Sentenza 13 aprile 2007
Massime • 1
In presenza di una rituale elezione di domicilio, presso la quale siano state regolarmente effettuate le prescritte notifiche, deve presumersi, in difetto di specifici elementi indicativi del contrario, che vi sia stata "effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento" e non sussista, quindi, il diritto alla restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale, previsto dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.. (Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui la notifica al domicilio eletto era stata effettuata ai sensi dell'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen. e si era perfezionata per "compiuta giacenza" del plico presso l'ufficio postale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2007, n. 32616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32616 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 13/04/2007
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 616
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 24303/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 6.6.2006 da:
LE LI, nato a [...] S. Biagio l'1.6.1960;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, il 2 novembre 2005.
Sentita la relazione del consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria difensiva depositata il 23.3.2007 nell'interesse dell'imputato.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 2 novembre 2005, il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di rimessione in termini proposta da LE LI sull'assunto che non gli erano stati notificati il decreto che dispone il giudizio e la sentenza n. 174/01 emessa dallo stesso Tribunale il 24.1.2001. Osservava, in proposito, che il decreto dispositivo del giudizio, emesso dal GIP di Latina il 5.10.1998, era stato regolarmente notificato al LE il 9.5.1999 a mani di LE CE RE, qualificatasi come madre convivente;
che, all'udienza del 10.2.2000 il Collegio aveva disposto il rinvio del processo a seguito del decreto del Presidente della Corte di Appello di Roma, in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo, ed il relativo verbale d'udienza era stato notificato al LE ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, con comunicazione allo stesso imputato, con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito presso la casa comunale;
che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza;
che, all'udienza del 24.1.2001, l'imputato era stato dichiarato contumace e, poi, riconosciuto colpevole del reato ascrittogli, con conseguente condanna alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione;
che l'estratto della sentenza contumaciale era stato notificato il 16.8.2001 per compiuta giacenza e la sentenza era divenuta irrevocabile il 30.10.2001. Riteneva, quindi, che in virtù di tali adempimenti il prevenuto avesse avuto formale conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti;
che, pertanto, non sussistevano gli estremi per la richiesta rimessione in termini, data la possiblità di conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi d'impugnazione.
Con il primo, denuncia violazione per errata e falsa applicazione della legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 157 c.p.p., comma 8, artt. 161 e 163 c.p.p., Richiama, al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la norma di cui all'ari. 157 comma 8 esclude l'applicabilità dell'ari. 8 commi 3 e 4 1. n. 890/1982, così come configurato dalla sentenza della Corte costituzionale 23.9.1998. n. 345, ovvero esclude la possibilità di ritenere perfezionata la notifica mediante invio di raccomandata decorsi 10 giorni dalla data di deposito....e quindi per compiuta giacenza del plico. Per tali ragioni la notifica del verbale di udienza 10.2.2000 e dell'estratto della sentenza contumaciale non avrebbe potuto ritenersi legittimamente effettuata. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., sul rilievo della mancanza di idonea motivazione, posto che il giudice dell'esecuzione si era limitato alla mera affermazione stentorea e dogmatica in ordine alla regolarità delle notifiche per compiuta giacenza. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 175 c.p.p., comma 2, con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p., che ha introdotto il principio secondo cui l'imputato giudicato in absentia ha diritto alla restituzione nei termini ove risulti che egli non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento: effettività che secondo la dottrina può conseguirsi solo attraverso la notifica a mani proprie o a mani altrui accompagnata dalla prova certa che, comunque, la stessa ha fatto conseguire in concreto la conoscenza effettiva al destinatario dell'atto. Nel caso di specie, vi era la prova positiva del fatto che il condannato non aveva avuto conoscenza effettiva del provvedimento contumaciale, costituita dalla mancata ricezione/sottoscrizione della notifica postale. Anche sul punto il giudice dell'esecuzione aveva omesso ogni motivazione.
