Sentenza 5 maggio 1998
Massime • 1
Il principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata è volto a tutelare il diritto di difesa dell'imputato, il quale deve essere messo in condizione di conoscere l'addebito e di svolgere ogni più opportuna linea difensiva. Tale regola non adempie ad un ruolo meramente formale di conoscenza, ma ad una effettiva necessità di garanzia processuale. Ne deriva che spetta al giudice valutare se le correzioni, le integrazioni, le modifiche apportate abbiano realmente inciso sul diritto di difesa. A tal fine occorre compiere non un raffronto puramente estrinseco tra l'imputazione ed il fatto ritenuto, ma una approfondita disamina per stabilire se vi sia stata una radicale trasformazione del fatto medesimo. (Nella specie la Corte ha ritenuto non sussistere violazione di detto principio una volta accertato che la contestata violazione dei sigilli era stata compiuta per mezzo di altro soggetto sotto il controllo dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Segnaletica mancante, condanna per il dipendente pubblico (Cass. 26085/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 giugno 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/1998, n. 7142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7142 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Papadia Umberto presidente del 5.5.1998
2. Dott. Acquarone NA consigliere SENTENZA
3. Dott. Grassi Aldo consigliere N. 1604
4. Dott. Morgigni Antonio consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Di Nubila Vincenzo consigliere N. 06708/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IC AS, n. 12.4.46 Roma
avverso la sentenza 7.11. 97 della corte d'appello di Roma;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Antonio Morgigni;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine al reato di cui all'art. 25 D.P.R. n. 915/82, perché estinto per prescrizione;
rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
Il 7.11.97 la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del pretore locale, che il 27.11.96 aveva dichiarato MA CC colpevole dei seguenti reati: art. 25 D.P.R. n. 915 del 1982 per avere realizzato e gestito senza autorizzazione un centro di stoccaggio di rifiuti speciali prodotti da terzi (veicoli e macchinari) art. 349 cod. pen. per avere violato i sigilli apposti il 29.4.1993, in Roma fino al 11 giugno 1993. Ha rideterminato la pena in mesi quattro e giorni quindici di reclusione e lire quattrocentomila di multa.
Ricorre l'imputato, deducendo due motivi.
Con il primo evidenzia violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra sentenza e contestazione. Dall'istruttoria sarebbe emerso che la violazione dei sigilli era stata operata da NA AG: il giudice di primo grado avrebbe modificato l'imputazione, individuando una sua partecipazione a titolo di concorso, non ipotizzato in rubrica. Ricorda che sarebbe assolutamente vietato apportare modifiche all'imputazione, quando si incida su condotta, evento o elemento psicologico. Per individuare la nozione di "modificazione" sarebbe sufficiente che tali modifiche si pongano in posizione d'inconciliabilità o di eterogeneità con il fatto enunciato in rubrica.
Nella specie la modifica sarebbe costituita - oltre che dalla configurazione nuova del concorso - anche dalla specificazione di una condotta omissiva (non avere impedito, nella sua qualità di custode giudiziario, la realizzazione del delitto da parte di AG) in luogo di quella commissiva inizialmente affermata. Esso ricorrente non si sarebbe potuto difendere, avendo - il pretore - negato l'audizione di AG.
Su questo motivo di gravame la corte d'appello avrebbe travisato il fatto, assumendo che l'imputazione originaria era più ampia, afferendo ad una ipotesi di concorso: laddove risulterebbe per tabulas il contrario.
Con il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.. Il suo coinvolgimento sarebbe stato fondato sulle dichiarazioni di uno degli agenti di polizia intervenuti al momento della violazione dei sigilli, che ha riferito quanto appreso da AG nell'immediatezza dei fatti.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato;
va tuttavia rilevato che, essendo stata presentata l'impugnazione avverso l'intera sentenza, anche se non sono stati dedotti motivi in ordine al reato di cui all'art. 25 D.P.R. n. 915, quest'ultima contravvenzione è prescritta, essendo interamente decorso il tempo massimo all'uopo necessario di quattro anni e sei mesi dal giorno 11 giugno 1993, momento, indicato in contestazione, come data di cessazione della permanenza. Non v'è stata violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata.
Come è noto, questa disposizione è volta a tutelare il diritto di difesa dell'imputato, il quale deve essere messo in condizioni di conoscere l'addebito e di svolgere ogni più opportuna linea difensiva. Tale regola non adempie, però, ad un ruolo meramente formale di conoscenza ma ad una effettiva necessità di garanzia processuale. Ne deriva che spetta al giudice valutare se le correzioni, le integrazioni, le modifiche apportate abbiano realmente inciso sul diritto di difesa. A tal fine occorre compiere non un raffronto puramente estrinseco tra l'imputazione ed il fatto ritenuto, ma una approfondita disamina, per stabilire se vi sia stata una radicale trasformazione del fatto medesimo.
Ne deriva che qualora - come nella specie - sia contestata la violazione dei sigilli senza ulteriore specificazione - come posta in essere attraverso la prosecuzione dell'attività che si svolgeva nel luogo sottoposto a sequestro - non v'è immutazione o stravolgimento totale, qualora si accerti che la violazione è stata compiuta per mezzo di altro soggetto sotto il diretto controllo dell'imputato stesso, presente all'accaduto. (conf. sez. 1 n. 0 5355 del 26/05/93 ud. 15/04/93 rv. 194219 imp. Ceraso;
sez. 1 n. 0 3791 del 31/03/94 ud. 16/02/94 rv. 198715 imp. Tiozzo).
Parimenti infondato è l'altro motivo di ricorso.
La violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. è male invocata nella specie, poiché i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento non sulle dichiarazioni di AG (cioè di colui che usciva dal locale sequestrato) ma sulle deposizioni degli agenti di polizia giudiziaria e sulle loro constatazioni oggettive. Questi ultimi, infatti, hanno accertato che i sigilli erano stati violati e che l'imputato era presente, mentre AG usciva da una porticina secondaria con due contenitori di carburante tra le mani, passando davanti ad esso CC.
Corretto è il ragionamento della corte, che ha ritenuto non credibile l'assunto del ricorrente, secondo cui era sul posto, per impedire qualsiasi illecito.
Dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo A) della rubrica, va eliminato il relativo aumento di pena di giorni quindici di reclusione e lire quattrocentomila di multa, inflitto per la continuazione.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di cui all'art. 25 D.P.R. n. 915 del 1982, perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1998