Sentenza 24 maggio 2006
Massime • 2
Nell'ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, preclude l'annullamento con rinvio ed obbliga all'annullamento senza rinvio, con contestuale declaratoria di inammissibilità dell'appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente, affinché valuti l'eventualità di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado. (Conf. a Sez. VI, n. 33520/2006, non massimata).
Per l'integrazione del delitto di concussione non è necessario che l'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale determini uno stato soggettivo di timore per la vittima, ma è indispensabile che sussista una volontà prevaricatrice e condizionante in capo al pubblico ufficiale che si estrinsechi in una condotta di costrizione o di induzione qualificata, ossia prodotta con l'abuso della qualità o dei poteri, la cui efficacia causativa della promessa o dazione indebita ben può affidarsi a comportamenti univoci per il contesto ambientale e che altrimenti risulterebbero penalmente insignificanti, sfruttando il riferimento alle regole "codificate" nel sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcuni settori di attività della pubblica amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2006, n. 23776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23776 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. ROMANO CO - Presidente - del 24/05/2006
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO CO - Consigliere - N. 700
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO DO - Consigliere - N. 42433/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti contro la sentenza 25 giugno 2004 della Corte d'Appello di Potenza, da:
1. LU PE, nato in [...] il [...];
2. IB CO, nato in [...] il [...];
3. ER DO, nato in [...] il [...];
4. CO MA CO, nato in [...] il [...];
5. CR DO, nato in [...] il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DO Carcano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. D'AMBROSIO Vito, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente ad alcuni episodi enunciati nel capo A, rigetto nel resto;
Uditi il difensore di fiducia della parte civile costituita, avv.to Battista Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e il difensore dei ricorrenti, avv.to Appella Paolo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. PE LU, CO IB, DO ER, MA CO CO, e DO CR, propongono ricorso contro la sentenza 25 giugno 2004 della Corte d'appello di Potenza che, in riforma della decisione 21 marzo 2003 del Tribunale di Lagonegro, li ha dichiarati responsabili dei delitto loro ascritti di concussione dei quali è stato vittima DO FO, titolare dell'omonima impresa alla quale furono affidati i lavori per il completamento e l'adeguamento della rete idrica e fognante e la realizzazione dell'impianto di depurazione di Viggianello.
1.1. DO ER, MA CO CO, e CR DO, quali direttori dei lavori aggiudicati all'impresa FO, in concorso tra loro, avevano costretto o comunque indotto DO FO a realizzare opere, descritte nel capo di imputazione, non previste nel progetto originario di affidamento dei lavori, lasciando intendere a FO che altrimenti avrebbero ostacolato il regolare andamento dell'appalto affidato.
1.2. DO ER e MA CO CO, nella qualità di rettori dei lavori, con abuso dei loro poteri e della qualità, in concorso tra loro, costringevano o comunque inducevano a consegnare al solo ER un quantitativo di piastrelle per un valore complessivo di L. 400.000.
1.3. Altro episodio concussivo del quale FO è stato vittima è quello di essere stato costretto da MA CO CA e CO IB, il primo nella qualità di direttore dei lavori e il secondo quale vice sindaco del Comune di Viggianello, a versare un milione di lire per la festa dell'Unità.
1.4. Ultimo episodio è quello commesso da PE LU, CO IB e MA CO CO i quali, nelle rispettive qualità i primi due di Sindaco e Vicesindaco del comune di Viggianello e il terzo di direttore dei lavori, in concorso tra loro, costringevano o comunque inducevano FO ad assumere operai con la minaccia implicita che, altrimenti, avrebbero ostacolato il normale andamento dei lavori.
Il Tribunale di Lagonegro ha assolto tutti gli imputati, in quanto il nucleo centrale dell'accusa a loro carico era rappresentato dalla denuncia presentata ai Carabinieri di Senise il 24 maggio 1994 e dalle due distinte deposizioni poi rese, l'una il 12 dicembre 2001 e l'altra il 24 aprile 2002, in dibattimento nel corso delle quali avrebbe in termini confusi non collocato nel tempo le minacce che avrebbe ricevuto.
