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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1654/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia,
n. 6453/2020 vertente
TRA
la (codice fiscale ), e per essa, nella sua Parte_1 P.IVA_1
qualità di procuratrice, la (codice fiscale Parte_2
) appartenente al elettivamente P.IVA_2 Controparte_1
domiciliata in Napoli (NA), alla Via Depretis n. 102 presso lo studio dell' avv.
Eugenio Moschiano (codice fiscale ), da cui è CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLANTE E
(codice fiscale ) e (codice CP_2 CodiceFiscale_2 CP_3
fiscale , elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla CodiceFiscale_3
Via Riviera di Chiaia 242, presso lo studio degli avvocati Gianluigi Piscitelli
[...]
) e Gianluca Tuccillo ), da cui sono C.F._4 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 201/2012 emesso su ricorso della
[...]
il Tribunale di Napoli Sezione Distaccata Ischia, Parte_3
ingiungeva nei confronti di e di , in solido fra loro, la CP_3 CP_2
condanna al pagamento della somma di € 86.000,00, oltre interessi convenzionali e spese della procedura, a titolo di saldo passivo del conto corrente bancario n. 23427.51, acceso in data 1° aprile 2009 dalla società Surgel Food
s.r.l., a sua volta garantita dagli ingiunti in qualità di fideiussori.
I.2. Avverso detto decreto ingiuntivo - con atto di citazione per l'udienza del 10 luglio 2013, notificato in data 21 marzo 2013, nei confronti della
[...]
, quale rappresentante della Montepaschi di Controparte_4
Siena S.p.A - e proponevano opposizione deducendo: CP_2 CP_3
a) carenza di prova scritta idonea all'emanazione del DI;
b) inesistenza della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale;
c) inapplicabilità delle commissioni di massimo scoperto;
d) illegittimità dapitalizzazione trimestrale degli interessi;
e) usurarietà tassi applicati al rapporto;
f) nullità e/o inefficacia fideiussioni;
g) illegittimità segnalazione in Centrale Rischi.
Chiedevano al Tribunale di Napoli di volere:
“IN VIA PRELIMINARE
I) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 201/012, oggetto della presente opposizione e/o, comunque, revocarlo e/o dichiararlo inefficace,
NEL MERITO
II) accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del/i contratto/i di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul conto corrente ordinario n. 23427,51, chiuso in data 12.04.2011, nonché sui conti
anticipi п. 6,69, n. 24684,79, 11, 25754,58, п. 25755,51 e n. 6517299,63., sopra indicati presso la filiale di Ischia Ponte della Banca opposta, particolarmente in rela zione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della commissione
di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. "giorni valuta", dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
III) Determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
IV) Accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia e l'infondatezza di ogni e qualsivoglia pretesa della banca opposta per interessi ultralegali, spese, commissioni, competenze ed errata applicazione delle valute (già dalla stesse illegittimamente addebitati ed
incassati) per tutto quanto sopra dedotto ed anche per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419,
2° comma c.c., della applicazione del tasso sostitutivo ex lege senza capitalizzazione alcuna ed, in caso di superamento del tasso soglia, con l'effetto
ai sensi dell'art. 1815, 2° com-ma, c.c. della disapplicazione di qualsiasi tasso;
V) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato con apposita C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto intercorso tra Banca opposta e la al limitato fine di Parte_4
escludere l'esistenza di ogni e qualsiasi credito della banca opposta verso gli attuali opponenti;
VI) accertare e dichiarare, per l'effetto, che i fideiussori, sigg.ri CP_3
e , nulla devono alla banca opposta sia l'inesistenza
[...] Parte_5
dell'obbligazione garantita, sia per l'inesistenza di valide fideiussioni da considerarsi, comunque, estinte per fatto e colpa della banca opposta;
VII) In ogni caso, condannare la banca opposta al risarcimento dei danni
che possano derivare ai garanti opponenti, in relazione agli artt. 1337, 1338,
1366, 1375 c.c., anche a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi presso la Banca d'Italia a motivo
del rischio a sofferenza falsamente qualificato e quantificato, danni da determinarsi in via equitativa;
VIII) Condannare in ogni caso la banca opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso di C.p.a. ed I.V.A. come per legge ed oltre le spese di giustizia, espressamente dichiarate e quantificate in € 338,00, con riferimento al capitale portato nel decreto opposto e dei relativi accessori, compreso nello scaglione tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.”
II.1. Con un secondo decreto ingiuntivo n. 7418/2013, emesso su ricorso della , il Tribunale di Napoli- II Sezione Civile Parte_6
ingiungeva nei confronti della società e dei suoi Parte_4
garanti, e la condanna al pagamento di € 214.300,00, CP_3 CP_2
oltre interessi e spese legali, a titolo di ripetizione dell'importo di 18 assegni bancari, versati dalla correntista sul conto corrente n. 23427.51, su di esso accreditati, ma poi risultati privi di provvista.
II.2. Avverso il secondo D.I. – con citazione per l'udienza del 6 maggio
2'14, notificata il 30 gennaio 2014- proponevano opposizione e CP_3
, nei confronti della deducendo: a) CP_2 Parte_3
carenza di prova scritta idonea all'emanazione del decreto ingiuntivo e alla concessione dalla provvisoria esecuzione;
b) inesistenza della pretesa avversa fondata sugli assegni in suo possesso;
c) necessità di procedere alla compensazione del preteso credito con il maggiore importo degli indebiti oggettivi addebitata dalla banca apposta sui conti della società garantita;
d) nullità/inefficacia delle fideiussioni attribuite agli opponenti, e) violazione da parte della banca opposta del principio di buona fede dettato dall'ordinamento e sua conseguente responsabilità per danni.
Chiedevano al Tribunale di Napoli:
“IN VIA PRELIMINARE: Risultando evidente che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in forma provvisoriamente esecutiva nei confronti degli opponenti senza che sussistessero "ab origine" i presupposti per la concessione della relativa clausola, per cui il Giudice del giudizio di opposizione può revocare la clausola di
provvisoria esecuzione e conseguentemente, disporre (se iscritta, riservandosi gli opponenti di svolgere gli opportuni accertamenti al riguardo)la cancellazione dell'ipoteca iscritta ai sensi dell'art, 655 c.p.c. (in tal senso cfr. Tribunale di
Ancona 18.02.2003 in Foro It.2003, 1, 1589), voglia l'Il.mo Sig. Giudice
Istruttore, prima di ogni altro provvedimento, disporre la revoca della concessa provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli attuali
opponenti, ovvero, in subordine, la sua immediata sospensione ai sensi dell'art.
649 c.p.c.;
Riferire all'Il.mo Sig. Presidente del Tribunale perché disponga, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., la riunione del presente giudizio a quello pendente tra le stesse parti avanti al Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, R. G. n.
220/2013, Giudice
Dr.ssa Valletta Daria, la cui udienza di prima comparizione, fissata per il
10.07.2013, non si è tenuta ed è stata rinviata di ufficio al 4.10.2013 e quindi, ulteriormente e sempre di ufficio ed
"in prosieguo di prima udienza" al 17 marzo 2014;
3. revocare o, comunque, dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo n.
