Sentenza 6 febbraio 2013
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L'attività di individuazione delle impronte digitali mediante un sistema che, attraverso l'uso di un prodotto chimico, evidenzia e fissa le stesse non è assoggettato alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2013, n. 10350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10350 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/02/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 260
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 43776/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RL n. 19/8/1974;
avverso la sentenza n. 460 del 27/3/2012;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dai Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. ARICÒ GIOVANNI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 27 marzo 2012 confermava la condanna emessa il 18 dicembre 2007 in giudizio abbreviato dal gup presso il tribunale di Cagliari nei confronti di AN IA per detenzione a fine di spaccio di cocaina per il quantitativo di circa 500 g.
Il fatto risultava dimostrato dalle dichiarazioni del coimputato LL ER che aveva dichiarato di aver rubato la predetta partita di cocaina, che lui sapeva essere a disposizione del AN, nella abitazione in disponibilità del ricorrente sita in via Martini 5 di Iglesias. Disposta la perquisizione del predetto appartamento, questo risultava disabitato e vi veniva rinvenuto, nell'unico mobile presente, del materiale indicativo della preparazione di dosi di droga, tra cui in particolare dei frammenti di cellophane che in sede di indagini tecniche risultavano aver contenuto cocaina.
Gli ulteriori accertamenti tecnici effettuati dall'organo di polizia scientifica evidenziavano, su uno dei frammenti di cellophane, una impronta digitale compatibile con quella del dito mignolo di AN IA.
Si accertava, in base alla dichiarazione del proprietario dell'appartamento, che lo stesso era stato inizialmente oggetto di trattative per l'acquisto da parte proprio del AN;
per quanto non vi avesse fatto seguito l'acquisto effettivo, nel mese di aprile 2005 l'immobile era stato in effettiva disponibilità del AN cui venivano consegnate le chiavi a seguito di sostituzione della serratura.
La Corte di Appello, con riferimento agli specifici motivi di impugnazione, rigettava l'eccezione di nullità dell'esame dattiloscopico eseguito il 24 ottobre 2006 osservando:
- le operazioni di polizia giudiziaria concernenti il prelievo di impronte digitali in quanto atti irripetibili sono acquisiti al fascicolo del dibattimento e possono essere valutati quale prova anche senza procedere a perizia. La comparazione delle impronte, non richiedendo altro che accertamenti di dati obiettivi, rientra negli accertamenti ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen. per cui non si applicano le regole dell'art. 360 cod. proc. pen.. Inoltre, al momento del compimento dei rilievi, non era ancora individuato il presunto autore del reato.
Ribadiva conseguentemente la certezza del collegamento tra il ricorrente e la partita di droga rappresentata dalla presenza dell'impronta papillare e dalla disponibilità dell'appartamento in questione nel periodo del furto della droga, poco rilevando le apparenti contraddizioni del LL sulla precisa epoca del furto nel corso di Interrogatori tenuti a grande distanza temporale dai fatti. Peraltro, osservava la Corte, la testimonianza del proprietario dell'appartamento dimostrava con certezza la disponibilità delle chiavi in capo al ricorrente.
La Corte rigettava anche le questioni in tema di determinazione della pena, osservando che non sussistevano ragioni specifiche che giustificassero la applicazione delle attenuanti generiche e confermava non configurabilità della continuazione con i diversi fatti giudicati con diversa sentenza, non potendosi ritenere, peraltro a fronte di affermazioni apodittiche della difesa, la connessione con il delitto associativo ed altri singoli delitti di droga commessi in un contesto diverso da quello per il quale si procede, frutto invece di una iniziativa autonoma del ricorrente. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore di AN che, con primo motivo, deduce la violazione di legge per nullità dell'esame dattiloscopico eseguito il 24 ottobre 2006. Rileva che proprio il pubblico ministero aveva disposto di procedere con avviso ai difensori, erroneamente indicando il difensore di ufficio nonostante fossero già stati nominati difensori di fiducia. La difesa aveva eccepito fin dall'interrogatorio di garanzia la nullità, affermando che l'accertamento dattiloscopico, attesa la modifica fisica del reperto, dovesse svolgersi con le garanzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen.. Sul punto, la Corte di Appello non aveva risposto, formulando osservazioni soltanto sulle modalità di prelievo delle impronte ma non sulle successive modalità di esaltazione delle stesse per poterle utilizzare.
Con secondo motivo deduce la violazione degli artt. 546 e 192 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione perché, accertata la disponibilità dell'immobile da parte del AN per un breve periodo di tempo, non si è tenuto conto della possibilità che la busta toccata dal ricorrente fosse poi stata utilizzata da altri per lo stupefacente. Rileva la diversa epoca del furto indicata dal LL e le dichiarazioni rese da questo in ordine alla esistenza di altre persone il cui intervento temeva quale reazione al furto di stupefacente. La Corte, quindi, non aveva valutato le argomentazioni difensive in ordine alla esistenza di elementi a carico di diversi soggetti.
Con terzo motivo contesta la mancata applicazione della disciplina della continuazione con diversa sentenza non avendo la Corte valutato il ruolo di custode del AN per conto della organizzazione di cui si riteneva essere un componente.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto limitatamente alla applicazione della disciplina della continuazione.
Il primo motivo è infondato.
La difesa insiste nella eccezione di inutilizzabilità già formulata in corso di giudizio rilevando che la Corte di Appello ha offerto una risposta su un diverso profilo. Ciò che la difesa contestava, non era l'attività di comparazione delle impronte digitali ma l'attività di "ricerca e successiva esaltazione di una possibile impronta latente sulla busta di nylon (reperto 5/C)" ovvero l'individuazione della impronta digitale rispetto alla quale poi effettuare la comparazione.