2. La Corte d'appello ha dichiarato gli imputati responsabili degli episodi concussivi, riconoscendo, a differenza del primo giudice, fondamentale rilevo all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Pur riconoscendo imprecisioni riferite alla collocazione temporale dei fatti, la Corte ha rilevato che le stesse sono marginali e, in ogni caso, non sono tali da inficiare la intrinseca coerenza della complessiva dichiarazione della persona offesa che ha descritto compiutamente il contesto ambientale in cui ebbero a svilupparsi le vicende oggetto di imputazione. I fatti si collegano all'unico appalto affidato l'il maggio 1991 e si sono articolati, precisa la Corte, nell'arco di circa due anni, con ripetuti contatti, ammiccamenti e promesse non mantenute, larvate o esplicite minacce, comunque dirette a coartare la volontà e la capacità di autodeterminazione di DO FO, titolare dell'impresa affidataria dei lavori d'appalto.
DO FO ha riferito - riporta la sentenza impugnata - che le richieste di eseguire lavori fuori contratto, oltre che le continue richieste di danaro e di procedere alle inutili assunzioni di mano d'opera sono stati eseguiti e subiti, parallelamente all'esecuzione delle opere oggetto del contratto, "sotto la minaccia di rescindere l'appalto, di procurare intralci vari nella esecuzione dei lavori e nell'emissione dei singoli mandati di pagamento e nella predisposizione di contabilità parziale".
2.1. La Corte analizza i singoli episodi.
Quanto alle opere fuori contratto eseguite su forti pressioni dei tre direttori dei lavori, FO ha riferito che gli sarebbe stato ordinato di eseguire tali lavori, in quanto l'amministrazione li pretendeva e che altrimenti vi sarebbe stata la rescissione del contratto. Con particolare riferimento a tali opere, ivi compresa una vasca irrigua in frazione Gallizzi per esclusivo uso privato, FO ha detto di avere avuto precise indicazioni da CO che gli avrebbe fornito dei disegni già predisposti con calcoli di carpenteria.
Alcune opere, precisa la Corte d'appello, più che oggetto di minacce sarebbero state indotte anche con raggiri, come quelle relative all'impianto fognante in contrada da Monaci delle quali FO non si sarebbe reso conto se fossero o meno previste in contratto. Con riguardo al rilevo posto dal giudice di primo grado che si è trattato di opere il cui unico fruitore era la pubblica amministrazione, la Corte d'appello rileva che l'elemento non è tale, in base alla giurisprudenza di legittimità, da escludere la configurazione il delitto di concussione.
Il termine utilità indica anche l'accrescimento del prestigio, del vantaggio morale arrecato al pubblico ufficiale. Peraltro, il riferimento è soltanto ad alcuni lavori, quali quelli di bonifica e di impianti fognanti in contrada Monaci, come accertato dal consulente tecnico e non anche gli altri.
Quanto alla fornitura di piastrelle a DO ER, pari a dieci metri quadri per un valore di lire quattrocentomila, la Corte precisa che, oltre alle dichiarazioni di FO, vi sarebbero quelle dell'operaio che ebbe a montare le piastrelle, tale MI DO. Anche qui FO ha riferito che le minacce sono state sempre le stesse, rescissione del contratto e le difficoltà nella contabilità nell'appalto.
Quanto al contributo per la festa dell'Unità, nella sentenza impugnata si precisa che la prova e fornita dalla registrazione contabile del contributo da parte dell'impresa e da parte dello stesso comitato organizzatore della festa.
