di una mera supposizione;
- violazione degli artt. 521 e 522 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo B1, concernente la turbativa d'asta avente ad oggetto i lavori per la realizzazione dello svincolo autostradale di AN IL, quanto all'asserita irregolarità del bando di gara, perché, per la previsione del requisito dell'iscrizione alla categoria 4 dell'ANC, erroneamente la Corte di appello mostra di ritenere tassative e non meramente esemplificative quelle che possono considerarsi "opere speciali in c.a." e per avere apoditticamente (ovvero con l'adozione di argomentazione incomprensibile) escluso la possibilità di graduazione intermedia (tra il 50% e il 100%) in ordine alla dimostrazione da parte delle imprese concorrenti l'avvenuta esecuzione di lavori di importo percentualmente adeguato rispetto a quello dei lavori da affidare.
Inoltre tali pretese irregolarità sono in concreto l'unico elemento di prova addotto dalla Corte messinese che, da un lato, non ha risposto all'appello - laddove contestava l'affermata (da parte del Tribunale) mancata dimostrazione da parte del R.T.I. di Di EN - CO - ER del requisito richiesto (buona esecuzione di lavoro similare di importo non inferiore al 75% di quello oggetto di gara)- e, dall'altro, in maniera manifestamente illogica valutava la mancanza di tale requisito come indice del condizionamento e collusione con la P.A. per l'inserimento della clausola illegale. Quanto alle prove dichiarative, quella di OT Al. è stata presa in considerazione senza tener conto che in quanto resa da imputato in procedimento connesso a norma dell'art. 210 c.p.p. richiedeva l'indicazione di elementi atti a confermarne l'attendibilità e senza dar conto delle rilevanti discrasie tra quanto riferito dinanzi al P.M. e quanto poi riferito in sede di incidente probatorio, nonostante l'appello si fosse specificamente soffermato su tali questioni.
L'assunto secondo il quale tali dichiarazioni sarebbero in linea con le altre acquisite si scontra con la constatazione che D'ND (riscontrato da TA) si è limitato a riferire del contatto avuto con l'ing. cassanelli della Edilter che lo dissuase dal partecipare alla gara con riferimento a interessi che muovevano da Roma. La Corte territoriale non ha risposto alle doglianze mosse con l'appello che riguardavano non soltanto l'attendibilità del D'ND quanto anche l'irrilevanza in ordine al ritenuto concorso del preposto all'incanto.
Tanto più che da tale reato è stato assolto BO M., cioè la persona indicata come concorrente e che, in quanto preposto all'incanto, ha determinato la contestazione dell'aggravante, sicché, al fine di mantenere ferma l'aggravante, la responsabilità è stata affermata per un fatto diverso da quello contestato, senza individuazione del preposto alla gara concorrente, dopo che la stessa sentenza dà atto che il bando di gara venne approvato dal Consiglio Comunale di NA il 27 maggio 1988 e che il 23 dicembre 1989 la Giunta Comunale deliberò di invitare alla gara 28 ditte. Il coinvolgimento di tali organi collegiali doveva determinare o il concorso dei componenti di essi ovvero una loro induzione in errore a norma dell'art. 48 c.p., ma di questo in sentenza non è è traccia;
- inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo B1 concernenti le opere del polo sportivo di AN IL (per i quali la sentenza inverte l'ordine seguito nei capi d'imputazione, occupandosi prima dei fatti relativi allo svincolo autostradale - rubricati al capo B1 - per poi svolgere gli argomenti inerenti la gara avente ad oggetto i lavori dello stadio rubricati al capo A1).
La motivazione della sentenza, con inusitato rigore metodologico, esclude valenza probatoria alle dichiarazioni di CI ed afferma che quelle di NO non le riscontrano.
Trascura completamente quelle di D'ND e TA, con la conseguenza che esclude la responsabilità di AS e BO M., ma inopinatamente mantiene ferma quella di ER ipotizzando un suo collegamento con un non meglio individuato pubblico ufficiale dell'Ufficio tecnico, in tal modo addebitandogli un fatto diverso, dopo avere escluso il valore probatorio del testimoniale, unica fonte (quantomeno per l'aggravante) idonea ad ancorare la responsabilità di ER, perché i vizi, asseritamente riscontrati nell'iter della gara, in assenza di ulteriori elementi di prova non possono valere a dimostrare il doloso e preordinato intendimento di favorire qualcuno;
- inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo M1) e P1) concernenti la turbativa d'asta per i lavori di sistemazione idraulico-forestali dei torrenti S. Paolo e Zaviani, perché la Corte di appello, dopo avere correttamente dato atto della definitiva assoluzione di CR ed avere sbrigativamente escluso la responsabilità di AS, ha ritenuto di dover confermare quella di ER facendo ricorso alle dichiarazioni (oltre che vaghe) inutilizzabili di AS che si è sempre sottratto all'esame dibattimentale e alla cui utilizzazione non si è consentito e imputandogli, in riferimento all'aggravante di cui all'art. 353 cpv. c.p., un fatto diverso da quello contestato, essendo stata esclusa la responsabilità di CR, ed omettendo sostanzialmente di motivare per essersi limitata a formulare considerazioni di ordine logico attraverso il richiamo delle dichiarazioni di ST e NO sul preconfezionamento di bandi su misura della ditta predestinata, senza tuttavia individuare i soggetti preposti al procedimento che ne avrebbero favorito l'inserimento, e dà per provato proprio il fatto da dimostrare cioè la collusione di un imprecisato preposto all'incanto, affermando altresì l'esistenza della turbativa con il richiamo alle motivazioni del Tribunale, che però erano state oggetto di critica con l'appello, senza dare risposta e quindi omettendo la motivazione.
Inoltre, le asserite condotte di turbativa messe in evidenza sono quelle riferibili a CR e soltanto a lui, senza spiegare chi possa essere il fantomatico preposto cui possano essere attribuite condotte materialmente poste in essere da CR;
- mancanza di motivazione in ordine alla negata concessione delle attenuanti generiche e al loro bilanciamento con la citata aggravante, dopo aver individuato come reato più grave quello di cui al capo D) ma senza tenere conto che in esso si individuano una pluralità di condotte e senza quindi individuare il fatto in concreto più grave;
- mancanza di motivazione sul quantum della pena inflitta, tanto più perché la pena base si discosta apprezzabilmente dal minimo edittale.
Con motivi nuovi del 3 aprile 2006 si evidenzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza dell'elemento di minaccia in relazione alle condotte estorsive ritenute in sentenza con specifico riferimento a quanto dichiarato dal teste GN e dalle persone offese CA Fr., OT Al. e ST, il contenuto delle dichiarazioni dei quali espressamente si richiamano ai sensi e per gli effetti della novellata formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Con motivi aggiunti del 14 febbraio 2007 si richiama il contenuto della memoria difensiva presentata alla Corte di Appello di NA il 1 giugno 2005 (che si allega assieme ai verbali d'udienza contenenti le dichiarazioni di CA Fr., OT Al., ST e GN).
