Sentenza 21 dicembre 2016
Massime • 1
Agli effetti della specifica tutela penale offerta dall'art 351 cod. pen. (violazione della pubblica custodia di cose) l'espressione "cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio" va intesa con riferimento all'interesse dell'amministrazione all'inviolabilità delle cose ufficialmente custodite. La particolarità della custodia non si riferisce quindi al luogo, alla forma, o tanto meno al modo più o meno diligente con cui essa viene esercitata, bensì alla natura della cosa ed alla sua destinazione, onde il reato sussiste anche se in pratica la custodia sia inadeguata o negligente o del tutto trascurata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui la Corte di merito aveva qualificato come soggetti a particolare custodia alcuni fogli contenenti le domande prescelte per una successiva prova concorsuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2016, n. 4478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4478 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2016 |
Testo completo
04478 -17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 21/12/2016 Composta da: Sent. n. sez.2104 VINCENZO ROTUNDO - Presidente REGISTRO GENERALE MAURIZIO GIANESINI N.42781/2015 GIORGIO FIDELBO LU DI STEFANO ANGELO CAPOZZI -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO OM nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/01/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del LUCA TAMPIERI i to del preso.با اعلام این ایز che ha concluso per растеparte civile l'Aw. Jianluigi TIZZONI R l'Au volito la per Il ricorrente - Francesco ROTUNDO per RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato DO TO avverso la sentenza emessa il 19.7.2013 dal Tribunale di Pavia, in parziale riforma della decisione ha dichiarato il predetto responsabile del reato di cui al capo 1) (artt. 110, 351, 61 nn. 2 e 9 cod. pen., come originariamente contestato), rideterminando la pena inflitta e confermando nel resto la sentenza impugnata che aveva riconosciuto lo stesso imputato, altresì responsabile dei reati di cui ai capi 2) ( art. 326, comma 3, cod. pen.) e 3) (artt. 81 cpv., 48 e 368 e 368 cod. pen.), oltre le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, deducendo:
2.1. Errore materiale, del quale si chiede la correzione, del dispositivo della sentenza in relazione alla omessa revoca della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, della quale - in ogni peraltro si dà atto nella motivazione e la cui applicazione caso darebbe luogo a pena illegale.
2.2. Inosservanza degli artt. 516,517, 522 e 604 cod. proc. pen. in ordine alla riqualificazione del fatto contestato sub 1), ritenuto dal primo giudice, furto pluriaggravato. Innanzitutto, erroneo sarebbe l'assunto della Corte di merito secondo il quale l'operata riqualificazione assorbirebbe la doglianza mossa in appello avente ad oggetto la statuizione relativa al ritenuto furto pluriaggravato rispetto alla originaria contestazione ex art. 351 cod. pen., il cui accoglimento avrebbe dovuto determinare la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. ed impedito la valutazione di altri motivi di impugnazione. Del resto la sentenza di appello avrebbe reiterato l'errore del giudice di primo grado condannando l'imputato per un reato diverso da quello rispetto al quale era intervenuta sentenza di primo grado, senza porre l'imputato nelle condizioni di difendersi adeguatamente rispetto al fatto diversamente ritenuto.
2.3. Violazione degli artt. 192, 546 co. 1, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità che non si sarebbe fondata sulla efficacia dimostrativa delle prove di accusa, bensì sulle (sole) ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili quelle prospettate dalla difesa. In mancanza di una prova positiva di 1 colpevolezza che abbia ad oggetto le specifiche condotte sub 1) e 3) si è pervenuti ad un indifferenziato giudizio di condanna per tutte le ipotesi di reato ascritte. In particolare, quanto al capo 1), risulterebbe omessa la indicazione delle modalità attraverso le quali la condotta di sottrazione da parte del ricorrente solo o in concorso con ignoti si sarebbe - indubitabilmente incidente sulle qualità estrinsecata. Omissione dell'autore materiale della sottrazione nonché sulle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 9 e 625 n. 7 cod. pen. in relazione alle quali si registrerebbe una assenza grafica della relativa giustificazione. Inoltre, la circostanza che l'imputato non sia riuscito a dimostrare la veridicità della sua versione non implica la necessaria falsità delle accuse levate e, soprattutto, la sussistenza dell'ipotesi di calunnia così come rubricata. In particolare, indimostrata l'ipotesi della consegna dei fogli brevi manu da parte del IU ed esclusa l'apprensione diretta degli stessi da parte del ricorrente, quella adottata dalla sentenza risulterebbe una soluzione priva di riscontri assunta sulla base dell'unico indizio costituito dalla detenzione dei fogli da parte dell'imputato. Né soccorrendo a sorreggere il giudizio il contenuto della conversazione registrata dal TO all'insaputa del IU, la cui valutazione in termini indizianti sarebbe frutto di una mera congettura.