FO ha riferito della contrattazione che vi sarebbe stata con CO e l'accordo raggiunto sulla somma di un milione. Anche qui vi sarebbero state le stesse minacce, rescissione del contratto e difficoltà nella contabilizzazione dei lavori, e sarebbero state rivolte da CO che pretese il danaro in contanti doveva essere consegnato, come in realtà avvenne, al vice sindaco IB. Quanto all'ultimo episodio ascritto al sindaco LU, al vicesindaco IB e al direttore dei lavori CO, FO ha riferito che costoro gli imponevano, sempre con minacce dello stesso tenore, di assumere operai senza che vi fosse alcuna utilità e in esubero ai suoi dipendenti.
CO scriveva i nominativi degli operai da assumere e invitava FO negli uffici del comune imponendogli le assunzioni dicendogli "tu lavori a Viggianello e devi assumere persone del posto". La Corte pone in risalto che le richieste erano provate anche dalla produzione di alcuni bigliettini sui quali erano annotati i nomi. Inoltre anche i testi QU AR, collaboratore dell'impresa per la parte contabile, e da OC AB, ragionere all'epoca alle dipendenza di FO hanno confermato l'esubero del personale alle dipendenze dell'impresa. Tali testimonianze smentirebbero le ritrattazione degli operai escussi in dibattimento. Gli operai escussi come testi non hanno confermato l'intermediazione dei pubblici amministratori riferita nel corso delle indagini agli organi di polizia giudiziaria. La Corte d'appello ritiene che la generale ritrattazione delle precedenti dichiarazioni se, per un verso, non consente di tenere conto di tali prove, per altro verso, non può non darsi sia pure una marginale rilevanza a tali atti istruttori. Tale materiale rileva, per il giudice d'appello, come materiale indiziario anche a prescindere della prospettata ipotesi di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4. Rilievo ha per la Corte la deposizione del teste LU che, pur ritrattando la precedente deposizione, ha riferito della presenza del vice sindaco IB in cantiere al momento dell'occupazione per il licenziamento. Il clima dei rapporti tra FO e l'amministrazione comunale è confermato dai testi De UC e AR. Quest'ultimo ha riferito dei lavori oltre contratto e della mediazione per raggiungere una sanatoria. De UC ha riferito del clima di tensione e delle difficoltà.
3.1 ricorrenti, con un primo motivo, deducono la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per difetto di motivazione in relazione all'art. 327 c.p. e art. 192 c.p.p.. A avviso del ricorrente, il giudice di primo grado aveva posto in risalto le ragioni d'inattendibilità di ciò che era stato riferito dalla parte offesa e l'assoluta indeterminatezza delle pressioni ricevute, l'incapacità di collocarle temporalmente, la mancanza di riscontri oltre che l'irrilevanza penale di talune delle condotte poste in essere.
L'analisi della Corte d'appello, per i ricorrenti, non ha apportato nulla di diverso rispetto a quanto rilevato dal primo giudice. Non sarebbe stato risolto il contrasto esistente tra le dichiarazioni rese da FO, quelle rilasciate al momento della denuncia e quelle poi riferite nel corso dell'esame dibattimentale e in due diverse udienze. I testi QU AR, De UC e AB non potrebbero essere considerati riscontro in quanto nessuno ha riferito di minacce rivolte a FO in ciascuno degli episodi enunciati nell'imputazione, essendosi al più limitati a parlare di un clima di conflittualità con il FO e i funzionali preposti alla direzione dei lavori in relazione agli accordi relativi ai pagamenti dei lavori eseguiti fuori contratto in una riunione tenutasi nel 1992. Anche AB, ragioniere dell'impresa di FO, non ha riferito di pressioni per l'assunzione dei lavori, e si è anch'egli limitato a riferire delle indicazioni di nominativi riportati su alcuni biglietti provenienti dagli amministratori locali, LU, IB e CO, senza però precisare se fossero o meno stati scritti dagli stessi.