7418/2013 oggetto della presente opposizione;
NEL MERITO: accertare e dichiarare, al limitato fine di escludere l'esistenza di ogni e qualsiasi credito della banca opposta verso gli attuali op-ponenti, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto, che la banca opposta non vanta, verso la debitrice principale e, conseguentemente, verso i suoi Parte_4
fideiussori, il preteso credito di € 214.300,00, rappresentato dan. 18 assegni
"accolti dalla banca al salvo buon fine, tutti tornati insoluti e protestati alla scadenza".
In subordine, accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia e l'infondatezza di ogni e qualsivoglia pretesa
della banca opposta per interessi ultralegali, spese, commissioni, competenze ed errata applicazione delle valute (già dalla stessa illegittimamente addebitati ed incassati) per tutto quanto sopra dedotto ed anche per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419,
2° comma c.c., della applicazione del tasso sostitutivo ex lege senza capitalizzazione alcuna ed, in caso di superamento del tasso soglia, con l'effetto
ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c. della disapplicazione di qualsiasi tasso e, conseguentemente e per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere ed il saldo finale (al netto del riaccredito degli indebiti oggettivi operati dalla banca nel corso del rapporto) tra le parti, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato con apposita C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto intercorso tra Banca opposta e la
[...]
(sempre al limitato fine di escludere l'esistenza di ogni e Parte_4
qualsiasi credito della banca opposta verso gli attuali opponenti). IN OGNI CASO:
1. accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta estinzione delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti in favore della banca opposta
a garanzia delle obbligazioni verso la stessa assunte dalla
[...]
e la loro liberazione per fatto e colpa della banca Parte_4
garantita, dichiarando che i fideiussori, sigg.ri e CP_3 [...]
, nulla devono alla banca opposta sia per l'inesistenza Pt_5
dell'obbligazione garantita, sia per l'inesistenza di valide fideiussioni;
2. condannare la banca opposta al risarcimento dei danni che possano
derivare ai garanti opponenti, in relazione agli artt.
1337, 1338, 1366, 1375 c.c. e 96 c.p.c., anche a seguito della illegittima utilizzazione del titolo esecutivo temerariamente ottenuto per iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, ovvero altre iniziative poste in essere in danno degli opponenti;
3. Condannare la banca opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso di C.p.a. ed I.V.A. come per legge
ed oltre le spese di giustizia, espressamente dichiarate e quantificate in € 357,00, con riferimento al capitale portato nel decreto opposto
e dei relativi accessori, compreso nello scaglione tra € 52.000,00#. ed € 260.000,00#”
II.3.Si costituiva la Banca opposta in entrambi i giudizi di opposizione a
D.i., la quale impugnava quanto dedotto e richiesto da parte avversa perché
inammissibile, improcedibile e infondato in fatto e indiritto e insisteva per la pretesa creditoria così come dedotta in sede di ricorso per ingiunzione di pagamento, concludendo per la vittoria delle spese del giudizio.
II.4. Attribuite le due cause ad un unico magistrato, questi ne disponeva la riunione con provvedimento del 29 novembre 2017, svolte la ritenuta opportuna attività istruttoria, con sentenza n. 6453/20 pubblicata l'8 ottobre
2020 il Tribunale di Napoli, Sez. Distaccata di Ischia, così definitivamente provvedeva:
“
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 201/12, emesso da questa Sezione
Distaccata;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 7418/13, emesso in forma esecutiva dalla II
Sezione Civile di questo Tribunale;
3. rigetta la domanda risarcitoria formulata dagli opponenti;
4. dichiara inammissibile ogni altra domanda formulata dagli opponenti;
5. condanna la convenuta alla refusione di due terzi delle spese di lite, che, già compensata la parte restante, sono liquidati ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
260.000,01 a € 520.000,00), in complessivi € 660,00 per esborsi ed € 10.000,00
per compensi (dei quali € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da distarsi in favore dell'avv. Gian Pietro Cocchi, anticipatario;
6. liquida con separato decreto le spese di CTU;
7. pone definitivamente a carico della convenuta/opposta le spese di CTU.” cfr.
pag. 15, sentenza di primo grado) III.1.Avverso tale sentenza - con citazione per l'udienza del 20 luglio
2021, notificata in data 6 aprile 2021 - proponeva appello la Parte_1
precisata in via preliminare la titolarità del credito e la conseguente
[...]
legittimazione attiva a seguito di passaggi societari, articolava i motivi di gravame di seguito rubricati:
I Motivo: “Erroneità della decisione circa la esatta qualificazione del contratto di garanzia: errata interpretazione delle clausole di cui al relativo contratto – violazione dell'art. 1362 e seguenti c.c.” (cfr. pag. 13 dell'appello);
II. Motivo:“Erroneità della decisione nella parte in cui ritiene estensibile anche al contratto autonomo di garanzia le eccezioni afferenti il rapporto di base
e nello specifico nullità tasso interesse ultralegale, anatocismo, illegittimità commissione di massimo scoperto. Assoluta inammissibilità eccezione di compensazione da parte dei garanti autonomi” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello);
III.Motivo: “Insufficienza ed erroneità della motivazione con riferimento alle eccezioni di nullità rilevabili dal fideiussore: erronea applicazione del comma
II art. 127 TUB" (cfr. pag. 28 dell'atto di appello);
IV. Motivo: “Erroneità della decisione nel ritenere nullo il contratto di conto corrente sottoscritto solo dalla cliente: errata applicazione dei principi normativi in materia” (cfr. pag. 32 dell'atto di appello);
V. Motivo: “Erroneità della decisione per avere ritenuto ammissibile la compensazione esercitata dai garanti: violazione degli articoli 1241 e seguenti
codice civile” (cfr. pag. 38 dell'atto di appello).
Chiedeva in totale riforma dell'impugnata decisione di: “in via principale:
1) In accoglimento del presente atto di appello revocare e riformare la medesima sentenza e per l'effetto rigettare integralmente o parzialmente le spiegate opposizione con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi nn.
201/2012 e 7418/2013; in via gradata:
2) Condannare in ogni caso gli opponenti al pagamento delle somme che
l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà provate in corso di causa in favore della cessionaria In via istruttoria 3) Per l'ipotesi di accoglimento dei Parte_1
motivi di appello si chiede, altresì, alla luce di tutte le richieste e difese formulate nel giudizio di primo grado dalla società Parte_3
con specifico riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale, che la
[...]
Corte voglia disporre una nuova consulenza contabile affinchè si proceda alla rideterminazione del credito vantato dalla società Parte_1
secondo i giusti criteri.” (cfr. pag. 42, atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 30 giugno 2021, si costituivano in giudizio e , i quali, in via preliminare, CP_3 CP_2
chiedevano di dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio ex art. 305 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e , nel merito, rigettare l'impugnazione perché infondata, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 20 febbraio 2025, celebrata in modalità cartolare, le parti depositavano note in sostituzione di udienza e la Corte assegnava la causa in decisione con i termini ridotti (40+ 20) ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusioni.
