Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 2
In tema di ricusazione, la decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato fino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata é nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte in cui la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata. Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene "secundum eventum".
In tema di indagini preliminari, la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, che si esaurisce nei semplici rilievi, bensì il loro studio e la loro valutazione critica. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come mero prelievo e non come accertamento tecnico il prelievo del dna dal materiale biologico rinvenuto in un passamontagna, conservato e non esaurito pur all'esito delle prime indagini e, successivamente, utilizzato per effettuare a dibattimento, nel contraddittorio fra le parti, l'esame comparativo con il dna dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2007, n. 14852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14852 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 31/01/2007
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 00181
Dott. VECCHIO MA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 036082/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA AG N. IL 29/11/1959;
2) LL NI N. IL 14/09/1949;
3) AD LO N. IL 13/07/1957;
4) NC MA N. IL 12/09/1965;
5) DE TE N. IL 05/09/1973;
6) UR IO N. IL 14/04/1974;
7) IS FF N. IL 17/11/1972;
8) RA NI N. IL 03/04/1966;
9) DU RI N. IL 25/02/1977;
10) TI LO N. IL 26/10/1970;
avverso SENTENZA del 29/03/2006 CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO SC Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso del LL D. e per la inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori avv. Foresta Lauterio in sostituzione dell'avv. Sulis Giancarlo, nell'interesse di ET ON, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. Mastio Gianluigi, in sostituzione dell'avv. Brodu Basilio e avv. Grasso Carlo Federico, nell'interesse di ET LE che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
avv. Federici Pasqualino e avv. Bisazza Terracini Oreste, nell'interesse di DI LL, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
avv. Pennisi Luca Salvatore, nell'interesse di US NO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
avv. Busca AN, in sostituzione dell'avv. Giuso IAno, nell'interesse di IR GI e di IR IA, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
avv. Busia AN nell'interesse di NO AF, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
avv. Ramazzotti Pasquale, nell'interesse di TO IO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
avv. Barone per IR GI che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5 agosto 2004 la Corte di Assise di Cagliari ha dichiarato:
IR GI, DI LL, TO IO, LL LE, ET ON, NO AF e UD RI colpevoli del reato di omicidio premeditato ed aggravato dalla crudeltà ed efferatezza ai danni di UD AO commesso in agro di AR il 12.10.2000 (capo 1) e dei collegati reati di porto e detenzione di armi clandestine costituite da un fucile calibro 12 e da una pistola Beretta, di ricettazione delle armi e di ricettazione di una autovettura AN Thema di provenienza furtiva utilizzata per l'agguato (capi da 2 a 7);
ET ON, UD c., TO Ma. e NO R. colpevoli dei reati di porto e detenzione e di ricettazione di un fucile mitragliatore del tipo kalashnikov portato nel corso della giornata precedente al fine di commettere l'omicidio di cui al capo 1 ma poi non utilizzato (capi 8 e 9);
IR GI, LL D., ET ON, NO R. e UD C. colpevoli del reato di tentato omicidio premeditato ai danni di UD AO, commesso in UR LA il 3 ottobre 2000 (capo 10) e dei collegati reati di porto e detenzione illegale di due fucili calibro 12 costituenti armi clandestine, di ricettazione dei fucili e della Fiat Croma, provento di furto, utilizzata per porre in essere l'agguato (capi da 11 a 14);
LL D., DI M. e IR GI colpevoli, quali promotori ed organizzatori, di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di omicidi, furti, rapine ed attentati dinamitardi, aggravata per avere gli associati scorso in armi le campagne e le pubbliche vie in numero superiore a dieci, nel periodo compreso fra il marzo 1998 e fino al 19 maggio 2001 (capo 15);
TO Ma., US SE, DU AN, NO R., UD C., ET ON, ET MA e US NO colpevoli quali partecipanti alla suddetta associazione (capo 16);
TO Ma., IR GI, IR IA e ET ON colpevoli del reato di tentato omicidio premeditato in danno di UD AN, commesso in UR LA il 22 marzo 1998 (capo 17) e dei collegati reati di detenzione e porto illegale di tre fucili calibro 12, costituenti armi clandestine e di ricettazione delle suddette armi (capi da 18 a 21);
IR GI e ET ON colpevoli di calunnia continuata per avere simulato le tracce di un reato a carico di LA AZ, collocando nel suo ovile il fucile utilizzato per consumare il tentato omicidio ai danni di UD AN, in UR LA dal 23 al 29 novembre 1999, al fine di fare conseguire la impunità a IR AN e IR IA, che erano processati dalla Corte di Assise di Cagliari per l'omicidio di UD AR (capo 21 ) e del collegato delitto di porto e detenzione illegale del suddetto fucile da ritenersi clandestino (capo 22);
IR GI e ET ON colpevoli del reato di calunnia continuata per avere simulato le tracce di reato a carico di SE AZ e OI UN collocando nella loro azienda agricola detonatori, munizioni nonché medicinali provenienti da furto, in UR LA il 19 maggio 1998 (capo 23) e porto e detenzione illegale dell'esplosivo e ricettazione dei medicinali (capi 24 e 25);
ET MA colpevole del furto dei medicinali (capo 26);
IR GI, ET ON e US NO colpevoli del delitto di omicidio premeditato ai danni di US IN commesso in Siugus LA il 23 settembre 1998 (capo 27) e dei collegati reati concernenti le armi e la ricettazione delle armi e di una AN DE utilizzata per l'agguato (capi da 28 a 31);
IR GI, NO R., UD C. e US SE colpevoli di porto e detenzione illegale di un kalashnikov utilizzato per attentare alla vita di UD AN (capo 32);
IR GI, ET ON, UD C. e US SE colpevoli del reato di tentato omicidio premeditato ai danni di UD AN, commesso in UR LA il 10 ottobre 2000 (capo 33) e dei collegati reati in materia di armi (capi da 34 a 36);
ET ON, UD C. e US SE colpevoli del furto di un fuoristrada parcheggiato all'aeroporto di Elmas fra il 7 ed il 10 ottobre 2000 (capo 37);
US SE, IR GI, UD C. e ET ON colpevoli di tentato omicidio premeditato ai danni di UD SC commesso in UR LA la notte fra il 24 ed il 25 settembre 2000 (capo 38) ed i collegati reati in materia di armi (capi 39 e 40);
UD C. e US SE colpevoli di furto di una Fiat Uno Trend in Elmas il 21.9.2000 e di una Alfa Romeo 75 in Elmas il 22.9.2000 (capi 41 e 42);
US SE, ET ON e UD C. colpevoli del danneggiamento con il fuoco della autovettura provento del furto di cui al capo 42 al fine di procurarsi la impunità (capo 43);
ET ON colpevole di furto di diversi armi dalla abitazione di Corraine Salvatore, in UR LA il 5 marzo 1999 e di porto e detenzione illegale delle suddette armi (capi 44 e 45);
DU G., NO R. e ET ON colpevoli di rapina aggravata commessa con armi ai danni dell'ufficio postale di Barrali il 2 ottobre 2000 (capo 46) e dei collegati reati concernenti le armi e la ricettazione della vettura utilizzata per la rapina (capi da 47 e 50);
LL D., TO Ma. e ET ON colpevoli del reato di furto aggravato, commesso in Siugus LA il 2 gennaio 1998, di un trattore di proprietà di SO CI poi utilizzato per commettere una rapina in danno di un furgone portavalori (capo 51);
ed infine il solo ET ON colpevole di due furti aggravati di autocarri (capi 52 e 53) e di calunnia ai danni di US NO per averlo accusato, con dichiarazioni rese al P.M. il 23 ottobre, il 23 novembre, il 20 dicembre ed il 22 dicembre 2001 del tentato omicidio ai danni di UD AN, di cui al capo 17, al fine di assicurarsi la impunità dal suddetto reato e di fruire dei benefici di cui al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 septies. Ha in conseguenza condannato:
IR GI, LL LE, DI LL, TO IO e NO AF alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di due anni per IR GI e di un anno per gli altri;
UD RI alla pena di anni 30 di reclusione e libertà vigilata per tre anni, così complessivamente rideterminata, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 29.4.2003;
US NO alla pena di anni 28 di reclusione e libertà vigilata per tre anni;
ET ON alla pena di anni 17 di reclusione, libertà vigilata per tre anni, così complessivamente rideterminata, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 4.3.2003;
IR IA alla pena di anni 14 di reclusione e tre anni di libertà vigilata;
US SE alla pena di dieci anni di reclusione, ritenuta la continuazione con i reati di cui alle sentenze 18.2.2002 e 13.3.2003 della Corte di Appello di Cagliari;
DU AN alla pena di nove anni di reclusione e ET MA alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione;
oltre che, ciascuno per quanto di rispettiva competenza in relazione ai reati per cui aveva riportato condanna, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili per l'omicidio di AO UD, per i tentati omicidi di cui ai capi 38 e 17, per l'omicidio di US IN e per la calunnia di cui al capo 54.
Con successiva sentenza in data 29 marzo 2006 la Corte di Assise di Appello di Cagliari ha ridotto la pena nei confronti di ET ON nella misura di sedici anni di reclusione e nei confronti di US SE nella misura di otto anni di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata anche in ordine alle statuizioni civili, condannando altresì IR GI, ET ON, US SE e UD RI al risarcimento dei danni in favore di UD AN per il delitto indicato nel capo 33 della rubrica.
Le complesse imputazioni traevano origine da una serie di tentativi di omicidio e di omicidi consumati ai danni di componenti delle famiglie UD e US di UR LA, imparentate tra di loro, ma anche da altri episodi criminosi contro il patrimonio ed altri beni giuridici che erano risultati collegati ai reati contro la persona.
Fin dagli anni 80 si erano verificati alcuni episodi che avevano visti contrapposti alcuni componenti della famiglia IR, ugualmente di UR LA, alla famiglia US di cui erano stati uccisi i capi famiglia.
Nel 1998 le famiglie US e UD, in concomitanza con la conclusione di una vertenza civile fra i US ed i IR per una questione di risarcimento di danni, avevano subito in pochi mesi due omicidi (ai danni di UD AR e di US IN) ed un tentato omicidio (ai danni di UD AN).
Per l'omicidio di UD AR erano stati arrestati IR AN e IA IR, che erano stati sottoposti a processo davanti alla Corte di Assise di Cagliari, conclusosi con sentenza del 14.1.2000, poi passata in giudicato, che aveva condannato i due imputati all'ergastolo.
Proprio il giorno della prima udienza di tale processo, il 29.11.1999, nell'ovile di certo AZ LA era stato fatto ritrovare, tramite una segnalazione anonima, un fucile poi in effetti risultato collegato all'omicidio di UD AR.
Nel 2000 erano rincominciati i tentativi di omicidio ai danni della famiglia UD, poi conclusi il 12.10.2000 con l'omicidio di AO UD, figlio di UD AR.
Le indagini si erano indirizzate verso i IR, che da tempo si erano trasferiti in Continente, a Bibbiano, e verso coloro che erano legati ai IR da rapporti di amicizia e di lavoro, come il cugino NO US, che si era trasferito in Germania ma era sempre in contatto con GI IR e con il paese di UR LA dove aveva i genitori, e come ON ET, che fin da giovanissimo frequentava IR IA e GI IR e lavorava con GI IR, e suo fratello ET MA, ES AN (poi deceduto) che era amico intimo dei IR e alcuni giovani che frequentavano la sua casa, come UD RI.
Su un foglio di giornale trovato nell'auto che era stata utilizzata per l'omicidio di AO UD era stata rinvenuta una impronta papillare del ES A. ed erano state perciò attivate intercettazioni telefoniche ed ambientali nei confronti dei IR e dei loro amici.
Dal traffico telefonico emerse il coinvolgimento di US SE, che, fermato occasionalmente il 9.11.2000 durante una rapina in una tabaccheria di Quartucciu, si determinò a collaborare e parlò dei suoi rapporti con RI UD ed altri giovani con cui aveva commesso reati contro il patrimonio. Il US rese inoltre importanti rivelazioni sui delitti contro la famiglia UD e coinvolse altri personaggi di NN e IA, già peraltro individuati attraverso il traffico telefonico ed altre investigazioni, quali LL DI, l'ex poliziotto LL LE, IO TO, AF NO e DU AN, già noti alle forze dell'ordine e legati fra di loro da rapporti di amicizia o anche di parentela.
Fu ritenuto dimostrato un collegamento fra il pericoloso gruppo di malviventi di UR LA e gli esponenti della delinquenza barbaricina, usi a programmare e commettere delitti insieme ai siurghesi, ma anche disponibili a commettere delitti a UR rispetto ai quali non avevano una causale propria.
Furono emesse su tali basi una serie di ordinanze di custodia cautelare, fra l'altro a carico di ET ON, ritenuto intraneo alla organizzazione criminale, che iniziò a sua volta una collaborazione con gli inquirenti.
La sentenza impugnata, premesso l'antefatto che giustificava il movente dei reati contro la persona ed il rapporto di sicariato reciproco che si era creato fra i siurghesi ed i barbaricini, ha valorizzato in primo luogo, come prove dirette del coinvolgimento degli imputati nella associazione per delinquere e nei numerosi reati scopo, le intercettazioni ambientali attivate nella casa di ES AN e sulle autovetture del IR GI, del ES A. e del UD C., che fornivano, senza necessità di alcun riscontro esterno ai fini della loro utilizzazione, uno spaccato spontaneo e non inquinato da secondi fini di un mondo protetto dalla omertà più impenetrabile, di cui gli interlocutori avevano rivelato "in privato" diversi particolari di alcune vicende criminose e talvolta un resoconto preciso delle stesse (come ad esempio nel caso del tentato omicidio di AN UD del 1998, di cui IR GI aveva rivelato ai suoi interlocutori DI M. e LL D., che lo conoscevano, ma non erano stati coinvolti in prima persona, le ragioni del suo fallimento) oltre che la prova del rapporto di sicariato reciproco, quella del movente degli omicidi consumati e tentati e di quelli che ancora si progettavano ed infine quella degli armamenti della banda, i cui componenti giravano armati non solo per commettere i singoli reati programmati, ma anche per qualsiasi uso estemporaneo delle armi, persino delle vie di UR LA, dove RI UD aveva inseguito armato UD SC incontrato per caso, e per le vie di Cagliari.