Con motivi aggiunti del 1 marzo 2007 i difensori di AS PE, richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, rilevano che, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, il ricorrente non si era mai attribuito poteri o competenze.
Il riferimento alla qualità di parlamentare o a quella di autorevole esponente del partito di maggioranza dà conto di una posizione di mero fatto, della quale peraltro in diversa parte della sentenza la stessa Corte di appello riconosce essere non idonea a ritenere la sussistenza del delitto di concussione.
- Quanto alla denunciata inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p. rilevano che l'assoluzione di IZ (presidente del Consorzio Autostrada A/20) ha fatto venir meno l'originaria causale dei versamenti, individuata dal Tribunale nella finalità di evitare eventuali ostacoli nei finanziamenti, fondamentali per garantire lo svolgimento dei lavori.
La Corte di appello, affermando che in ordine a tale fatto l'imputato ha avuto possibilità di difendersi perché l'istruttoria dibattimentale si era sviluppata sul collegamento della dazione con la necessità di finanziamenti connessi alle varianti, non ha tuttavia tenuto conto che la modifica ha riguardato l'attribuzione del fatto ad autonoma responsabilità e non a titolo di concorso. - Quanto all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone assunte come testimoni, dopo essere stati citati come imputati in procedimento connesso, si ribadisce le doglianze già formulate con il ricorso nonché con i motivi nuovi presentati a norma della L. n.46 del 2006, art. 10, comma 5.
Si insiste sul dedotto vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità delle ritenute persone offese. Quanto al reato di turbativa d'asta di cui al capo D1) si osserva che manca qualsiasi riscontro alle dichiarazioni accusatorie del coimputato ST.
Infine immotivato era il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso di AS PE:
1.1. il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 111 Cost., L. n. 35 del 2000, art. 1, comma 3, artt. 191, 210 e 526 c.p.p. per avere la Corte di appello posto a base del giudizio di responsabilità per le concussioni di cui al capo P) le dichiarazioni rese da presunte persone offese che nel corso delle indagini avevano assunto la veste di indagati in reato connesso o collegato e per non aver in particolare dato risposta alle eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AC LO, IT AN e IS GI, nonché il secondo e il terzo motivo di ricorso, che denunciano inosservanza della L. n. 63 del 2001, artt. 2, 6, artt.63, 191, 197 bis, 210 c.p.p., art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b) e art. 111 Cost. sono infondati perché IT (che nel capo di imputazione è associato a IS per il lotto 21) in sentenza non viene menzionato e quindi le sue dichiarazioni non sono state utilizzate e perché l'art. 26 della L. cit., norma transitoria che disciplina l'applicazione delle nuove norme per i processi in corso, al comma 1 ne prevede l'immediata efficacia, facendo salvo soltanto quanto stabilito ai successivi commi da 2 (dettato per i processi ancora nella fase delle indagini) a 5 (che regola il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione).
I commi 3 e 4 regolano le diverse ipotesi dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare ed, in particolare, (comma 4) quelle di chi si è volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore.
Posto che sulle dichiarazioni acquisite secondo la disciplina previgente a norma dell'art. 210 c.p.p. non era ancora stata compiuta alcuna valutazione e che le persone chiamate a rendere dichiarazioni in tale veste si erano avvalse della facoltà di non rispondere, correttamente il Tribunale, ritenuta la necessità ai fini della decisione di acquisire tali dichiarazioni (ed avvalendosi dei poteri riconosciuti dall'art. 507 c.p.p., sui quali la disciplina transitoria non ha inciso in alcun modo) ne ha disposto l'audizione secondo le regole al momento vigenti e di immediata applicazione per i processi in corso, una volta accertato che non sussistevano le condizioni per i dichiaranti di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazioni.
L'assunto difensivo, secondo il quale la questione doveva comunque essere affrontata prendendo atto dell'esistenza di iscrizioni nel registro delle notizie di reato del nome di ciascuno dei soggetti poi assunti come testimoni "o per il medesimo fatto per il quale pendeva l'indagine dinanzi alla Procura della Repubblica di NA ovvero per altri, al primo probatoriamente connessi o collegati ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), pendenti innanzi altri uffici giudiziari"
è infondato perché dalla sentenza impugnata risulta (pagg. 20-22) che IS e AC, citati all'udienza del 23 ottobre 2000 dal P.M. a norma dell'art. 210 c.p.p., si erano avvalsi della facoltà di non rispondere e che successivamente AC all'udienza del 25 ottobre 2001 era stato sentito nelle forme dell'art. 191 bis c.p.p. e IS, all'udienza del 17 novembre 2001, era stato sentito come testimone dopo che il Tribunale aveva emesso ordinanza a norma dell'art. 507 c.p.p. il 15 maggio 2001. Si osserva che dalla sentenza risulta che il P.M. aveva dato atto che le dette persone non erano mai state iscritte nel registro degli indagati.
Sarebbe stato compito del ricorrente accertare la non corrispondenza al vero di tale assunto tanto più che nei motivi aggiunti (pag. 21) si dà atto che il Tribunale ha verificato la mancata iscrizione nel registro degli indagati di ED, Di CO, HI, AC e IS.
La circostanza che siano stati sentiti, inizialmente, per loro garanzia, in tale veste (all. da 8 a 12), non incide sul fatto rilevante costituito dalla mancata iscrizione.
La giurisprudenza citata nei motivi aggiunti (pagg. 17 e segg.) non è pertinente, perché attiene al momento della tutela, coincidente con quello dell'assunzione.
Se da questo non scaturisce nessun effetto sul piano processuale (neppure quello dell'iscrizione nel registro degli indagati) non si vede per quale motivo debba perpetuarsi in dibattimento una modalità di assunzione delle dichiarazioni che non ha alcuna ragione giustificativa.
1.2. La questione quindi si sposta sulla valutazione delle suddette prove, da affrontare in relazione al quarto motivo di ricorso, che denuncia inosservanza dell'art. 198 cpv. c.p.p. e mancanza di motivazione sul punto.
Si osserva che AC e IS, in quanto sentiti a norma dell'art. 191 bis c.p.p. vedono regolate le loro dichiarazioni e il loro esame da tale disposizione sia sotto il profilo dell'obbligo di deporre sia sotto il diverso profilo della valutazione di quanto dichiarato per la quale vale la disposizione di cui all'art. 192, comma 3, espressamente richiamato dall'art. 197 bis cit., u.c. (a prescindere quindi dalla giurisprudenza in precedenza formatasi). A tale adempimento i giudici di merito hanno provveduto, rinvenendo l'elemento di conferma della loro attendibilità nelle ammissioni dello stesso imputato in ordine agli incontri presso l'albergo dove AS alloggiava e alle consegne delle rilevanti somme di danaro indicate.
