Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 3
La costrizione o induzione che caratterizzano il reato di concussione, non si identificano nella superiorità o nell'influenza che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato che, per il solo fatto di venire a contatto con chi esercita poteri che possono avere una concreta incidenza sulla sua sfera giuridica, versa in una situazione di soggezione psicologica, in quanto tale soggezione è irrilevante ai fini del reato di concussione.Per integrare detto reato occorrono una costrizione o induzione qualificate, ossia prodotte dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei poteri, così che la successiva promessa o dazione indebita è conseguenza della condizione di "metus" in cui la vittima viene a versare, per effetto di tale costrizione o induzione. In sintesi può dirsi che il delitto si sviluppa secondo la seguente successione di azioni causalmente concatenate: abuso della qualità o dei poteri, costrizione o induzione, promessa o dazione.
L'abuso richiesto dalla norma dell' art. 317 cod. pen. ai fini della sussistenza del reato di concussione non può essere identificato nella indebita richiesta, rivolta dal pubblico ufficiale al privato, di denaro o altra utilità. Infatti, la semplice richiesta di denaro, ancorché reiterata, integra, nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione punita dall'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., e, se accolta, quello di corruzione consumata, punito dagli artt. 318 e 319 cod. pen. La richiesta di denaro rilevante ai fini della concussione è, dunque, quella preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o potere del pubblico ufficiale. Infatti, la costruzione letterale e logica della norma di cui all'art. 317 cod. pen. prevede l'abuso quale causa efficiente dell'induzione al pagamento, e non come avviene nella corruzione, quale risultato dell'azione delittuosa.
La differenza tra i reati di corruzione e di concussione attiene alla diversa posizione che il privato e il pubblico ufficiale assumono nel reciproco rapporto. Mentre nella corruzione - tipico reato a concorso necessario - i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul "pactum sceleris", nella concussione - che è reato monosoggettivo - il "dominus" dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità o del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare alla indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2000, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 13/1/2000
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
Dott. Luciano Di Noto " N. 63
Dott. Luciano Deriu " REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba " N. 25412/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica, da IO PP e da AN TO
AVVERSO
la sentenza della Corte d'appello di Campobasso del 31 marzo 1999;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. TO Germano Abbate, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di IO e AR;
rigetto del ricorso di AN;
rigetto del ricorso principale di IO e inammissibilità del suo ricorso incidentale;
Uditi i difensori avv.ti Carmine Verde e Giorgio Luceri per IO e avv. Luigi Cirese per AN, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.
1. Con sentenza del 24 marzo 1998 il Tribunale di Campobasso dichiarava:
- IO PP colpevole del reato di concussione continuata, per avere, abusando della qualità di segretario generale del T.A.R. Molise e delle funzioni ora di presidente ora di componente della commissione esaminatrice del concorso per coadiuatore dattilografico presso il medesimo T.A.R., indotto la candidata AR IU a versagli la somma di lire quindici milioni e RI TO, padre della candidata RI AB, quella di cinque milioni, nel maggio-giugno 1986;
AR IU colpevole del reato di cui all'art. 371 bis cod.pen., per avere, sentita dal pubblico ministero quale persona informata sui fatti, affermato il falso, dicendo di avere spontaneamente versato la suddetta somma a titolo di prestito poi restituitole;
- AN TO colpevole del reato di cui agli art. 378 e 61 n. 9 cod.pen., perché, violando i doveri di cancelliere del Tribunale di Campobasso, rilevava a IO giuseppe l'esito dell'interrogatorio reso al pubblico ministero dall'indagata AR IU, avvertendolo altresì che nei suoi confronti erano state disposte intercettazioni telefoniche.