La sentenza impugnata ha valorizzato altresì i tabulati telefonici da cui emergevano i rapporti fra i singoli imputati e gli spostamenti degli stessi nei momenti precedenti e successivi ai singoli reati e le concordanti testimonianze dei familiari delle vittime, ritenuti interessati a raccontare con onestà quanto a loro conoscenza per ottenere la identificazione degli effettivi autori dei fatti. Su tale piattaforma probatoria, ritenuta inequivocabile ed insuperabile, la sentenza impugnata ha poi innestato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SE US e ET ON, valutate attendibili - nonostante la mancanza di totale sovrapponibilità che appariva peraltro indice di sincerità - e riscontrate reciprocamente fra loro, oltre che dagli altri elementi sopra indicati.
In relazione a tale ultimo elemento probatorio la Corte ha ritenuto che sarebbero state sufficienti le sole dichiarazioni del US - poiché aveva in primo luogo accusato se stesso - che avevano giustificato tutte le ordinanze di custodia cautelare anche a carico del ET ON, per cui le successive dichiarazioni del ET A. rafforzavano ancor più l'accusa ed introducevano comunque anche elementi nuovi poiché il ET A., al contrario del US, era intraneo al sodalizio criminale fin dall'inizio. Non rilevava poi, secondo la sentenza impugnata, quanto alla attendibilità del collaboratore ET A., la circostanza che nella prima fase delle indagini avesse cercato di scrollarsi di dosso il tentato omicidio del marzo del 1998, attribuendolo calunniosamente a US NO, poiché aveva poi cambiato versione spontaneamente, senza alcuna pressione da parte di chi lo interrogava.
Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati LL D., DI M., IR GI e IR IA, NO R., ET A., UD C., TO Ma., US NO e DU G., chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso del LL D. e per la inammissibilità di tutti gli altri ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I difensori di LL D. hanno presentato due separati ricorsi. Con il primo ricorso a firma dell'Avv. Grosso è stato dedotto:
la sentenza impugnata, dopo avere indicato corretti criteri di valutazione della prova, specie quella proveniente dai collaboratori di giustizia, improntati al massimo rigore, aveva però, poi, di fatto, applicato criteri diversi, omettendo in particolare, con riguardo all'omicidio di AO UD, di valutare la attendibilità dei collaboratori in relazione allo specifico reato, non potendo la attendibilità in ordine a certi fatti estendersi ad altri, nonché di ricercare specifici ed individualizzanti riscontri alle dichiarazioni de relato del US, non potendo il riscontro essere costituito dalle dichiarazioni del ET A. poiché costui costituiva in parte la fonte del US e non aveva inizialmente indicato il LL D., che era stato coinvolto soltanto in un secondo momento mediante la attribuzione di un ruolo nel tentato omicidio di AO UD, e, quanto all'omicidio, del ruolo di colui che doveva essere contattato, in alternativa con il DI M., per la esecuzione materiale nell'omicidio, alla stregua delle informazioni che gli avrebbero reso terzi de relato, senza tuttavia alcuna certezza che il contatto vi fosse poi stato;
neppure la analisi dei tabulati telefonici poteva riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori poiché il LL D., che era poco propenso ad usare il cellulare, non era interessato da alcuna tracciatura telefonica;
la effettiva patologia del DI M., che gli avrebbe impedito di partecipare all'omicidio, poteva costituire un elemento di riscontro alle attendibilità intrinseca del ET A. ma non anche a carico del LL D., i pretesi riscontri logici, circa il fatto che il gruppo esecutivo era in effetti formato da tre persone e che LL D., impiegato per molti anni presso la Questura di Nuoro quale autista del Questore, fosse particolarmente abile nella guida, apparivano inconsistenti;
sia i riscontri balistici che le testimonianze delle persone presenti al fatto consentivano di ritenere la presenza di un solo sparatore, per cui si doveva escludere che all'agguato avessero partecipato, come ipotizzato dalla sentenza impugnata sulla base di pure illazioni, addirittura tre persone e che UD C. avesse taciuto al ET A. la presenza di LL D. per paura della reazione vendicativa di costui;
la circostanza che LL D. alcuni mesi dopo l'omicidio avesse descritto ai suoi amici, in un colloquio registrato dai Carabinieri, le modalità con cui portare a termine "l'agguato perfetto", facendo ricorso ad una tecnica simile a quella utilizzata per il delitto UD, poteva costituire una prova del fatto che fosse un esperto conoscitore delle tecniche di agguato ma non anche che avesse partecipato alla ideazione ed alla esecuzione dell'omicidio del 12 ottobre 2000; la ipotesi della sentenza impugnata per cui il LL D. avrebbe partecipato al delitto almeno come concorrente morale si basava soltanto sulla riunione che si era svolta il giorno prima dell'omicidio, cui però LL D. non aveva preso parte, mentre i successivi riferimenti al delitto, anche da parte di LL D., dimostravano che ne era a conoscenza e conosceva i responsabili, non anche che vi avesse partecipato o contribuito. Anche in ordine al tentato omicidio di UD AO in data 3 ottobre 2000, pur dandosi atto che l'impianto accusatorio era più consistente perché fondato su duplici dichiarazioni dirette da parte del ET A. che aveva partecipato all'agguato coinvolgendo il LL D. e del US che aveva atteso in macchina i componenti del commando per facilitarne la via di fuga, nonché su una successiva intercettazione ambientale nella quale il LL D. si sarebbe vantato di avere partecipato a quella azione e si sarebbe lamentato del fatto che non fosse andata a buon fine, peraltro il US, che non conosceva il LL D., aveva soltanto appreso che si trattava dell'ex poliziotto e la intercettazione ambientale era stata oggetto di contestazione in sede di giudizio di appello in merito alla sua alterazione, senza che la Corte disponesse la richiesta consulenza tecnica o eventualmente una perizia per accertarne la genuinità, pur trattandosi di prova decisiva anche se sopravvenuta alla chiusura della istruttoria dibattimentale.
Quanto alla associazione per delinquere, di cui il LL D. era accusato di avere fatto parte come promotore, pur non costituendo oggetto di contestazione la esistenza di una tale associazione fra siurghesi e fonnesi, strutturata in una banda armata fino ai denti e specializzata in rapine a istituti di credito e furgoni portavalori ma pronta a commettere anche più gravi delitti, la prova della partecipazione del LL D. era contrastata dalle circostanze che non era stato condannato per la maggior parte dei reati scopo, non risultava coinvolto in tutti i fatti che riguardavano la c.d. faida di UR LA e non risultava legato agli altri componenti del gruppo criminale da quel vincolo tendenzialmente stabile e permanente proprio del reato associativo.
Con il secondo ricorso, a firma dell'Avv. Brodu, che in parte ha affrontato gli stessi argomenti già oggetto del primo ricorso, è stato rilevato: la sentenza impugnata appariva, sul piano motivazionale, contraddittoria ed apodittica perché manifestamente illogica ed in contrasto con gli stessi criteri di valutazione della prova indicati nella premessa. In ordine al reato associativo la sentenza aveva confuso la condotta associativa, il ruolo o la funzione del sodale all'interno di un contratto di delinquenza innominato con il contegno tipico del concorrente, non si era soffermata ad indicare quali fossero stati i reati fine riconducibili alla struttura associativa, non aveva indicato quale fosse stata la attività qualificata che LL D. avrebbe posto in essere al sorgere della associazione onde qualificarlo promotore, posto che eventualmente vi sarebbe stato coinvolto nel 2000, alla stregua della intercettazione del 29.12.2000 e cioè ben due anni dopo la data di inizio della attività associativa indicata nel capo di imputazione;
mancavano comunque i presupposti della aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 4. In ordine alla partecipazione del LL D. all'omicidio di AO UD ed al precedente tentato omicidio e reati connessi, la sentenza impugnata non aveva saggiato la consistenza ontologica o la tenuta inferenziale della struttura argomentativa ed aveva altresì omesso di indicare i motivi che avevano indotto ad escludere la ipotesi antagoniste e/o comunque a ritenere inattendibili le prove contrarie dedotte dalla difesa.
In ordine al reato di furto di cui al capo 51 - e cioè al furto del trattore Same di proprietà di SO CI, utilizzato per un tentativo di rapina avvenuto nel gennaio del 1998, di cui il LL D. era stato ritenuto responsabile sulla base delle dichiarazioni del ET ON riscontrate dalla intercettazione ambientale in data 1.2.2002 all'interno della autovettura di IR GI, riferita, secondo la sentenza, anche al LL D. - non era stata valutata la attendibilità del ET A. che si poneva in contrasto con la persona offesa ed altri testi in merito alla data del furto e non si era tenuto conto del fatto che dalla intercettazione non si desumeva alcun riferimento al LL D. ed alla rapina di Villagrande Strisaili.
Infine, in ordine alla misura della pena, la sentenza impugnata non aveva preso in esame il ruolo circoscritto del LL D. e la circostanza che nel gennaio del 2005 il LL D. si era costituito. Con successiva memoria i difensori di LL D. hanno ribadito che le acquisizioni probatorie inducevano a ritenere che soltanto due persone avessero partecipato materialmente all'omicidio di UD AO, secondo quanto confidato dal UD C. al ET A. dopo il fatto e che in tale ambito non vi fosse spazio per la partecipazione del LL D., mancando altresì la prova che il DI M., che aveva fatto presente di non poter camminare per il dolore ad una gamba e che avrebbe perciò mandato al suo posto il LL D. o altra persona da lui scelta personalmente, avesse poi effettivamente contattato il LL D. o che comunque il LL D. avesse partecipato all'omicidio quale concorrente morale, non essendo all'uopo sufficiente la partecipazione al precedente tentativo di omicidio ai danni dello stesso soggetto. Mancava la prova anche della partecipazione del LL D. al precedente tentato omicidio ai danni della stessa vittima poiché le dichiarazioni dei collaboratori erano contraddittorie e non riscontrate;
dalla partecipazione del LL D. a singoli episodi criminali non si poteva comunque trarre le prova che fosse inserito nella struttura associativa finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati.
La difesa del TO Ma. ha lamentato, con sette separati motivi. 1 ) violazione degli artt. 266 c.p.p. e seg., art. 191 c.p.p. e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132 convertito nella L. 26 febbraio 2004, n. 45 e successive modificazioni e art. 15 Cost. per essere stati utilizzati nel giudizio i tabulati telefonici acquisiti sulla base di decreti del Pubblico Ministero sommariamente motivati, senza il rispetto dell'art. 15 Cost. ed in contrasto con la normativa sulla tutela della privacy, che, se pure intervenuta Successivamente alla acquisizione del dato probatorio, era peraltro sussistente al momento della sua valutazione;
in via subordinata ha proposto questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 266 c.p.p. e segg. e D.Lgs. 30 giugno 2003, art. 132 per contrasto con gli artt. 15, 3 e 24 Cost.;
2) erroneamente i tabulati telefonici erano stati ritenuti utilizzabili come riscontri alle chiamate in correità, poiché il riscontro doveva avere significato univoco ed attitudine a ricostruire univocamente il fatto o a conferire dall'esterno credibilità alta chiamata, mentre tali elementi non erano propri dei tabulati;
erroneamente il giudice aveva valutato le risultanze dei tabulati facendo ricorso alla propria scienza privata distorcendo il significato dei dati acquisiti per farli concordare con la prima;
3) era stata violata la regola dell'oltre ragionevole dubbio ormai recepita in legge facendo uso di illazioni anche in ordine alla interpretazione delle intercettazioni telefoniche che erano suscettibili di letture diverse, tali da lasciare significativi dubbi;
4) era insussistente la prova della associazione per delinquere e della partecipazione ad essa del TO Ma. e mancava comunque la motivazione sul punto;
5) violazione dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p. in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ET A. e mancanza di motivazione sul punto;
inconciliabilità delle dichiarazioni del ET A., quanto al tentato omicidio di UD AN, con le risultanze delle consulenze balistiche, con i risultati dei sequestri e con le stesse sue pregresse dichiarazioni;
contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal ET A. anche in ordine all'omicidio di AO UD ed inconciliabilità con quelle del collaboratore SE US;
6) mancanza della motivazione in ordine alle censure presentate dalla difesa del TO Ma. su punti decisivi per la valutazione della attendibilità e della forza probatoria della chiamata in correità;
7) manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che erano state richieste sotto il profilo che colui che non aveva avuto un ruolo fattivo nell'omicidio sarebbe stato sanzionato più gravemente di chi ne era stato l'esecutore.
La difesa di DI LL, ugualmente con sette separati motivi, ha dedotto:
1) nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 37 c.p.p., comma 2 e art. 178 c.p.p., lett. a), essendo stata pronunciata prima dell'esito del ricorso per cassazione contro la ordinanza emessa de plano il 7.5.2004 dalla Corte di Appello di Cagliari di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del giudice di primo grado, trattandosi di ordinanza assoggettata alla regola generale dell'art. 588 c.p.p., comma 1, che ne sospendeva l'efficacia in pendenza di ricorso ritualmente proposto dal ricusante;
2) nullità della ordinanza della Corte di Assise in data 30.7.2004 che aveva dichiarato, ex art. 240 bis disp. att. c.p.p., la urgenza del procedimento essendo prossimi a scadere i termini di custodia cautelare in quanto dettata a verbale dal Presidente senza ritirarsi in camera di consiglio e non notificata agli imputati ed ai difensori assenti;
3) motivazione apparente della ordinanza della Corte di Assise di Appello laddove aveva respinto la eccezione sollevata dalla difesa con riferimento alla precedente ordinanza con la quale la Corte di Assise aveva dichiarato la urgenza del procedimento, non avendo la Corte di secondo grado spiegato per quali motivi aveva ritenuto che il giudice di primo grado avesse deciso collegialmente;
4) violazione dell'art. 533 c.p.p., comma 2, per avere la sentenza impugnata omesso di indicare quale fosse la pena temporanea inflitta al DI M. per i singoli reati satelliti, in aggiunta all'ergastolo, facendo invece riferimento generico all'isolamento diurno nella durata di un anno, risultante dalla conversione della pena ex art. 72 c.p.;
5) nullità della sentenza ex art. 546 c.p.p., lett. f), per non essere stata indicata nel dispositivo della sentenza la pena comminata per ciascuno dei reti satelliti e neppure la pena totale temporanea inflitta al DI M. per la continuazione;
6) difetto di motivazione in ordine al concorso del DI M. nell'omicidio di UD AO per essere la sentenza caduta in contraddizione rispetto alle sue stesse premesse avendo fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazione de relato del ET A. anche per la parte in cui non erano riscontrate in modo individualizzante sulle presunte difficoltà deambulatorie del DI M., non potendosi poi attribuire valore di riscontro all'incremento del traffico telefonico fra il DI M. (che faceva parco uso del telefono) ed i fonnesi coinvolti nell'omicidio nei giorni 12 e 13 ottobre ovvero alle telefonate fra DI M. e NO R. del 6 ottobre 2000 in quanto in orario successivo alla presunta riunione a NN;
7) vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del DI M. anche con riguardo al reato di associazione per delinquere ed in particolare alla sussistenza della aggravante di cui all'art.416 c.p., comma. 4 essendosi la sentenza basata soltanto su una interpretazione forzatamente colpevolista delle intercettazioni ambientali, considerato anche che il DI M., pure ritenuto promotore, non era stato condannato per alcuno dei reati fine, ad eccezione dell'omicidio di AO UD e che la scorreria in armi presupponeva non già la disponibilità di armi bensì una vera e propria manifestazione di brigantaggio.