Va invero confermato il costante orientamento interpretativo secondo il quale "il carattere individualizzante del riscontro deve avere le caratteristiche dell'inerenza soggettiva al fatto, cioè deve riferirsi a ulteriori, specifiche circostanze strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, non essendo lecito l'estendersi congetturale della valutazione nei confronti del chiamato sulla base di non consentite inferenze totalizzanti" (Cass. SSUU 30.10.2003, Andreotti).
1.3. Il quinto motivo di ricorso, che accomuna la posizione di tutte le persone che hanno testimoniato in relazione alle richieste di danaro formulate agli imprenditori vincitori di gare di appalto nella zona del messinese di cui al capo P), non tiene conto che la sentenza impugnata ha con cura vagliato l'attendibilità dei dichiaranti- persone offese, individuando gli elementi di conferma (oltre che nelle ammissioni di AS) per ED LI anche nelle dichiarazioni di ME RG e NZ RU, per HI CE in quelle di Di CO ST (che ha ammesso versamenti in favore di TI e che quindi conforta l'assunto di HI di aver resistito alle richieste di AS e di aver ceduto per la sua insistenza e per il timore di intralci);
per Di EN CH nelle dichiarazioni di DE RO AR. La valutazione conclusiva della Corte messinese sulla concordanza delle dichiarazioni rese dalle persone offese (pag. 115) non esaurisce quindi le ragioni addotte in sentenza a sostegno del convincimento di attendibilità dei dichiaranti.
La circostanza che IZ sia stato assolto è rappresentata dal ricorrente in maniera assolutamente generica e quindi tale da non consentire in questa sede di controllare l'affermata incompletezza- mancanza dell'apparato argomentativo che sostiene la decisione impugnata.
Non sussiste il denunciato travisamento dei fatti (riconducibile eventualmente ad ipotesi di mancanza di motivazione) in relazione all'assunto secondo il quale la "necessità di difendersi accusando" era insorta a seguito dell'informazione di garanzia di cui era stato destinatario IZ ZO.
Ed invero la sentenza impugnata fa riferimento sia alle dichiarazioni spontanee rese da AS sia alla difesa tecnica allorché con esse si annotava la coincidenza e quasi simultaneità delle dichiarazioni accusatorie dopo che AS (avendo ricevuto avviso di garanzia) si era presentato spontaneamente in Procura il 13.9.93 per rendere dichiarazioni.
Quanto affermato in ricorso (e cioè che la difesa aveva sostenuto per altro, documentandolo anche, e cioè che la corsa degli imprenditori a denunciare la dazione di danaro, era scattata come conseguenza dell'avviso di garanzia ad IZ), non contenendo l'indicazione specifica dell'atto processuale che tali deduzioni conteneva ed in relazione alle quali la sentenza non avrebbe risposto, è inammissibile per genericità.
1.4. In ordine al sesto motivo di ricorso, che denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'imputazione di concorso nella turbativa di asta di cui al capo D1) concernente la gara di appalto per i lavori di sistemazione idraulica e forestale del torrente Romei al rilievo che si sarebbe trattato di turbativa d'asta non aggravata (confessata dagli imprenditori) errato essendo il presupposto dell'illegittimità di alcune clausole inserite nel bando di gara e non avendo la Corte territoriale dato risposta alle doglianza mosse con l'appello in ordine alla mancanza di riscontri sulle affermazioni del coimputato ST, si osserva che la sentenza impugnata ha individuato il riscontro nell'accertata illegittimità delle clausole del bando, correttamente giustificata con diffusa motivazione che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede.
1.5. In ordine alla eccepita prescrizione (7^ motivo di ricorso) si osserva che, tenuta ferma la continuazione con il capo P) e in omaggio alla regola del favor rei, essendo il capo P contestato "fino ai primo mesi del 1992", deve ritenersi la data di consumazione coincidente con il 1 gennaio 1992.
Ma il reato non è prescritto in considerazione dei periodi di sospensione (185 giorni già rilevati nella sentenza impugnata, dato non contestato, cui vanno aggiunti quelli compresi fra l'udienza del 21 marzo 2007 e l'odierna udienza).
1.6. La denunciata inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p. per mancanza di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza muove dalla constatazione che l'assoluzione di IZ ha fatto venir meno l'addebito concorsuale.
La doglianza è infondata dovendosi ribadire la regola ermeneutica secondo la quale non sussiste tale violazione allorché, contestato all'imputato il concorso nel reato se ne affermi la responsabilità per averlo commesso uti singolus.
Ed invero nel processo di tipo accusatorio, nel quale la prova si forma al dibattimento nel contraddittorio delle parti, l'adattamento del fatto è funzionale a tale esigenza e la garanzia di difesa è assicurata proprio dalla modalità di assunzione probatoria. La questione relativa alla modifica della contestazione da "abuso dei poteri" in "abuso di qualità" non più supportato dai poteri dell'intraneus con esclusione dell'originaria causale dei versamenti (aggiudicazione degli appalti) nella diversa causale dei "finanziamenti connessi alle varianti" (pag. 115 della sentenza impugnata) è risolvibile ancora alla luce di tale principio, coincidente con la sostanziale possibilità di difendersi. Il principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata è volto a tutelare il diritto di difesa dell'imputato, il quale deve essere messo in condizione di conoscere l'addebito e di svolgere ogni più opportuna linea difensiva.
Tale regola non adempie ad un ruolo meramente formale di conoscenza, ma ad una effettiva necessità di garanzia processuale. Ne deriva che spetta al giudice valutare se le correzioni, le integrazioni, le modifiche apportate abbiano realmente inciso sul diritto di difesa.
A tal fine occorre compiere non un raffronto puramente estrinseco tra l'imputazione ed il fatto ritenuto, ma una approfondita disamina per stabilire se vi sia stata una radicale trasformazione del fatto medesimo, (Cass. Sez. 3^, 5.5-15.6.1998 n. 7142). In tema di correlazione tra accusa e sentenza, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi. (Cass. Sez. 4^, 25.10- 21.11.2005 n. 41663). Ulteriore questione è posta per essere i fatti emersi nel corso dell'udienza dopo l'audizione a norma dell'art. 507 c.p.p. dei dichiaranti, donde la denuncia di omessa assunzione di prova decisiva, anche con riferimento all'ordinanza del 5 ottobre 2004 e omessa decisione sul punto.
Osserva il Collegio la sentenza impugnata spiega (pag. 117) perché le richieste probatorie sono state disattese:
avendo agito l'imputato con "abuso della qualità" si prescinde dalla verifica della possibilità concreta di interferire.
1.7. Con il nono motivo di ricorso si denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione per la parte in cui non è spiegato il collegamento fra la richiesta di contributo e la nuova finalità concussoria ipotizzata perché per i lotti 21-23 bis, 32, 33 e 33 bis le richieste vennero formulate dopo l'aggiudicazione dell'appalto ma prima della richiesta dei finanziamenti per le perizie suppletive.