Alla scadenza, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica a cura di entrambe le parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare va rilevato che, quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., eccepita dagli appellati, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. 15.4.2019 n.10422).
Pertanto, ogni accertamento in proposito è da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e la ordinanza di inammissibilità ex art.348
bis c.p.c. “ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità” (Cass.
1.6.2020 n.10409). 2.Va altresì disattesa l'eccezione, sollevata dagli appellati, relativa alla intervenuta estinzione per tardiva riassunzione del processo ex art. 305 e 307
c.p.c.
Al riguardo giova rammentare che, in caso di interruzione automatica del processo ( ad esempio per morte del procuratore costituito di una delle parti in causa) il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione (cfr.
Cass. n. 15004/ 2024), che, nel caso in esame ( ove peraltro l'interruzione del processo non è stata mai dichiarata) può ritenersi sia stata acquisita con il semplice deposito in sede giudiziale del ricorso in riassunzione.
Va soggiunto che, pur a volere ritenere che il nuovo procuratore costituito, avv. Eugenio Moschiano, della parte interessata alla riassunzione abbia avuto conoscenza dell' evento interruttivo “aliunde” - il che, secondo taluna giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 13900/2017) non sarebbe neanche sufficiente ai fini della interruzione del processo e della successiva riassunzione- a seguito della mancata notifica a mezzo PEC di altra impugnazione al defunto avv. Gian Pietro Cocchi, effettuata in data 1° febbraio
2021, comunque la riassunzione del presente giudizio, ad opera del nuovo difensore costituito, sarebbe intervenuta tempestivamente con il deposito del ricorso in riassunzione in data 13 febbraio 2023.
Al riguardo, la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che: “la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi
l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art.
156 c.p.c.,quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si
intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art.
291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 6921/2019, conf. Cass. n. 30802/2023).
Non hanno dunque alcun pregio le ulteriori deduzioni difensive in merito espresse dagli appellati.
3. Venendo al merito della causa, il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, dopo aver qualificato il contratto stipulato tra gli odierni appellati,
e , e l'istituto di credito, CP_3 CP_2 Parte_3
quale semplice fideiussione, e dopo avere premesso che “Il rapporto esistito fra le parti è disciplinato dal contratto di conto corrente bancario n. 23427.51,
stipulato l'1.4.2009 e chiuso il 15.6.2011” e che “l'art. 117 d. lgs. n. 385/93 prevede a pena di nullità, per i contratti bancari, la redazione in forma scritta;
sebbene questa a sua volta presupponga, ai sensi dell'art. 1326 c.c., lo scambio con tale modalità di proposta e accettazione, occorre conformarsi al criterio interpretativo espresso dalla S.C. con riferimento alla norma del tutto analoga contenuta nell'art. 23 d. lgs. n. 58/98, per il quale l'osservanza di tale prescrizione formale è assicurata anche dalla sola redazione per iscritto del testo
negoziale, purché sottoscritto da parte dell'investitore (ovvero, nel caso di specie, del correntista), consegnato in copia allo stesso e seguito da comportamenti concludenti tenuti dalla sua controparte (v. Cass., S.U., n.
898/2018)” (pag.5, sent. primo grado) ha ritenuto non assolto l'onere probatorio circa il rilascio della copia al correntista, come prescritto dall'art. 117, c. I, T.U.B.
e, pertanto, ne ha dichiarato la nullità, così come comminata dall'art. 117, c. III,
T.U.B.
Dalla nullità del contratto di conto corrente bancario, il Tribunale di Napoli ha fatto derivare molteplici conseguenze in ordine alla determinazione del saldo finale e delle connesse posizioni di credito e di debito delle parti.
In particolare ha ritenuto che:
a) ”nessuna capitalizzazione degli interessi scaduti può avere luogo, in
quanto vietata in via generale dall'art. 1283 c.c., a sua volta non derogato, nella fattispecie concreta, da alcuna valida pattuizione negoziale”;
b) “la commissione di massimo scoperto, al pari delle altre spese previste in contratto, non può essere addebitata al correntista, in quanto oggetto di una clausola compresa in un contratto invalido e non seguita da alcuna
successiva pattuizione in tal senso”;
c) “il tasso d'interesse non può essere determinato secondo le previsioni negoziali, da reputarsi invalide, né secondo i criteri sostitutivi contenuti nell'art. 117, c. VII, dettati per le diverse ipotesi di nullità parziale CP_5
contemplate dai commi IV e VI, ma secondo il saggio legale, ai sensi della disposizione generale contenuta nell'art. 1224 c.c.; avendo, tuttavia, gli opponenti invocato soltanto l'applicazione, per loro meno favorevole, dei
suddetti tassi sostitutivi, ad essi occorre riferirsi nella determinazione del saldo”. (cfr. pag. 8 sentenza).
Essendo stato riscontrato, alla stregua delle suindicate deduzioni, un saldo finale a credito pari ad € 257.900,49, il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo n. 201/12 ed ha ritenuto assorbite tutte le altre questioni ad esso relative.
Al contempo, ha revocato anche il decreto ingiuntivo n. 7418/13, sulla scorta dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dai fideiussori e e, infine, rigettato e dichiarato inammissibili le ulteriori domande CP_2 CP_3
sollevate dagli opponenti in primo grado.
4.Con il primo motivo di appello -rubricato “Erroneità della decisione circa la esatta qualificazione del contratto di garanzia: errata interpretazione delle
clausole di cui al relativo contratto - violazione dell'art. 1362 e seguenti cc”- la assume l'erroneità della sentenza laddove, dopo una disamina Parte_1
in termini generali del contratto autonomo di garanzia, ha ritenuto che la garanzia sottoscritta dagli opponenti non fosse inquadrabile nella relativa fattispecie “ per il mancato riferimento nella relativa convenzione contrattuale alla rinuncia da parte del garante a formulare le eccezioni derivanti dal rapporto
principale” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello).
Di contro, l'istituto di credito, nell'assunto che la fideiussione in atti fosse contratto autonomo di garanzia, sulla scorta delle clausole di cui ai n. 7, 8 e 10 sostiene che «è assolutamente incontrastabile la qualificazione della garanzia sottoscritta dagli opponenti nella fattispecie del contratto autonomo di garanzia
e per l'effetto la sentenza sul punto va integralmente riformata» (cfr. pag. 21 atto di appello)
Il motivo va rigettato perché infondato.
4.1. In via preliminare, occorre, seppur brevemente, far luce, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sui tratti caratterizzanti le figure contrattuali della fideiussione e della garanzia autonoma, per poi, valutare, nel caso di specie, la corretta qualificazione giuridica dei contratti oggetto di controversia.
Come noto, il contratto autonomo di garanzia, riconducibile all'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha lo scopo di tenere indenne il debitore dalle conseguenze derivanti dal mancato adempimento della prestazione a carico del debitore principale. Al contrario, il contratto di fideiussione, regolato dagli artt.
1936 e ss. c.c., garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale, data l'identità tra la prestazione del debitore e quella dovuta dal garante.