È successivamente intervenuta una nuova memoria difensiva nell'interesse di DI LL, a firma dell'Avvocato Bisazza Terracini, con cui è stata ribadita la contraddittorietà interna della sentenza, la mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie de relato di ET MA in ordine all'omicidio UD, nonché la mancanza di elementi accusatori in ordine al ruolo di promotore nella associazione per delinquere attribuito al DI M. al di fuori di una interpretazione forzatamente colpevolista delle intercettazioni ambientali. La difesa di NO AF ha lamentato violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1 e art. 192 c.p.p. e delle norme incriminatrici,
nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, rilevando:
1) quanto all'omicidio di AO UD e reati collegati:
le dichiarazioni dei due collaboratori US SE e ET ON, che avevano coinvolto il NO R. nell'omicidio, erano in contrasto fra loro circa l'orario della visita di UD C. e ET A. a casa di US SE il giorno precedente all'omicidio; la sentenza aveva cercato di risolvere in modo irragionevole tale contrasto ed appariva irragionevole anche laddove aveva ritenuto - senza comunque dare risposta ai rilievi difensivi - che ET A. e UD C. si fossero recati da US SE per invitarlo a partecipare all'omicidio in quanto il piano criminoso, già concordato da tempo, non prevedeva la partecipazione del US S.;
le tracce dei contatti telefonici fra UD C. e NO R. il giorno dell'arrivo del IR in Sardegna ed il giorno precedente all'omicidio potevano trovare giustificazione nei rapporti interpersonali fra i due soggetti, senza necessità di presupporre che il NO R. fosse coinvolto nell'omicidio; era stata travisata la prova d'alibi offerta dall'imputato spostando addirittura l'orario dell'omicidio per rendere compatibile la partecipazione all'omicidio con la presenza al raduno in località Duio in orario che il veterinario AR aveva comunque collocato subito dopo le 7,30 e non alle 8-8,15 come ritenuto dalla sentenza;
omessa assunzione di una prova decisiva consistente nell'esperimento giudiziale per accertare i tempi di percorrenza sia a piedi che in auto dal luogo dell'avvenuto omicidio alla località Duio ed omessa pronuncia sulla richiesta difensiva;
2) quanto ai reato di porto e detenzione illegale di un fucile kalashnikov di cui all'art. 32 della rubrica: la condanna era basata su congetture poiché il US si era limitato ad affermare di avere incrociato il NO R. senza però vedere alcuna arma in possesso dello stesso;
3) quanto al tentato omicidio di AO UD e reati collegati ed alla rapina in danno dell'ufficio postale di Barrali e reati collegati: le dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori erano inattendibili e prive di riscontri individualizzanti in quanto il US si era limitato a riferire, de relato, i fatti appresi da ET A. e UD C. ed il ET A. aveva confermato i fatti solo dopo molte reticenze e dinieghi;
4) quanto al reato associativo: mancava la indicazione di elementi da cui trarre la prova della partecipazione dell'imputato al reato associativo, essendo stato supposto che si trattasse di un patto di mutua assistenza fra gli aderenti alla faida di UR e gli aderenti alla faida di IA, pur non essendo il NO R. mai stato coinvolto in fatti ascrivibili alla faida di IA;
5) era stata disattesa la richiesta di attenuanti generiche senza considerare la personalità dell'imputato ed il precario e degradato ambiente in cui era cresciuto.
La difesa di IR GI e IR IA, con unico ricorso, ha dedotto con due separati motivi:
vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata attribuiva indiscriminatamente ai suddetti imputati delitti, consumati e tentati, in maniera acritica, in assenza di prova del mandato e del loro contributo causale ed in presenza invece di una autonoma causale in capo agli esecutori materiali che avevano agito sulla base di decisioni estemporanee, con autonomia di progettazione e di esecuzione, non potendo ricollegarsi la azione ad un mandato generico di IR GI, quale quello ipotizzato dalla sentenza impugnata, mancando comunque elementi di riscontro;
violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata laddove aveva escluso le attenuanti generiche ed aveva confermato il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, negando la presenza di un solo elemento favorevole agli imputati benché i IR fossero stati vittime della violenza dei US e dei UD con l'annientamento del loro patrimonio e il tentato omicidio di IR IA nel 1997 che avevano costretto la intera famiglia a lasciare UR LA.
La difesa di UD RI ha impugnato la sentenza relativamente ai capi da 1 a 14, al capo 16 ed ai capi da 32 a 43, nonché le ordinanze emesse in data 11 marzo e 15 ottobre 2002 nel corso dell'incidente probatorio e del dibattimento di primo grado, rilevando:
1) nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 141 bis c.p.p. in occasione degli interrogatori resi da US SE quando si trovava in uno stato di sostanziale privazione della libertà personale presso la Questura di Cagliari dall'8 novembre 2000, in quanto aveva commesso una rapina aggravata dall'uso di armi, venendo sottoposto a custodia cautelare con provvedimento eseguito soltanto il 28 novembre 2000, mentre rendeva dichiarazioni sui fatti relativi al presente processo senza l'ausilio dei mezzi di riproduzione previsti dal codice di rito al più tardi in data 27 novembre 2000;
2) contraddittorietà della motivazione perché basata su elementi espressamente smentiti dalle risultanze processuali, già posti in rilievo dalla difesa dell'imputato con l'atto di appello e con la memoria illustrativa in grado di appello, nonché omessa pronuncia sul contenuto della memoria esplicativa dei motivi di appello depositata dalla difesa del ricorrente alla udienza di discussione, con riguardo, quanto ai reati di cui ai capi da 1 a 9 (omicidio di UD EP e reati connessi e porto e detenzione e ricettazione del fucile mitragliatore del tipo kalashikov), ai sicari ritenuti in numero di tre dalla sentenza, in base alle dichiarazioni dei chiamanti in correità ET ON e US SE, ed invece indicati in una sola persona dalle testimoni oculari IR e Carboni, all'esito negativo del kit stub eseguito sulla persona dell'imputato alle ore 22,10 del giorno del delitto, alla impossibilità che il UD C. si fosse trattenuto con ET ON fino alle 16 poiché alle 14,30 si era recato presso la stazione dei carabinieri ed alle 16,36 si trovava ad Assemini, a circa 50 Km, di distanza da Sisini, dove era stato sottoposto ad una prova da sforzo, alla mancata risposta in merito alla deduzione difensiva sul fatto che la voce del UD C. non era stata individuata nella conversazione sulla vettura di AN ES del 6.2.2001 allorché il UD C. (fra l'altro indicato come Dani che non poteva essere un diminutivo di RI), secondo la ipotesi accusatoria, avrebbe indicato al ES A. il luogo in cui era stato commesso l'omicidio, alle dichiarazioni di FI LE circa l'alibi che le avrebbe chiesto il UD C. telefonicamente mentre era a Cagliari che erano state smentite dai tabulati telefonici che collocavano l'ultima telefonata dal UD C. alla LE F. alle ore 11,45 dall'area coperta del ponte radio di Oristano - Badde Urbana, agli spostamenti del UD C. della sera dell'11 ottobre del 2000, essendo stato costui collocato dalla sentenza impugnata, sulla base di una telefonata delle ore 22,42, presso il ponte radio di Sant'Andrea Frius, mentre invece una corretta lettura dei tracciati telefonici lo avrebbe dovuto collocare a 150 Km. di distanza;
3) contraddittorietà della motivazione con riguardo al reato di associazione per delinquere laddove aveva assegnato alle conversazioni intercettate la natura di prove dirette del coinvolgimento del UD C. nella associazione ed in qualche reato scopo pur dando atto che parecchi frammenti, considerati di per sè, non avevano un significato inequivocabile, risultando comunque che le conversazioni utilizzate erano incompatibili con la ipotesi accusatoria;
4) contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di cui al capo 32 (detenzione e porto di un fucile kalashnikov utilizzato per attentare alla vita di AN UD, accertato in UR LA il 12 settembre 2000) per avere utilizzato come elemento di riscontro alla chiamata in correità da parte di US SE il colloquio intercettato il 17 febbraio 2001 alle ore 17 in cui si parlava però di un motociclista con i baffi mentre ne' UD RI ne' SE US avevano i baffi;
5) contraddittorietà della motivazione con riguardo ai capi da 33 a 37 (tentato omicidio di AN UD e reati connessi) poiché il tracciato telefonico in uso al US S., avente il n. 380 - 3264464, dimostrava che quel giorno il US S. si trovava a Cagliari e non appostato a UR LA ad attendere l'uscita della vittima mentre il UD C. fungeva da palo;
6) mancanza di motivazione in ordine ai capi da 1 a 9, 16 e 38- 40 per non avere preso posizione sul tracciato della utenza mobile 349 - 8680634 ugualmente intestata a UD RI con riguardo all'omicidio di AO UD, per non avere risposto al rilievo difensivo circa la ambasciata portata da NO VI ad ON ET da parte di AN ES del tenore "tu a ES A. lo devi lasciare fuori, se c'è, se riesci a metterlo, devi mettere UD C." che dimostrava la estraneità di UD RI alla associazione e per non avere valutato, con riguardo al tentato omicidio in danno di SC UD, gli elementi incompatibili con il racconto degli accusatori in ordine alla mancanza di rami di piante sul luogo dell'agguato onde costringere i passanti ad arrestare la marcia;
7) travisamento del fatto e mancata valutazione di elementi evidenziati negli atti difensivi con riguardo alla circostanza che secondo uno dei tracciati telefonici agli atti il ricorrente non sarebbe stato presente nel locus commissi delicti al momento dell'omicidio di AO UD, nonché per uso, oltretutto erroneo, della scienza privata da parte del giudice in merito alla valutazione dei tabulati telefonici;
8) illegittima valutazione delle chiamate in correità derivante dalla confusione dei concetti di attendibilità intrinseca ed estrinseca, non avendo in particolare valutato le contraddizioni in cui era incorso il collaboratore SE US e la attendibilità intrinseca del collaboratore ON ET che nella prima fase delle indagini aveva cercato di scrollarsi di dosso un tentato omicidio attribuendolo calunniosamente ad altro coimputato ed aveva altresì commesso ripetute calunnie, trascurando altresì di considerare che il ET A. aveva avuto previa conoscenza della ordinanza di custodia cautelare;
9) contraddittorietà della sentenza impugnata laddove aveva esaminato i criteri su cui basare la frazionabilità della chiamata in correità e laddove aveva ammesso la chiamata di correo incrociata pur trattandosi di chiamate inattendibili, divergenti su punti nodali in relazione a tutti gli episodi criminosi, contaminate dalla vicinanza di cella dei due collaboratori in Iglesias dal 15 settembre al 24 ottobre 2001, essendo iniziata la collaborazione del ET A. il giorno prima della scarcerazione del US, e prive ciascuna di riscontri individualizzanti sul piano estrinseco che non potevano essere di natura logica;
10 ) erronea utilizzazione come elementi di riscontro della chiamate in correità di sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art.238 bis c.p.p., mentre invece avrebbero dovuto essere utilizzate come dati da riscontrare con elementi emergenti nel presente processo alla luce del principio del contraddittorio;
11) mancanza di riscontri individualizzanti in ordine ai reati di cui ai capi 10 - 14 (tentato omicidio di UD AO e reati connessi) e 38 - 40 (tentato omicidio di SC UD e reati connessi), avendo, fra l'altro, la Corte illecitamente preteso la prova dell'innocenza a carico dell'imputato invece di pretendere la prova a carico dell'accusa.