Ad avviso dei ricorrenti, i testi non hanno fornito riscontro alle circostanze riferite da FO, bensì le avrebbero smentite. L'attendibilità della persona offesa è stata messa in discussione da parte del giudice di primo grado, pongono in risalto i ricorrenti, dalla circostanze che FO ha denunciato fatti verificatisi nell'anno 1991, soltanto tre anni dopo e a distanza notevole rispetto alla riunione dell'11 gennaio 1992, nella quale vi sarebbero stati dei dissidi con gli amministratori ed alla quale fece seguito una nota di FO di essere esonerato dai lavori. Su tali circostanze il giudice d'appello non si è espresso e non si è altresì espresso sulla conclusione raggiunta dai primi giudici circa l'accordo, come riferito dallo stesso FO, in ordine all'esecuzione di determinati lavori.
3.1. Con un secondo motivo, i ricorrenti deducono ancora la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine agli elementi richiesti per la configurazione del delitto di concussione. Non vi è la prova, a loro avviso, egli elementi costitutivi del metus mediante le quali sarebbero state effettate le dazioni indebite.
Quanto ai lavori eseguiti al di fuori del contratto d'appalto e per quali vi sarebbe stata una variante, anche la parte offesa non avrebbe riferito di minacce ricevute.
Per i ricorrenti, i fatti enunciati in ciascuna delle imputazioni non contengono riferimento alcuno a interessi dei singoli imputati e si rileva ictu oculi il perseguimento di fini istituzionali e di pubblica utilità, trattando si opere di completamento dei lavori e in alcuni casi effettuate su aree demaniali.
Anche l'episodio delle piastrelle fornite a AN è assolutamente carente di prova della costrizione riferita all'asserita datio del materiale. Peraltro, stesso AN ha chiarito di avere richiesto il mero trasporto di tali piastrelle, acquistate da un ditta presso cui aveva acquistato altro materiale edile.
La Corte ha omesso di motivare sul punto, nonostante la circostanza fosse in contrasto con quanto riferito da DO FO, il quale peraltro aveva esibito una bolla di accompagnamento e non anche la fattura d'acquisto del materiale.
Anche per il contributo relativo alla festa dell'Unità, oltre a mancare la prova che lo stesso sia stato estorto, per i ricorrenti, la materialità del fatto è smentita proprio dalla regolare contabilizzazione del contributo.
Quanto, infine, all'ultima vicenda relativa alle assunzioni degli operai per l'intermediazione dei pubblici amministratori, i ricorrenti escludono che i bigliettini con l'indicazione dei nominativi provengano da loro e, inoltre che le circostanze riferite dai testi AR e AB, addottiti alla contabilità, circa l'esubero del personale possano essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
Anche a volere ammettere - si rileva ancora da parte ei ricorrenti - l'esistenza di segnalazione per l'assunzione di operai non vi è elemento che possa far ritenere che ciò sia avvenuto per minacce esplicite ed implicite e comunque per la sussistenza di metus nei confronti di FO. Nè a tale fine può valere la presenza del vicesindaco IB nel cantiere dopo i licenziamenti, in quanto si tratta di circostanza del tutto priva di significato tenuto conto anche della presenza dei rappresentati sindacali.
Ultimo rilievo è la prova dell'utilità per i ricorrenti, in quanto la Corte di merito non motiva affatto su tale punto essenziale ai fini della sussistenza del reato de quo.
3.- Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nel limiti precisati.
In particolare, la Corte d'appello non ha sviluppato e contraddetto tutte le specifiche ragioni per le quali il giudice di primo grado era pervenuto alla pronuncia di assoluzione.
