Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 3
Sussiste il reato di violazione della pubblica custodia di cose(art.351 cod. pen.) e non quello di peculato(art.314 cod. pen.) qualora vi sia contestualità cronologica tra appropriazione (solo temporanea) e sottrazione o deterioramento o distruzione di alcuni atti o documenti della pubblica amministrazione - nella disponibilità,per ragioni d'ufficio,del pubblico ufficiale- e qualora l'azione posta in essere da costui sia stata ispirata dal solo scopo di violare la pubblica custodia dei detti atti o documenti, per conoscerne il contenuto che doveva, invece, rimanere segreto.In tal caso, infatti, l'appropriazione temporanea deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella più complessa condotta unitaria, finalisticamente individuata dallo scopo unico, che animava "ab initio" la volontà e la coscienza dell'agente inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 351 cod. pen. Ne consegue che, nella specie, la sottrazione, in quanto strumentale alla violazione della custodia ufficiale degli atti, rientra espressamente nella previsione dell'art. 351 cod. pen.
Le confessioni rese spontaneamente dall'imputato alla polizia giudiziaria non sono assoggettabili alla disciplina dell'art. 225 bis cod. proc. pen. del 1930, in quanto non possono equipararsi alle sommarie informazioni assunte a richiesta della polizia per il prosieguo delle indagini e ancora meno all'interrogatorio dello stesso imputato e non sono, quindi, assistite dal regime garantistico. Ne consegue che di dette confessioni spontanee il giudice legittimamente può tenere conto, perché non sono vietate da alcuna norma ne' sono sottoposte a formalità e non possono essere proibite a colui che vuole, per qualunque ragione, renderle. Consegue, altresì, che esse costituiscono un elemento indiziario storicamente certo, doverosamente raccolto dalla polizia giudiziaria e acquisito al compendio probatorio ed il giudice ne deve apprezzare il contenuto secondo il principio del libero convincimento e tenuto conto della verifica proveniente da riscontri di natura oggettiva(Principio affermato in relazione a procedimento disciplinato secondo le norme del codice di rito previgente).
La nullità per violazione dell'art.304 bis cod. proc. pen. del 1930, conseguente a dichiarazioni rese dall'imputato in assenza del difensore, non rientra tra quelle assolute e rilevabili in ogni stato e grado del processo bensì tra quelle intermedie che vengono sanate ove non dedotte - trattandosi nella specie di nullità da considerare verificatesi nella fase preistruttoria - prima delle formalità di apertura del dibattimento(Principio affermato in relazione a procedimento disciplinato secondo le norme del codice di rito previgente).
Commentari • 3
- 1. Condanna per chi commette un reato per dare la notizia (Cass. 4699/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 aprile 2021
Il diritto di critica e quello di cronaca rilevano solo rispetto all'informazione su fatti storici alla cui concretizzazione è estraneo il soggetto che quei diritti esercita: è scriminato l'articolo che da conto di un fatto vero, non è scriminata la condotta che ha creato il fatto per darne poi conto nell'articolo, ove tale condotta violi la legge penale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 12/01/2010) 03-02-2010, n. 4699 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO' Antonio - Presidente Dott. MILO Nicola - Consigliere Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere ha pronunciato la seguente: …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/1999, n. 10733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10733 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 28.4.1999
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Scelfo " N. 861
3. Dott. Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo (rel.) " N. 45320/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) RN EN, nato a [...] il [...]; 2) BO GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 24.3.1998 della Corte d'Appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Per la parte civile, l'avv. G. Zucchiatti non è comparso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EN Galgano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, quanto ai reati di cui agli art. 319-321 c.p., perché estinti per prescrizione, con eliminazione della relativa pena;
e per il rigetto nel resto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. M. Diomede, per il RN, e avv. L. Callegaro, per il BO, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
FATTO
EN RN, segretario generale dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone, e GI BO, legale rappresentante della impresa "Silce s.p.a.", venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Pordenone, per rispondere, in concorso, dei reati di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, di truffa aggravata (sia nell'ipotesi tentata che in quella consumata), di peculato aggravato e di turbata libertà degli incanti con riferimento a due diverse gare di appalto indette dal citato Ente per il 4.10.1988 e per il 16.9.1986 e relative rispettivamente ai lavori di rifacimento della pavimentazione della rete stradale provinciale e di sistemazione della strada provinciale "Sandanielese" (capi sub A - B - C - D - E - F - G - H della rubrica).
Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pordenone, all'esito di una complessa attività investigativa, concretatasi in servizi di appostamento e controllo, in operazioni di intercettazioni telefoniche e in perquisizione domiciliari e personali, aveva accertato che l'iter procedimentale della gara fissata per il 4.10.1988 era stato fraudolentemente orientato verso un obiettivo predeterminato, quello cioè di aggiudicare l'appalto all'impresa "Silce s.p.a.": il RN, infatti, proprio per favorire tale ditta, approfittando della sua qualità di funzionario preposto all'incanto e di consegnatario delle offerte segrete presentate dalle varie imprese partecipanti, aveva sottratto dall'ufficio le buste contenenti le dette offerte, le aveva aperte per rendersi conto dei ribassi indicati, aveva quindi calcolato la percentuale di ribasso utile per l'aggiudicazione della gara e aveva, conseguentemente, distrutto il documento di offerta della "Silce s.p.a.", sostituendolo con altro della stessa ditta, sul quale - col pieno accordo del BO - era stata indicata la percentuale di ribasso vincente. Le ulteriori indagini avevano consentito di acclarare che la stessa procedura fraudolenta era stata seguita per la gara d'appalto del 16.9.1986. La Guardia di Finanza aveva accertato, infine, che le esposte irregolarità nell'espletamento delle procedure di gara s'inserivano in un più ampio contesto di attività corruttiva di cui il RN ed il BO si erano resi protagonisti, nella rispettiva veste di corrotto e di corruttore, come agevolmente potevasi evincere dalla dinamica dei fatti, dalla natura dei rapporti intercorsi tra i due, dal flusso finanziario in entrata sui conti correnti bancari del primo.
Il Tribunale, con sentenza 7.4.1992, dichiarava gli imputati colpevoli dei reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (capi sub A ed E), di peculato (capo sub C), di turbata libertà degli incanti (capo sub D) e di violazione della pubblica custodia di cose, così qualificato il fatto di cui al capo G (rubricato originariamente come peculato) e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche per il solo BO, condannava costui alla complessiva pena di anni tre, mesi sei di reclusione e L. 100.000 di multa e il RN alla pena complessiva di anni sei, mesi sei di reclusione e L. 200.000 di multa, oltre che entrambi in solido al risarcimento dei danni e ad una provvisionale in favore della parte civile;
assolveva gli imputati dal delitto di truffa rubricato sub F, perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei confronti dei medesimi in ordine al tentativo di truffa sub B e al tentativo di turbativa d'asta, così qualificata la condotta sub H, perché detti illeciti erano estinti per amnistia, ai sensi del D.P.R. n. 75/'90. A seguito di gravame degli imputati, la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 24.3.1998, concedeva anche al RN le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti;
dichiarava non doversi procedere nei confronti dei prevenuti in ordine al delitto sub D e del solo BO anche in ordine ai delitti sub E-G (come in primo grado qualificato)-F, perché estinti per prescrizione;
applicava a entrambi gli imputati la diminuente del rito abbreviato e rideterminava la pena, riferibile ai reati per i quali veniva ribadita la pronuncia di colpevolezza, in anni due, mesi due di reclusione e L. 140.000 di multa, per il RN, e in un anno, mesi quattro, di reclusione e L. 40.000 di multa, per il BO;
confermava nel resto la decisione di primo grado.
Ritenevano, in sostanza, i Giudici di appello, con riferimento ai reati di corruzione, peculato e violazione della pubblica custodia di cose, per i quali confermavano la pronuncia di condanna nei termini innanzi precisati, che la prova degli illeciti era offerta dalla convergenti dichiarazioni, quanto meno in relazione ai fatti dell'ottobre 1988, degli stessi imputati, nonché dai rilievi oggettivi della chiara manomissione della documentazione relativa alle due gare d'appalto incriminate e da alcune deposizioni testimoniali;
precisavano, in particolare, quanto al delitto di peculato rubricato sub C, che lo stesso era stato integrato dalla materiale asportazione dei documenti dalla sede dell'Amministrazione Provinciale e dalla circostanza che gli stessi documenti, a causa della loro manomissione, erano stati restituiti non "integri", nel senso che v'era stata violazione del "segreto" che essi custodivano;
risolvevano anche, preliminarmente, alcune questioni di rito in senso sfavorevole agli imputati (dichiarazione di contumacia del RN e utilizzabilità, ai fini della prova, di alcuni atti). Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, il RN tramite il proprio difensore e il BO direttamente e con motivi aggiunti del suo difensore. Entrambi hanno denunciato la violazione e l'erronea applicazione della legge processuale, con riferimento agli art. 185, 225 bis e 430 c.p.p. '30: l'eccezione d'inutilizzabilita' del rapporto 4.10.'88
della Guardia di Finanza, nel quale erano state sintetizzate le dichiarazioni confessorie (affette da nullità) rese dal RN all'atto dell'arresto, avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva, perché proposta prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento;
il contenuto del citato rapporto non avrebbe dovuto, quindi, essere utilizzato ai fini della prova, perché nulla si era detto circa la asserita spontaneità delle dichiarazioni in esso sintetizzate.