La difesa di US NO ha lamentato:
1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, quanto all'omicidio di US IN (capo 27), per omesso esame di circostanze decisive indicate nei motivi di appello e nei motivi nuovi con riguardo alla incongruenza fra il racconto del collaboratore ET ON e le risultanze degli accertamenti obiettivi circa l'ora del fatto, la mancata presenza di tracce della AN DE e di un pacchetto di sigarette perso dai sicari durante la esecuzione del delitto, nonché la presenza di reperti ad apprezzabile distanza dal luogo del fatto;
2) malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p. con riguardo alla credibilità del dichiarante ET ON, che era un collaboratore di giustizia la cui attendibilità risultava irrimediabilmente compromessa dalla sua tendenza alla mistificazione ed alla calunnia, come dimostrato dalla gravi calunnie reali consumate in danno di OI UN e di SE AZ ed in danno di LA AZ, dalle confidenze calunniose ai carabinieri di UR LA e dalla calunnia nei confronti proprio di US NO con riguardo al tentato omicidio di UD AN commessa quando aveva già iniziato il programma di collaborazione, oltre che dalla mancanza di completezza, coerenza e costanza della sua narrazione e dalle contraddizioni in cui era caduto con riguardo all'episodio del tentato omicidio ai danni di IN US avvenuto verso la fine di luglio - inizi di agosto 1998 ed ancora dagli elementi di contrasto consistenti nella mancanza di traffico telefonico in detto periodo fra OR o UR e la utenza tedesca di TE LE, convivente di US NO, e nella mancata indicazione del US NO fra gli autori dell'omicidio di IN US da parte di US SE;
3) mancata valutazione degli elementi che contrastavano la tesi accusatoria con riguardo alle dichiarazioni di DD SE che aveva escluso di avere ospitato NO US nell'estate e nel settembre del 1998 e che apparivano quanto meno idonee ad elidere i riscontri posti dalla accusa a conforto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia;
4) inutilizzabilità delle risultanze dei tabulati telefonici poste a riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia poiché acquisiti con decreto del P.M. e non del giudice come previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 132, comma 3, nel testo risultante dalla modifica apportata dal D.L. n. 354 del 2003, art. 3 convertito nella L. n. 45 del 2004, non essendo all'uopo applicabile la regola del tempus regit actum, trattandosi di prova formata in violazione di diritti soggettivi di rilievo costituzionale;
5) omesso esame di circostanze decisive nella valutazione dei riscontri esterni, individuati sostanzialmente nelle risultanze dei tabulati telefonici e negli esiti delle consulenze genetiche, con riguardo alla equivocità, evidenziata dalla difesa, dei suddetti elementi che non potevano provare il preteso viaggio dell'imputato dalla Germania fino alla Sardegna, ne' la presenza dello stesso sul luogo dell'omicidio, stante la inaffidabilità derivante dalla compatibilità di tre soli marcatori fra il DNA nucleare estratto dal mozzicone di sigaretta fumato dall'imputato ed il materiale biologico presente nel passamontagna rinvenuto sul luogo dell'omicidio;
6) nullità dell'accertamento tecnico genetico ed inutilizzabilità degli esiti della consulenza disposta dal P.M. in quanto condotta senza le forme e le garanzie previste dall'art. 360 c.p.p., trattandosi di materiale scarso e soggetto a processo degenerativo, non rilevando la astratta possibilità di potere ripetere successivamente l'esame;
7) omesso esame di risultanze probatorie a favore dell'imputato, quali l'alibi derivante dalle dichiarazioni della convivente e del padre dell'imputato;
8) erronea applicazione dell'art. 416 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli elementi costitutivi del suddetto reato in considerazione della posizione del tutto marginale del US nella vicenda relativa alla c.d. faida di UR LA, posto che il suddetto aveva da tempo la sua residenza all'estero e manteneva con la Sardegna soltanto sporadici rapporti;
9) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 4, posto che le armi erano state trasferite ed impiegate per reati ben determinati e specificamente programmati e non anche con il proposito di realizzare le condotte criminose secondo occasionali circostanze;
10) il reato di detenzione illegale delle armi doveva essere ritenuto assorbito nel porto poiché coincideva temporalmente con il fatto illecito del porto, mancando la prova che l'imputato avesse continuato a detenere le armi, occultate nell'ovile dell'DD G., fra il tentativo andato a vuoto dell'estate ed il successivo omicidio;
11) mancata assunzione delle prove decisive, richieste dalla difesa ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2, consistenti nella perizia genetico-biologica sulla compatibilità del DNA e nell'esame del teste d'alibi AN ET residente in Germania, la cui richiesta era stata rinnovata in appello;
12) erronea applicazione del giudizio di comparazione fra attenuanti ed aggravanti posto che lo stato di incensuratezza ed il limitato apporto dell'imputato al fatto avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. La difesa del DU G. ha dedotto:
mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione dell'art.546 c.p.p., comma 1, lett. e), e art. 192 c.p.p. per avere fondato la condanna relativamente alla partecipazione alla associazione per delinquere ed alla rapina nell'ufficio postale di Barrali e reati connessi sulle sole dichiarazioni del chiamante in correità ET ON, ritenute riscontrate da un dato di per sè equivoco quale la traccia di alcuni contatti telefonici risultanti dai tabulati, in assenza peraltro di riscontri nel senso voluto dalla norma invocata, che nel caso in esame avrebbero dovuto invece essere di particolare pregnanza, poiché il ET A. si era dimostrato disposto a mentire ed a muovere false accuse e nel contempo il secondo collaboratore SU SE non aveva formulato accuse nei confronti del DU G., non potendo costituire riscontro al reato associativo neppure la partecipazione alla rapina all'ufficio postale di Barrali in quanto non era riconducibile alla associazione per delinquere e comunque non era provato che il riferimento a certo "AN", quale loro complice, nella conversazione fra IR GI e TO IO in occasione delle telefonata intercettata il 4 gennaio 2001, riguardasse proprio DU AN, ne' che tale riferimento avesse il significato attribuito in sentenza;
mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla misura della pena, motivata soltanto sotto il profilo che non era vero che il DU G. fosse un emarginato sociale spinto a delinquere da un grave stato di disagio economico, risultando, per converso, dai documenti prodotti per la ammissione al patrocinio a spese dello stato che apparteneva ad un nucleo precario ed aveva comunque avuto un ruolo di minore rilevanza nella vicenda. Infine la difesa del ET ON, dopo avere sottolineato la importanza della collaborazione del suddetto e le difficoltà della scelta collaborativa per un soggetto che era sostanzialmente incensurato allorché aveva iniziato la collaborazione, ha rilevato:
l'aumento per la continuazione poteva essere contenuto nel minimo di legge;
poteva essere concessa la attenuante del ravvedimento operoso prevista dall'art. 62 c.p., n. 6, benché la giurisprudenza non la ritenesse applicabile ai reati contestati all'imputato, considerato che era stata esclusa anche la attenuante speciale di cui al D.L. n.152 del 1991, art. 8 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203;
la attenuante speciale prevista dall'art. 8 era stata erroneamente esclusa, in quanto si trattava di attenuante prevista quale misura di contrasto per la criminalità organizzata che perseguiva scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, indipendentemente dalla formale contestazione nel processo del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e della aggravante prevista dalla L. n.203 del 1991, art. 7 come nel caso in esame in cui era emerso il clima costante di intimidazione e di omertà cui venivano assoggettate le popolazioni interessate e, in conseguenza, non a caso, l'accusa era stata rappresentata dalla Procura Distrettuale Antimafia;
una diversa interpretazione della suddetta norma si sarebbe posta in contrasto con l'art. 3 Cost. per l'evidente disparità di trattamento fra casi analoghi;
mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove era stata ritenuta la responsabilità del ET A. in ordine al reato di calunnia (capo 54), benché la ritrattazione fosse avvenuta spontaneamente in un unico contesto temporale, in apertura del verbale del 28.12.2001, a pochi giorni di distanza dall'interrogatorio del 22.12.2001, nel corso del quale si era perfezionato il reato di calunnia dopo un primo accenno al fatto contenuto nel verbale del 23.10.2001, prima ancora che dalla condotta incriminabile fosse derivata una qualsiasi conseguenza dannosa sia per il soggetto incolpato che per la amministrazione della giustizia. Seguendo l'ordine di esposizione sopra riportato, sono anzitutto infondati i ricorsi presentati nell'interesse di LL LE, i quali possono essere esaminati congiuntamente, unitamente pure alle ulteriori memorie difensive, poiché giungono alle stesse conclusioni pur partendo da diversi presupposti.
Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si censura in sostanza che la sentenza impugnata, dopo avere indicato i criteri cui improntare la valutazione delle dichiarazioni accusatorie dirette e de relato dei collaboratori di giustizia, si sia poi, di fatto, discostata da tali criteri, omettendo di valutare la attendibilità dei collaboratori in relazione ai singoli reati, la inconsistenza delle dichiarazioni accusatorie de relato e la pregnanza dei riscontri. Occorre subito premettere che, come già rilevato nella parte espositiva della presente sentenza, non è vero che la sentenza impugnata, dal punto di vista metodologico, abbia basato in via principale la prova della responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poiché, al contrario, ha individuato quali elementi probatori di massima importanza quelli provenienti dalle intercettazioni, che, in quanto costituenti prove a sorpresa, erano dotate di massima attendibilità e - al contrario delle chiamate in reità o correità - non avevano necessità di alcun riscontro per potere essere valutate come prova a carico in relazione ai singoli episodi poiché nella maggior parte dei casi integravano una confessione del fatto ed erano corroborate dai risultati dei tabulati telefonici, che, secondo le attuali cognizioni e possibilità tecniche, consentivano non solo di dimostrare i rapporti fra i singoli partecipanti ai fatti, ma anche (attraversi i codici IMEI che contrassegnano i singoli apparati di telefonia mobile) dove gli stessi si trovavano al momento dei singoli rapporti, il che assumeva un valore indiziario concordante e decisivo ai fini della affermazione della responsabilità degli imputati;
anche se, per la verità, il LL D. non è interessato direttamente dai tabulati telefonici poiché la sua regola di comportamento, da ex poliziotto a conoscenza dei pericoli insiti in tale strumento, era quella di usare il telefono il meno possibile, ma è invece interessato - pesantemente ed in modo decisivo - dalle intercettazioni ambientali, oltre che, seppure in via meramente indiretta, dai tabulati riguardanti i rapporti fra i suoi coimputati, nei quali era coinvolto.
Tale premessa metodologica, esposta dalla Corte di merito, appare corretta ed è confortata da una giurisprudenza consolidata di questa Corte per cui il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione uno degli interlocutori dichiara di avere partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'essa attentamente interpretata sul piano logico e valutata su quello probatorio, non va però soggetta, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art.192 c.p.p., comma 3, così come hanno integrale valenza probatoria le dichiarazioni - captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata - con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati, trattandosi, in entrambi i casi, di dichiarazioni idonee a ricostruire i fatti da accertare e cioè di dichiarazioni costituenti il fondamento del giudizio critico complessivo in cui si sostanzia la prova (v. Cass. 2.4.1992, Filice;
Cass. 19.1.2001, Primerano, rv. 218392; Cass. 3.5.2001, Corso, rv. 220227).
A ciò vanno comunque aggiunte a carico del LL D. - ed in tal senso motiva la Corte di merito - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che, in quanto utilizzate come riscontro delle emergenze delle captazioni ambientali e telefoniche e delle risultanze dei tabulati, non hanno quindi più necessità di riscontro incrociato in altre dichiarazioni - e ciò vale anche per la posizione degli altri coimputati che hanno presentato analoghi motivi di ricorso, cosicché non sarà più ripetuto in relazione all'esame di altre posizioni basate sulla stessa censura - anche se poi sussistono di fatto pure tali riscontri e gli stessi motivi di ricorso a firma dell'Avvocato Grosso ne danno atto con riguardo, ad esempio, al tentato omicidio di UD AO in relazione al quale esistono pacificamente a carico del LL D. due chiamate in correità o in reità (quella del ET A. e quella del US) dirette e convergenti, costituenti l'una riscontro dell'altra. I giudici di merito hanno in sostanza valorizzato in modo coordinato e globale un corposo e complessivo materiale probatorio appartenente a tipi diversi di prove, costituito dalle intercettazioni, dai contatti fra gli autori delle vicende emergenti dai tabulati che hanno consentito di seguirne le tracce nel Continente e nella Sardegna, dalle dichiarazioni accusatorie rese in modo autonomo, oltre che dai testimoni, specie persone offese, dai collaboratori di giustizia, appartenenti al medesimo clan criminale ed a conoscenza delle vicende narrate e delle persone coinvolte, per avere direttamente o marginalmente partecipato ai singoli fatti, ritenute intrinsecamente attendibili (per avere in particolare i collaboratori confessato spontaneamente gravissimi reati per cui, con riguardo ad esempio alla specifica posizione del US, non erano neppure sospettati, avendo il US iniziato spontaneamente a collaborare dopo essere stato occasionalmente arrestato per un reato le cui emergenze non interessavano i fatti contestati nel presente processo), precise e reciprocamente convergenti nel nucleo fondamentale del racconto, anche all'esito di un puntuale esame delle parziali discrasie e contraddizioni fattuali evidenziate dalla difesa.
Hanno poi posto in luce i gravi, molteplici e convergenti riscontri sia oggettivi che individualizzanti, emersi nel corso del giudizio a carico dell'odierno imputato, ma anche degli altri coimputati, con riguardo al ruolo di capo della associazione criminale rivestito dal LL D., alle riunioni programmatiche nel corso delle quali i "nuoresi" ed in particolare il LL D., una volta appreso che AO UD si sarebbe mosso verso AR e cioè nella zona di loro competenza, avevano garantito il loro supporto ed all'orgoglio con cui il LL D., come risultante da una specifica intercettazione, aveva descritto l'omicidio da lui programmato ed attuato come "un delitto perfetto", al coinvolgimento degli altri coimputati nel fatto ed ai precedenti tentativi di omicidio, alle specifiche modalità dell'agguato, alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori US e ET A. almeno con riguardo agli aspetti fondamentali, che costituivano un reciproco e valido riscontro individualizzante di tipo omologo sulle persone incolpate, in base ad una giurisprudenza consolidata di questa Corte per cui gli elementi di riscontro alla prova dichiarativa insita nella chiamata in correità possono consistere anche soltanto in una seconda chiamata in correità o in reità, pure se de relato (v. per tutte Cass. 30.4.1999, Cataldo, Rv. 213845; Cass. 15.6.2000, Madonia).
Orbene, ritiene questo Collegio che entrambe le Corti di merito, analiticamente soffermandosi sulla posizione del LL D. ed enucleando gli elementi di prova diretta ed indiziaria emergenti dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori, nonché gli altri elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboratori, emersi a carico dell'imputato, abbiano adeguatamente valorizzato le fonti di prova facendo corretto uso dei principi elaborati dalla Corte di legittimità e richiamati dallo stesso ricorrente nell'atto di gravame, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 192 c.p.p., commi 1, 2, 3 e 4, - applicabili anche congiuntamente non essendo le singole categorie della prova avulse l'una dell'altra, costituendo invece elementi di prova da valutare nell'ambito di un giudizio globale in cui la prova decisiva può derivare da più categorie convergenti - e quindi desumendo, con puntuale apparato argomentativo, che il LL D. avesse svolto nell'ambito del clan criminale nato dall'accordo fra i "siurghesi" ed i "nuoresi" gli specifici ruoli analiticamente delineati, dando altresì logica giustificazione della minime divergenze emerse dal racconto dei due collaboratori che è stato ritenuto proprio per questo autonomo e genuino piuttosto che falso, alla stregua della corretta e condivisibile regola di giudizio per cui le divergenze su aspetti secondari della vicenda, in relazione ai quali i tempi ottimali di efficienza della memoria hanno breve durata, concernendo elementi e sequenze tra loro difficilmente associabili, sono del tutto naturali ed attribuibili alle diverse percezioni soggettive di ciascun chiamante ed all'inevitabile confusione dei ricordi. La eventuale sussistenza di "smagliature e discrasie", anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni dei collaboratori quanto nel confronto fra esse, non implica infatti, di per sè, il venire meno della loro affidabilità, quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata, come nel caso in esame, la complessiva convergenza di esse nei nuclei fondamentali (v., per tutte, Cass. 21.5.1998, Caruana); ne' la circostanza che in parte le dichiarazioni abbiano tratto origine dalla stessa fonte di informazione, ovvero siano, per una parte, l'una de relato rispetto all'altra, ne può screditare la rilevanza probatoria, una volta che sia comunque assicurata la c.d. convergenza del molteplice, nel senso che le varie dichiarazioni, per la parte autonoma, pur non sovrapponigli, confluiscano comunque su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite (v. per tutte Cass. 7.4.1998, Sole, Rv. 211760; Cass.17.2.1996, Carboni, Rv. 204437 ), specie se, come nel caso in esame,
provengono da una conoscenza "privilegiata" dei fatti per essere stati entrambi i collaboratori US e ET A. intranei alla associazione criminale ed ai suoi affari.