Più precisamente, la causa concreta del contratto di garanzia autonoma consiste nel trasferire, in capo al garante, il rischio economico del creditore, relativo al mancato adempimento della prestazione da parte del debitore principale (cfr. c. cass., ord. N.8874 del 31.04.2021)
Nel caso della fideiussione, invece, ciò che si manifesta è l'elemento dell'accessorietà, tutelando l'interesse a un corretto adempimento della medesima obbligazione principale. Ne consegue che, mentre il fideiussore funge da sostituto del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo è completamente indipendente da quella principale, essendo qualitativamente diversa e non necessariamente sovrapponibile all'obbligazione garantita. Essa si concentra, infatti,
sull'indennizzo del creditore insoddisfatto attraverso il pagamento tempestivo di una somma di denaro commisurata al rischio economico che il creditore sopporta nel caso di mancato o parziale adempimento del debitore principale.
Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr. C.Cass., n.19693 del 17.06.2022), laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. C.cass., n.15108 del 17.06.2013).
4.2 Ebbene, sotto entrambi i profili, a parere di questa Corte, la garanzia di cui si discute non può qualificarsi come “autonoma”.
All'uopo, giova rammentare che in tema di contratto autonomo di garanzia, la Corte di Cassazione, si è espressa nel senso che «l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto
all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto» (cfr. c.cass., n.4717 del 19.02.2019).
Dunque, tenendo conto dell'orientamento summenzionato, non basta –
contrariamente a quanto affermato dall'appellante - il semplice utilizzo di formule quali “pagamento a prima richiesta” per far venir meno l'accessorietà della garanzia, ma è necessario che tale volontà si evinca dall'analisi complessiva delle clausole contrattuali.
Nello specifico, dall'analisi dell'oggetto della garanzia in esame, non si evince la finalità di mera copertura del rischio economico, non presentandosi come distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale (circostanza che potrebbe invece giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma). Al contrario, la garanzia si rivela strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Sul punto, non appare rilevante - come, invece, sostenuto dall'appellante
- l'inserimento dell'art. 7 che, lungi dall'essere una clausola di pagamento << a semplice richiesta e senza eccezioni >>, risulta essere una mera clausola solve et repete ex art. 1462 c.c., da cui consegue la possibilità, per i garanti, di opporre al creditore le eccezioni concernenti il rapporto principale, anche se in un momento successivo rispetto al pagamento. Tale clausola non risulta, quindi, affatto incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante (sia pure dopo l'avvenuto pagamento) possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale (mentre nel contratto autonomo di garanzia, il garante, una volta effettuato il pagamento, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale -cfr. sul punto Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8324 -).
Parimenti, si pone in coerenza con la natura accessoria della garanzia l'art
8 c.d. “clausola di sopravvivenza”, che vale ad estendere la fideiussione, in caso di invalidità del rapporto principale, agli obblighi restitutori nascenti dalla già avvenuta erogazione di somme (che divengono indebite), atteso che, con tale clausola le parti prevedono, essenzialmente che, ove l'obbligazione principale sia dichiarata invalida, la fideiussione resti comunque efficace, al fine di garantire la restituzione delle somme comunque già erogate da parte della banca in esecuzione del contratto. Rimane ferma, dunque, l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola la fideiussione viene a garantire l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente ricevute in esecuzione di un contratto nullo (in pratica, l'obbligo del fideiussore di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la invalidità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che l'eventuale dichiarazione di nullità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorte capitale effettivamente erogata).
Quanto poi alla clausola numero 10 del contratto che prevede: “il fideiussore non può esercitare il diritto di recesso, di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garantiti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della non sia stata interamente estinta” neppure vale a qualificare CP_4
la garanzia in oggetto come autonoma.
Infine, anche l'interpretazione letterale del contratto in esame (intestazione e qualifica formale dell'obbligato come fideiussore) conferma la qualificazione della garanzia come accessoria e non autonoma, tenuto anche conto del fatto che il modulo contrattuale è stato predisposto dalla banca che, quale professionista qualificato, non può più ignorare il precipuo significato giuridico dei termini adoperati e la distinzione strutturale e funzionale fra fideiussione e garanzia autonoma.
In aggiunta il contratto in questione, pur prevedendo quanto sopra riportato, non fa riferimento all'eventuale rinuncia del garante – richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per interpretare il contratto nel senso qui divisato da parte appellante – a formulare le eccezioni derivanti dal rapporto principale e afferma, anzi, prevede il suo diritto di ottenere informazioni sull'andamento di quest'ultimo (v. art. 5), che mal si concilia con l'eventuale deroga al regime di accessorietà proprio della fideiussione. Per quanto esposto, le clausole sin qui esaminate, pur prevedendo deroghe alla disciplina codicistica, non alterano, né singolarmente, né complessivamente considerate, il carattere accessorio della garanzia prestata dagli odierni appellati,
e . CP_3 CP_2
5.Dalla qualificazione della garanzia come fideiussoria deriva l'infondatezza
(recte assorbimento) del secondo motivo di gravame, stante la possibilità dei fideiussori ex art 1945 c.c. di poter proporre tutte le eccezioni afferenti il rapporto di base e nello specifico: la nullità tasso interesse ultralegale,
l'anatocismo e l'illegittimità commissione massimo scoperto.
6.Con il terzo motivo di gravame – rubricato “Insufficienza ed erroneità
della motivazione con riferimento alle eccezioni di nullità rilevabili dal fideiussore: erronea applicazione del comma II art. 127 TUB” (cfr. pag. 28 dell'atto di appello)– l'odierna appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che: “la rilevabilità di ufficio di una nullità di protezione non può che afferire, in ogni caso, la posizione del cliente
della banca e cioè il soggetto legittimato a sollevare la relativa eccezione e non il terzo garante e che la nullità di protezione non può essere fatta valere neanche dalla banca, ma la banca può a contrario contestare la inammissibilità da parte di un soggetto terzo, quale è appunto i fideiussore, della eccezione di nullità rientrante nel novero delle nullità di protezione, come nel caso di specie”.
In particolare, nella premessa che l'art. 127 comma II Testo Unico legge bancaria sancisce espressamente che “le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente” (categoria delle nullità relative e/o di protezione), sostiene che, per l'effetto, delle stesse non poteva (e non può) avvalersi in alcun modo il fideiussore e che, dunque, “anche sotto tale profilo la sentenza va integralmente riformata, con la naturale conseguenza che tutte le nullità afferenti sia il rapporto oggetto dell'ingiunzione e soprattutto le nullità afferenti altri rapporti estranei al giudizio non potevano essere in ogni caso
sollevate dai fideiussori, con conseguente inutilizzabilità della perizia depositata agli atti del giudizio e delle relative risultanze poste a base della decisione oggi impugnata”.
Le deduzioni esposte non hanno pregio.
Ritiene il Collegio che vada infatti condiviso l'orientamento espresso dal
Giudice di prime cure secondo cui il comma II dell'art. 127 T.U.B., consentendo di pronunciare la nullità soltanto a vantaggio del correntista non preclude, né la sua rilevabilità d'ufficio, nè la possibilità del fideiussore di eccepirla, limitandosi, esclusivamente a dettare il profilo funzionale della stessa, escludendo che possa essere invocata a sostegno di domande o difese dell'istituto di credito.