Il ragionamento probatorio del giudice di primo grado è stato, infatti, sviluppato, oltre che sulle ragioni per le quali le dichiarazioni di FO fossero di dubbia attendibilità, sull'imprecisione del racconto dallo stesso reso nella parte in cui evocava forme di intimidazioni e di induzione poste in essere nei suoi confronti senza descriverne le concrete modalità, i contenuti specifici e le circostanze in cui gli sarebbero state rivolte. Il Giudice d'appello appare superare tale difficoltà di enucleazione della condotta costrittiva o induttiva, indispensabile per la configurazione del delitto di concussione, in quanto i fatti si inquadrano in una situazione ambientale;
una situazione che ha inciso sui comportamenti dell'imprenditore a fronte delle richieste o indicazioni rivoltegli dai pubblici amministratori locali. Per la Corte gli elementi riassunti escludono, da un lato, l'esistenza di un qualsiasi "accordo" tra le parti in posizione paritaria e, dall'altro, consentono ragionevolmente di affermare che gli amministratori pubblici, abusando di tale loro qualità, abbiano costretto o indotto la parte offesa a fornire loro favori a volte di utilità economica a volte di utilità morale e di natura politica:
le piastrelle pretese da un amministratore pubblico;
il contributo per la festa dell'Unità; ancora, le assunzioni in esubero di mano d'opera locale;
infine, l'esecuzione di lavori non previsti nel contratto d'appalto ab orgine definito.
Il giudice d'appello descrive con ampiezza le singole utilità ricevute dagli amministratori pubblici, ma non fornisce chiarimento alcuno sulle ragioni per le quali in realtà DO FO abbia aderite alle richieste rivoltegli e non smentisce gli argomenti individuati dal Tribunale per giungere ad una pronuncia di assoluzione.
Il Tribunale di Lagonegro ha assolto tutti gli imputati, in quanto il nucleo centrale dell'accusa a loro carico era rappresentato dalla denuncia presentata ai Carabinieri di Senise il 24 maggio 1994 e dalle due distinte deposizioni poi rese, l'una il 12 dicembre 2001 e l'altra il 24 aprile 2002, in dibattimento nel corso delle quali avrebbe "confusamente" riferito ostruzionismi sulla contabilizzazione e parlato di una risoluzione del contratto, senza collocare nel tempo tali intimidazioni genericamente ripetute in relazione a ciascun episodio.
In particolare, per il giudice di primo grado ciò che in radice rende inattendibili le dichiarazioni di FO sono le seguenti risultanze:
la denuncia degli episodi di concussione di cui è stato vittima a distanza di circa tre anni dalla loro verificazione, lascia presumere che FO fosse consenziente ai desiderata dei pubblici amministratori e poi non avendo ottenuto quello che sperava li ha denunciati;
la confusione, l'imprecisione e a volte l'inverosimiglianza dei riferimenti ai singoli fatti;
la incoerenza e l'implausibilità delle minacce, una volta riferite alla rescissione del contratto, altra volta alle intimazione ad andarsene e ancora con imprecisi riferimenti al pagamento dei lavori;
implausibilità che assume significato per il primo giudice per il rapporto tra il complessivo ammontare dei lavori, all'incirca 1.255.000.000, e il quantum delle utilità pretesa dai pubblici amministratori relative a ciascun episodio tra cui anche quello della segnalazione dei dipendenti da assumere.
Su tali temi, la Corte di merito risponde, ribadendo l'attendibilità di DO FO e i riscontri alle sue dichiarazioni offerti dai testi assunti in dibattimento. La risposta, però non affronta il tema centrale della prova - non riscontrato dai testi ai quali nella stessa sentenza impugnata si fa riferimento per confermare le dationes e il clima di tensione esistente al momento della definizione dei punti dell'accordo sulle opere eseguite in più rispetto al contratto d'appalto - quello relativo alle modalità della "costrizione o induzione", ancora un volta rimaste a livello di generiche affermazioni prive di specificità e non contestualizzare in relazione a ciascun episodio.