Si osserva che la sentenza spiega in che cosa è consistito lo stato di soggezione, riconducibile a schemi usuali.
Siamo cioè in presenza di concussione c.d. ambientale e la sentenza ne ha colto il senso, quando ha richiamato le motivazioni che spingevano gli imprenditori ad accettare e cedere alle pressanti richieste di cui percepivano il collegamento con l'esecuzione dei lavori, anche per l'esplicito riferimento a possibili intralci di tipo burocratico.
Il filone interpretativo che esclude la configurabilità della concussione ambientale (Cass. Sez. 6^, 21.11.2002-23.9.2003 n. 36551) non può trovare applicazione nei casi in esame perché manca del tutto la prova che gli imprenditori tendessero ad assicurarsi, attraverso il pagamento delle somme richieste, vantaggi illeciti, dalla sentenza impugnata risultando al contrario che hanno solo aderito alle pretese per evitare i minacciati intralci al necessario finanziamento delle varianti.
Essi non aderirono a convenzioni tacitamente riconosciute, ma tentarono di sottrarsi alle pretese del ricorrente e cedettero solo quanto si resero conto che la posizione di potere dell'imputato, in quanto parlamentare di provenienza del Collegio elettorale della zona dove operavano, rendeva concreto il pericolo di vedere ostacolate le loro legittime aspettative.
Di recente si è espressa in senso conforme questa Corte (Cass. Sez. 6^, 24.5-7.7.2006 n. 23776): "per l'integrazione del delitto di concussione non è necessario che l'abuso di qualità o dei poteri da parte del p.u. determini uno stato soggettivo di timore per la vittima, ma è indispensabile che sussista una volontà prevaricatrice e condizionante in capo al p.u. che si estrinsechi in una condotta di costrizione o di induzione qualificata, ossia prodotta con l'abuso di qualità o di poteri, la cui efficacia causativa della promessa e dazione indebita ben può affidarsi a comportamenti univoci per il contesto ambientale e che altrimenti risulterebbero penalmente insignificanti, sfruttando il riferimento alle regole "codificate" nel sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcuni settori di attività della pubblica amministrazione", canone interpretativo che il Collegio condivide.
1.8. Con il decimo motivo di ricorso si denuncia erronea applicazione dell'art. 317 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale confuso tra qualità e abuso di qualità.
Si osserva che la questione va ricondotta al diverso significato da attribuire ai termini normativi di "abuso di qualità" e "abuso di poteri", nel senso che in quest'ultima ipotesi vanno ricondotti i casi in cui il pubblico ufficiale fa uso di poteri propri, attinenti quindi alle funzioni esercitate, per conseguire la promessa per la dazione di danaro o di altra utilità;
nella prima ipotesi vanno invece ricondotti i casi in cui gli atti in relazione ai quali è esercitata la condotta abusiva sono estranei alla competenza funzionale del soggetto agente che tuttavia fa valere la sua qualifica per conseguire la detta promessa o dazione. In entrambi i casi occorre che l'abuso determini costrizione (con esercizio cioè di violenza o minaccia) o induzione (termine che comprende anche il condizionamento di tipo psicologico, conseguibile anche con la non veritiera rappresentazione di possibili conseguenze negative: cfr. Cass. Sez. 6^, 20.11.2003-16.2.2004 n. 6073). La qualifica di parlamentare, eletto nel territorio nel quale erano in esecuzione i lavori, è stata strumentalmente estrinsecata al fine di indurre gli imprenditori a consegnare le somme richieste nel timore (nascente dalla situazione "ambientale" in cui si collocava la richiesta concussiva) di possibili intralci di tipo burocratico. Tutti gli imprenditori, per quel che risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, non intendevano aderire alla richiesta delle somme in considerazione anche della rilevanza delle stesse. La sentenza dà invero conto delle dichiarazioni rese dai testimoni, i quali non si sono limitati a qualificare l'imputato come "esponente di spicco della DC", avendo in più riferito che questi si qualificò come ON (ME RG, NZ RU, Di EN, DI, LO).
Il ruolo pubblico nascente dalla qualifica di parlamentare è stato percepito come connesso alla concreta possibilità di incidere sulle procedure delle varianti in corso, in quanto, per come risulta dalla sentenza, i testi rimasero impressionati dalla puntuale conoscenza che il ricorrente dimostrava di avere dell'iter burocratico delle loro pratiche.
Il metus è da porre quindi in relazione all'abuso della qualità per come in concreto si è manifestato:
dalla sentenza risulta che gli imprenditori si determinarono a cedere alle pretese di AS non in funzione della generica posizione di supremazia derivante dalla sua qualifica ma dalla concreta strumentalizzazione della stessa sottolineata dalla rappresentazione della conoscenza dettagliata delle loro pratiche di finanziamento, sicché inappropriato è il richiamo alla giurisprudenza citata nei motivi aggiunti (Cass. Sez. 6^, 13.1-24.2.2000 n. 2265, la quale invero ha precisato che "la richiesta di danaro rilevante ai fini della concussione è.... quella preceduta o accompagnata da uno più atti che costituiscano estrinsecazione del concreto abuso della qualità").
1.9. Con l'undicesimo motivo si denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al negato riconoscimento delle attenuanti generiche il ricorso è infondato, in quanto la sentenza ha spiegato le ragioni per le quali non ne ricorrevano i presupposti (oltre alle modalità dell'azione, la reiterazione dei comportamenti, l'entità delle somme richieste, il danno d'immagine arrecato alle istituzioni).
Le diverse ragioni sottoposte con i motivi di appello debbono ritenersi implicitamente disattese, anche perché, con riferimento alle ammissioni dell'AS, la sentenza spiega (citando le dichiarazioni di OL NO NT, che in quanto non contestate con il ricorso valgono come sostegno argomentativo della sentenza) che esse erano il frutto di accordo con ER.
1.10. Il ricorso di AS deve in conseguenza essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
2. Capi L) e (per il solo IV) M).
Ricorsi nell'interesse di AS SC, D'LO PE, La AS EL, EL RI, IV GI.
2.1. ricorso di AS SC:
2.1.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione al contestato delitto di cui all'art. 353 c.p. in quanto la condotta oggetto di censura attiene alla fase antecedente alla gara, avendo riguardato la fase della costituzione del raggruppamento di imprese, è infondato perché, attraverso il condizionamento dell'imprenditore D'ND per indurlo ad accettare la società ON nel raggruppamento di imprese si è turbata la libertà di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese in diversa composizione.
Secondo la corretta impostazione della sentenza impugnata, se la ON (collegata ad altri imprese) era comunque quella designata per effetto di preordinata collusione con l'ente appaltante (l'ATI in persona del presidente D'LO G. e del vice-presidente La AS) ove l'iniziativa di D'ND avesse avuto libertà di esplicazione si sarebbe creato un raggruppamento di imprese in grado di partecipare alla gara in alternativa a quello facente capo alla ON.