Un simile esito interpretativo è raggiunto sulla scorta del rilievo dell'«unità funzionale» del vizio di nullità, come volto alla tutela d'interessi di matrice superindividuale: che si identificano, nelle ipotesi di nullità protettiva, in un principio di «ordine pubblico di protezione», espressivo di «valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41
Cost.) e l'uguaglianza quantomeno formale tra contraenti forti e deboli». In altri termini, i principi costituzionali coinvolti dalle discipline di protezione (solidarietà,
efficienza del mercato, tutela del risparmio, etc.) fanno salire la protezione del contraente a parametro oggettivo – e a rilevanza pubblicistica – di valutazione della validità dell'atto (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n.
26242).
Il ragionamento del Supremo Collegio pone le basi circa la questione del novero dei legittimati all'azione di nullità. Poiché se il «senso» della nullità di protezione non è quello di un rimedio ad attivazione di parte, bensì quello di un rimedio a rilievo officioso, purché non contrastante con l'utile del cliente, allora non sussistono limiti dogmatici all'estensione della legittimazione anche a soggetti terzi, portatori di un interesse (come predica in termini generali l'art. 1421 c.c.): il problema diventando, semmai, quello dell'individuazione degli strumenti tecnici che, al tempo stesso, garantiscano il più ampio rilievo del vizio ed evitino ogni pregiudizio al soggetto protetto.
In definitiva, ai fideiussori non è preclusa la facoltà di eccepire la nullità del contratto per difetto di forma scritta, né di ottenere la conseguente rideterminazione del saldo finale del rapporto.
La decisione sul punto non merita riforma.
7.Con il quarto motivo di gravame – rubricato “Erroneità della decisione nel
ritenere nullo il contratto di conto corrente sottoscritto solo dalla cliente: errata applicazione dei principi normativi in materia” (cfr. pag. 32 dell'atto di appello)- la deduce che il Tribunale erroneamente abbia ritenuto che il Parte_1
contratto di conto corrente n. 23427.51 stipulato in data 1° aprile 2009 fosse
(sia) affetto da nullità trattandosi di un contratto sottoscritto dalla sola dalla cliente e rispetto al quale la banca non ha fornito prova della relativa consegna.
Nello specifico, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.lgs 24.02.1998 n. 58 art. 23 è rispettato ove sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore non necessitando la sottoscrizione anche
dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”, sostiene che la prova della consegna del contratto in realtà si debba ricavare dallo stesso documento depositato ove: “nella prima pagina del contratto è testualmente scritto:
(intestazione) “A vostra lettera indirizzata a Ho Parte_4
/Abbiamo preso nota che il nostro conto corrente di corrispondenza presso di Voi
sarà regolato, fino a nuovo avviso da parte Vostra, alle seguenti condizioni”, precisando altresì che la “consegna del contratto” “a ben vedere risulta essere una questione del tutto marginale nelle stesse sentenze a Sezioni Unite che hanno sancito la validità dei contratti monofirma, trattandosi di questione tratta quale obiter dictum”.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Come è noto, la sottoscrizione del contratto può avvenire non solo contestualmente, ma anche separatamente, mediante distinte scritture, entrambe inscindibilmente collegate e tali da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, secondo lo schema della formazione del contratto tra assenti (cfr. Cass. 25631/2017).
Ed invero, secondo l'opinione della Suprema Corte, “in ogni caso, ai fini del rispetto del tradizionale requisito della forma scritta ad substantiam non è mai stata messa in discussione - e va qui ribadita - la necessità della sottoscrizione dell'accordo ad opera di entrambe le parti, pur ammettendosi che essa possa avvenire non solo contestualmente, ma anche separatamente, mediante distinte scritture, entrambe sottoscritte e inscindibilmente collegate, tali da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, secondo lo schema della
formazione del contratto tra assenti” (cfr. Cass. Sez. U., 9775/2022, e Cass.
19298/2022).
Tale schema, di frequente utilizzato nel settore bancario, prevede che: a) il cliente sottoscriva il contratto e lo depositi presso la banca;
b) al cliente sia consegnato un altro documento, identico al primo, a firma del rappresentante dell'istituto di credito, in modo da consentire la disponibilità, in capo a ciascuna parte, dell'originale sottoscritto dall'altra.
Il rischio che il cliente non produca in giudizio l'esemplare in suo possesso, al fine di negarne la sottoscrizione è stato mitigato dai noti principi affermati nel
2018 dal massimo organo nomofilattico della Suprema Corte, con riguardo ai contratti di intermediazione finanziaria (cfr. Sezioni Unite nn. 898, 1200, 1201
e 1653), secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. Tali principi sono stati estesi ai contratti bancari, nel senso che, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale,
ma funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, con la conseguenza che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti ( Cass. 14646/2018
, 16070/2018 , 22385/19, 9196/21).
E' stato inoltre precisato che tali contratti, ai fini della valida stipula, non esigono la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti comportamenti alla stessa riconducibili “sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca
stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall' art. 2704 c.c., o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza”(Cass. 14243/2018, Cassazione civile n.19298/2022).
Alla luce dei principi espressi dal Supremo Collegio nomofilattico, il vincolo di forma imposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 117 TUB, deve intendersi, dunque, come comprensivo, sia della redazione per iscritto, che della consegna del documento contrattuale. Appare evidente dalla lettura delle predette pronunce, infatti, che la consegna del contratto, più che mero comportamento successivo alla conclusione dell'accordo, rappresenti, in tale tipologia di negozi, un elemento della struttura dell'atto, con la conseguenza che la sua carenza non determina eventuali responsabilità contrattuali o risarcitorie
(come pure ritenuto nelle note sentenze gemelle della Suprema Corte nn. 26724
e 26725 del 2007 -) bensì la sanzione della nullità. E ciò dicasi in quanto la nullità
è posta a tutela del cliente ed è funzionale ad assicurare la piena conoscenza da parte dello stesso, nello specifico, di tutto il regolamento contrattuale.
Come precisato dalle Sezioni Unite, infatti, la nullità per difetto di forma del c.d. contratto monofirma si giustifica quale nullità di funzione e non di struttura,
e, cioè, trova il suo punto di appoggio nell'esigenza di tutela dell'interesse del cliente, quale presidio volto ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è
l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario.
Si tratta, dunque, soggiungono le Sezioni Unite, di una manifestazione di che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, da intendersi secondo la funzione sua propria della norma, e non attraverso il richiamo alla disciplina generale sulla nullità” (cfr. sul punto, Cassazione 1250/2022).