Il RN ha, inoltre, lamentato:
a) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 486/1^ c.p.p. (recte art. 497/1^ c.p.p. '30), essendo stato giudicato in contumacia, nonostante il dedotto e documentato impedimento a comparire:
b) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., applicato con criterio non di prevalenza sulle aggravanti, tranne che per il capo D, al solo scopo di non rendere operativa la prescrizione;
c) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 185 c.p. in tema di danni reclamati dalla parte civile e non provati;
d) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 319 c.p., non essendosi provata l'esistenza del profitto o dell'utilita' derivati dall'attività corruttiva;
e) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 c.p., considerato che non era configurabile la appropriazione dei documenti, che erano stati restituiti e che erano - comunque - privi di qualunque valore economico;
poteva, tutt'al più, ravvisarsi il mero danneggiamento dei documenti, illecito questo non perseguibile per difetto di querela.
Il BO, da parte sua, ha ulteriormente dedotto:
a) contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione in ordine al delitto di corruzione sub A: nel fatto contestato, andavano ravvisati gli estremi della concussione, di cui egli era rimasto vittima ad opera del RN;
b) contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine ai reati sub E-F-G-H, la cui materialità non era stata confortata da alcun elemento di prova, se non dalle vaghe e generiche dichiarazioni del RN;
c) violazione di legge e mancanza di motivazione sull'addebito di peculato di cui al capo C: poteva, al limite, parlarsi di peculato d'uso;
d) il reato di corruzione sub A era, comunque, prescritto e la pena della multa inflittagli era illegale, perché non prevista dalla nuova formulazione dell'art. 314 c.p.. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
DIRITTO
I ricorsi sono in parte fondati e vanno accolti nei limiti di seguito precisati.
Preliminarmente, va osservato che sono prive di consistenza le censure in rito mosse all'impugnata sentenza.
Ed invero, correttamente la Corte territoriale ha proceduto nella contumacia del RN, non ostante costui - tramite la difesa - avesse addotto un impedimento a comparire, documentato da certificazione medica. La Corte d'Appello, infatti, analizzata approfonditamente tale certificazione, che evidenziava un indubbio stato patologico dell'imputato, ma non una usa impossibilità ad allontanarsi dal proprio domicilio e tenuto conto della circostanza che, qualche giorno prima, lo stesso imputato era stato in grado di affrontare il viaggio Pordenone - Aviano e ritorno, per portarsi presso il Centro oncologico regionale, dove seguiva un ciclo terapeutico, ha concluso per l'insussistenza di un'assoluta impossibilità, in termini di attualità, del RN a comparire all'udienza dibattimentale e, quindi, ha ritenuto non legittimo il dedotto impedimento. Trattasi di valutazione adeguata e logica, che non può essere censurata in questa sede.
Corretta deve ritenersi anche la scelta della Corte di merito circa l'utilizzabilità, ai fini della formazione del proprio convincimento, del rapporto 4.10.'88 della Guardia di Finanza, nel quale furono sintetizzate le confessioni di EN RN all'atto dell'arresto.
Le confessioni rese spontaneamente dall'imputato alla Polizia giudiziaria, infatti, non sono assoggettabili alla disciplina dell'art. 225 bis c.p.p. 1930, in quanto non possono equipararsi alle sommarie informazioni assunte a richiesta della polizia per il prosieguo delle indagini in ordine ai reati di cui all'art. 165-ter stesso codice e men che mai all'interrogatorio dello stesso imputato e non sono, quindi, assistite dal regime garantistico, con l'effetto che di dette confessioni spontanee il Giudice legittimamente può tenere conto, perché non sono vietate da alcuna norma, ne' sono sottoposte a formalità e non possono essere proibite a colui che vuole, per qualunque ragione, renderle;
esse costituiscono un elemento indiziario storicamente certo, doverosamente raccolto della Polizia giudiziaria e acquisito al compendio probatorio e il Giudice ne deve apprezzare il contenuto secondo il principio del libero convincimento e tenuto conto della verifica riveniente da riscontri di natura oggettiva.