E tali conclusioni non sono censurabile in questa sede appunto poiché conformi ai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di valutazione dei collaboratori ed inoltre sorrette da puntuale e logica motivazione, saldamente ancorata alle risultanze probatorie, oltretutto confermate in entrambi i gradi del giudizio di merito, il che rende difficilmente contestabile nel giudizio di legittimità una decisione doppiamente conforme con riguardo alla attendibilità ed alla convergenza dei collaboratori che costituisce di regola problema di puro fatto e che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", richiede, per potere mettere in discussione tali aspetti, macroscopici errori logici neppure adombrati nei due ricorsi presentati nell'interesse del LL D..
Non è d'altronde vero che i giudici di merito non abbiano dato risposta ai motivi di appello concernenti le rilevate divergenze fra le dichiarazioni dei collaboratori poiché la sentenza impugnata ha dedicato pagine e pagine a tale capitolo di prova offrendo logiche e condivisibili risposte a tutte le doglianze, cosicché le censure proposte con gli attuali ricorsi si rivelano mera ripetizione dell'appello, ovvero comunque dei temi trattati in sede di appello ed esaminati dalla sentenza impugnata, e non intaccano la logicità della decisione, limitandosi ad offrire, ad esempio con riguardo alle modalità relative all'omicidio di AO UD ed al numero ed ai comportamenti dei suoi partecipanti, ipotesi alternative, magari altrettanto logiche, ma che non intaccano ne' rendono palesemente illogica la ricostruzione offerta dai giudici di merito. Non è poi vero neppure che i giudici di merito non abbiano esaminato le ipotesi alternative e gli elementi di contrasto alla ipotesi accusatoria offerti dalla difesa poiché, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata è stata più che puntuale nel prendere in esame tutti gli argomenti proposti dalla difesa, senza trascurarne alcuno, per cui non si può proprio sostenere che vi sia stato difetto di esame.
Più specificamente, passando ora ad esaminare le prove emerse a carico del LL D. con riferimento alle singole imputazioni, oggetto della gran parte del ricorso a firma dell'Avvocato Grosso e della prima parte del ricorso a firma dell'Avvocato Brodu, oltre che delle memorie illustrative successive, per quanto riguarda la prova relativa al tentato omicidio ed all'omicidio di UD AO, come acutamente rilevato dal Procuratore Generale occorre invertire sotto il profilo logico e cronologico la ricostruzione dei fatti operata dalla difesa del LL D..
Ad avviso di tale difesa la prova, più consistente con riguardo al tentato omicidio (in quanto basata, oltre che sulle conversazioni intercettate e sulle testimonianze, anche sulle due chiamate del ET A., che aveva partecipato materialmente al fatto insieme al LL D. e del US che aveva atteso il rientro del commando insieme al UD C., avendo così modo di vedere l'ex poliziotto e cioè il LL D. che si era allarmato per questo sapendo che l'ex drogato US avrebbe potuto tradirlo;
pagg. 544 e seguenti della sentenza impugnata), sarebbe meno consistente in ordine all'omicidio per il quale il collaboratore US sarebbe stato teste solo de relato avendo ricevuto le notizie dal ET A., il che avrebbe indebolito la prova dell'omicidio ed imposto la assoluzione del LL D. quanto meno in ordine a tale più grave reato. Però, poiché il tentato omicidio ha preceduto l'omicidio che ne è stato il tragico epilogo, è dal primo episodio che occorre partire, prendendo atto della circostanza che LL D. è coinvolto nel tentato omicidio sulla base di prove incontestabili ed in primo luogo della intercettazione ambientale con cui lo stesso LL D. si era lamentato perché la operazione, da lui voluta e programmata, non era andata a buon fine, non essendo poi neppure vero che il US, non conoscendo il LL D., non potesse avere individuato l'ex poliziotto allorché era sopraggiunto il commando dopo la operazione non andata a buon fine, poiché è sempre il cauto LL D., anche in tal caso, ad offrire la prova che era stato visto dal US, tanto che si era preoccupato di tale fatto poiché sapeva di essere stato individuato dall'ex drogato e cioè dal US, da poco introdotto nel sodalizio criminale e di cui non si fidava. Orbene, partendo dal tentato omicidio, al quale sicuramente ha partecipato il LL D. quale esecutore materiale, oltre che quale programmatore, è del tutto agevole trarne la conseguenza che il LL D., che era il capo della organizzazione criminale, ha concorso anche all'omicidio che è stata la diretta conseguenza dei precedenti atti diretti ad uccidere AO UD e non andati a buon fine, sulla base in primo luogo di quella orgogliosa rivendicazione dell'"omicidio perfetto" (che si riferiva proprio a quell'omicidio e non ad una generica vanteria come assume la difesa) intercettata dalla polizia giudiziaria e che costituisce la " firma" posta dal LL D. sull'omicidio, come tale prova inconfutabile del fatto che la programmazione di quell'agguato era opera del LL D., stante il carattere di prova a sorpresa della intercettazione e quindi della spontaneità e genuinità con cui era avvenuta tale rivendicazione.
Le dichiarazioni dei collaboratori poco aggiungono a tale prova, già completa, servendo soltanto a corroborarla, pur dovendosi dare atto che comunque la sentenza impugnata ha specificamente indicato che anche US (in aggiunta al ET A.), pur non avendo avuto un ruolo nell'omicidio poiché "si era tirato indietro", non era teste de relato, bensì diretto con riguardo alla conoscenza personale che aveva avuto dei fatti come intraneo alla associazione, anche se da epoca recente, ma comunque precedente all'omicidio (pag. 566 della sentenza impugnata).
A questo punto non interessa più stabilire se il LL D. avesse o meno partecipato materialmente all'agguato, trovandosi a bordo della macchina del commando che aveva fermato e freddato UD AO, come ipotizzato dalla sentenza impugnata, ne' la prova della sua partecipazione all'ultima riunione preparatoria ( ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata, a pagina 566, in base al passaggio del coimputato UD C. a Nuoro proprio per riportare a casa il cauto LL D., che non usava il cellulare e non usava neppure abitualmente la sua macchina per gli spostamenti pericolosi), il che rende superfluo l'esame di tali temi di prova, poiché è comunque pacifico che aveva partecipato alla riunione del giorno 6 ottobre nel corso della quale aveva incontrato a NN IR GI, mandante dell'omicidio, insieme agli altri nuoresi, dando la propria disponibilità ad eseguire l'omicidio di UD AO ("noi siamo pronti, basta che ci mandiate una persona che possa guidare la macchina e ci indichi la persona"), come poi riferito in serata da GI IR a ET A., UD C. e ES A., il che integrava già il concorso stante la efficienza causale della programmazione in relazione all'omicidio basato sulla stessa intenzione omicida e commesso pochi giorni dopo, poi rivendicato da LL D. come "agguato perfetto" e già prima tentato dallo stesso LL D. senza risultato per la inefficienza dei suoi complici della cui inaffidabilità si era già lamentato (pagg. 544 segg., pag. 563 della sentenza impugnata).
In presenza di una duplice prova convergente, basata su elementi autonomi (le chiamate convergenti in correità ed in reità e la confessione del LL D. derivante dalle intercettazioni ambientali) appare ininfluente anche l'esame della questione della "alterazione" della intercettazione ambientale autoaccusatoria, introdotta dalla difesa del LL soltanto al termine del giudizio di appello, poiché la prova alternativa ed autonoma integrata dalle convergenti dichiarazioni di due collaboratori sarebbe da sola autosufficiente e tale da superare la cd. prova di resistenza;
comunque si tratta di doglianza infondata poiché la sentenza impugnata ha correttamente motivato in ordine alla mancanza di decisività della perizia d'ufficio richiesta per confutare la integrità della intercettazione ambientale (pag. 468, 472, 473 e 474 della sentenza impugnata), spiegando, con argomentazioni ineccepibili, che la consulenza di parte IA, proveniente da un esperto in grafologia e scienze sociali, utilizzata dalla difesa per confutare, fra l'altro come mera ipotesi astratta, la integrità della intercettazione, che non aveva neppure costituito motivo di appello, non era idonea a gettare neppure ombra sulla genuinità della intercettazione, in merito alla quale il perito LI AO aveva già in precedenza spiegato esaurientemente i motivi delle interruzioni del segnale audio e la "blindatura" del sistema di registrazione utilizzato dal ministero della Giustizia che rendeva impossibile la manipolazione sull'originale.
E di fronte a tale motivazione nulla è stato in grado di opporre il ricorrente se non una ripetizione del contenuto della memoria difensiva cui la sentenza impugnata ha già dato ampia e coerente risposta, il che rende generico il motivo sul punto;
a parte il fatto che comunque la valutazione in ordine alla necessarietà dei mezzi di prova che la Corte di Appello può assumere di ufficio, a norma dell'art. 507 c.p.p., essendo strettamente di merito, non è neppure censurabile in sede di legittimità (v. Cass. 12.10.2000, Porcacchia;
Cass. 28.2.200. Ilacqua, rv. 215809). Quanto alla prova della partecipazione del LL D. alla associazione a delinquere con il ruolo di promotore ed organizzatore, contestata al capo 15 della imputazione, la sentenza impugnata ha valorizzato tutta una serie di indizi gravi e precisi, provenienti dai discorsi intercettati in particolare dal 15.12.2000 al 19.5.2001 sulla Fiat Uno di GI IR - rivelatori del legame di forte solidarietà criminale esistente fra IR B., LL D., TO Ma., DI M. e ET A. che avevano consentito di ricostruire non solo il passato criminoso condiviso della associazione ma anche la progettazione delle nuove comuni imprese, le armi possedute dalla organizzazione di cui gli associati parlavano e gli obiettivi da colpire in futuro (pagg. 511 e seguenti della sentenza impugnata ) - e da quelli intercettati a UR nella casa del ES A. - complementari a quelli intercettati sulla macchina del IR B. e che coinvolgevano nella associazione il ES A., il UD C., il NO R. e SE US - cui ha sommato il contenuto credibile delle dichiarazioni, accusatorie verso se stessi e gli altri coimputati, dei collaboratori US SE ed ON ET che erano inseriti in quella organizzazione, per desumerne che si trattasse di un gruppo di interlocutori dediti al crimine, associati in una banda armata fino ai denti e specializzata in rapine a istituti di credito ed a furgoni portavalori, ma anche pronta a commettere altri delitti, come gli attentati dinamitardi e gli omicidi contro i UD. Anche in tal caso la prova appare di rilevante spessore, alla stregua della individuazione degli elementi propri della associazione per delinquere, non rilevando nel contempo che LL D. fosse stato poi perseguito soltanto per alcuni dei reati fine posti in essere dalla associazione, poiché l'art. 416 c.p. punisce l'accordo associativo e cioè la partecipazione al vincolo duraturo a causa della consapevolezza dell'associato di fare parte del sodalizio e di partecipare alla realizzazione di un programma criminale, per cui la responsabilità dell'associato può essere affermata persino nel caso in cui l'associato non abbia partecipato a nessuna delle imprese criminose portate a termine dalla associazione, il che non è comunque accaduto nel caso in esame poiché il LL D. ha riportato nel presente ed in altri processi condanna anche per diversi reati fine, anche se poi è specifico dei promotori che non partecipino alle attività subordinate di minore rilievo (v. cass. sez. 1^ n. 7462 del 1985, rv. 170230; Cass. sez. 4^ n. 7957 del 1985, rv. 170346.
Pure in ordine alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416, c.p., comma 4, contestata nei motivi di ricorso del LL D. e di altri coimputati sotto il profilo che per individuare tale aggravante occorrerebbe una vera e propria azione di brigantaggio, la sentenza impugnata ha sottolineato che non solo gli associati erano armati fino ai denti ma anche che utilizzavano le armi per incutere pubblico timore, in quanto le armi venivano non solo portate in campagna e in centri abitati e persino a Cagliari, bensì anche esibite ed anzi ostentate, come nel caso in cui il UD C., avendo incrociato per caso fortuito SC UD nell'abitato di UR, aveva deciso di inseguirlo esibendo il fucile per le vie del paese con l'intenzione di ucciderlo, ovvero nel caso in cui gli associati armati di pistola avevano girato il 6.9.2000 per le strade di Cagliari alla ricerca di un obiettivo per una rapina soltanto genericamente programmata ed avevano poi di fatto rapinato una moto con cui il 12.9.2000 sarebbe poi stato commesso un omicidio o ancora in occasione degli omicidi e dei tentati omicidi la cui programmazione prevedeva proprio la scorreria in armi per le campagne e per le vie di UR alla ricerca delle vittima predestinata (v. pag. 521 della sentenza impugnata); il che integra la aggravante di cui si tratta che si connota proprio per l'aumentato pericolo per l'ordine pubblico e per un particolare allarme sociale (v. Cass. Sez. 5^, n. 32439 del 2001, rv. 219677). Quanto al reato di cui al capo 51 (e cioè il furto del trattore SAME utilizzato per un tentativo di rapina), con riguardo al quale il ricorso a firma dell'Avvocato Brodu ha contestato la mancanza di prova a carico del LL D., stante la inattendibilità del collaboratore ET A. che aveva accusato il LL D. e la mancanza di riscontri, non essendo all'uopo utilizzabile la intercettazione cui aveva fatto riferimento la sentenza impugnata poiché in essa non si faceva il nome del LL D., è appena il caso di rilevare che il primo e più rilevante riscontro alle dichiarazioni accusatorie del ET A. è costituito dalla circostanza che quel trattore era stato sicuramente utilizzato poco dopo per la rapina commessa dal LL D. e dal TO Ma., alla cui commissione il furto era strumentale. Infine, anche con riguardo alla misura della pena, la sentenza impugnata a pagina 447 ed a pagina 575 ha indicato la assenza di motivi idonei a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio e tali non sono d'altronde il preteso ruolo circoscritto del LL D., che era al contrario il capo della associazione criminale, oltre che un ex poliziotto, ne' la allegata consegna alla pubblica autorità dopo un periodo di latitanza nel gennaio del 2005, non apparendo ciò, da solo, indicativo di pentimento.