2.1.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione degli artt. 157 e 353 c.p. e mancanza di motivazione in relazione alla prescrizione perché dei 315 giorni di sospensione calcolati nella sentenza impugnata solo 20 erano conseguenza di rinvio richiesto nel suo interesse (dal 19.3 al 16.4.2005) è comunque superato dalla constatazione che il reato è comunque prescritto, sicché la sentenza deve essere per questo capo annullata senza rinvio per tale motivo.
2.1.3. L'indicata soluzione assorbe l'ulteriore motivo di ricorso che denuncia omessa motivazione in relazione alle richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e comunque del condono.
2.2. Ricorso di D'LO PE:
2.2.1. il primo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 197 e 63 c.p.p. per avere utilizzato le dichiarazioni degli altri coimputati (dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio), omette di considerare che la sentenza impugnata valorizza le ammissioni dello stesso ricorrente;
2.2.2. il secondo motivo, che denuncia travisamento della prova, è anch'esso infondato in quanto la motivazione della sentenza non si è limitata alle poche righe richiamate, avendo al contrario esaminato tutti i passaggi delle dichiarazioni rese dal ricorrente, evidenziando quelli rilevanti ai fini della decisione in particolare l'ammissione di aver dovuto accettare l'inserimento della ON e quindi di aver partecipato, come presidente dell'ente appaltante, alle complesse manovre collusive che avevano finito col determinare anticipatamente l'esito della gara.
2.2.3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia mancanza di motivazione in ordine al negato riconoscimento delle attenuanti generiche, è anch'esso infondato, perché, sia pur succintamente la Corte di merito ha spiegato le ragioni del proprio convincimento.
2.2.4. Fondato è l'ultimo motivo di ricorso, che attiene alla prescrizione, che comunque è maturata.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio per tale motivo.
2.3. Ricorso di La AS EL:
2.3.1. I primi due motivi di ricorso, che denunciano sostanzialmente mancanza di motivazione in ordine alla individuazione degli elementi di prova a suo carico in relazione al delitto contestato, sono infondati perché la sentenza ha valorizzato le dichiarazioni dello stesso ricorrente, individuandone il contenuto sostanzialmente ammissivo delle condotte attribuitegli dagli altri dichiaranti;
2.3.2. fondati sono i residui motivi di ricorso che attengono alla prescrizione, che comunque è maturata alla data dell'odierna pronuncia, sicché va disposto l'annullamento senza rinvio per tale motivo.
2.4. Ricorso di EL RI:
2.4.1. il primo motivo di ricorso, che denuncia omessa motivazione in relazione alle richieste formulate con l'appello dirette ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., sono infondate in quanto alle stesse la sentenza ha implicitamente risposto, allorché ha dato conto della rilevanza della sua presenza per il ruolo soltanto apparente dello RA quale formale direttore generale;
2.4.2. anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, a prescindere dall'inesatta affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale a EL sarebbe stata attribuita la qualità di preposto alla gara (alla ON è riconosciuta la qualità di capogruppo del raggruppamento di imprese), non sussiste il denunciato travisamento del ruolo ricoperto dallo RA all'interno della ON.
La deduzione è formulata con riferimento a documenti, che si ignora se siano stati acquisiti al processo perché non vi è indicazione relativa alla loro produzione o al loro sequestro.
La nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) impone che gli atti del processo dai quali possa riuscire dimostrata la dedotta contraddittorietà con la motivazione siano specificamente indicati.
Il riferimento al "atti del processo" rende evidente che la relazione non è riconducibile semplicemente al documento ma (ove la prova sia appunto documentale) all'attività di tipo processuale che ne ha determinato l'acquisizione.
2.4.3. In relazione al terzo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione della legge penale, valgono le motivazione svolte al paragrafo 2.1.1., sicché esso è infondato.
2.4.4. Il reato comunque è prescritto e quindi anche per la posizione di EL va disposto l'annullamento della sentenza senza rinvio per tale motivo;
2.5. Ricorso di IV GI:
2.5.1. il primo motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione della legge penale e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 353 c.p., è infondato per i motivi illustrati al par.
2.1.1. al quale si rinvia;
2.5.2. il secondo motivo di ricorso, che denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 319 c.p. è infondato quanto alla denunciata mancanza di motivazione:
la sentenza impugnata ha spiegato, quando ha trattato del reato di turbativa d'asta di cui al capo L), le ragioni del convincimento del ruolo attivo svolto da presidente e dal vice-presidente dell'A.S.I. nell'affermata turbativa.
Quanto alla pretesa illogicità, si osserva che la sua dimostrazione scaturirebbe dall'assunto secondo il quale il ruolo attribuito a D'ND di "vittima" della turbativa d'asta sarebbe incompatibile con quello di corruttore.
Si osserva che dalla sentenza risulta che TA, sentito come teste, ha rammentato che IV gli chiese di ricordare a D'ND gli accordi assunti.
Vero è che l'attività induttiva-collusiva che ha caratterizzato la turbativa d'asta avrebbe preceduto quella dell'accordo successivamente raggiunto.
Ma il reato è prescritto di guisa che tale causa estintiva prevale sull'annullamento con rinvio finalizzato al chiarimento motivazionale della decisione.
3. Capo G) - ricorrenti NA, IO e GI.
3.1. ricorso di NA PE:
3.1.1. il primo motivo di ricorso, che denuncia sostanzialmente mancanza di motivazione, è infondato perché la Corte di appello ha, sia pur sommariamente, motivato il convincimento di responsabilità desumendolo dalla macroscopica illegittimità delle clausole inserite nel bando, circostanza non ulteriormente approfondita al rilievo che ricorreva una causa di estinzione del reato.
A norma dell'art. 129 c.p.p. il giudice in ogni stato e grado del processo quando riconosce che il reato è estinto deve dichiararlo con sentenza.
Soltanto nel caso in cui dagli atti risulti "evidente" una causa di proscioglimento nel merito è inibito di rilevare la causa di estinzione, prevalendo ovviamente l'assoluzione nel merito. Tale evidenza non è stata ritenuta.
Essendo il reato prescritto non è comunque consentito annullare la sentenza con rinvio, perché il giudice del merito non potrebbe far altro che rilevare la intervenuta causa di estinzione, salva l'ipotesi in cui l'imputato dichiari espressamente di rinunciare alla causa estintiva (cfr. Corte Cost. 18 luglio 1991 n. 362);
3.1.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il secondo motivo che attiene alla mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'accordo finalizzato a turbare la gara.