Il tribunale accertava:
per la conclusione AR
- che il concorso, che prevedeva la prova pratica e la valutazione dei titoli, riguardava un posto di dattilografa e la AR, dopo la prova tenutasi il 16.6.1986, era risultata vincitrice;
- che la AR possedeva un libretto di risparmio al portatore, sul quale il 9.6.1986 aveva versato la somma di L. 14.981.000, raggiungendo l'importo di quindici milioni esatti;
- che tale libretto era stato ceduto a IO, il quale, a partire dal mese di luglio, per mezzo di prelievi effettuati da suoi fiduciari, aveva esaurito il deposito;
- che la versione della AR, secondo cui s'era trattato di un prestito regolarmente restituito, era smentita dall'esito delle indagini bancarie sui conti della stessa e di IO;
per la concussione RI
- che il concorso riguardava due posti e la RI aveva superato l'esame collocandosi al terzo posto in graduatoria;
- che lo stesso giorno in cui la RI era stata informata dell'esito del concorso, suo padre, per il tramite del genero ER PP, aveva versato sul c/c bancario di IO la somma di cinque milioni;
- che la ricevuta di versamento era stata compilata per la parte relativa all'importo e al numero di c/c da un segretario di IO e recava la sottoscrizione di IO falsificata da CI;
- che RI TO, nell'incaricare il genero del versamento, gli aveva detto che IO "si aspettava una ricompensa se il concorso fosse andato bene";
- che la RI l/1.8.1986 era stata assunta presso il T.A.R.Molise, nonostante si fosse classificata in graduatoria soltanto terza, perché i posti messi a concorso erano stati aumentati di due unità;
- che la versione di RI TO - secondo cui egli, saputo da IO che il concorso era andato bene, aveva voluto "fargli un pensierino", che quegli aveva peraltro rifiutato, restituendo i soldi - era smentita dalla documentazione acquisita.
Sulla scorta di queste risultanze il tribunale affermava che IO aveva indotto AR IU e RI TO a promettere e poi a versare le note somme, abusando dell'influenza che li derivava dalla funzione di componente della commissione esaminatrice, che poneva i candidati in soggezione psicologica e "con la verosimile prospettazione dell'ineluttibilità della dazione di denaro al fine di ottenere il buon esito della prova di concorso".
P.
2. La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza emessa il 31 marzo 1999, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
- modificava le imputazioni di concussione in corruzione propria antecedente e dichiarava non doversi procedere nei confronti di IO per essere i reati prescritti;
- conseguentemente assolveva AR IU dal reato ascrittole, perché non punibile ai sensi dell'art. 384 cod.pen;
- confermava infine la condanna di AN;
Il giudice d'appello, escluso che l'imputato avesse esercitato una qualsiasi forma di costrizione sulle pretese vittime, riteneva che costoro avessero promesso il denaro per ottenere l'illecito vantaggio di una valutazione preferenziale rispetto agli altri concorrenti e, quindi, ravvisava nella fattispecie il reato di corruzione.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero e gli imputati IO e AN. MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Il ricorso del pubblico ministero.
Il pubblico ministero impugna il proscioglimento di IO e AR per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene l'esattezza dell'originaria imputazione, assumendo che la dazione era avvenuta per effetto del timore che IO incuteva per la sua qualità di capo del personale amministrativo del T.A.R. e di autorevole componente della commissione esaminatrice.
Nell'analisi differenziale tra il reato di corruzione e quello di concussione va posto l'accento sulla diversa posizione che il privato e il pubblico ufficiale vengono ad assumere nel reciproco rapporto, nel senso che, mentre nella corruzione - che è reato a concorso necessario - i soggetti trattano pariteticamente e si accordano nel pactum sceleris con convergenti manifestazioni di volontà, nella concussione - che è reato monosoggettivo - la par condicio contractualis è inesistente, perché il dominus dell'illecito affare è il pubblico ufficiale, il quale, abusando della sua autorità o del uso potere, costringe o induce, minacciosamente o fraudolentemente, il soggetto privato a sottostare all'indebita richiesta di situazione che non offre alternativa diversa dalla resa. In tale ottica, si precisa altresì che il privato, nella corruzione, effettua la dazione o promessa allo scopo di conseguire ingiusto (certat de lucro captando), mentre nella concussione, soggiace alla richiesta per evitare il pericolo dell'ingiusto danno (certat de damno vitando).