I ricorrenti hanno contestato la spontaneità delle confessioni in esame, per inferirne la nullità ex art. 225 bis citato. Ma, al riguardo, la Corte triestina ha puntualmente chiarito che l'evoluzione dei fatti esposta da verbalizzanti e non smentita dallo stesso RN conclama la assoluta spontaneità delle dichiarazioni rese da costui alla Polizia tributaria.
In ogni caso, anche a volere ritenere che tali dichiarazioni, in quanto non spontanee, siano nulle per violazione dell'art. 304 bis c.p.p. '30, va rilevato che tale nullita' non rientra tra quelle assolute e rilevabili in ogni stato e grado, ai sensi dell'art. 185, primo cpv. c.p.p. '30, bensi' tra quelle che vengono definite progressive o intermedie e che vengono sanate ove non dedotte - trattandosi nella specie di nullità da considerare verificatasi nella fase preistruttoria - prima delle formalità di apertura del dibattimento. Nella specie, l'eccezione di nullità è stata sollevata oltre il termine massimo, vale a dire solo dopo che erano state compiute le formalità d'apertura del dibattimento, le quali, a norma dell'art. 430 c.p.p. 1930, consistono negli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, alla presenza o all'assenza di testimoni, periti e interpreti e nella lettura delle imputazioni, adempimenti questi già pacificamente eseguiti nel momento in cui le difese degli imputati sollevarono l'eccezione di nullità. Le formalità di apertura del dibattimento devono ritenersi completate ed esaurite con la lettura delle imputazioni e la successiva dichiarazione del Giudice ha funzione meramente enunciativa e si limita a dare atto di quanto già avvenuto. Da ciò consegue che non può condividersi la tesi dei ricorrenti, secondo cui le formalità di apertura del dibattimento si completerebbero con la dichiarazione esplicita del Giudice, la quale assumerebbe un valore, per così dire, "costitutivo".
Passando ad analizzare i motivi di ricorso relativi all'aspetto, per così dire, "sostanziale" della vicenda, va rilevato che i problemi centrali del sollecitato sindacato di legittimità riguardano la prova dei fatti contestati e ritenuti dal Giudice a quo come ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (sub A ed E), di peculato (sub C) e di violazione della pubblica custodia di cose (sub G) e la esatta qualificazione giuridica di tali fatti.
Sul primo punto, osserva la Corte che la ricostruzione della vicenda, quale emerge dalla sentenza impugnata, si appalesa adeguata e logica ed è sorretta da elementi di prova di pregnante valenza, che non lasciano spazio a dubbi di sorta circa il coinvolgimento dei prevenuti nell'attività illecita finalizzata a orientare l'esito di alcune gare d'appalto di lavori pubblici verso un obiettivo predeterminato, quello cioè di favorire la "Silce s.p.a.", impresa che faceva capo al BO.
Il perseguimento di tale obiettivo aveva comportato, secondo i Giudici di merito, il passaggio obbligato attraverso l'attività di corruzione del RN, funzionario dell'Amministrazione pubblica committente e preposto alla procedura di gara, il quale, venendo meno ai propri doveri funzionali, aveva sottratto e manomesso le offerte segrete presentate dalle varie imprese concorrenti alle gare di cui si discute e aveva addirittura distrutto, quanto alla gara del 4.10.1988, l'offerta presentata dalla "Silce s.p.a.", sostituendola con altra, sulla quale era stata indicata la percentuale vincente di ribasso, ricavata proprio grazie alla violazione del segreto delle altre offerte.