I ricorsi presentati nell'interesse di LL LE devono essere pertanto respinti.
Il ricorso di TO Ma. è ugualmente infondato. Con il primo motivo il ricorrente deduce la inutilizzabilità, come prova, dei tabulati telefonici in quanto acquisiti con le forme previste dalla legge vigente al momento della loro acquisizione (decreto del Pubblico Ministero) anziché con quelle (decreto del giudice) in vigore al momento in cui era avvenuta la valutazione della prova e propone, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 266 c.p.p., e seguenti e nel D.Lgs. 30 giugno 2033, n. 196, art. 132 (codice in materia di protezione dei dati personali) per contrasto con gli articoli 15, 3 e 24 Cost.. Sul punto va rilevato che al momento della acquisizione dei tabulati era del tutto pacifico che questa dovesse avvenire con decreto motivato del Pubblico Ministero. Si era pronunciata anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze 23.2.2000, D.Amuri e 21.6.2000, Tammaro, nel senso che, ai fini della acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio era sufficiente il decreto dell'autorità giudiziaria (Pubblico Ministero), non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative alla intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 c.p.p. e segg., apparendo per converso sufficiente, in considerazione della limitata invasività dell'atto e sulla base dello schema delineato dall'art. 256 c.p.p., eterointegrato dall'art. 15 Cost., comma 2, il decreto del Pubblico Ministero con cui si dia conto delle ragioni che fanno prevalere sul diritto alla privacy l'interesse pubblico di perseguire i reati;
non apparendo nel contempo neppure indispensabile la previsione di un immediato controllo giurisdizionale del decreto del P.M., potendo il recupero del controllo avvenire attraverso la rilevabilità dell'eventuale relativa inutilizzabilità nel corso del successivo giudizio ovvero, anche nella fase delle indagini, nel contesto incidentale relativo alla applicazione della misura cautelare. La questione era stata portata pure davanti alla Corte Costituzionale, con riguardo all'art. 267 c.p.p., comma 1, laddove non prevedeva la adozione del provvedimento autorizzativo del giudice per la rilevazione del traffico telefonico, ma la Corte Costituzionale la aveva ritenuta manifestamente infondata, rilevando che dal complesso delle norme in materia di intercettazioni emergeva che la disciplina era modellata con esclusivo riferimento al contenuto delle conversazioni e comunicazioni e non era pertanto estensibile ad istituti diversi, quale la acquisizione a fini probatori di notizie riguardanti il mero fatto storico della avvenuta comunicazione telefonica nei cui confronti la disciplina, conforme all'art. 15 Cost., andava ricercata nell'art. 256 c.p.p. relativo al dovere di esibizione all'autorità giudiziaria di documenti riservati o segreti;
disciplina alla quale erano peraltro sottese le irrinunciabili garanzie stabilite dall'art. 15 Cost., comma 2, secondo cui la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitate solo con atto dell'autorità giudiziaria sorretto da adeguata e specifica motivazione (v. Corte Costituzionale 17 luglio 1998 n. 281 ed in precedenza Corte Cost. n. 81 del 1993). Orbene, il ricorrente non contesta nel caso di specie la correttezza del decreto nel momento in cui è stato emesso, bensì sostiene soltanto che, essendo state successivamente modificate, in virtù di legge posteriore, le forme del decreto di acquisizione dei tabulati, ciò renderebbe inutilizzabile la prova per legge sopravvenuta, mancando in particolare il decreto del giudice richiesto per la acquisizione dei tabulati al momento in cui la prova era stata utilizzata.
Per la verità la materia di acquisizione dei tabulati è stata oggetto di una normativa in continua evoluzione fra le esigenze di protezione della privacy e le esigenze di ordine pubblico. Il D.Lgs. n. 196 del 2003, originario art. 132 (conservazione di dati di traffico per altre finalità) ha infatti subito continue modificazioni dapprima con il D.L. n. 354 del 2003, poi con la modifica contenuta nella Legge di conversazione n. 45 del 2004 (che ha sostituito le parole autorità giudiziaria con la parola giudice) e poi di nuovo con la L. 31 luglio 2005, n. 155, art. 6 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) che ha sostituito alle parole "giudice su istanza del pubblico ministero" le parole "pubblico ministero anche su istanza" ed ha allungato nuovamente i tempi di conservazione dei tabulati.
A tale stregua sarebbe difficile stabilire quale fosse la normativa vigente al momento della valutazione della prova, visto che la valutazione è stata operata nei diversi gradi del giudizio allorché le normative hanno subito diverse modificazioni, peraltro non vi è necessità di esaminare il problema sotto tale aspetto poiché si ritiene che le modifiche legislative nella materia di cui si tratta, trattandosi di aspetti procedimentali, soggiacciano alla regola del tempus regit actum, così come già ritenuto da questa Corte con una giurisprudenza allo stato pacifica (v. per tutte Cass. n. 20558 del 2005, già citata dalla sentenza impugnata, che ha escluso la fondatezza della tesi della efficacia retroattiva della nuova normativa in materia di acquisizione dei tabulati). È vero che qualora si verifichino nel corso del processo innovazioni legislative in materia di utilizzabilità o inutilizzabilità della prova il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione della prova, atteso che il divieto di utilizzazione, colpendo proprio la idoneità della prova a produrre risultati conoscitivi valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento, interviene allorché il procedimento probatorio non ha trovato ancora esaurimento, però nel caso in esame non si trattava di inutilizzabilità ai sensi dell'art.191 c.p.p. e cioè di prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge o in violazione di diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione, come nel caso degli artt. 13, 14 e 15, in cui la prescrizione della inviolabilità attiene a situazioni fattuali di libertà assolute, di cui è consentita la limitazione soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge (Cass. Sez. Un. 13.7.1998, Gallieri), poiché la stessa Corte Costituzionale aveva già rilevato che il decreto autorizzativo del Pubblico Ministero ed il successivo controllo del giudice nel processo garantivano il rispetto del parametro costituzionale;
e comunque la Corte di merito ha poi anche di fatto valutato il rispetto delle garanzie costituzionali da parte del decreto autorizzativo del P.M. e proprio perché lo ha condiviso non ha disposto una nuova acquisizione dei tabulati, che pure avrebbe potuto disporre autonomamente, ma che ha nella specie ritenuto inutile, così confermando e ratificando il provvedimento del P.M., se ve ne fosse stata necessità.
La questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata dal ricorrente, è stata poi già esaminata dalla Corte Costituzionale, che la ha dichiarata manifestamente infondata con la sentenza sopra citata, ed appare in effetti manifestamente infondata poiché il decreto del P.M. ed il successivo controllo giurisdizionale non vulnerano in alcun modo i parametri di cui agli artt. 15, 3 e 24 Cost. invocati dal ricorrente. Quanto al secondo motivo di ricorso per cui i tabulati sarebbero stati erroneamente utilizzati come riscontro alle chiamate in correità pur non avendo significato univoco, si è già detto, a proposito della posizione del ricorrente LL D., che la impostazione della sentenza non è stata in tal senso e comunque non è vero che i tabulati non offrano elementi di certezza quanto al contatto fra due soggetti ed al luogo in cui gli stessi si trovano al momento del contatto, così come non si può condividere l'assunto per cui soltanto un elemento assolutamente certo può costituire riscontro ad una chiamata in correità. Quanto poi alla asserita utilizzazione, nel caso in esame, della scienza privata del giudice per la valutazione dei tabulati, in realtà la sentenza impugnata riporta da pag. 351 in poi quali sono state le fonti di tale valutazione e cioè le dichiarazioni di BE CC, responsabile della progettazione della rete centro e SE Altobelli, progettista per la TIM della rete cellulare, consulenti del P.M., che avevano deposto a dibattimento, per cui il richiamo alla scienza privata del giudice non appare pertinente se non con riferimento a generiche conoscenze rientranti nella comune esperienza. Il terzo motivo attiene alla violazione della regola dell'oltre ragionevole dubbio specie con riguardo alla interpretazione delle intercettazioni.
Il ricorrente fa riferimento alla applicazione della regola di giudizio recepita nella L. n. 46 del 2006, art. 5 che ha modificato dell'art. 533 c.p.p., il comma 1 attraverso la previsione che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ad avviso del ricorrente tale regola comporterebbe una diverso criterio di valutazione della prova, più rigoroso di quello precedentemente insito nell'art. 533 c.p.p. che faceva riferimento alla sola colpevolezza dell'imputato, ma in proposito occorre rilevare che la opinione di gran lunga prevalente è nel senso che il legislatore non abbia fatto altro che formalizzare in legge un principio già acquisito, presente da anni con sempre maggiore frequenza nella giurisprudenza di questa Corte ed incontestabile anche alla stregua delle Convenzioni Internazionali sottoscritte dall'Italia, per cui nel giudizio la condanna dell'imputato è possibile soltanto qualora vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato, mentre quando la prova è incompleta si impone la assoluzione (v. per tutte Cass. n. 43324/2005, Barghella;
Cass. n. 41052/2005, SC AN ed altri;
Cass. n. 41176/2005, P.G.
contro
GG e altri;
Cass. sez. 6^ n. 1518/1997 Rv. 208144; Cass. sez. 2^ n. 3777/1995, Rv. 203118); cosicché la modifica legislativa finisce per rivelarsi indifferente sul piano del giudizio, dovendo i criteri di valutazione della prova essere improntati a tale regola anche prima della modifica legislativa. Con il quarto e con il quinto motivo di ricorso la difesa del TO Ma. ha contestato sostanzialmente la violazione delle regole di giudizio concernenti la valutazione della prova, specie con riguardo alla attendibilità dei collaboratori di giustizia, per contraddittorietà e contrasto con gli elementi obiettivi e per la mancanza di riscontri e la assenza o carenza di motivazione, ma si è già rilevato con riguardo alla posizione del LL D. che la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori è stata corretta alla stregua dei parametri consolidati applicati da questa Corte nella materia e che anche la motivazione, con riferimento ai singoli reati di cui il TO Ma. è stato ritenuto responsabile, è stata completa ed esaustiva.
Non è vero neppure che manchi la motivazione in ordine alle censure presentate dalla difesa del TO Ma. con i motivi di appello (motivo di ricorso n. 6) poiché la sentenza impugnata ha riportato specificamente tutti i motivi di appello ed a tutti ha dato risposta, ovviamente a grandi linee e talvolta per gruppi di argomenti, non potendosi pretendere che la risposta dovesse seguire lo stesso sviluppo dell'atto di appello, mentre il ricorso sul punto appare apodittico e, come tale generico, poiché contesta che la sentenza di appello abbia fornito risposta alle censure dell'appellante, ma non indica neppure quali censure non avrebbero avuto sviluppo. Anche il settimo motivo di ricorso, che attiene alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è pretestuoso poiché a pagine 447 ed a pagina 575 la sentenza impugnata ha giustificato la mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo individuato un solo elemento che potesse consentire la riduzione della pena;
ne' tale elemento può individuarsi, alla stregua dei motivi di ricorso, nella minore gravità del ruolo di organizzatore rispetto a quello di esecutore, poiché non è vero che il ruolo dell'esecutore materiale sia più grave di quello del programmatore e debba essere punito più gravemente.
Anche il ricorso di DI LL è infondato.
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 37 c.p.p., comma 2 e art. 178 c.p.p., lett a), essendo stata pronunciata prima dell'esito del ricorso per cassazione contro la ordinanza emessa de plano il 7.5.2004 dalla Corte di Appello di Cagliari di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del giudice di primo grado.
Pur dandosi atto che vi è in effetti una sentenza di questa Corte in tal senso (v. Cass. sez. 3^, n. 40511 del 2001, rv. 22303, argomentata sulla base del rilievo che nel caso di declaratoria di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione pronunciata "de plano" ai sensi dell'art. 41 c.p.p. sarebbe inibito al giudice ricusato di pronunciare sentenza, operando la regola generale dell'effetto sospensivo dell'impugnazione - art. 588 c.p.p., comma 1, - che troverebbe deroga solo nelle ipotesi di decisione sul merito della ricusazione previste dall'art. 41, comma 3 in virtù dell'espresso richiamo all'art. 127 c.p.p. il quale espressamente prescrive che il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della ordinanza) questo Collegio ritiene di aderire al più consistente indirizzo giurisprudenziale per cui la decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato fino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata.
Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene "secundum eventum" (v. Cass. sez. 6^ n. 275 del 2000, rv. 215592; Cass. n. 4533 del 1991, rv. 186849; Cass. n. 7082 del 1998, rv. 210726; Cass. sez. 4^ n. 1019 del 2002, rv. 223425). Ed invero non sarebbe nulla neppure la sentenza emessa in violazione del divieto, previsto dall'art. 37 c.p.p., comma 2, che inibisce al giudice di definire il giudizio finché non sia intervenuta la ordinanza che decide sulla ricusazione, poiché la nullità può sopravvenire soltanto nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta e non anche quando sia dichiarata inammissibile o sia rigettata.
Non si comprende infatti quale potrebbe essere la ratio della disposizione citata se potesse condurre ad inibire la decisione nel caso di declaratoria di inammissibilità della ordinanza di ricusazione per assoluta infondatezza e pretestuosità della stessa, già intervenuta al momento della pronuncia della sentenza ed invece consentire l'esito del giudizio nel caso in cui il rigetto della istanza di ricusazione rivela una maggiore consistenza degli elementi portati a sostegno della ricusazione del giudice.
Al di là dell'argomento testuale ex art. 127 c.p.p., comma 8, per cui, in caso di ordinanza resa a seguito di camera di consiglio partecipata, all'esito della quale il ricorso venga rigettata, il ricorso non sospende la esecuzione dell'ordinanza, vi è un altro ben più pregnante argomento ugualmente testuale che si ricava dall'art.41 c.p.p., comma 2, che è appositamente previsto proprio per la ricusazione, per cui, se la dichiarazione di ricusazione deve essere dichiarata inammissibile, non vi è alcuna sospensione della attività processuale, altrimenti il giudice della ricusazione può disporre che la attività processuale venga sospesa. Il che comporta che, se nel caso di prevista inammissibilità, il giudice della ricusazione non ha neppure il potere di sospendere la attività processuale in via provvisoria, non si vede come il ricorso contro il provvedimento decisorio di inammissibilità potrebbe avere effetto automaticamente sospensivo.