Va, detto, però, che la difficoltà di distinguere la concussione dalla corruzione trae spesso origine dalla mancata focalizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie legale prevista dall'art. 317 cod.pen. In particolare, avendo riguardo al presente processo, occorre chiarire che la "costrizione" o "induzione", che caratterizzano l'ipotesi concussiva, non si identificano nella superiorità o nell'influenza o nell'autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato, che, per il solo fatto di venire a contatto con chi esercita poteri che possono avere una concreta incidenza sulla sua sfera giuridica, versa in istato di soggezione psicologica. Tale soggezione, connaturata al rapporto privato-pubblica amministrazione, è irrilevante ai fini del reato di concussione, per integrare il quale occorre una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, cosicché la successiva promessa o dazione indebita è l'effetto di siffatta costrizione o induzione. Il perfezionamento del delitto in esame sviluppa, dunque, secondo la seguente successione di azioni causalmente concatenante:
abuso della qualità o dei poteri, costrizione o induzione, promessa o dazione. Perciò, nel delitto di concussione, promessa o dazione sono conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul privato mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.
Si deve altresì precisare che l'abuso di cui si è fin qui parlato non può essere identificato nella indebita richiesta, rivolta dal pubblico ufficiale al privato, di denaro o altra utilità. Infatti la semplice richiesta di denaro, ancorché insistita, integra, nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione punita dall'art. 322, commi 3 e 4, cod.pen., e, se accolta, quello di corruzione consumata, punito dagli artt. 318 e 319 cod.pen. La richiesta di denaro rilevante ai fini della concussione è dunque quella preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscano estrinsecazione del concreto abuso della qualità o potere del pubblico ufficiale. Infatti, come si è sopra evidenziato, la costruzione letterale e logica della norma di cui all'art. 317 cod.pen. prevede l'abuso quale causa efficiente dell'induzione al pagamento, e non, come avviene nella corruzione, quale risultato dell'azione delittuosa.
Dalle su esposte considerazioni discende agevolmente la soluzione della questione concernente l'esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati a IO.
Il pubblico ministero ricorrente sostiene che nella fattispecie sussisterebbe il reato di concussione, perché il denaro sarebbe stato pagato per il timore che IO, per la sua qualità di segretario generale del T.A.R. e di autorevole componente o presidente della commissione esaminatrice, incuteva sulle pretese vittime.
L'assunto si fonda su un'erronea interpretazione della norma penale, perché - come sopra illustrato - il metus da cui scaturisce la dazione deve essere originato non dalla generica posizione di supremazia connaturata alla qualifica o al potere del pubblico ufficiale, bensì dal concreto abuso, da parte del pubblico agente, della propria qualità o funzione, abuso che abbia costretto o indotto il privato all'indebita promessa o dazione. Orbene, di tale condotta abusiva, che sta alla radice della serie causale in cui si articola il fatto tipico del delitto di concussione, non c'è traccia nella ricostruzione del fatto proposta dal pubblico ministero ricorrente, per cui deve escludersi che nel caso concreto tale ipotesi di reato si sia verificata. Anche il giudice di primo grado, nel dichiarare l'imputato colpevole di concussione, ha sottolineato la "pressione psicologica" che lo stesso esercitava sulle pretese vittime sia per la posizione di segretario generale del personale amministrativo del T.A.R. sia per l'influenza che gli derivava dall'essere componente della commissione esaminatrice. Epperò, consapevole dell'insufficienza del cennato condizionamento psicologico si fini della configurazione del delitto contestato, il primo giudice ha aggiunto che l'imputato induceva le vittime a corrispondere il denaro "con la verosimile prospettazione dell'ineluttibilità di una tale dazione al fine di ottenere il buon esito della prova di concorso".
Ora, nel fatto così rappresentato, si rivengono sicuramente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie concussiva. Il pubblico ufficiale, componente della commissione esaminatrice, prospettando alle candidate che il suo potere discrezionale di valutazione non sarebbe stato esercitato secondo criteri di legalità e imparzialità, ma sarebbe stato orientato, in senso favorevole o contrario, secondo la loro disponibilità a corrispondere somme di denaro, ne avrebbe coartata la libera volontà, costringendole alla promessa e alla dazione indebite. L'imputato, secondo il modulo descritto dalla norma incriminatrice, concretamente abusando del potere di componente della commissione esaminatrice, avrebbe posto le concorrenti in istato di soggezione, costringendole o inducendole a dare o promettere l'indebito.
Senonché il giudice d'appello ha ripudiato l'anzidetta ricostruzione del fatto come puramente congetturale (e, sul punto, nulla obietta il pubblico ministero ricorrente), e rilevato che manca la prova della costrizione o induzione richieste dall'art. 317 cod.pen., ha giustamente derubricato l'imputazione in corruzione.