Il sostegno probatorio di quanto testè sintetizzato è stato individuato nella ammissioni concordi, per lo meno con riferimento alla gara del 1988, degli imputati, nelle dichiarazioni del solo RN, quanto alla gara del 1985, nei dati oggettivi evidenziati da tutto il materiale acquisito in sede di perquisizione domiciliare e personale e dalla documentazione rilevata presso gli uffici della Provincia di Pordenone, nonché negli anomali movimenti in entrata sui conti correnti bancari del RN per gli anni 1986-1987-1988. In particolare, si è sottolineato che le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del RN avevano trovato puntuale ed oggettivo riscontro nell'evidente manomissione della documentazione relativa alle due gare incriminate e specificamente delle buste che contenevano le offerte, indice questo univoco della violazione della segretezza delle offerte medesime, nel rinvenimento, presso l'abitazione del RN, di frammenti di ceralacca, dell'offerta strappata e cestinata dell'impresa "Silce s.p.a.", degli appunti relativi ai nominativi degli altri concorrenti alla gara del 4.10.1988 e ai calcoli per la determinazione della media del ribasso d'asta. Si è anche aggiunto che la molla che aveva indotto il RN a venire meno ai propri doveri di ufficio e a operare così abilmente nel campo dell'illecito, per alterare l'esito di alcune gare d'appalto, nella sola prospettiva di favorire determinate imprese, non può che essere stato il denaro o altra utilità o la semplice promessa dell'uno o dell'altra, non essendo emersa alcuna diversa ragione plausibile che possa avere ispirato la condotta del predetto (la giustificazione difensiva di pregressi e consolidati vincoli di amicizia che avrebbero legato il RN al BO è risultata smentita, come efficacemente sottolineato in sede di merito, dalle modalità esecutive del fatto e del tenore di alcune intercettazioni telefoniche tra i due); d'altra parte - si è aggiunto - tale conclusione è in perfetta sintonia con i movimenti di denaro contante in entrata, nel periodo 1986-88, sui conti bancari del RN.
La forza persuasiva dell'esposto appurato argomentativo, immune da vizi logici, non può essere posta in discussione in questa sede e deve ritenersi una realtà processuale ormai definitivamente acquisita.
Correttamente le condotte articolate sub A ed E sono state inquadrate nel paradigma criminoso di cui agli art. 319 e 321 c.p. e non in quello più grave di cui all'art. 317 stesso codice. A questa ultima figura criminosa ha fatto riferimento il ricorrente BO, per defilarsi dal ruolo attribuitogli di corruttore, ma - al riguardo - i giudici di merito, nella ricostruzione fattuale della vicenda, hanno incisivamente sottolineato che i due imputati, l'uno da "intraneus" e l'altro da "extraneus", avevano agito in condizioni di assoluta parità, avevano cooperato tra loro in piena libertà di determinazione e nella prospettiva di una convergenza di interessi, individuabili - per il primo - nella ricezione di denaro o altra utilità o nell'accettazione della relativa promessa e - per il secondo - negli effetti conseguenti all'atto o agli atti contrari ai doveri di ufficio e che gli avrebbero assicurato l'aggiudicazione dell'appalto (cfr. pag. 29 sentenza I grado, richiamata da quella impugnata).
Quanto alla condotta rubricata sub C e consistita nella sottrazione dagli uffici dell'Amministrazione Provinciale delle buste contenenti le offerte segrete delle imprese concorrenti alla gara indetta per il 4.10.1988, nella manomissione delle stesse buste, nonché nella distruzione dell'offerta presentata dalla "Silce s.p.a." e nella sostituzione di tale offerta con altra compilata in modo fraudolento, osserva la Corte che in tutto ciò non si ravvisa la stessa materialità del contestato delitto di peculato. Ed invero, qualora vi sia, come nella specie, contestualità cronologica tra appropriazione (solo temporanea) e sottrazione o deterioramento o distruzione di alcuni atti o documenti della P.A., ma nella disponibilità, per ragioni di ufficio, del pubblico ufficiale, e qualora l'azione posta in essere da costui sia stata ispirata da solo scopo di violare la pubblica custodia dei detti atti a documenti, per conoscerne il contenuto, che doveva, invece, rimanere segreto, l'appropriazione temporanea deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella più complessa condotta unitaria finalisticamente individuata dallo scopo unico che animava "ab initio" la volontà e la coscienza dell'agente, condotta quest'ultima che va inquadrata nella fattispecie criminosa di cui all'art. 351 c.p., aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 2 e n. 9 c.p.. Nè osta all'operatività di tale norma incriminatrice la sua collocazione sistematica sotto il capo dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione, considerato che, se tale illecito per lo più viene commesso da soggetti estranei alla P.A., non può escludersi che a commetterlo sia anche, com'è accaduto nella specie, un intraneo, che agisca con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione rivestita (non a caso l'art. 351 c.p. esordisce con la parola "chiunque..."), ponendosi così completamente al di fuori del ruolo istituzionale affidatogli.