2.4. Erronea applicazione degli artt. 110,351 cod. pen. rispetto alla qualificazione della bozza dei quesiti concorsuali come oggetto suscettibile di particolare custodia. Emerge dalla prima sentenza che le domande mostrate ai candidati VI ed AM, definite dalla commissione giudicatrice nella seduta dell'8 novembre 2007, non furono le stesse poi sottoposte ai candidati in sede di prova, differenziandosi per tre quesiti su trenta. Cosicchè nel caso di specie, si trattava solo di una bozza riproducente il "file" originario rimasto nel computer del IU mentre le copie erano rimaste in cassaforte di fatto inutilizzate.
2.5. Erronea applicazione degli artt. 48,368 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità che non terrebbe conto della circostanza secondo la quale l'imputato si rivolse da un legale - l'avv. MORLOTTI - che, per quanto non operasse in quella circostanza in esecuzione di un mandato difensivo, di sua iniziativa decise di depositare un esposto a sua firma presso la Procura della Repubblica di Pavia. Né sarebbe configurabile l'ipotesi dell'autore mediato ex art. 48 cod. pen., posto che il predetto avvocato non era certo priva delle qualità professionali e degli strumenti tecnici idonei ad 2 analizzare la complessa vicenda sottopostale dal ricorrente, che alcun incarico ebbe a conferirle.
2.6. Inosservanza degli artt. 178,495, comma 2, 603, comma 2, cod. proc. pen., mancata assunzione di prova decisiva e vizio della motivazione con riguardo alla dedotta nullità della ordinanza del 27.2.2013 con la quale il Tribunale aveva revocato l'ammissione del consulente tecnico della difesa prof. Sartori, il quale aveva somministrato il test cognitivo IAT, e richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, non avendo riguardo detta consulenza le metodiche e le tecniche ex art. 188 cod. proc. pen. e trattandosi di una prova sicuramente incidente rispetto una motivazione incentrata sulla inattendibilità della versione dell'imputato.
2.7. Erronea applicazione degli artt. 62bis, 133 cod. pen. e vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche fondato su una mera asserzione di una architettata operazione ai danni del IU. Inoltre, trattandosi di fatti antecedenti alla novella del 2008, non dovrebbe ad essi applicarsi detta più severa normativa che esclude la sufficienza della incensuratezza ai fini in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che solo primo motivo merita accoglimento.
2. L'istanza di correzione di errore materiale è, in realtà, un motivo di annullamento della sentenza non potendosi ravvisare nell'omissione denunciata un mero errore materiale. 2.1. È nulla per contraddittorietà la sentenza quando vi sia conclamata discordanza tra motivazione e dispositivo, atteso il difetto di giustificazione in ordine ad una o più statuizioni contenute in quest'ultimo (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, D G, Rv. 265183).
2.2. Nella specie, la disposta conferma "nel resto" della prima sentenza ricomprende l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici statuizione che, pertanto, è in contrasto con la motivazione della stessa sentenza che, invece, ha rilevato l'erroneità dell'omessa revoca di detta pena.
2.3. Di qui, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa revoca della pena accessoria della interdizione 3 temporanea dai pubblici uffici conseguente alla pena in concreto irrogata, inferiore al limite di legge.
3. Gli altri motivi sono inammissibili.
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
4.1. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità dell'imputato in ordine al fatto sub 1) secondo la sua originaria qualificazione ai sensi dell' art. 351 cod. pen., considerando i fogli contenenti l'elenco delle domande concorsuali quali cose soggette a particolare custodia.
4.2. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio che deve essere assicurato all'imputato, - anche in ordine alla definizione giuridica del fatto, diversa conformemente all'art. 111, comma secondo, Cost., integrato dall'art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga 'a sorpresa e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (nella specie proposta avverso la sentenza di primo grado contenente la diversa qualificazione giuridica del fatto) (Sez. 5, n. 7984 del 24/09/2012,Jovanovic e altro, Rv. 254649).
4.3. Pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata nella specie nell'ambito della quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del medesimo fatto-reato originariamente ascrittogli, laddove come risulta dalla stessa sentenza impugnata la difesa aveva prospettato la correttezza di tale originaria qualificazione. E correttamente è stato ritenuto assorbito da tale decisione il motivo di appello che aveva dedotto analoga violazione del diritto di difesa per la riqualificazione del medesimo fatto operata dal primo giudice quale furto pluriaggravato. 4 5. Il secondo motivo è proposto per ragioni non consentite, quando non attinge profili di genericità.
5.1. Va osservato che la sua disamina non può prescindere dal devoluto in appello secondo quale da quanto risulta dalla sentenza impugnata la difesa aveva opposto alla ricostruzione dei fatti in - - la versione della consegna dei fogli da parte del IU esame - all'attuale imputato con riferimento all'incontro tra i due in data 20.11.2007, in occasione del quale tale consegna sarebbe avvenuta. E la sentenza rispondendo alla doglianza così formulata all'esito della - - disamina delle emergenze probatorie ha escluso senza vizi logici e - giuridici la fondatezza di tale versione difensiva facendo leva sulla - assenza di qualsiasi elemento che riconducesse ad un accordo tra il Comandante Giurato e l'imputato il possesso, da parte di quest'ultimo, dei fogli in questione.
