Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/1999, n. 10733
CASS
Sentenza 28 aprile 1999

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Sussiste il reato di violazione della pubblica custodia di cose(art.351 cod. pen.) e non quello di peculato(art.314 cod. pen.) qualora vi sia contestualità cronologica tra appropriazione (solo temporanea) e sottrazione o deterioramento o distruzione di alcuni atti o documenti della pubblica amministrazione - nella disponibilità,per ragioni d'ufficio,del pubblico ufficiale- e qualora l'azione posta in essere da costui sia stata ispirata dal solo scopo di violare la pubblica custodia dei detti atti o documenti, per conoscerne il contenuto che doveva, invece, rimanere segreto.In tal caso, infatti, l'appropriazione temporanea deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella più complessa condotta unitaria, finalisticamente individuata dallo scopo unico, che animava "ab initio" la volontà e la coscienza dell'agente inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 351 cod. pen. Ne consegue che, nella specie, la sottrazione, in quanto strumentale alla violazione della custodia ufficiale degli atti, rientra espressamente nella previsione dell'art. 351 cod. pen.

Le confessioni rese spontaneamente dall'imputato alla polizia giudiziaria non sono assoggettabili alla disciplina dell'art. 225 bis cod. proc. pen. del 1930, in quanto non possono equipararsi alle sommarie informazioni assunte a richiesta della polizia per il prosieguo delle indagini e ancora meno all'interrogatorio dello stesso imputato e non sono, quindi, assistite dal regime garantistico. Ne consegue che di dette confessioni spontanee il giudice legittimamente può tenere conto, perché non sono vietate da alcuna norma ne' sono sottoposte a formalità e non possono essere proibite a colui che vuole, per qualunque ragione, renderle. Consegue, altresì, che esse costituiscono un elemento indiziario storicamente certo, doverosamente raccolto dalla polizia giudiziaria e acquisito al compendio probatorio ed il giudice ne deve apprezzare il contenuto secondo il principio del libero convincimento e tenuto conto della verifica proveniente da riscontri di natura oggettiva(Principio affermato in relazione a procedimento disciplinato secondo le norme del codice di rito previgente).

La nullità per violazione dell'art.304 bis cod. proc. pen. del 1930, conseguente a dichiarazioni rese dall'imputato in assenza del difensore, non rientra tra quelle assolute e rilevabili in ogni stato e grado del processo bensì tra quelle intermedie che vengono sanate ove non dedotte - trattandosi nella specie di nullità da considerare verificatesi nella fase preistruttoria - prima delle formalità di apertura del dibattimento(Principio affermato in relazione a procedimento disciplinato secondo le norme del codice di rito previgente).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/1999, n. 10733
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10733
Data del deposito : 28 aprile 1999

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