3.2. il ricorso nell'interesse di IO PE e GI FR è infondato, per gli stessi motivi indicati per NA PE. Ne consegue il rigetto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
4. Ricorso nell'interesse di ER.
4.1. Il primo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p., muove dal presupposto che rispetto ai fatti contestati ai capi B), D) ed E), che individuavano la condotta concorsuale del ER in relazione a induzione/costrizione esercitata da altri, quelli ritenuti in sentenza siano radicalmente diversi, tali da aver pregiudicato il suo diritto di difesa (esercitato in grado di appello mediante memoria difensiva, perché il gravame era stato interposto dal P.M. contro sentenza assolutoria), in quanto la condotta coercitiva è riferita a lui direttamente, come attore principale, con modifica del substrato fenomenico degli stessi, è infondato in quanto la sentenza impugnata si è limitata a prendere atto che le ammissioni dello stesso ricorrente in ordine ai suoi rapporti con l'on. AS (non confermate al dibattimento nel contraddittorio delle parti) non potevano valere contra alios ma solo contra se.
Quindi solo in conseguenza di un problema di utilizzabilità della prova è stata confermata l'assoluzione di AS, individuato come originario concorrente.
Sul piano giuridico è conseguita l'esclusione della qualificazione della condotta in quanto non riconducibile nell'ipotesi del reato proprio del pubblico ufficiale.
Ma l'attività di costrizione posta in essere, secondo le modalità contestate, non è stata sostanzialmente modificata. Nei confronti delle persone offese (per ammissione dello stesso ricorrente) quest'ultimo si è posto sempre come percettore delle somme pretese in quanto notorio referente dell'on. AS.
4.2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della minaccia nonché travisamento del fatto per mancata risposta ai rilievi formulati con la memoria difensiva, sono infondati perché la sentenza impugnata ha puntualmente riportato le dichiarazioni degli imprenditori CA CE, OT Al. e ST AN (persone offese) e ne ha valutato il contenuto per dedurne l'esistenza di un sistema dal quale per gli imprenditori era impossibile sottrarsi.
In tale esame la Corte territoriale ha affrontato le questioni derivanti dai rilievi difensivi specificamente mossi con la memoria difensiva.
In particolare per ST ha preso in esame la circostanza che per gli anni 1989-1990 egli continuò ad aggiudicarsi gli appalti per importi rilevanti senza aver versato alcuna tangente nonché la dichiarazioni rese da NO sulla posizione di ST che a lui si era rivolto.
La sentenza valorizza in particolare tale scelta, la definisce "esecrabile" e la valuta unitamente alla condotta di ST. È irrilevante che non abbia esaminato le dichiarazioni di GN, dovendosene dedurre che per implicito le abbia ritenute irrilevanti nulla avendo tale teste riferito (per come riportato nella stessa memoria difensiva e quindi nel ricorso) solo fatti relativi ai suoi rapporti con ER, avendo al contrario valorizzato la deposizione di NO, che ha descritto un quadro di concussione "ambientale".
4.3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia inosservanza dell'art.581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c) per omessa esposizione nei motivi di appello del P.M. avverso la sentenza del Tribunale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatti a sostegno dell'impugnazione relativamente al capo attinente all'assoluzione di ER dal delitto di concussione in danno di CA CE, essendo il gravame incentrato esclusivamente sugli episodi riguardanti ST e OT Al., è fondato perché dalla lettura dell'atto di gravame si trae conforto della esattezza dell'assunto difensivo.
Ne consegue l'annullamento della sentenza relativamente al capo B), senza rinvio essendo possibile l'eliminazione dell'aumento di pena che per tale capo è stato quantificato dai giudici di merito in tre mesi di reclusione e cento Euro di multa.
4.4. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo G) dell'imputazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del concorso nel reato dei preposti all'incanto (posto che ER ha reso piena confessione per i reati di cui all'art. 353 c.p.);
4.4.1. è infondato in relazione alla circostanza che i bandi di gara vennero approvati con delibera del Consiglio provinciale perché implicitamente disattesa per effetto della rilevata manifesta illegittimità delle clausole selettive.
In effetti, tenuto conto della posizione del ER, non rileva ai fini del giudizio la mancanza di contestazione (e quindi di accertamento) del coinvolgimento del Consiglio provinciale. La verifica in motivazione è posta sviluppando un ragionamento che muove dalla constatazione che si tratta di questioni tecnico- giuridiche (e quindi di competenza degli uffici preposti all'istruttoria della pratica) e che si sviluppa attraverso la verifica della conformità di tali clausole alle previsioni di legge, regolamenti e circolari.
Quello che è esaminato dai giudici di merito è l'arbitrarietà di tali clausole.
Quanto a quella della proprietà dell'impianto il rilievo è formulato in relazione alla previsione normativa (L. n. 21 del 1985 in relazione alla L. n. 113 del 1981, che vieta l'inserimento di clausole non previste dalla legge) che ancora la capacità tecnica delle imprese alla "disponibilità" dei mezzi e non alla loro "proprietà".
Il ricorrente, assumendo che la previsione più restrittiva adottata poteva ascriversi ad esigente di garanzia del tutto legittime da parte dell'ente appaltante propone da un lato una lettura "possibile" alternativa alla valutazione effettuata dai giudici di merito (l'ampliamento del numero dei concorrenti è garanzia di maggiore concorrenza e quindi funzionale alla gara) e dall'altro anticipa la valutazione che attiene al profilo soggettivo che la Corte territoriale specificamente affronta (rammentando ad esempio le dichiarazioni di ST sul punto).
Quanto alla preesistenza della clausola, la Corte territoriale non evita di prendere in considerazione la questione (peraltro proposta negli appelli di IO e GI e non anche di ER) e la risolve con la constatazione che la reiterazione nonostante la modifica normativa era sintomatica dell'intendimento di mantenere ferma una collaudata clausola selettiva, motivazione non criticata dal ricorrente che si limita ad affermare una ricostruzione alternativa basata sull'assunto (in fatto) che preesistesse all'assunzione delle funzioni di IO e GI nonché di NA.
Quanto al denunciato travisamento relativamente alla prassi seguita dopo il subingresso dell'ANAS nella gestione dei lavori, la questione è tardivamente posta in questa sede.
La sentenza impugnata dà atto che già il Tribunale aveva evidenziato la circostanza e che la questione era stata affrontata dalle difese sotto una diversa prospettiva (alla Provincia occorreva la semplice fornitura;
all'Anas occorreva anche la messa in opera). Quanto alla clausola che imponeva una capacità minima produttiva di 400 mc., la Corte messinese ha dato conto sia della genesi della sua introduzione (subito dopo l'annullamento di altra clausola ritenuta illegittima) sia dell'accertata inesistenza di precedenti inconvenienti.
Il denunciato travisamento della prova, in relazione all'affermazione secondo la quale "il consumo giornaliero di bitume non ha mai superato i cento metri cubi perfino per un gruppo di strade pari a tre" al rilievo che nell'atto di appello si era invece evidenziato che il teste AC aveva in proposito affermato che il bitume utilizzato "raramente superava i 100 metri cubi", è dedotto in maniera inammissibile per mancanza di specificità per difetto indicazione dell'udienza (e quindi del relativo verbale) alla quale la dichiarazione che si assume essere stata travisata venne rilasciata.
