Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2018, n. 15838
CASS
Sentenza 20 dicembre 2018

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le videoregistrazioni degli impianti di sicurezza costituiscono documenti ex art. 234 cod. proc. pen. acquisiti e conservati in forma digitale, ciò che permette di estrarne identiche riproduzioni in un numero indefinito di esemplari pienamente utilizzabili come prova, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione. ( In motivazione la Corte ha chiarito che il riversamento su file ovvero l'estrapolazione di fotogrammi non altera, di per sé, i dati custoditi nel server e, pertanto, le copie così ottenute hanno la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito).

Commentari3

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    La massima In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto (Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 17/11/2020 , n. 5046 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2018, n. 15838
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15838
Data del deposito : 20 dicembre 2018

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