Sentenza 20 novembre 2003
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di concussione, il " metus publicae potestatis" deve consistere non nella generica posizione di supremazia, sempre connaturata alla qualifica di pubblico ufficiale, ma bensì nel concreto abuso della propria qualità o funzione, abuso che abbia costretto o indotto il privato alla indebita promessa o dazione, è necessario cioè che la dazione sia collegata ad una pressione connessa alla funzione esercitata. (Fattispecie in cui la Corte non ha ravvisato il reato, avendo il privato agito nel timore che non pagando potesse compromettere la buona riuscita dell'istanza di edificabilità del proprio terreno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2003, n. 6073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6073 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 20/11/2003
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1534
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI AN - Consigliere - N. 03604/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP IL;
UC IR;
avverso la sentenza 10/10/02 Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
udito il P.G. in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, previa riqualificazione del reato come corruzione, perché estinto per prescrizione;
udito il difensore avv. Alessandro Gamberini per la PP, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 5/7/94 il Tribunale di Rimini dichiarava PP IL e UC IR colpevoli di concorso in concussione ex artt. 110-117-317 cp.(capo A), e di concorso in interesse privato in atti di ufficio ex artt. 110-117-324 cp.(capo B), unificati dal vincolo della continuazione e con la concessione delle attenuanti generiche li condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni alla parte civile costituita GR AN.
Secondo la prospettazione accusatoria, quanto al reato sub A) il GR AN, proprietario di un terreno a destinazione agricola, aveva presentato negli anni 1985-1986 una domanda diretta ad ottenere la edificabilità del suolo, che il comune aveva accolto, subordinandola alla approvazione da parte della Regione della variante all'uopo introdotta al P.R.G.. La notizia veniva partecipata al GR da UC IO, convivente dell'allora assessore al Comune di Coriano, PP IL, il quale nel contempo gli chiedeva cinque milioni, perché "bisognava fare dei regali a qualcuno in Regione e a chi aveva lavorato per il nuovo piano regolatore", somma che il GR corrispose alla PP in due riprese.
Quanto al reato sub B) si faceva carico ad entrambi gli imputati in concorso tra loro e la PP nella menzionata qualità, di aver preso un interesse privato nella presentazione di una opposizione tardiva al P.R.G., presentata dalla Immobiliare Valconca e nell'approvazione di una variante al medesimo P.R.G., che destinava a centro turistico ricreativo una vasta area di proprietà della società.
La decisione, gravata di appello, veniva sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello di Bologna, la quale con sentenza in data 10/10/02 si limitava a dichiarare non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 323 cp., così qualificata la originaria contestazione sub B), per essere il reato estinto per prescrizione, confermando nel resto.
Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, i giudici di secondo grado ritenevano privi di vizi logici e giuridici gli argomenti posti dal Tribunale a sostegno della propria decisione, osservando, quanto alla credibilità del GR, che nessun intento persecutorio era ravvisabile nella condotta di costui, essendo i fatti emersi non per sua iniziativa, ma per iniziativa degli organi comunali, davanti ai quali il predetto si era presentato, accompagnato dal suo legale, dopo aver appreso che la Regione non aveva approvato la variante, e per chiedere quale altra via si potesse percorrere per rendere il suo terreno edificabile, aggiungendo di avere già "fatto il proprio dovere" per ottenere la rimozione del vincolo, versando "il suo obolo", cosa che aveva determinato la reazione degli amministratori, che successivamente andavano a sporgere denunzia alla Procura della Repubblica. Escludevano che la parte offesa potesse aver affermato il falso, ovvero che potesse aver utilizzato l'argomento dell'avvenuto pagamento con l'intento di ricattare i rappresentanti del comune, sottolineando che la conferma della verità dei fatti proveniva dal rinvenimento dei due assegni e dall'atteggiamento della PP, che solo in sede dibattimentale aveva fatto riferimento a compensi per prestazioni professionali, svolte a favore del suo accusatore, delle quali aveva invece senza alcuna giustificazione taciuto in sede di indagini preliminari. Confermava poi la corte territoriale la qualificazione del fatto come concussione, essendosi il GR disposto all'esborso del danaro, nel timore di poter compromettere la buona riuscita del progetto, che, dopo il successo in sede comunale, appariva degno di successo definitivo, ed escludeva che gli argomenti posti dalla difesa potessero sostenere l'"animus corrumpendi". Riteneva infine avulsa dall'istruttoria dibattimentale svolta la richiesta subordinata di derubricazione del reato in corruzione impropria, mancando nella fattispecie la prova dell'accordo corruttivo e della corresponsione della somma su di un piano di parità con la persona che l'aveva riscossa. In ogni caso si sarebbe trattato di corruzione non per atto di ufficio già compiuto, ma per atto contrario ai doveri di ufficio, essendo stato il danaro riscosso in previsione della successiva fase di competenza regionale. Avverso tale decisione propongono ricorso entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento. L'avv. Benzi per il UC censurava l'impugnata sentenza, per non avere la corte bolognese reso conto dei motivi per cui nella fattispecie ricorresse l'ipotesi della concussione e non della corruzione o della truffa, essendo evidente che nel discorso dell'imputato per ottenere il versamento dei cinque milioni era sottinteso un patto con il GR per conseguire i favori di qualche pubblico amministratore.