L'art. 606, comma 1, lett. e) impone infatti l'indicazione specifica degli "atti del processo" e non (soltanto) del loro contenuto. Quanto all'assunto secondo il quale l'inserimento di tali clausole sarebbe frutto di collusione tra ER e i funzionari - presidente della Provincia, il ricorso è generico, perché attribuisce a OT AL dichiarazioni con le quale avrebbe formulato sul punto mere "supposizioni" peraltro in riferimento ad altri appalti, senza indicare la parte del verbale relativo (La sentenza a pag. 62 richiama il verbale di trascrizione ud.
6.10.87 pag. 52. OT Al. è la vittima dell'estorsione di cui al capo D, proprio in relazione agli appalti della Provincia, così come il capo G tratta, degli appalti della Provincia sotto il diverso profilo della turbativa d'asta negli stessi anni 1986-1989).
4.4.3. Il ricorso deve essere rigettato.
La prescrizione quindicennale, tenuto conto della continuazione con i reati di cui ai capi A1 e B1 (la cui consumazione - genericamente indicata nell'anno 1991 - va collocata in coincidenza con il giorno della gara della cui turbativa si tratta, vale a dire il 21 marzo 1991) nonché con i reati di cui ai capi M1) e P1) la cui consumazione è posta al 30 luglio 1991, con l'aggiunta di 310 giorni di sospensione del processo per differimenti determinati da impedimenti degli imputati e dei difensori e dell'ulteriore periodo di sospensione conseguito al rinvio dell'udienza del 21 marzo 2007 a quella odierna, non è maturata.
4.5. Il quinto motivo di ricorso, che denuncia inosservanza degli artt. 521, 522 c.p.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla turbativa di asta di cui al capo B1):
4.5.1. è manifestamente infondato nella parte in cui critica la sentenza impugnata addebitandole di non aver colto il significato solo esemplificativo e non tassativo della definizione delle opere da qualificarsi come "speciali" catalogabili quindi nella cat. 4, perché la Corte territoriale ha proceduto al raffronto fra le opere da eseguire per dedurne che esse riguardavano proprio la realizzazione di viadotti (vale a dire un tipo di struttura identico a quello preso ad esempio a titolo esemplificativo nell'appendice al D.M. LL.PP., del 9 marzo 1989, n. 172) che però per dimensioni e caratteristiche erano ben lungi da quelle definite "ponti di luce considerevole a struttura complessa";
4.5.2. è inammissibile, perché in maniera generica (relativamente alla clausola che imponeva la certificazione di esecuzione di lavori nella stessa natura per importo non inferiore al 75% di quelli da appaltare) definisce "incomprensibile argomento" quello adottato dalla sentenza impugnata ed estrapola dal contesto motivazionale un unico passaggio argomentativo senza prendere in considerazione l'analitica disamina effettuata sulla base del testo dell'art. 8, lett. d) del bando tipo pubblicato nella G.U. NE IC 1 febbraio 1986 e della successiva congruente conclusione, secondo la quale, per le licitazioni private, da un lato era obbligatorio per le imprese di avere eseguito negli ultimi cinque anni almeno un lavoro di importo non inferiore al 50% di quello oggetto dell'appalto;
per altro verso era facoltà per le amministrazioni appaltanti, in relazione a lavori di importo superiore a 5 miliardi ovvero di particolare impegno tecnico, di richiedere un certificato di buona esecuzione di un lavoro eseguito negli ultimi cinque anni della stessa natura e dello stesso importo di quelle oggetto di appalto:
tale previsione non consentiva la scelta di un parametro percentuale intermedio perché le due opzioni (obbligatoria la prima;
facoltativa la seconda) consentono una scelta "secca" e non la possibilità di ulteriore e diversa opzione, che, in quanto non consentita, è stata correttamente qualificata come arbitraria;
4.5.3. è inammissibile, perché in maniera generica, in quanto formulata attraverso un rinvio al contenuto dell'atto di appello (l'impugnativa per relationem, a differenza della motivazione delle sentenze per le quali è chiesta dall'art. 546, comma 1, lett. e) "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto...", non è consentita in quanto l'art. 581 c.p.p., lett. c) obbliga - pena l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c) - all'indicazione "specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta), critica la parte della motivazione che, richiamando gli argomenti addotti dal Tribunale e specificandoli, aveva ritenuto "l'intrinseca diversità dei lavori attestati";
4.5.4. è inammissibile nella parte in cui, al fine di criticare il passaggio della motivazione secondo il quale la spregiudicatezza dimostrata dalla ditta appaltante nel non rispettare le pur illegittime clausole del bando rafforzava il convincimento dell'accordo collusivo della loro formulazione, propone una lettura alternativa dei dati probatori che, in quanto già valutati in maniera non manifestamente illogica, non possono essere oggetto di censura in questa sede.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.^7 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella);
4.5.5. ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per le critiche mosse dal ricorrente in relazione alla parte della motivazione che individua nelle dichiarazioni dibattimentali di OT AL la conferma della condotta collusiva operata da ER per ottenere dall'amministrazione appaltante l'inserimento delle clausole illegittime.
OT Al., per quel che risulta dalla sentenza impugnata, non ha formulato "supposizioni" (argomento peraltro evidenziato solo in questa sede) ma ha ricostruito il succedersi di fatti:
a tale successione, con valutazione di tipo logico, è stato attribuito significato di valore indiziario (argomento di tipo logico da valutare quindi a norma dell'art. 192 c.p.p. e come tale è stato preso in considerazione nella sentenza impugnata). L'iscrizione di OT Al. alla categoria 6 per valore pari L. quindici miliardi (da aumentarsi a 18, L. n. 57 del 1962, ex art. 5) è argomento criticato in maniera solo generica (con richiamo alla diffusa motivazione sul punto da parte del Tribunale e alle non meglio specificate ragioni "diffusamente sostenute......nell'atto di appello, cui si fa espresso rinvio":
sul punto si fa rinvio agli argomenti sopra esposti al par. 4.5.3.). L'attendibilità di OT Al. (anche in ragione delle discrasie fra quanto dallo stesso dichiarato nel corso delle indagini e quanto dichiarato in dibattimento) è stata esaminata dalla Corte di appello, che non si è limitata a rinviare alle motivazioni (che espressamente dichiara di condividere) formulate dal Tribunale ma che esplicitamente giustifica con il raffronto alle analoghe acquisizioni probatorie a testimonianza del "sistema" instaurato da ER. Nè la Corte territoriale si è sottratta all'obbligo di verifica imposto dall'art. 192 c.p.p., comma 3 per gli elementi probatori di riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni di OT Al., che sono stati rinvenuti in quelle di D'ND e di TA. La sentenza impugnata ha risposto anche alla censura mossa con l'appello a riguardo dell'attendibilità di D'ND (per mancata conferma da parte dei soggetti le cui dichiarazioni aveva riferito), con argomento (il comprensibile timore di questi ultimi di confessare in tal modo la compartecipazione alla turbativa) che, in quanto non manifestamente illogico, non può essere censurato in sede di legittimità nonostante che il ricorrente, con l'appello, abbia offerto ai giudici di merito una possibile diversa ricostruzione della vicenda;
4.5.6. è infondato per la parte in cui critica il passaggio della sentenza che giustifica il convincimento per il quale ritiene di non poter condividere la sentenza di proscioglimento dei tecnici comunali RA e GU pronunciata dal GIP di NA il 30.5.98, perché se è vero che (stando ai capi di imputazione) RA per il presente procedimento risulterebbe essere stato implicato solo per l'appalto dei lavori dello stadio e non anche di quelli dello svincolo, è altrettanto vero che della questione la sentenza si è occupata perché è stata la difesa ad introdurla:
è evidente dal tenore del passaggio argomentativo in esame che la sentenza si occupa della sentenza del GIP perché è stata - la difesa a sostenere "che l'assoluzione dei funzionari addetti all'Ufficio tecnico GU RO e RA PE imporrebbe la esclusione della contestata aggravante".