Al riguardo, occorre rilevare che, in termini pressoché uniformi, questa Corte si è espressa nel senso che ai fini della configurazione della concussione è determinante la esistenza o meno di una situazione idonea a causare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale, pur riconoscendo che le minacce dell'agente e il conseguente stato di timore del soggetto passivo possono estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a una ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa, e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue, configurabile come parte integrante della fattispecie criminosa. Pertanto, chi è costretto o indotto a dare o a promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica (Sez. 6^, 17 febbraio 2000, Cascini, rv. 217116; e nello stesso senso, prima, Sez. 6^, 7 novembre 1997, Barrella, rv. 209239 e, poi, id., 24 ottobre 2002, Boemi rv. 2237329; id. 5 dicembre 2002, Mezzapesa, rv. 223322). Ciononostante, affinché possa configurarsi la concussione, è indispensabile che vi sia una volontà prevaricatrice e condizionante del pubblico ufficiale e cioè del rapporto tra la volontà dei soggetti coinvolti nella vicenda.
La costrizione o la induzione che caratterizza l'ipotesi di concussione non si identifica tanto nella teorica superiorità, influenza o autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto alla persona offesa, dovendosi piuttosto realizzare una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la pretesa promessa o dazione indebita deve in astratto porsi come effetto di siffatta costrizione o induzione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul soggetto passivo mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Un sinallagma causale, che pur prescindendo, anche qui, da uno stato soggettivo di timore, deve in astratto reggere la condotta da ricondurre nella fattispecie di concussione.
Nel nostro caso, il giudice d'appello non ha smentito l'ipotesi ricostruiva del primo giudice circa la disponibilità di FO a rendere i favori ai pubblici amministratori nella speranza di riottenere a sua volta le utilità volute. Ma non risulta, in contorni determinati e precisi, una condotta da ricondurre nell'ambito della fattispecie concussiva.
Se, da un lato, questa Corte ha ritenuto che la mancanza, in alcuni casi, di espresse richieste e la ritenuta induzione solo per il convincimento di adeguarsi ad una prassi, anche tacitamente riconosciuta, possono essere tali da rendere evidente che le persone interessate siano state costrette all'indebita dazione. Dall'altro, però è indispensabile l'esistenza, non in astratto ma riferita alla specifica vicenda, di una circolarltà di informazioni di richiamarsi ad una sorta di "prassi" codificata.
In proposito, va ribadito che il codice penale non annovera tra le sue varie disposizioni la fattispecie della "concussione ambientale", ma con tale locuzione, per comodità espressiva, nella giurisprudenza di legittimità si intende solo riferirsi a particolari modalità dell'atteggiarsi della condotta tipica di cui all'art. 317 c.p., di cui certo non si è inteso in nulla estendere il paradigma normativo. La giurisprudenza ha semplicemente, come si è posto in risalto, preso atto del fenomeno, particolarmente diffuso nell'attuale momento storico, di un sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcune sfere di attività della pubblica amministrazione, notandosi che la costrizione o l'induzione da parte del pubblico ufficiale può realizzarsi anche attraverso il riferimento a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale fa valere e il privato subisce, nel contesto di una comunicazione resa più semplice per il fatto di richiamarsi a regole già "codificate". Ciò non vuoi dire che si possa prescindere da un comportamento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale, ma solo che la condotta costrittiva o (più normalmente, nella tipologia in esame) induttiva, può realizzarsi ed essere colta in comportamenti che, ove mancasse il quadro "ambientale", potrebbero essere ritenuti penalmente insignificanti (Sez. 6^, 13 luglio 1998, Salvi ed altri, rv.213422; negli stessi termini, quanto ai contenuti dell'accertamento storico-ambientale, Sez. 6^, 19 ottobre 2001, dep. 7 novembre 2001 n. 1170, Berlusconi). La situazione descritta nel principio di diritto enunciato non è stata esposta in termini corretti nella sentenza impugnata, in quanto avrebbe richiesto la dimostrazione di altri comportamenti tali da ingenerare la prassi dianzi evocata.