Il ricorso del pubblico ministero deve dunque essere rigettato. P.
2. Il ricorso di IO.
Il ricorrente IO, nei motivi di gravame, denuncia erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che nei fatti contestati non sarebbe ravvisabile neppure il reato di corruzione. Sostiene, infatti, per la vicenda AR, che la tesi del prestito sarebbe stata disattesa in base a un'erronea e illogica valutazione delle prove e, per la vicenda RI, che l'opinione della corte territoriale, secondo cui la dazione dei cinque milioni rappresentava l'adempimento dell'accordo corruttivo, sarebbe contraddetta dalla circostanza che il giorno del pagamento il solvens ebbe la notizia che la figlia non aveva vinto il concorso, essendosi classificata soltanto terza, mentre i posti a concorso erano due. In subordine si prospetta che i fatti, a tutto concedere, dovrebbero inquadrarsi nell'ipotesi di truffa.
Le cennate doglianze sono prive di fondamento.
Dalla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, emerge la prova indiscutibile chele presunte parti lese presero contatto con l'imputato e raccolsero le note somme di denaro nell'imminenza delle prove di esame, cosicché il successivo pagamento, avvenuto dopo avere appreso il felice esito del concorso, è stato in sentenza logicamente interpretato come il compenso versato per retribuire una promessa mantenuta, il cui contenuto (ovviamente illecito) non poteva essere che quello di favorire le candidate in questione rispetto agli altri concorrenti. E tale conclusione si attaglia anche alla vicenda RI, perché - come risulta dalla narrativa del fatto - il genitore della candidata aspirava ad un buon piazzamento della figlia, evidentemente fidando sull'aumento (poi effettivamente verificatosi) dei posti messi a concorso.
Si osserva, infine, che le argomentazioni sviluppate dalla difesa per contrastare l'impugnazione del pubblico ministero, pur presentate sotto l'impropria denominazione di "ricorso incidentale", integrano una memoria difensiva, per cui non deve dichiararsene - come chiesto dal pubblico ministero - l'inammissibilità. P.
3. Il ricorso AN.
Il ricorrente AN, nei motivi di gravame, denuncia:
1. la violazione dell'art. 270, comma 1, cod.proc.pen., censurando che la prova della responsabilità sia stata desunta da due conversazioni telefoniche, intercorse tra lui e IO, intercettate nell'ambito delle indagini a carico di quest'ultimo e, pertanto, disposte in "procedimento diverso";
2. la violazione dell'art. 253 cod.proc.pen., perché, ammesso e non concesso che le anzidette intercettazioni siano utilizzabili quale corpo di reato, esse avrebbero dovuto essere acquisite con provvedimento di sequestro ai sensi dell'art. 253 cod.proc.pen. ed essere inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art.431 lett. f) cod.proc.pen.;
3. mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che sarebbe stato erroneamente interpretato il significato delle frasi intercettate.
La nozione di "procedimento diverso", nel quale, ai sensi del primo comma dell'art. 270 cod.proc.pen. è vietata l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni e comunicazioni provenienti da altro procedimento (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per il quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), non equivale a quella di "reato diverso" e, pertanto, in essa non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato in ordine al quale venne predisposto il mezzo di ricerca della prova (v. sez. VI, 10.5.1994. Rizzo, CED 199.917; idem, 16.10.1995, Pulvirenti, CED 203.741).
Nel caso di specie la sussistenza della cennata connessione tra il reato di concussione, per il cui accorgimento furono disposte le intercettazioni, e quello di favoreggiamento personale, compiuto al fine di aiutare l'autore del reato che precede a eludere le investigazioni, impedisce di ritenere che il risultato delle intercettazioni attinenti a quest'ultimo reato riguardi un "procedimento diverso". Pertanto esse sono state legittimamente utilizzate per provare il reato in discorso.
Infondata, infine, è la censura concernente l'interpretazione data dai giudici di merito alle conversazioni intercettate, intercorse tra l'imputato e l'amico IO. Infatti il significato delle conversazioni, qual è stato inteso dai giudici di merito e riportato nel capo d'imputazione, non si presta - come è stato congruamente motivato nella sentenza impugnata - a equivoci di sorta. Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso del pubblico ministero;
rigetta i ricorsi di IO PP e di AN TO, che condanna in solido a pagare le spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2000