Ne consegue che, poiché il ricorso per cassazione presentato contro la declaratoria di inammissibilità della ricusazione del giudice di primo grado, adottato dalla Corte di Appello di Cagliari con ordinanza in data 7 maggio 2004, è stato nella specie rigettato con sentenza di questa Corte sez. 6^, n. 24205 del 2005, la valutazione di validità o meno della sentenza di primo grado, da eseguirsi secundum eventum, deve portare a ritenere valida la sentenza. Con il secondo e con il terzo motivo di ricorso la difesa del DI M. lamenta la nullità della ordinanza della Corte di Assise di Cagliari che aveva dichiarato la urgenza del procedimento ex art. 240 bis dispos. att. c.p.p. in quanto dettata a verbale dal Presidente e non notificata agli imputati assenti, nonché difetto di motivazione della sentenza di secondo grado laddove aveva respinto l'appello sul punto.
Il ricorso sul punto è pretestuoso poiché l'ordinanza di cui si tratta è specificamente dichiarata non impugnabile dalle legge e comunque la impugnazione sarebbe inammissibile una volta che la ordinanza ha esaurito i suoi effetti (v. Cass. sez. 5^ n. 21243 del 2001). Non era dovuta alcuna notifica poiché era stata letta in udienza a tutte le parti presenti ed ai loro difensori che le rappresentavano a tutti gli effetti e d'altronde qualsiasi nullità sarebbe rimasta sanata dal fatto che tutte le parti erano comparse successivamente. Non è poi vero che il giudice di appello non abbia dato risposta sul relativo motivo di appello, poiché a pagina 454 della sentenza la Corte ha specificamente rilevato che si trattava di una ordinanza del Collegio, mentre niente autorizzava a ritenerla come una ordinanza del solo Presidente e tale motivazione appare ineccepibile poiché le ordinanze del Collegio possono essere assunte anche in udienza e venire dettate a verbale dal Presidente alla presenza del Collegio che ne assume la paternità.
Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso con cui si lamenta la omessa indicazione nella motivazione e del dispositivo della pena comminata per ciascuno dei reati satelliti e della pena totale temporanea inflitta per la continuazione, in aggiunta all'ergastolo, sono pretestuosi.
Premesso che il dispositivo non deve contenere il calcolo delle pene bensì soltanto la pena finale, nella specie indicata nell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di un anno, la motivazione rispetta i criteri di cui all'art. 533 c.p.p. poiché a pag. 438 la sentenza indica che la pena, pari all'ergastolo per l'omicidio, era stata inasprita con l'isolamento diurno per gli altri delitti (capi da 2 a 7 e capo 15) che comportavano una pena temporanea superiore a cinque anni e nient'altro doveva essere indicato con riferimento ai calcoli interni ai sensi dell'art. 72 c.p., comma 2, essendo gli stessi irrilevanti una volta che sia raggiunto il tetto dei cinque anni.
In ogni caso il recupero dei calcoli interni potrà essere eseguito in futuro dal giudice dell'esecuzione se dovesse servire per qualche effetto, nella specie non indicato e non ravvisabile. Sono invece infondati il sesto ed il settimo motivo di ricorso concernenti il difetto di motivazione con riguardo alla valutazione della prova in ordine alla responsabilità del DI M. per il reato di omicidio di AO UD e reati connessi e per il reato associativo.
L'impianto probatorio anche con riguardo alla posizione del DI M., definito dalla Corte di merito granitico, è basato sulle intercettazioni ambientali, sui tabulati telefonici e sulle dichiarazioni dei collaboratori che in effetti si compendiano in un sostrato probatorio di rilevante spessore per la concomitanza di più prove autonomamente sufficienti, mentre la circostanza che DI M. non potesse correre per un problema alla gamba e non potesse pertanto partecipare materialmente all'agguato mortale "se ci fosse stato da correre" nulla toglie alla validità dell'impianto probatorio poiché il DI M. aveva partecipato alle riunioni organizzative dell'omicidio ed aveva dato da tempo la sua disponibilità per qualsiasi ruolo - escludendo soltanto quello dello sparatore che avesse dovuto correre per inseguire la vittima - il che integrava certamente il concorso.
Quanto poi alla aggravante di cui all'art. 616 c.p., comma 4 si richiama quanto già esposto con riguardo alla posizione del LL D., da intendersi qui trascritto.
Infine, con riguardo alla nuova memoria difensiva in data 23.1.2007, si tratta di doglianze speculari rispetto a quelle di appello cui ha già dato risposta la Corte di Assise di Appello e comunque di censure di merito con cui si chiede una rivalutazione del fatto non consentita nel giudizio di legittimità.
In conclusione anche il ricorso del DI M. deve essere respinto perché pretestuoso ovvero infondato sotto tutti i profili addotti. Ugualmente infondato è il ricorso del NO R..
Con i primi quattro motivi si deduce, in riferimento ai singoli reati per cui il NO R. ha riportato condanna, contraddittorietà e mancanza della prova, inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, irragionevole tentativo di composizione dei contrasti probatori ed ancora travisamento della prova d'alibi e mancata assunzione della prova decisiva consistente nell'esperimento giudiziale che avrebbe consentito di avvalorare l'alibi per incompatibilità tra i tempi dell'omicidio e quelli di percorrenza tra il luogo dell'avvenuto omicidio e la località Duio in cui il NO R. era stato visto in concomitanza con l'omicidio. Quanto al primo profilo del ricorso si tratta di contestazione sulla attendibilità dei collaboratori, cui è già stata data risposta con riguardo alla posizione dei coimputati e di un tentativo di ricostruzione di ipotesi fattuali alternative a quelle operate dai giudici di merito, oltretutto con una sentenza che ha confermato quella di condanna di primo grado, che, per quanto, in via di mera ipotesi, altrettanto logiche rispetto a quelle dei giudici di merito, non è consentito nel giudizio di legittimità, poiché esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e magari più adeguata valutazione delle risultanze processuali (v. Cass. Sez. Un. 30.4.1997, ESmone).
Quanto al secondo profilo, attinente al travisamento della prova d'alibi ed alla mancata assunzione dell'esperimento giudiziale, in realtà la sentenza impugnata, a pagina 660, dimostra come il preteso alibi fosse compatibile con l'omicidio UD poiché i testi non ricordavano neppure il giorno in cui era avvenuto il raduno. Da ciò derivava implicitamente la irrilevanza dell'esperimento giudiziale che appariva, in quanto tale, privo di decisività anche perché sarebbe stato impossibile riprodurre tutte le variabili dell'eventuale percorso e delle sue modalità, mentre quello che rilevava era la compatibilità fra la partecipazione all'omicidio e la eventuale presenza a Duio dopo un certo lasso e ciò è stato oggetto di una valutazione dimostrativa operata dai giudici di merito, logicamente accettabile e come tale inattaccabile. Anche in ordine agli ulteriori reati di porto del kalashnikov, di tentato omicidio, della rapina a Barrali e di associazione per delinquere, la Corte di merito ha indicato elementi di grosso spessore riscontrati dalla scoperta, da parte della polizia giudiziaria, del vano appositamente ricavato nella autovettura del NO R. per occultare l'arma, dalle concordanti dichiarazioni di due collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni ambientali. Nè, a proposito della associazione a delinquere, rileva che il NO R. non sia stato mai condannato per reati connessi alla faida di IA poiché non tutti gli aderenti alla associazione criminale fra siurghesi e barbaricini dovevano necessariamente essere stati condannati per gli omicidi di tali faida, essendo più che sufficienti sul punto le risultanze delle intercettazioni ambientali. Quanto infine alla allegata assenza di motivazione sulla esclusione delle generiche, richieste dal NO R. con riguardo al precario e degradato ambiente in cui era vissuto, la Corte di merito ha escluso, sulla base delle emergenze processuali compendiate in due sentenze di merito di molte centinaia di pagine, che NO R. fosse un emarginato spinto a delinquere dal disagio economico e di tale risposta non tiene conto il ricorrente il quale si limita a sostenere che la Corte non avrebbe motivato sul punto, con conseguente genericità del motivo di ricorso.
Il ricorso proposto nell'interesse di IR GI e di IR IA è invece manifestamente infondato e deve essere, come tale, dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Con tale ricorso si lamenta, in modo del tutto generico, vizio di motivazione della sentenza impugnata per non avere la stessa enucleato la prova della responsabilità dei suddetti imputati, ben potendo gli esecutori materiali avere agito anche in assenza di mandato da parte di IR GI.
Si tratta di argomentazioni generiche che non tengono conto dell'impianto accusatorio posto in luce dalla sentenza impugnata e delle rilevanti e concordanti emergenze processuali non sottoposte ad alcuna seria critica.
Anche con riguardo al secondo motivo di ricorso attinente alla misura della pena, che non aveva tenuto conto delle ingiustizie subite dai IR che erano stati costretti a lasciare la Sardegna dopo l'annientamento del loro patrimonio, la critica è sterile poiché i IR, proprio perché avevano lasciato la Sardegna e si erano rifatti una vita e ricostruito un patrimonio nel "Continente", avevano dimostrato ancora più pervicace malanimo nel perseguire un rancore ormai antico verso quei figli che non avevano alcuna responsabilità delle eventuali colpe dei loro padri. In proposito è significativa, con riguardo alla caratura criminale ed alla totale insensibilità dei IR, la frase intercettata sulla autovettura del ES A. con cui IR GI si lamentava della scarsa caratura criminale del UD C.: "ma cosa cazzo ci vuole a uccidere a uno quando non c'è interesse? Capito, quando non ti accusa nessuno! Come quando ammazzi un cane" (pag. 256 della sentenza impugnata).
Il ricorso di UD RI è infondato.
Con il primo motivo si ripropone la questione di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 141 bis c.p.p., per avere il collaboratore SE US, pur non essendo formalmente sottoposto a custodia cautelare, reso dichiarazioni presso gli uffici di polizia quanto meno dal 27.11.2000, non riprodotte in forma fonografica o audiovisiva, benché il US S. fosse stato fermato per una rapina diversi giorni prima e poi sottoposto a provvedimento restrittivo soltanto il giorno 28 successivo.
Si tratta di questione che era stata prospettata fin dalla fase delle indagini preliminari, in occasione dell'incidente probatorio richiesto per l'esame del US S., di cui era stata dedotta dalla difesa del UD C. la nullità proprio per l'omesso deposito da parte del P.M. dei nastri dei precedenti interrogatori e sempre rigettata, da ultimo dalla Corte di Assise di Appello (pag. 461 della sentenza impugnata), sotto il profilo che le dichiarazioni utilizzate erano quelle verbalizzate ed acquisite regolarmente, mentre non rilevavano eventuali precedenti dichiarazioni non regolarmente riprodotte, la cui eventuale esistenza non determinava inutilizzabilità sopravvenuta delle dichiarazioni correttamente riprodotte ed utilizzate.
La questione è in effetti del tutto irrilevante poiché il ricorrente non deduce, neppure in sede di ricorso, se e quali sarebbero state le dichiarazioni non riprodotte nel rispetto dell'art. 141 bis c.p.p. che sarebbero state utilizzate nel presente processo e quale incidenza avrebbero avuto ai fini della decisione, il che rende non autosufficiente il ricorso stesso e generico il motivo.
È infatti pacifico che la eventuale violazione dell'art. 141 bis c.p.p. potrebbe dare luogo ad una questione di inutilizzabilità
delle dichiarazioni non documentate rese dalla persona in stato di detenzione, anche se relative a terzi posto che la ratio della norma è rappresentata dalla necessità di impedire la coartazione della volontà del detenuto e di prevenire suggestioni comportamentali, avuto riguardo pure a quei fatti riferibili a soggetti diversi dal dichiarante da cui, attraverso interrogatori non garantiti, possa derivare nei loro confronti una affermazione di responsabilità penale (v. Cass. Sez. Un. 25 marzo 1998, Savino), ma non invece una questione di nullità della sentenza in ipotesi basata su quelle dichiarazioni, che dovrebbero essere eventualmente espunte dal materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. In ogni caso, già in base alle allegazioni del ricorrente resterebbe escluso che eventuali dichiarazioni rese dal US S., non riprodotte ai sensi dell'art. 141 bis c.p.p. prima della sua sottoposizione alla misura cautelare, fossero non utilizzabili nel processo poiché per stato di detenzione deve intendersi la condizione materiale di restrizione per esecuzione di pena, per applicazione di misure cautelari o per provvedimenti custodiali temporanei in un istituto di custodia o di pena o in un luogo di cura esterno a esso e, ove eccezionalmente consentita, negli uffici di polizia giudiziaria (v. Cass. Sez. Un. 25 marzo 1998, D'Abramo) e non anche la condizione di colui che sia formalmente libero e che sia sottoposto ad interrogatorio dalla polizia giudiziaria. Con gli ulteriori motivi da 2 ad 11 la difesa del UD C. deduce, in sostanza, assenza, contraddittorietà e travisamento della prova in relazione ai numerosi reati per cui il UD C. ha riportato condanna (omicidio di AO UD, tentato omicidio dello stesso, di UD AN e di UD SC e reati connessi ed associazione per delinquere), anche con riferimento a pretesi elementi di contrasto che non sarebbero stati presi in esame ovvero sarebbero stati erroneamente valutati dalle Corti di merito.
Lamenta ancora l'erronea valutazione della attendibilità e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'erroneo uso della scienza privata da parte del giudice con riguardo ai tabulati telefonici e l'erronea utilizzazione, quali elementi di riscontro, di sentenze passate in giudicato che avrebbero dovuto essere riscontrate nel presente processo.
Quanto al primo gruppo di motivi, premesso che le Corti di merito hanno individuato a carico del UD C. un complesso probatorio veramente notevole, fra cui spicca, prima ancora delle dichiarazioni dei collaboratori, per quanto riguarda il reato più grave e cioè l'omicidio di AO UD, la intercettazione sulla autovettura del ES A. a bordo della quale il UD C., proprio transitando nel preciso punto della strada per AR in cui era stato ucciso AO UD, aveva indicato all'amico dove era avvenuto il fatto aggiungendo dei commenti che rendevano inequivocabile la sua partecipazione, i motivi di ricorso si traducono in mere censure di merito ed in valutazioni di fatto che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Non è comunque dimostrato che eventuali incongruenze delle sentenze di merito in ordine alla valutazione di singoli fatti potrebbero inficiare l'intero impianto probatorio e non è poi vero neppure che la sentenza di merito non abbia dato risposta alle censure contenute nei motivi di appello e non abbia esaminato i pretesi elementi di contrasto indicati dalla difesa del UD C., poiché, in particolare, a pagina 551, ha risposto sulla compatibilità del preteso alibi, a pagine 585 e 486 ha risposto sui criteri di individuazione della voce del UD C. e della identificazione dello stesso come "gatto" ed ha poi dedicato numerose pagine per rispondere puntualmente a tutte le doglianze contenute nell'appello con estremo scrupolo.