In forza di tali principi, ritiene il Collegio che il vincolo di forma imposto dall'art. 117 TUB, letto ed interpretato come posto a protezione del contraente debole, presenti ragioni giustificative ulteriori e diverse rispetto a quelle tradizionali del requisito della forma dal codice civile. La forma del contratto non ha più e solo la funzione di rappresentare la serietà dell'obbligazione assunta o conferire certezza agli effetti pubblicitari, ma diviene mezzo di tutela del contraente che si trovi in una posizione sbilanciata rispetto a quella della banca predisponente il modulo contrattuale. Di qui la necessità della consegna di un
“esemplare” al cliente, quale elemento costitutivo della stessa fattispecie negoziale, non solo in funzione della corretta informazione che deve caratterizzare la fase della conclusione del contratto “asimmetrico”, ma anche in funzione della tutela rafforzata assicurata al “contraente debole”.
La disciplina contenuta nel disposto normativo di cui all'art. 117 c. 1 TUB,
invero, proprio in quanto volta a tutelare specificamente il contraente debole, non potrebbe essere letta nel diverso senso di ritenere che le prescrizioni di forma dalla stessa prescritte abbiano una consistenza ridotta rispetto a quella tradizionalmente richieste dal codice civile (scrittura privata e sottoscrizione).
La prescrizione della consegna di una copia del contratto al cliente, quale ulteriore requisito integrante la forma del contratto, si giustifica, invece, proprio nell'indicata ottica informativa e di protezione del cliente, oltre che in funzione della formazione di un valido consenso da parte dello stesso nell'ambito dei contratti c.d. “asimmetrici”. Tanto premesso, nel caso in esame, la banca non ha allegato, né provato l'avvenuta consegna delle schede negoziali sottoscritte dalla correntista.
Né può ritenersi che le frasi contenenti l'inciso «A vostra lettera indirizzata alla
“Ho /abbiamo preso nota che il nostro conto di corrispondenza Parte_4
presso di Voi sarà regolato, fino a nuovo avviso, da parte vostra alle seguenti condizioni», presenti sulla scheda contrattuale siano idonee a comprovare l'avvenuta consegna di un “esemplare” del contratto al cliente.
E' infatti evidente che tali enunciazioni di mero stile, inserite in un modello negoziale standardizzato, unilateralmente predisposto dalla banca, se possono ritenersi idonee a comprovare l'assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto di credito nella fase precontrattuale, risultano invece prive di efficacia probatoria al fine di dimostrare la consegna del contratto che, prima della sottoscrizione da parte della correntista, neppure poteva dirsi esistente.
Diversa appare, d'altronde, la messa a disposizione anticipata del testo delle condizioni contrattuali rispetto alla consegna del contratto, essendo la prima funzionale alla conoscenza da parte del cliente delle condizioni proposte dalla banca alla fine della formazione di un valido consenso, la seconda finalizzata a consentire alla parte debole di poter verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, interesse ritenuto meritevole di specifica e rafforzata tutela nello specifico settore del mercato finanziario e nei contratti bancari, proprio attraverso la consegna del documento contrattuale (cfr., nello stesso senso, sentenze Corte
d'appello di Napoli n. 1535/2021, n. 2242/2021, 600/2022, n. 1807/2022).
Anche le Istruzioni della Banca d'Italia del 25/7/2003 e del 29/7/2009 dispongono, del resto, che «la consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario».
Per quanto sin qui esposto, essendo la consegna di un esemplare del contratto un elemento integrante il requisito di forma “composita” richiesta dalla legge, non può che constatarsi, nel caso di specie, la carenza di prova del detto elemento, che avrebbe dovuto essere dimostrato per iscritto, non potendo, all'uopo, supplire né il meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.
p.c. ( non avendo peraltro la banca mai dichiarato, peraltro, l'avvenuta consegna delle schede negoziali di cui trattasi), né la prova presuntiva, essendo la prescrizione di forma richiesta ad substantiam.
Così corretta la motivazione del giudice di primo grado, la sentenza impugnata deve dunque essere confermata nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle schede negoziali del contratto di conto corrente per difetto della forma richiesta dall'art. 117, co. 1, T.u.b.
8.Con il quinto motivo di gravame – rubricato “Erroneità della decisione per
aver ritenuto ammissibile la compensazione esercitata dai garanti: violazione degli articoli 1241 e seguenti codice civile” (cfr. pag. 37 dell'atto di appello) – la , premessa “l'inammissibilità di qualsivoglia eccezione da Parte_1
parte dei garanti” e “fermo restando quanto già allegato in punto di esercizio della eccezione di compensazione da parte dei garanti autonomi”, critica la sentenza impugnata perché ha ritenuto ammissibile l'eccezione di compensazione sollevata dagli odierni appellati, tra i diversi rapporti oggetto del giudizio. In particolare, deduce che alcuna legittima compensazione poteva essere dichiarata dal Tribunale rispetto ad un credito certo della banca, quale quello derivante dagli insoluti bancari e un eventuale credito derivante dalla rielaborazione di diversi rapporti bancari (cfr. pag. 39 dell'atto di appello), stante il fatto che “la compensazione esige la certezza del credito opposto in
compensazione: secondo quanto ricordato di recente dalle S.U di questa Corte se l'esistenza del controcredito è controversa, nel giudizio instaurato dal creditore principale o in altro giudizio, il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale: lo stesso articolo 1243 cc, comma 2, rende inoperante l'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale se è controverso l'an del controcredito” (Cass. 23.03.2017 n. 7474; Cass. Sez. Unite
23225/2016).
Anche il motivo scrutinato va respinto.
Anzitutto va considerato che l'art. 1853 c.c. prevede che la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto ovvero, in ragione del principio della unicità dei conti, attraverso l'immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in altro conto ancora aperto, salva manifestazione di segno contrario da parte del cliente
(cfr. Cass. n. 1445/ 2020).
Sul tema è intervenuta la Suprema Corte che ha chiarito che: “Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il
correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili” (cfr. Cass. n. 24424/ 2023).
Perché si abbia la compensazione occorre che i saldi siano disponibili: sono tali, tra l'altro, i conti cui accede una conv. di assegno atteso che gli stessi non devono restare vincolati alla copertura degli assegni (cfr. Cass. n. 3447/1986).
Nel presente giudizio, ove i due fideiussori, odierni appellati, hanno limitato l'eccezione di compensazione all'accertamento della inesistenza di ogni e qualsiasi loro obbligazione accessoria verso la banca, quale conseguenza ed effetto dell'avvenuto accertamento di una posizione a debito della banca stessa verso il debitore garantito, risulta provato che tra la banca e la società
correntista ( di cui gli odierni appellati sono fideiussori) siano intercorsi plurimi rapporti bancari (ossia conto corrente bancario e conti anticipi di diversa natura) sicchè ben poteva essere dai medesimi opposta in compensazione l'esistenza del controcredito della , società da essi garantita, Parte_4
risultante dal ricalcolo, operato nel procedimento riunito, del saldo del conto corrente n. 23427.51 e quanto richiesto dalla banca a titolo di indebito per l'accredito degli assegni risultati insoluti.
Dirimente sul punto è anche la pronuncia della Corte di Cassazione in tema di eccezione di compensazione, a mente della quale: “nel caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore, questi può, con l'opposizione al decreto, eccepire, ai sensi degli artt. 1247 e 1945 cod. civ.,
la compensazione con il debito che il creditore ha verso il debitore principale garantito, ancorché tale debito, non ancora scaduto alla data del decreto, diventi esigibile nel corso del giudizio di opposizione” (Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 2573 del 22/02/2002).