Nella specie, appare essere in presenza, perlomeno in base agli argomenti sviluppati dal primo giudice, a un situazione che, pur denotando una disponibilità di DO FO a elargire più che utilità in senso economico, favori ai pubblici amministratori, non appare che siano stati determinati da situazione, nei termini descritti dalla giurisprudenza, ad una "costrizione" o "induzione". Su tali temi il giudice d'appello non ha fornito argomenti che possano superare le ambiguità e incertezze espresse sul punto dal primo giudice.
Nella sentenza impugnata vi è una mera riproduzione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, sulle quali più che articolare un ragionamento probatorio volto a giustificare la conclusione raggiunta circa la esistenza dell'elemento costituivo richiesto per la configurazione del delitto di concussione, si riconduce il tutto a una situazione d'ambiente che avrebbe avuto un ruolo determinante. Situazione concettualmente enunciata, ma non descritta nei termini fattuali richiesti dalla giurisprudenza per essere tale da giustificare una l'esistenza di una "prassi codificata". Il dato che sembra emergere, sul quale il giudice di primo grado ha posto l'accento, è una situazione di conflittualità tra l'amministrazione appaltante e l'appaltatore.
2. La carenza argomentativa sulla quale si è posto l'accento investe i quattro episodi racchiusi nei capi di imputazione in relazione ai quali, peraltro, occorre esporre anche ulteriori deficit motivazionali che riguardano le utilità pretese dai pubblici amministratori.
Il primo episodio, come enunciato nel capo di imputazione e poi descritto dal giudice di primo grado, ha a oggetto lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto d'appalto, riguardo ai quali il giudice di primo grado - oltre a porre in evidenza la ricostruzione contraddittoria degli eventi da parte di FO e, in particolare, il momento in cui FO si è reso conto di svolgere lavori extra progetto e se la condotta "intimidatoria" o "induttiva" abbia preceduto la pretesa avanzata dai pubblici amministratori o sia stata successiva e quando era da definire il costo dei lavori - è giunto alla conclusione circa l'esecuzione di lavori effettuati nell'interesse della pubblica amministrazione e, in ogni caso, di opere di consistenza "irrilevante" rispetto a quello oggetto del contratto e il cui costo avrebbe potuto essere definito mediante una "perizia di variante".
Il tutto appare riconducibile a "controversie contrattuali" con reciproche pretese per le quali era sorto un clima di tensione piuttosto che a un'ipotesi concussiva.
Per questa ragione, la Corte d'appello avrebbe dovuto sviluppare argomenti mediante quali rendere evidente l'esistenza degli elementi che dessero contorni precisi all'induzione o minacce implicite e superassero le incertezze espresse in termini evidenti al giudice di primo grado.
Analogo il deficit motivazionale che investe il secondo episodio in cui le confusioni ricostruttive della parte offesa sono puntualmente descritte e sviluppate attraverso un corretto ragionamento probatorio da parte del giudice di primo grado, mentre la Corte d'appello trasferisce la propria attenzione sulle avvenuta consegna delle "piastrelle" e non sulle incerte modalità attraverso le quali l'"utilità" in questione è stata raggiunta dal pubblico ufficiale AN.
Altrettanto privi di adeguata motivazione sui punti significativi del tema da provare gli ultimi due episodi, l'uno, riguardante il contributo alla festa dell'unità e, l'altro, quello delle indicazioni, provenienti da pubblici amministratori, di nominativi di operai da assumere.
Per il primo episodio se, per un verso, appare incontroverso che il contributo ci sia stato - per essere stato annotato contabilmente dal comitato del festa e dall'impresa FO -, la sentenza impugnata, per altro verso, non chiarisce e smentisce in termini adeguati, affinché possa al di là di ogni ragionevole dubbio inquadrare la vicenda nella grave ipotesi concussiva, quanto posto in evidenza nella sentenza di primo grado circa le modalità dell'elargizione e i comportamenti dei due imputati e, in particolare, se il contributo sia stato effetto di una, seppur indiretta e non esplicita, forma di pressione tale da costringere DO FO a versare la somma che altrimenti non avrebbe versato.