3. Le censure proposte sono tutte infondate.
Ed invero, dall'esame dell'incartamento processuale, reso necessario dal tipo di doglianza proposta, risulta la correttezza della motivazione in forza della quale il giudice dell'esecuzione di Latina ha rigettato la richiesta difensiva proposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 3, sul rilievo che le notifiche oggetto di censura avrebbero dovuto, invece, ritenersi ritualmente effettuate. Risulta, in particolare, che la procedura notificatoria aveva raggiunto proprio il domicilio eletto dall'imputato, in Pontinia, via Migliore 46 n, 13.
A mente dell'art. 163 c.p.p., in caso di dichiarazione o elezione del domicilio, di cui agli artt. 161 e 162 c.p.p., si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 157 c.p.p.. E tale parametro normativo è stato tenuto, correttamente, presente nel caso di specie.
Ed infatti, il decreto dispositivo del giudizio era stato notificato presso quel domicilio in mani di persona qualificatasi come madre convivente.
Il verbale di fissazione dell'udienza, dopo il rinvio di tutte le udienze disposto con decreto presidenziale in vista della consultazione elettorale, era stato notificato ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8, con rituale comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comunale, dopo l'inutile accesso nel luogo anzidetto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E sempre al domicilio eletto è stato, infine, notificato l'estratto contumaciale della sentenza e, nell'occasione, era stata, ancora una volta, riscontrata l'assenza del destinatario.
Al riguardo, inutilmente parte ricorrente invoca gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 23 settembre 1998, n. 346, in quanto la rigorosa osservanza delle formalità prescritte dall'art.157 c.p.p., comma 8, perfezionate con il compimento dell'ultimo atto della procedura notificatoria - rappresentato dall'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno, con decorrenza degli effetti della notifica dal ricevimento della raccomandata - escludeva che, per la regolarità dell'avviso in questione, dovessero osservarsi anche le disposizioni di cui alla L. 29 novembre 1992, n. 890, art.8, commi 3 e 4, nella portata risultante dall'anzidetta declaratoria d'illegittimità costituzionale. Di talché, nel caso in cui la raccomandata non venga recapitata per assenza od inidoneità delle persone chiamate a riceverla, e non venga ritirata nei termini, l'ufficiale giudiziario non è chiamato ad informare l'interessato del relativo deposito e delle formalità compiute mediante nuova raccomandata con avviso di ricevimento (cfr., in tal senso, anche Cass. sez. 6, 3.3.2003, n. 28303, rv. 225713). Non rileva, dunque, il richiamo alla nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p., in tema di restituzione in termini, proprio in considerazione dell'avvenuta elezione di domicilio, che, in quanto atto di libera scelta, vale, eo ipso, ad escludere il presupposto dell'incolpevole ignoranza che sta alla base della stessa previsione normativa. In siffatta ipotesi, non è dato pretendere che sia l'ufficio procedente a dover dimostrare, nella logica della nuova disposizione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 60 del 2006, l'effettiva conoscenza del procedimento, posto che l'avvenuta notifica dell'atto in luogo liberamente scelto dall'interessato vale a radicare una ragionevole presunzione di reale conoscenza da parte sua, non risultando in processo - ne' essendo stato dedotto - alcun apprezzabile elemento che inducesse a ritenere che la notifica, ritualmente eseguita, non fosse anche dimostrativa di effettiva conoscenza.
Ed infatti, la nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita ad escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare l'effettività della conoscenza e la consapevole rinuncia del destinatario a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento (cfr. Cass. sez. 1, 1.3.2006, n. 14265, rv. 233614). Obbligo che, come è ovvio, sussiste non già indiscriminatamente, ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualità della notifica, non sia stata conseguita l'effettiva conoscenza da parte del destinatario. E, nel caso di specie, non risultavano ne' sono stati dedotti elementi che, ragionevolmente, inducessero a ritenere che l'imputato potesse non aver avuto effettiva conoscenza dell'atto notificatogli presso il domicilio da lui stesso liberamente scelto.
2. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2007