Agli effetti della specifica tutela penale apprestata dall'art.351 c.p., va precisato che, poiché la P.A., nel momento stesso dell'acquisizione della documentazione presentata dai partecipanti a una gara d'appalto, subentra anche nel potere-dovere di prendere in custodia e di conservare la documentazione medesima, ogni abusiva manomissione di questa da chiunque effettuata viola il bene giuridico protetto dalla richiamata norma e costituito proprio dall'interesse della P.A. ad assicurare la custodia ufficiale di quanto acquisito, perché funzionale ad un particolare aspetto della sua attività. Tale qualificazione giuridica, per altro, i Giudici di merito hanno dato all'analoga condotta rubricata sub G (sottrazione, deterioramento e distruzione della documentazione relativa alla Gara del 16.9.1986) e non può condividersi l'assunto secondo cui la stessa linea interpretativa non può essere estesa anche al fatto di cui al capo C, solo perché i documenti, prima di essere manomessi, vennero materialmente asportati dall'ufficio nel quale erano custoditi. È agevole, infatti, replicare che la sottrazione, in quanto strumentale alla violazione della custodia ufficiale degli atti, è condotta che espressamente rientra nella previsione dell'art. 351 c.p. ("Chiunque sottrae..."). Devesi, inoltre, chiarire che, contrariamente a quanto si legge nel ricorso del RN, a costui sono state accordate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, come univocamente si evince, al di là di quanto formalmente evidenziato nel dispositivo letto in udienza e corretto sul punto specifico, dall'entità e dal calcolo concreto della pena inflitta (cfr. sentenza impugnata alla prima e penultima pagina delle considerazioni in diritto).
Ciò posto, tenuto conto dell'incidenza che le circostanze attenuanti generiche, accordate ad entrambi gli imputati con giudizio di prevalenza (per il BO cfr. sentenza I grado), hanno sull'entità della pena edittalmente prevista per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e di violazione della pubblica custodia di cose e avuto riguardo al momento in cui è cessato l'iter consumativo di tali illeciti, ritenuti in continuazione tra loro (4.10.1988), devesi concludere che il termine di prescrizione degli stessi, considerato nella sua estensione massima per effetto delle cause interruttive, è interamente decorso alla data del 4.4.1996, ai sensi degli art. 157 n. 4, 158 e 160 c.p.. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio sul punto specifico con la formula corrispondente. Nel resto, i ricorsi vanno rigettati.
Riassuntivamente deve, infatti, rilevarsi:
a) inconsistente è la doglianza del RN circa l'asserita mancanza di prova sui danni subiti dalla parte civile:
l'Amministrazione Provinciale di Pordenone è sicuramente parte danneggiata, quanto meno sotto il profilo morale, dai reati consumati dagli imputati e ritenuti sussistenti in tutti i loro elementi costitutivi;
eventuali ed intuibili danni di natura patrimoniale dovranno essere apprezzati nella loro esatta entità, da determinarsi globalmente, dal competente Giudice civile, cui è stata rimessa la relativa liquidazione (cfr. sentenza I grado);
b) assolutamente generica e, quindi, inidonea ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità è la doglianza con la quale il BO, prosciolto per prescrizione dai reati sub E e G (come qualificato) e per amnistia da quello sub H (come qualificato), ha sollecitato l'assoluzione piena di merito dai medesimi illeciti;
c) la doglianza del BO circa il trattamento sanzionatorio riservatogli rimane assorbita dalla soluzione adottata in ordine alla pronuncia di condanna emessa in secondo grado, che va - come precisato - annullata senza rinvio.
A norma dell'art. 578 c.p.p. vigente, vanno confermate, per tutto quanto innanzi esposto in tema di responsabilità, le statuizioni della sentenza di merito concernenti gli effetti civili. Va disposta, infine, la rettifica del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che dallo stesso vanno eliminate le parole "... ed F". Tale indicazione è chiaramente frutto di una svista, considerato che sotto la lettere F è rubricato il reato di truffa aggravata, commesso il 16.9.1986, dal quale il BO ed il RN erano stati assolti, sin dal primo grado, per insussistenza del fatto, decisione questa che, in assenza di gravame del P.M., era divenuta irrevocabile, sicché non può trovare alcuna ragionevole giustificazione il proscioglimento in appello (inammissibile reformatio in peius) del solo BO dallo stesso reato, perché estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Qualificato il fatto di cui al capo C della rubrica come delitto di cui all'art. 351 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 e n. 9 c.p., annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di entrambi i ricorrenti in ordine ai reati sub A e C e nei confronti di RN EN anche in ordine ai reati sub E e G, quest'ultimo come qualificato dal Tribunale, perché estinti per prescrizione. Rettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che dallo stesso va eliminata l'espressione "... ed F".
Rigetta nel resto i ricorsi.
Conferma le statuizioni della sentenza concernenti gli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 1999