Le assunzioni di mano d'opera locale, su indicazione dei pubblici amministratori. Anche qui, indipendentemente dalla circostanza che indicazioni ci siano stati e che le assunzioni siano state effettuate su indicazioni nominative ricevute dai pubblici amministratori, la ricostruzione operata dal primo giudice, a fronte di una motivazione apodittica e priva di un adeguato sviluppo ergomentativo della Corte d'appello, appare orientata a escludere che vi siano state imposizioni e intimidazioni - mancando nelle parole di FO descrizioni specifiche di tali condotte - e a ritenere piuttosto che vi siano state mere segnalazioni accolte dall'impresa. Come noto, la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno della decisione di assoluzione, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio d'appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o trascurati ovvero ancora diversamente valutati.
3. I rilevati deficit argomentativi avrebbero imposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice d'appello per un nuovo giudizio.
Sennonché l'intervenuta modifica dell'art. 593 c.p.p., comma 2, a opera della L. n. 46 del 2006, art. 1, per la quale è precluso "di regola" al Pubblico Ministero l'appello contro le pronunce di proscioglimento salvo che sia stata richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., comma 2, e la "nuova prova è decisiva", impone una diversa soluzione rispetto a quella dell'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. La legge citata, art. 10, comma 1, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge e ciò comporta l'operatività della nuova disciplina dell'appello del pubblico ministero anche ai processi in corso.
La regola transitoria, che vuole applicabili ai procedimenti in corso le nuove disposizione si applica dunque agli appelli già proposti secondo le previgenti norme e non ancora decisi e, in tal caso, come prevede l'art. 10, comma 2, il giudice d'appello dovrà dichiarare inammissibile l'appello salva l'eccezione prevista dallo stesso art. 593 c.p.p., comma 2. Mentre, là dove sia stata pronunciata sentenza di condanna prima dell'entrata in vigore della novella e sia pendente o proposto poi ricorso per Cassazione, i limiti di operatività della regola transitoria sono tracciati dalla legge citata, art. 10, comma 4, secondo cui l'appello, nel caso in cui la sentenza impugnata sia annullata per un nuovo giudizio, deve essere dichiarato inammissibile dal giudice di rinvio.
Non è da revocare in dubbio che nel giudizio di legittimità la novella non possa essere applicata quando la Corte rigetta il ricorso ovvero lo dichiara inammissibile, perché, in mancanza di una di norma in tal senso nella disciplina transitoria, è impedito ex art. 11 delle disposizione sulla legge in generale annullare una sentenza d'appello pronunciata in applicazione delle norme all'epoca vigenti. Mentre, spetta alla Corte di Cassazione applicare, L. n. 46 del 2006, ex art. 10, comma 1 e 4, le nuove disposizioni preclusive dell'appello del Pubblico Ministero quando annulla la sentenza d'appello, che abbia riformato la precedente assoluzione. Infatti, l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero, alla stregua di quanto stabilito dalla nuova disciplina e dalle relative disposizioni transitorie, impedisce alla Corte di Cassazione di pronunciare l'annullamento con rinvio e le impone di annullare la sentenza di condanna senza rinvio, con la contestuale declaratoria d'inammissibilità dell'appello.
Spetta poi alla Corte di Cassazione disporre, con la stessa pronuncia, la notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente - da identificare nell'ufficio che all'epoca aveva proposto l'appello - affinché possa valutare se proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza di primo grado ex art. 10 c.p.p., comma 3, la cui applicazione non può che essere estesa a tutte le ipotesi di inammissibilità dell'appello imposte dalla disciplina transitoria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e, a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4, dichiara inammissibile l'appello proposto dal
Pubblico Ministero contro la sentenza 21 marzo 2003 del Tribunale di Lagonegro. Manda alla Cancelleria per la notifica a norma della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2006