Questo passaggio motivazionale non è oggetto di specifica censura e comunque il ricorrente non ne rileva la particolare incidenza (se non al fine di annotare un'erronea percezione della Corte territoriale sulla pertinenza del motivo addotto dalla difesa che atteneva piuttosto alla posizione di GU).
La questione analizzata è piuttosto quella che consegue all'affermata estraneità del Sindaco BO M.. Premesso che è stata la Corte di appello, in questo punto riformando la sentenza del Tribunale, a ritenere insussistente la prova del coinvolgimento del Sindaco, tenuto conto delle dichiarazioni rese da RA dinanzi al GIP, si osserva che la sentenza impegnata (pag. 140) ritiene il coinvolgimento dell'Ufficio Tecnico, in particolare di RA PE (che ha ammesso di essere stato l'autore del bando di gara, circostanza da cui è conseguita l'assoluzione di BO M.), coinvolgimento che ha giustificato il mantenimento dell'aggravante.
4.5.7. L'ulteriore argomento, che propone ancora (come per capo G) la questione del coinvolgimento del Consiglio e della Giunta municipale è infondato - vedi sopra par.
4.4 che tratta il capo G) per ER;
4.6. con il sesto motivo di ricorso si denuncia inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo B1 riguardante la gara di appalto per la costruzione dello stadio AN IL.
Ferme restando le ragioni di illegittimità delle clausole inserite nel bando di gara per le stesse ragioni indicate sub par.
4.5. che precede (anche il ricorrente per questo aspetto rinvia alle ragioni di doglianza esposte per la gara di appalto per la costruzione dello svincolo) il ricorso anche per questo profilo risulta infondato. Ed invero la sentenza, dopo aver giustificato il convincimento di estraneità sia di AS che di BO M., conferma il convincimento di sussistenza di responsabilità del ricorrente per l'ipotesi di turbativa aggravata avendo ritenuto il necessario concorso con pubblico ufficiale dell'ufficio tecnico, anche se non identificato.
4.7. con il settimo motivo di ricorso si denuncia inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi M1) e P1) concernenti la turbativa delle gare di appalto dei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei torrenti AN Faolo e Zaviani.
La sentenza impugnata, dopo aver dato atto che CR PE, Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica Montana "Valle dell'Alcantara" (ente appaltante), giudicato separatamente per il concorso nel delitto in esame, era stato assolto con sentenza definitiva del Tribunale di NA per difetto dell'elemento soggettivo (essendosi "limitato a porre in essere delle mere illegittimità amministrative, non essendo emersa la prova che egli avesse concorso consapevolmente in una altrui attività di aggiustamento delle gare"), ha mantenuto fermo il giudizio di responsabilità nei confronti di ER.
Il ricorso, pur se fondato nella parte in cui denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di AS (che non ha escluso che ER avesse potuto vincere le gare con il sistema dei pass) per essersi l'AS sottratto all'esame dibattimentale e per non avere ER prestato consenso, non è fondato in relazione all'argomento di ordine logico desunto dalle ammissioni di ST, ancorché in relazione a diversa gara, argomento rafforzato non solo dalla considerazione della macroscopicità delle violazione ma anche dalle dichiarazioni di NO sul sistematico ricorso a tale metodo illecito di aggiudicazione, motivazione che assorbe e supera, pur nella sua sinteticità, le ulteriori critiche, in particolare quella relativa al mancato concorso consapevole di CR perché la sentenza ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto ininfluente la sentenza del Tribunale di NA che aveva assolto CR, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 238 bis c.p.p. e all'applicazione dei criteri di valutazione fissati dall'art. 192 c.p.p., comma 3. 4.8. L'ottavo e il nono motivo di ricorso, che denunciano mancanza di motivazione in relazione alla negata concessione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, sono infondati, in quanto la sentenza (pag. 63) spiega per quale motivo il ricorrente non ne sia meritevole nonostante l'ammissione dell'illecita predisposizione di accordi con altri imprenditori per regolare anticipatamente l'esito delle gare di appalto (avendo OL NO NT riferito che esse furono il frutto di previo accordo con AS).
Tale passaggio della motivazione non è stato oggetto di critica e quindi sorregge la decisione relativa.
Quanto alla individuazione come violazione più grave quella di cui al capo D), la critica attiene alla mancata individuazione del fatto più grave, in quanto già all'interno di tale imputazione è compresa una pluralità di condotte estorsive.
Si osserva che l'imputazione è formulata in maniera globale per tutte e tre le ipotesi estorsive il che non consente di individuare i singoli episodi - del resto dalla lettura delle dichiarazioni di OT Al. si apprende solo che versava il 10% dell'importo degli appalti senza quantificazione specifica.
Quanto alle ragioni della quantificazione della pena base, tenuto conto che i fatti risalgono al 1989, allorché la pena base del delitto di cui all'art. 629 c.p., comma 1 era di tre anni che quindi essa (tre anni e sei mesi) è stata fissata in misura prossima al minimo edittale peraltro per una fattispecie che comprendeva già una pluralità di condotte estorsive, si osserva che non occorreva motivazione specifica perché evidentemente i criteri di cui all'art.133 c.p. sono stati valutati in senso favorevole all'imputato.
4.9. In conseguenza ER deve essere condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali (in solido con gli altri imputati i cui ricorsi sono stati rigettati, secondo quanto in dispositivo indicato) anche alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di NA, spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AS SC, D'LO PE, EL RI, La AS EL e IV GI in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione, nonché nei confronti di ER AN limitatamente al reato di cui al capo B dell'imputazione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso di ER AN.
Rigetta i ricorsi di AS PE, NA PE, GI FR e IO PE che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì ER AN alla rifusione delle spese in favore della parte civile Comune di NA, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008