Quanto ai criteri di valutazione della attendibilità dei pentiti e delle loro dichiarazioni, nonché alla censura circa l'uso della scienza privata da parte del giudice si è già dato risposta con riguardo ad analoghe censure proposte da altri ricorrenti, cui occorre fare riferimento onde evitare inutili ripetizione, mentre, infine, con riguardo alla utilizzazione di altre sentenze irrevocabili, la Corte di merito ha correttamente rilevato che ciò era avvenuto dopo il vaglio del contraddittorio nel presente giudizio ( pag. 465 ) per cui anche tale ultima critica appare ingiustificata. Pure il ricorso di US NO è infondato.
Con i motivi nn. 1, 2, 3 e 5 il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata, malgoverno delle regole di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p. con particolare riguardo alla valutazione della attendibilità e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché omesso esame degli elementi di contrasto a quelli accusatori e di circostanze decisive con riferimento ai riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori.
Premesso che US NO risponde dell'omicidio di US IN e reati connessi, nonché della associazione per delinquere, la Corte di merito da pagina 567 della sentenza impugnata in poi ha esaminato la specifica posizione del suddetto imputato ricostruendo in particolare tutti i suoi movimenti, anche sulla base dei tabulati telefonici, a partire dal momento in cui US NO, partendo dalla Germania dove risiedeva, aveva ricevuto le armi dal collaboratore ET A. e si era fermato a Reggio Emilia per incontrarsi con IR GI e quindi aveva raggiunto la Sardegna dove aveva dato materiale esecuzione all'omicidio come confermato pure dalla rilevante probabilità della ascrivibilità alla sua persona del materiale genetico rinvenuto sul passamontagna utilizzato dall'assassino e abbandonato sul luogo dell'omicidio. In tale ambito la Corte di merito ha preso in esame tutte le doglianze esposte dalla difesa dell'imputato nell'atto di appello, speculari a quelli riproposte con l'odierno ricorso, per cui la censura attinente alla mancata valutazione delle tesi difensiva appare non cogliere proprio nel segno.
Anche con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e più in generale alla applicazione delle regole di giudizio la sentenza impugnata appare corretta ed adeguatamente e logicamente motivata, come già rilevato in relazione ad analoghe censure presentate da altri coimputati, per cui i motivi di ricorsi 1, 2, 3 e 5 appaiono nel complesso pretestuosi.
Il motivo n. 4 attiene alla utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti con decreto del P.M. in base alla legge vigente al momento della loro acquisizione. Su tale censura si è provveduto con specifica risposta con riguardo alla posizione del coimputato TO Ma. da intendersi qui trascritta.
Con il motivo n. 6 e con l'ultima parte del motivo n. 5 viene dedotta la nullità e comunque la inaffidabilità dell'accertamento tecnico disposto dal P.M. nelle forme dell'accertamento tecnico non ripetibile sul materiale genetico contenuto nel passamontagna rinvenuto sul luogo dell'omicidio, pur trattandosi di materiale scarso e soggetto a processo degenerativo che quindi doveva costituire oggetto di accertamento da condurre con le forme di cui all'art. 360 c.p.p., non rilevando la astratta possibilità di ripetere successivamente l'esame.
La sentenza impugnata rileva che l'accertamento era stato correttamente eseguito poiché la analisi non aveva esaurito il materiale biologico, il che dimostrava che si trattava di accertamento correttamente disposto dal P.M. con le forme di cui all'art. 359 c.p.p.. In effetti il discrimine fra accertamenti non ripetibili ed accertamenti ripetibili, con riguardo all'accertamento su cose, è integrato dalla consumazione o meno della cosa e dalla possibilità per la stessa di conservare nel tempo le proprie caratteristiche onde essere sottoposta a nuovo esame, se richiesto e se necessario (v. per tutte Cass. 1.12.200, Sibio, rv. 219445). Nel caso in esame il mancato esaurimento del materiale biologico in conseguenza dell'accertamento e la contemporanea possibilità, in base alle tecniche attuali ma già esistenti al momento dell'accertamento nel 2002, di utilizzare il materiale biologico anche ad anni di distanza per ripetere l'esame comparativo con il DNA dell'imputato (tanto che lo stesso ricorrente chiede la ripetizione dell'esame partendo dal presupposto, non contestato, che il DNA non sia deperito e sia ancora utilizzabile all'attualità) dimostra inequivocabilmente che si trattava di accertamento ripetibile legittimamente disposto dal P.M. con le forme di cui all'art. 359 c.p.p.. Non è comunque dimostrato alcun pregiudizio della difesa con riguardo al momento valutativo della comparazione che è poi stato ripetuto a dibattimento nel contraddittorio fra i consulenti tecnici, mentre il primo momento, quello del prelievo del DNA dal materiale biologico rinvenuto nel passamontagna, in quanto mero rilievo non comportante valutazioni, non aveva carattere di accertamento tecnico poiché questo riguarda non la raccolta o il prelievo di dati bensì il loro studio e la loro valutazione critica (v. Cass. 9.2.1990, Duraccio).
Anche la valutazione dei risultati dell'accertamento è stata corretta poiché ciò che rileva, nel caso di comparazione fra il DNA rilevato sulla scena del delitto e quello dell'imputato già identificato, è la compatibilita a livello più o meno elevato di probabilità (non essendo mai possibile la certezza assoluta), cosicché finisce per restare irrilevante il livello massimo o, in alternativa, elevato di compatibilità con riguardo al campione di riferimento più o meno vasto (pagg. 270 segg. della sentenza impugnata), avendo pure il consulente della difesa riconosciuto la esistenza di tale compatibilità, limitandosi a rilevare che, secondo il data base ufficiale del Gruppo Genetisti Italiani ed il protocollo del fornitore del kit di amplificazione, la compatibilità genetica fra i campioni di riferimento era nella percentuale di 1 a 1.000 (mentre secondo il consulente tecnico del P.M., che si era basato su un metodo più confacente del campione ristretto alla popolazione locale, era di 1 ogni 500.000); il che era pur sempre un dato di grosso spessore poiché non si trattava di identificare l'autore di un crimine in assenza di altri elementi di prova bensì soltanto di utilizzare il dato come riscontro esterno individualizzante alla chiamata in correità del US da parte del ET A. proprio nel ruolo di esecutore materiale dell'omicidio che gli aveva attribuito il ET A..
Con i motivi n. 7 e n. 11 viene dedotta la mancata valutazione della prova d'alibi consistente nelle dichiarazioni della convivente e del padre dell'imputato e nella mancata assunzione di prove decisive con riguardo alla perizia genetica ed all'esame di teste d'alibi ET AN residente in [...].
Anche in relazione a tali censure la sentenza impugnata ha già puntualmente risposto rilevando come la prova d'alibi fosse inconcludente e come non potesse essere decisivo neppure l'esame del teste AN ET, non portato a testimoniare in primo grado e di cui era stata chiesta una nuova ammissione in appello, poiché la sua deduzione non riguardava specificamente il giorno dell'omicidio. In ordine alla richiesta di perizia genetica, non proposta nel corso del dibattimento grado e riproposta invece soltanto in sede di conclusioni finali (pag. 268 della sentenza impugnata), si è poi già rilevato che la verifica dei risultati dell'accertamento è avvenuta nel corso del dibattimento nel contraddittorio fra i consulenti del P.M. e della difesa i quali hanno riconosciuto (tutti) la compatibilità (rilevante anche per il consulente della difesa) fra l'impronta genetica del US e quella rinvenuta sul passamontagna indossato dall'assassino, il che rendeva nella sostanza inutile una perizia per discutere soltanto della percentuale più o meno rilevante di riferibilità del DNA dell'assassino all'imputato. Con i motivi 8 e 9 si contesta la rilevanza degli elementi di prova con riguardo alla attribuzione al US del reato di associazione a delinquere, considerato che da tempo viveva in Germania ed alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 c.p., comma 4 in ordine a tale reato, ma anche su tale punto la sentenza ha dato risposta esauriente (pagg. da 518 a 520) con riferimento ai rapporti costanti di US NO con i IR e con il suo paese di origine in Sardegna, che lo rendevano disponibile a spostarsi nel "Continente" o in Sardegna ogni qual volta ve ne fosse stato bisogno. Sulla sussistenza della aggravante si è poi già risposto con riguardo alla posizione del LL D., le cui argomentazioni devono intendersi qui trascritte.
Con il decimo motivo si deduce la continenza fra il reato di porto e quello di detenzione delle armi utilizzate per l'omicidio posto che le armi sarebbero state detenute per ti tempo strettamente necessario per il loro uso, ma la Corte di merito ha spiegato che le armi, nel tempo intercorrente fra il tentativo di omicidio andato a vuoto e l'omicidio, erano state lasciate presso l'ovile dell'DD G. il che integrava la detenzione poiché l'imputato ne aveva conservato la detenzione qualificata tenendole a sua disposizione in un luogo in cui poteva recuperarle quando voleva (pagg. 573).
È infine infondato anche l'ultimo motivo di ricorso con cui la difesa del US lamenta la mancata applicazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti con riguardo allo stato di incensuratezza del US ed al limitato apporto nel fatto, sol che si consideri che tale imputato è stato l'organizzatore e l'esecutore materiale del fatto.
Il ricorso del DU G. ripropone la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore ET nonché difetto di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che sarebbe stata giustificata dallo stato di disagio sociale dell'imputato documentato attraverso la richiesta di concessione del patrocinio a spese dello stato.
Anche tale ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, da pagina 452 a pagina 453 e da pagina 585 a pagina 486, ha spiegato come sia avvenuta la attribuzione delle voci agli autori delle conversazioni intercettate e come l'impianto probatorio a carico del DU G. fosse grave e riscontrato, mentre il ricorrente si limita a censure di merito ed a prospettare ipotesi fattuali alternative, non consentite in sede di legittimità. Anche in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche la motivazione del giudice di appello è corretta poiché fa riferimento - per escluderli - agli argomenti (la emarginazione sociale) portati dalla difesa a sostegno della richiesta delle attenuanti. L'ulteriore argomento portato in questa sede a sostegno delle richieste attenuanti è ugualmente inconsistente poiché la richiesta di ammissione al patrocinio dello stato, che riguarda un numero notevole di imputati, specie se in custodia cautelare e come tali privi di reddito, non è da sola sintomo ne' di disagio ne' di emarginazione sociale.
Infine è infondato pure il ricorso di ET ON. Tale ricorso è incentrato sulla misura della pena, sotto il profilo che quella applicata sarebbe eccessiva e potrebbe essere ridotta per effetto delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e al D.L. n.152 del 1991, art. 8 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203.
Si chiede inoltre la esclusione della punibilità in ordine alla calunnia per avere l'imputato ritrattato prontamente. Quanto al primo gruppo di motivi, premesso che la pena per effetto della continuazione è stata già ridotta al ET A. in appello, per cui la richiesta di ulteriore riduzione appare ingiustificata e pretestuosa, anche la richiesta di concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e all'art. 8 della legge in tema di lotta alla criminalità organizzata appare ingiustificata alla stregua dei rilievi già prospettati dal giudice di merito. La attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 non è infatti applicabile nel caso in esame poiché la confessione e la chiamata in correità, pur se utile per l'accertamento dei crimini e la scoperta dei correi, può spiegare rilevanza nello schema e per i fini di cui all'art. 133 c.p. (così come lo ha spiegato nella specie, tanto è vero che il ET A. è stato condannato in appello a sedici anni di reclusione mentre i suoi correi sono stati condannati all'ergastolo con isolamento diurno), cui è diretto il comportamento del collaboratore di giustizia, ma non può assurgere ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 (v. Cass. sez. 6^, n. 14412 del 1990, rv. 185646).
Ed anche la attenuante di cui all'art. 8 deve essere esclusa poiché riguarda soltanto le associazioni mafiose e tale non è la associazione di cui si tratta che, pur se di vaste proporzioni e tale dai incutere timore, non può essere qualificata come una associazione mafiosa, non solo e non tanto perché non è stata contestata come tale, bensì proprio perché una associazione criminale può essere qualificata mafiosa solo se opera secondo il metodo mafioso e cioè avvalendosi della forza intimidatrice che promana dalla stessa esistenza della organizzazione, alla quale corrisponde un diffuso assoggettamento nell'ambiente sociale e dunque una situazione di generale omertà attraverso la quale la associazione si assicura la possibilità di commettere impunemente più delitti e/o di acquisire o conservare il controllo delle attività economiche private o pubbliche, determinando una situazione di pericolo oltre che per l'ordine pubblico in genere anche per l'ordine pubblico economico (v. Cass. sez. 1^ n. 16464 del 1990, rv. 186119);
il che deve escludersi nel caso in esame in cui non è emerso che la associazione di cui si tratta abbia conseguito in concreto nell'ambiente circostante una effettiva capacità di intimidazione, ma soprattutto che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminale.
Tale esclusione non si pone poi in contrasto con l'art. 3 Cost. poiché ben diversa è la situazione della associazione mafiosa, che controlla ed inquina il territorio, rispetto a quella delle altre associazioni criminali, il che giustifica una legislazione di favore per debellare le sole associazioni mafiose.
Quanto al reato di calunnia è solo il caso di rilevare che la ritrattazione è avvenuta il 28 dicembre 2001 a due mesi di distanza dalla sua commissione in data 23 ottobre 2001 e quindi quando il reato era già stato commesso e reiterato attraverso altre dichiarazioni intermedie. Non rileva a tal fine la ritrattazione spontanea poiché, una volta che il reato è stato commesso, la ritrattazione può incidere soltanto in punto di pena, come è avvenuto nel caso in esame.
In definitiva i ricorsi proposti da IR GI e da IR IA devono essere dichiarati inammissibili, mentre tutti gli altri ricorsi devono essere respinti.
Da tale pronuncia, consegue per legge, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna solidale di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché la condanna di IR GI e di IR IA al versamento, ciascuno, della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibili i ricorsi di IR GI e IR IA;
Rigetta i ricorsi degli altri imputati;
Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e IR GI e IR IA, inoltre, al versamento ciascuno della somma di 500,00 Euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007