Questo perché, secondo la difesa, la circostanza che la impronta non sia stata rilevata con immediatezza con metodi "tradizionali" che lasciano invariato il reperto ma sia stato utilizzato un sistema che, mediante l'utilizzazione di un prodotto chimico, evidenzia e fissa l'impronta, ha conseguenze sulla disciplina applicabile per la raccolta della prova.
Secondo la difesa, quindi, in questo caso non ci troveremmo di fronte ad un comune accertamento ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., che per sua natura non deve richiedere una attività di elaborazione per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche, ma di fronte ad una vera e propria accertamento tecnico ai sensi degli artt.359 e 360 cod. proc. pen.. Inoltre afferma che tale attività tecnica sul reperto lo modifica in modo definitivo per cui non è attività che possa più essere ripetuta;
in conseguenza, era necessario applicare la disciplina di cui all'art. 360 per gli accertamenti tecnici non ripetibili;
peraltro, osserva, lo stesso pubblico ministero, consapevole di tale situazione, aveva disposto darsi avviso ai difensori per la attività tecnica di esaltazione dell'impronta, individuando, però, erroneamente il difensore del ricorrente.
Chiarito quindi quale sia l'ambito della eccezione formulata dalla difesa, la stessa risulta del tutto infondata perché basata su un errore nella interpretazione dell'art. 360 cod. proc. pen.. La disposizione sugli accertamenti tecnici non ripetibili riguarda la attività di accertamento tecnico probatorio fatta su cose soggette a modificazione, sia di per sè (il passaggio del tempo e le conseguenza sullo stato dei luoghi etc.) che per il carattere distruttivo del tipo di accertamento svolto sul reperto. Ma si tratta di cosa ben diversa dalla attività operativa di prelievo di campioni, di individuazione dell'oggetto esaminare etc.. La attività cui fa riferimento il difensore consiste in una attività, certamente tecnicamente elaborata, che serve a far esaltare un'impronta non altrimenti visibile. E, anzi, questa modalità di acquisizione del campione vale a rendere ancor più facilmente ripetibile il successivo accertamento. L'accertamento, rispetto al quale va valutata la ripetibilità, con riferimento alle impronte, consiste nella comparazione. A prescindere che quest'ultima è attività che rientra di fatto nella mera "osservazione" e non richiede specifiche attività tecniche, proprio grazie all'attività di recupero e conservazione del reperto l'accertamento è ripetibile. L'accertamento è ripetibile, quindi, quando la cosa da esaminare conservi nel tempo le proprie caratteristiche e possa essere sottoposta a nuovo esame. Nel caso di specie lo è, avendo l'attività tecnica di esaltazione della impronta consentito la sua migliore visibilità e conservazione.
SI tratta di questione del tutto analoga a quella del prelievo di campioni di polvere da sparo;
tale attività di prelievo, con "stub", "tampone" etc., una volta svolta non è ripetibile, non per questo deve essere effettuata con le garanzie dell'art. 360 cod. proc. pen. perché l'attività tecnica cui fanno riferimento gli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. è quella, successiva, dell'esame delle particelle prelevate. Per questo esame si porrà il problema della ripetibilità o meno, laddove il campione venga alterato o distrutto durante l'esecuzione delle analisi.
Quindi, essendo l'eccezione riferita alle modalità di prelievo dell'impronta, la stessa è infondata perché si trattava di attività che in ogni caso poteva essere svolta senza previo avviso al difensore, poco importa che il pubblico ministero avesse comunque dato disposizione di dare comunque tale avviso.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte ha ricostruito con motivazione adeguata e logica la responsabilità del ricorrente sulla base di vari indizi che confermano pienamente la dichiarazione accusatoria del coimputato. Il ricorso, peraltro, non individua carenze o illogicità della motivazione ma propone una lettura alternativa dei medesimi indizi, invero palesemente poco plausibile, chiedendo, quindi un nuovo apprezzamento del materiale probatorio che è però precluso in sede di legittimità. Deve, invece, essere accolto il terzo motivo relativo al mancato riconoscimento della disciplina della continuazione tra il reato in oggetto e i fatti per i quali è intervenuta condanna della Corte di Appello di Cagliari il 2 febbraio 2008.
La Corte ritiene di dover escludere che vi siano elementi indicativi del medesimo disegno criminoso ritenendo che i fatti per cui si era proceduto nel diverso processo erano commessi nell'ambito delle attività di un'associazione criminale mentre, nel caso di specie, il reato "risulta essere stato commesso dal solo imputato in forma del tutto estemporanea come frutto di una autonoma determinazione". Invero tale affermazione non trova alcuna conferma in elementi indicati nella motivazione ed anzi, da quanto riferito dal LL, risulterebbero anche altre persone interessate al furto dello stupefacente, ragione per ritenere che non si trattasse di singola iniziativa del LL. Se, poi, come riferisce la difesa in sede di ricorso facendo riferimento al contenuto della sentenza Corte d'Appello 2 febbraio 2008 (non valutato nella sentenza qui impugnata), il ruolo del ricorrente nelle altre vicende per le quali è stato condannato era quello di custode dello stupefacente, il fatto oggi giudicato presenta certamente caratteri comuni. Pertanto, a fronte della specifica deduzione della difesa, non risulta adeguatamente valutata l'ipotesi di sussistenza di continuazione. Con riferimento a tale motivo il ricorso deve trovare accoglimento. Il giudice di rinvio dovrà valutare e motivare compiutamente sulla sussistenza o meno della continuazione con i diversi fatti giudicati separatamente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla riconoscibilità della continuazione del reato e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte, di appello di Cagliari. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2013