In difesa della PP l'avv. Gamberoni deduce, con il primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, avendo i giudici del merito omesso di prendere in esame le circostanze invalidanti la ricostruzione del fatto prospettata dal GR, rilevate con dovizia di argomenti nell'atto di appello, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, costante nell'enunciare il principio che le dichiarazioni della parte civile esigono un attento controllo di credibilità, che nella specie non vi era stato. In particolare la corte bolognese aveva privilegiato la mancata denuncia del GR, elemento del tutto equivoco, trascurando che le somma corrisposta era motivata da ragioni professionali e che il mezzo di pagamento (assegni di conto corrente) mentre è coerente con un pagamento professionale, è del tutto inusuale rispetto a vicende corruttive.
Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del delitto di concussione, avendo i giudici del merito ritenuto che la dazione fosse stata effettuata in virtù di un rapporto di soggezione col p.u., senza dare alcun rilievo ai rapporti di amicizia e di professionalità instaurati con la PP, presso la quale aveva anche organizzato riunioni per interessare soggetti pubblici alla sua causa, alla circostanza che la richiesta di danaro era partita dal UC, quando la variante era già stata approvata dal Comune, con la motivazione che il danaro serviva per fare regali a chi aveva lavorato al piano regolatore e a quelli della Regione, e si muoveva sulla linea della corruzione, tant'è che subito fu accolta dal GR, che scelse le modalità e i tempi del pagamento. Quel che contava, ad avviso della difesa, per distinguere le due ipotesi criminose non era il criterio dell'iniziativa e dello scopo dell'agire, ma la relazione instaurata tra il p.u. e il privato, e la corte bolognese nella fattispecie era caduta nell'errore di presumere la soggezione in base alla posizione di supremazia, che sempre si accompagna alla persona del p.u., immotivatamente escludendo qualsiasi rilevanza a quell'ambiguo rapporto professionale, del quale pure aveva dato atto. La contraddittorietà della motivazione raggiungeva il suo culmine quando i giudici di secondo grado rilevavano che in ogni caso si sarebbe trattato non di una corruzione per atto dovuto, ma una corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.
I ricorsi sono fondati.
La corte bolognese è pervenuta al giudizio di responsabilità in ordine al reato di concussione alla stregua di due raggiunte certezze probatorie: la prima costituita dalla richiesta del UC, all'indomani dell'accoglimento dell'istanza di edificabilità del terreno di proprietà del GR, di danaro, destinato a fare regali a qualcuno della Regione e a coloro che avevano lavorato per il nuovo P.R.G.; la seconda rappresentata dalla consegna di due assegni bancari, ricevuti dalla PP.
Nel ravvisare in tali fatti il delitto ex art. 317 cp. i giudici del gravame si sono a lungo soffermati sulla credibilità del GR e sull'assenza di intenti persecutori nelle sue dichiarazioni accusatorie, ma poco hanno detto in ordine agli elementi fondanti della fattispecie criminosa de qua, che sono il "metus" e l'abuso della qualità del p.u., limitandosi a richiamare il pressante interesse che animava il GR, che ottenuto un primo successo in Comune, intendeva raggiungere a tutti i costi il risultato definitivo, e il timore che, non pagando, egli potesse compromettere la buona riuscita del progetto.
Un simile argomentare, a avviso di questa Corte, non coglie nel segno, e si pone in contrasto con gli approdi, cui da tempo è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, che ha ravvisato il "metus pubblicae potestatis", da cui scaturisce la dazione, non nella generica posizione di supremazia, sempre connaturata alla qualifica di p.u., bensì nel concreto abuso da parte di quest'ultimo della propria qualità o funzione, abuso che abbia costretto o indotto il privato alla indebita promessa o dazione (Cass. Sez. 6^ U.P. 13/1/00 P.G./Latanzio e Montanaro).