Ergo, la decisione appellata, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, anche sotto il profilo esaminato va confermata.
9.Vi è, quindi, sicuramente una soccombenza dell'appellante, Parte_1
, che giustifica la sua condanna al pagamento delle spese del presente
[...]
grado di giudizio in favore delle controparti vittoriose, spese che si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito favorevole della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 260.000,01 a €
520.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto - con citazione per l'udienza del 20 luglio 2021, notificata telematicamente il 6 aprile 2021- da Parte_1
e per essa, nella sua qualità di procuratrice, dalla in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia, n. 6453/2020, pubblicata l'8
ottobre 2020, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate – con distrazione in favore dell'avv. Gianluigi Piscitelli e dell'avv. Gianluca Tuccillo- delle spese del presente grado di appello, che liquida in € 14.239,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 22 maggio 2025.
CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr..SSA MARIELDA MONTEFUSO Dr.SSA AURELIA D'AMBROSIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr. ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1654/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia,
n. 6453/2020 vertente
TRA
la (codice fiscale ), e per essa, nella sua Parte_1 P.IVA_1
qualità di procuratrice, la (codice fiscale Parte_2
) appartenente al elettivamente P.IVA_2 Controparte_1
domiciliata in Napoli (NA), alla Via Depretis n. 102 presso lo studio dell' avv.
Eugenio Moschiano (codice fiscale ), da cui è CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLANTE E
(codice fiscale ) e (codice CP_2 CodiceFiscale_2 CP_3
fiscale , elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla CodiceFiscale_3
Via Riviera di Chiaia 242, presso lo studio degli avvocati Gianluigi Piscitelli
[...]
) e Gianluca Tuccillo ), da cui sono C.F._4 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 201/2012 emesso su ricorso della
[...]
il Tribunale di Napoli Sezione Distaccata Ischia, Parte_3
ingiungeva nei confronti di e di , in solido fra loro, la CP_3 CP_2
condanna al pagamento della somma di € 86.000,00, oltre interessi convenzionali e spese della procedura, a titolo di saldo passivo del conto corrente bancario n. 23427.51, acceso in data 1° aprile 2009 dalla società Surgel Food
s.r.l., a sua volta garantita dagli ingiunti in qualità di fideiussori.
I.2. Avverso detto decreto ingiuntivo - con atto di citazione per l'udienza del 10 luglio 2013, notificato in data 21 marzo 2013, nei confronti della
[...]
, quale rappresentante della Montepaschi di Controparte_4
Siena S.p.A - e proponevano opposizione deducendo: CP_2 CP_3
a) carenza di prova scritta idonea all'emanazione del DI;
b) inesistenza della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale;
c) inapplicabilità delle commissioni di massimo scoperto;
d) illegittimità dapitalizzazione trimestrale degli interessi;
e) usurarietà tassi applicati al rapporto;
f) nullità e/o inefficacia fideiussioni;
g) illegittimità segnalazione in Centrale Rischi.
Chiedevano al Tribunale di Napoli di volere:
“IN VIA PRELIMINARE
I) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 201/012, oggetto della presente opposizione e/o, comunque, revocarlo e/o dichiararlo inefficace,
NEL MERITO
II) accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del/i contratto/i di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sul conto corrente ordinario n. 23427,51, chiuso in data 12.04.2011, nonché sui conti
anticipi п. 6,69, n. 24684,79, 11, 25754,58, п. 25755,51 e n. 6517299,63., sopra indicati presso la filiale di Ischia Ponte della Banca opposta, particolarmente in rela zione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione della commissione
di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. "giorni valuta", dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
III) Determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
IV) Accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia e l'infondatezza di ogni e qualsivoglia pretesa della banca opposta per interessi ultralegali, spese, commissioni, competenze ed errata applicazione delle valute (già dalla stesse illegittimamente addebitati ed
incassati) per tutto quanto sopra dedotto ed anche per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419,
2° comma c.c., della applicazione del tasso sostitutivo ex lege senza capitalizzazione alcuna ed, in caso di superamento del tasso soglia, con l'effetto
ai sensi dell'art. 1815, 2° com-ma, c.c. della disapplicazione di qualsiasi tasso;
V) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato con apposita C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto intercorso tra Banca opposta e la al limitato fine di Parte_4
escludere l'esistenza di ogni e qualsiasi credito della banca opposta verso gli attuali opponenti;
VI) accertare e dichiarare, per l'effetto, che i fideiussori, sigg.ri CP_3
e , nulla devono alla banca opposta sia l'inesistenza
[...] Parte_5
dell'obbligazione garantita, sia per l'inesistenza di valide fideiussioni da considerarsi, comunque, estinte per fatto e colpa della banca opposta;
VII) In ogni caso, condannare la banca opposta al risarcimento dei danni
che possano derivare ai garanti opponenti, in relazione agli artt. 1337, 1338,
1366, 1375 c.c., anche a seguito della illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi presso la Banca d'Italia a motivo
del rischio a sofferenza falsamente qualificato e quantificato, danni da determinarsi in via equitativa;
VIII) Condannare in ogni caso la banca opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso di C.p.a. ed I.V.A. come per legge ed oltre le spese di giustizia, espressamente dichiarate e quantificate in € 338,00, con riferimento al capitale portato nel decreto opposto e dei relativi accessori, compreso nello scaglione tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.”
II.1. Con un secondo decreto ingiuntivo n. 7418/2013, emesso su ricorso della , il Tribunale di Napoli- II Sezione Civile Parte_6
ingiungeva nei confronti della società e dei suoi Parte_4
garanti, e la condanna al pagamento di € 214.300,00, CP_3 CP_2
oltre interessi e spese legali, a titolo di ripetizione dell'importo di 18 assegni bancari, versati dalla correntista sul conto corrente n. 23427.51, su di esso accreditati, ma poi risultati privi di provvista.
II.2. Avverso il secondo D.I. – con citazione per l'udienza del 6 maggio
2'14, notificata il 30 gennaio 2014- proponevano opposizione e CP_3
, nei confronti della deducendo: a) CP_2 Parte_3
carenza di prova scritta idonea all'emanazione del decreto ingiuntivo e alla concessione dalla provvisoria esecuzione;
b) inesistenza della pretesa avversa fondata sugli assegni in suo possesso;
c) necessità di procedere alla compensazione del preteso credito con il maggiore importo degli indebiti oggettivi addebitata dalla banca apposta sui conti della società garantita;
d) nullità/inefficacia delle fideiussioni attribuite agli opponenti, e) violazione da parte della banca opposta del principio di buona fede dettato dall'ordinamento e sua conseguente responsabilità per danni.