5.2. Non risulta, quindi, che la difesa abbia devoluto in appello la questione di fatto circa il materiale impossessamento, al di fuori di detto accordo con il IU, di detti fogli che, pertanto, resta fissato in termini di illecita sottrazione.
5.3. Per quanto riguarda l'aggravante ex art. 61 n. 9 cod. pen. contestata, la relativa questione non è stata oggetto di devoluzione in appello.
5.4. Quanto alla ipotesi di calunnia sub 3), la questione proposta è generica, posta la irrilevanza al riguardo una volta esclusa la volontaria dazione da parte del IU - delle concrete modalità di illecita acquisizione dei fogli da parte del ricorrente.
6. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
6.1. Ai fini della sussistenza del reato di violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 cod. pen.), la qualificazione di cosa "particolarmente custodita" concerne, per l'identità della "ratio legis", tutte le categorie di beni menzionate nella predetta norma (corpo di reato, atti, documenti ovvero altra cosa mobile). La qualificazione di "cosa particolarmente custodita" può riguardare, quindi, una copia o un atto originale, in uno o più esemplari e spetta considerata l'autonoma funzione ad esso pertinente rispetto ad ogni altra comune copia documentale - all'esemplare dei rilievi della Corte dei conti che deve essere conservato nell'apposito Registro dei rilievi presso l'Ufficio provinciale del Tesoro. Il mancato inserimento in tale Registro di uno dei tre esemplari del rilievo della Corte dei Conti ovvero la successiva eliminazione di esso integrano, pertanto, il reato di cui all'art. 351 cod. 5 pen., indipendentemente dalla sussistenza degli altri due esemplari e dalla reperibilità dei medesimi presso la Corte dei Conti o nei fascicoli in cui sono riposti, sempreché detti comportamenti siano posti in essere volontariamente e con la coscienza della sottrazione del documento alla funzione per cui deve essere conservato (dolo generico) (Sez. 6, n. 4819 del 16/03/1993, Chirico, Rv. 194551); inoltre, agli effetti della specifica tutela penale offerta dall'art 351 cod pen (violazione della pubblica custodia di cose) l'espressione 'cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio' va intesa con riferimento all'interesse dell' amministrazione all'inviolabilità delle cose ufficialmente custodite. La particolarità della custodia non si riferisce quindi al luogo, alla forma, o tanto meno al modo più o meno diligente con cui essa viene esercitata, bensì alla natura della cosa ed alla sua destinazione, onde il reato sussiste anche se in pratica la custodia sia inadeguata o negligente o del tutto trascurata (Sez. 3, n. 1008 del 24/01/1975, Cellieri, Rv. 131933).
6.2. Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha qualificato i fogli in questione quali cose soggette a particolare custodia, in ragione del fatto che riproducevano la serie di domande prescelte per la prova scritta del concorso, come tali soggette a particolare riservatezza, a prescindere dalla cura con la quale erano custoditi dal Giurato, dall'esistenza di copie in cassaforte.
7. Il quinto motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto questione di fatto il coinvolgimento dell'avv. MORLOTTI non - sottoposta al giudice di appello.
8. Il sesto motivo è manifestamente infondato.
8.1. Va ribadito che la rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti. Ne consegue che va esente da critiche la sentenza nella quale siano indicati, in maniera logicamente accettabile, i motivi per i quali la riapertura della istruttoria G dibattimentale non si reputi necessaria o in ogni caso si appalesi come inidonea ad apportare elementi utili a contribuire alla formazione del convincimento del giudice stesso (Sez. 1, n. 8511 del 06/07/1992, Russo ed altri, Rv. 191507).
8.2. Pertanto, incensurabile è la decisione reiettiva in appello che fa leva sulla assorbente ragione della non indispensabilità - prospettata sin 6 dallo stesso motivo di gravame - della assunzione dell'atto di consulenza ai fini del decidere.
9. Il settimo motivo è generica quando non in fatto censura all'esercizio discrezionale dei poteri demandati al Giudice di merito nella specie, esente da vizi logici e giuridici, facendo leva sulla oggettiva gravità dei fatti commessi da un soggetto che riveste funzioni pubbliche. 10. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, pena che deve essere eliminata. Nel resto il ricorso seguendo l'autorevole recente orientamento di legittimità - sulla scindibilità dei motivi di ricorso (S.U. 2016, ric. Aiello, n.m.) - deve essere dichiarato inammissibile. 11. Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita Comune di Pavia che si stima equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, pena accessoria che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese nel grado della parte civile costituita Comune di Pavia che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso il 21.12.2016. Il Componente estensore Il Presidente Tincenso Retinulo Angelo Capozzi Vincenzo Rotundo sylelli DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 30 GEN 2017 IL DICAS M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R SUE P U H CORTE Flera Esposito O M E