Nella fattispecie la corte di merito non ha valorizzato la circostanza, pacifica agli atti, che, sebbene la richiesta di rendere edificabile il suolo agricolo fosse stata accolta in sede comunale, il GR non aveva dato luogo fino ad allora ad alcuna costruzione, che l'eventuale bocciatura della variante al P.R.G. potesse mettere a rischio, di guisa che nessun danno costui si trovava costretto ad evitare. Non ha tenuto conto dell'incidenza che poteva avere sulla vicenda la preesistenza di rapporti professionali tra il privato e il p.u., di cui pure si dà atto nella motivazione. Non si definisce in che cosa sia consistito l'abuso del p.u., tenendo conto, come si è detto, che non basta la qualità del p.u. per concretare l'abuso di pubblica funzione, ma è necessario che la dazione sia collegata ad una pressione connessa alla funzione esercitata.
Nel caso in esame non è chiaro se la somma di danaro fu versata dal GR, perché la PP, assessore ai lavori pubblici, tanto pretendeva per remunerare quelli che avevano lavorato al nuovo P.R.G. o quelli che avrebbero dovuto approvare la variante alla Regione, ovvero perché convinto che il p.u. avrebbe potuto intercedere in nome della sua colleganza politica con qualcuno delle Regione. In tale ultima ipotesi non è inutile richiamare la giurisprudenza di questa Sezione che ha escluso che si possa ravvisare la fattispecie criminosa ex art. 317 cp.(U.P. 26/10/98 Blandolino). Ma la debolezza della sentenza traspare anche laddove viene solo adombrata l'ipotesi della corruzione, che invece doveva essere oggetto di attenta disamina, essendo stata posta dalla difesa come richiesta subordinata nei motivi di appello.
Anche qui nell'affrontare la ipotizzabilità del delitto ex art. 319 cp., oggi prescritto per effetto della concessione delle attenuanti generiche, la corte territoriale si è limitata ad un semplice accenno alla inesistenza di un piano di parità tra il privato e il p.u. e alla natura di atto contrario della futura decisione favorevole della Regione, anche qui commettendo l'errore di sottovalutare l'incidenza dei pregressi rapporti professionali con il p.u., le modalità della richiesta, proveniente non direttamente dal p.u., la scelta dei tempi di pagamento;
elementi tutti che imponevano una analisi più approfondita sulla posizione delle parti, sul vantaggio perseguito da entrambe, sulla individuazione dell'atto di competenza del p.u., identificabile in funzione della sfera di intervento del medesimo.
Non è inutile sul punto richiamare il discrimine tra le due fattispecie criminose, che si fonda sulla "condicio contrattualis", paritaria nel caso della corruzione, squilibrata dalla posizione di dominio sull'atto della pubblica amministrazione, esercitata dal p.u. nel caso della concussione (Cass. Sez. 6^ U.P. 30/3/98 Pareglio). E sempre in tema di criteri differenziali tra concussione e corruzione va richiamata una, sia pure non recente, giurisprudenza delle Sezioni Unite, a mente della quale non rileva tanto la circostanza della contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio, quanto la condotta del p.u., il quale, nel caso della concussione, deve aver creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore, atto ad eliderne o viziarne la volontà, di guisa che sia costretto o indotto ad esaudire la illecita pretesa al fine di evitare nocumento (Sez. Un. n. 2388 del 18/3/83 rv. 157960). Dell'applicazione di tali principi non sembra aver dato conto il giudice del gravame.
Ma non è tutto. La corte bolognese ha omesso di considerare che dalla ricostruzione della vicenda potrebbe emergere, compatibilmente con la contestazione dell'accusa, l'altra ipotesi criminosa del millantato credito di cui all'art. 346 co. 2^ cp., che la giurisprudenza di questa Sezione ha ravvisato anche nell'ipotesi, in cui la vittima è indotta a versare la somma di danaro soltanto perché raggirata dal p.u., mediante la falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio, e la proposta di comprare i favori di altri ignari e inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. In tal caso il fatto è commesso con l'aggravante dell'abuso e non mediante l'abuso della qualità e dei poteri, cosicché l'abuso non assume una preminente importanza prevaricatrice, dalla quale sia derivata una costrizione, o, comunque una induzione del soggetto passivo all'ingiusta dazione della somma di danaro (Sez. 6^ U.P. 3/6/02 PG./Manieri rv. 222188). La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della medesima corte di appello di Bologna, che, all'esito di nuovo giudizio, dovrà qualificare giuridicamente il fatto con ogni statuizione consequenziale, adeguandosi ai suesposti principi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004