Chiedevano al Tribunale di Napoli:
“IN VIA PRELIMINARE: Risultando evidente che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in forma provvisoriamente esecutiva nei confronti degli opponenti senza che sussistessero "ab origine" i presupposti per la concessione della relativa clausola, per cui il Giudice del giudizio di opposizione può revocare la clausola di
provvisoria esecuzione e conseguentemente, disporre (se iscritta, riservandosi gli opponenti di svolgere gli opportuni accertamenti al riguardo)la cancellazione dell'ipoteca iscritta ai sensi dell'art, 655 c.p.c. (in tal senso cfr. Tribunale di
Ancona 18.02.2003 in Foro It.2003, 1, 1589), voglia l'Il.mo Sig. Giudice
Istruttore, prima di ogni altro provvedimento, disporre la revoca della concessa provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli attuali
opponenti, ovvero, in subordine, la sua immediata sospensione ai sensi dell'art.
649 c.p.c.;
Riferire all'Il.mo Sig. Presidente del Tribunale perché disponga, ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., la riunione del presente giudizio a quello pendente tra le stesse parti avanti al Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, R. G. n.
220/2013, Giudice
Dr.ssa Valletta Daria, la cui udienza di prima comparizione, fissata per il
10.07.2013, non si è tenuta ed è stata rinviata di ufficio al 4.10.2013 e quindi, ulteriormente e sempre di ufficio ed
"in prosieguo di prima udienza" al 17 marzo 2014;
3. revocare o, comunque, dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivo n.
7418/2013 oggetto della presente opposizione;
NEL MERITO: accertare e dichiarare, al limitato fine di escludere l'esistenza di ogni e qualsiasi credito della banca opposta verso gli attuali op-ponenti, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto, che la banca opposta non vanta, verso la debitrice principale e, conseguentemente, verso i suoi Parte_4
fideiussori, il preteso credito di € 214.300,00, rappresentato dan. 18 assegni
"accolti dalla banca al salvo buon fine, tutti tornati insoluti e protestati alla scadenza".
In subordine, accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia e l'infondatezza di ogni e qualsivoglia pretesa
della banca opposta per interessi ultralegali, spese, commissioni, competenze ed errata applicazione delle valute (già dalla stessa illegittimamente addebitati ed incassati) per tutto quanto sopra dedotto ed anche per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419,
2° comma c.c., della applicazione del tasso sostitutivo ex lege senza capitalizzazione alcuna ed, in caso di superamento del tasso soglia, con l'effetto
ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c. della disapplicazione di qualsiasi tasso e, conseguentemente e per l'effetto, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere ed il saldo finale (al netto del riaccredito degli indebiti oggettivi operati dalla banca nel corso del rapporto) tra le parti, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato con apposita C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto intercorso tra Banca opposta e la
[...]
(sempre al limitato fine di escludere l'esistenza di ogni e Parte_4
qualsiasi credito della banca opposta verso gli attuali opponenti). IN OGNI CASO:
1. accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta estinzione delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti in favore della banca opposta
a garanzia delle obbligazioni verso la stessa assunte dalla
[...]
e la loro liberazione per fatto e colpa della banca Parte_4
garantita, dichiarando che i fideiussori, sigg.ri e CP_3 [...]
, nulla devono alla banca opposta sia per l'inesistenza Pt_5
dell'obbligazione garantita, sia per l'inesistenza di valide fideiussioni;
2. condannare la banca opposta al risarcimento dei danni che possano
derivare ai garanti opponenti, in relazione agli artt.
1337, 1338, 1366, 1375 c.c. e 96 c.p.c., anche a seguito della illegittima utilizzazione del titolo esecutivo temerariamente ottenuto per iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, ovvero altre iniziative poste in essere in danno degli opponenti;
3. Condannare la banca opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre rimborso di C.p.a. ed I.V.A. come per legge
ed oltre le spese di giustizia, espressamente dichiarate e quantificate in € 357,00, con riferimento al capitale portato nel decreto opposto
e dei relativi accessori, compreso nello scaglione tra € 52.000,00#. ed € 260.000,00#”
II.3.Si costituiva la Banca opposta in entrambi i giudizi di opposizione a
D.i., la quale impugnava quanto dedotto e richiesto da parte avversa perché
inammissibile, improcedibile e infondato in fatto e indiritto e insisteva per la pretesa creditoria così come dedotta in sede di ricorso per ingiunzione di pagamento, concludendo per la vittoria delle spese del giudizio.
II.4. Attribuite le due cause ad un unico magistrato, questi ne disponeva la riunione con provvedimento del 29 novembre 2017, svolte la ritenuta opportuna attività istruttoria, con sentenza n. 6453/20 pubblicata l'8 ottobre
2020 il Tribunale di Napoli, Sez. Distaccata di Ischia, così definitivamente provvedeva:
“
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 201/12, emesso da questa Sezione
Distaccata;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 7418/13, emesso in forma esecutiva dalla II
Sezione Civile di questo Tribunale;
3. rigetta la domanda risarcitoria formulata dagli opponenti;
4. dichiara inammissibile ogni altra domanda formulata dagli opponenti;
5. condanna la convenuta alla refusione di due terzi delle spese di lite, che, già compensata la parte restante, sono liquidati ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
260.000,01 a € 520.000,00), in complessivi € 660,00 per esborsi ed € 10.000,00
per compensi (dei quali € 1.400,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.200,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute, da distarsi in favore dell'avv. Gian Pietro Cocchi, anticipatario;
6. liquida con separato decreto le spese di CTU;
7. pone definitivamente a carico della convenuta/opposta le spese di CTU.” cfr.
pag. 15, sentenza di primo grado) III.1.Avverso tale sentenza - con citazione per l'udienza del 20 luglio
2021, notificata in data 6 aprile 2021 - proponeva appello la Parte_1
precisata in via preliminare la titolarità del credito e la conseguente
[...]
legittimazione attiva a seguito di passaggi societari, articolava i motivi di gravame di seguito rubricati:
I Motivo: “Erroneità della decisione circa la esatta qualificazione del contratto di garanzia: errata interpretazione delle clausole di cui al relativo contratto – violazione dell'art. 1362 e seguenti c.c.” (cfr. pag. 13 dell'appello);
II. Motivo:“Erroneità della decisione nella parte in cui ritiene estensibile anche al contratto autonomo di garanzia le eccezioni afferenti il rapporto di base
e nello specifico nullità tasso interesse ultralegale, anatocismo, illegittimità commissione di massimo scoperto. Assoluta inammissibilità eccezione di compensazione da parte dei garanti autonomi” (cfr. pag. 21 dell'atto di appello);
III.Motivo: “Insufficienza ed erroneità della motivazione con riferimento alle eccezioni di nullità rilevabili dal fideiussore: erronea applicazione del comma
II art. 127 TUB" (cfr. pag. 28 dell'atto di appello);
IV. Motivo: “Erroneità della decisione nel ritenere nullo il contratto di conto corrente sottoscritto solo dalla cliente: errata applicazione dei principi normativi in materia” (cfr. pag. 32 dell'atto di appello);
V. Motivo: “Erroneità della decisione per avere ritenuto ammissibile la compensazione esercitata dai garanti: violazione degli articoli 1241 e seguenti
codice civile” (cfr. pag. 38 dell'atto di appello).
Chiedeva in totale riforma dell'impugnata decisione di: “in via principale:
1) In accoglimento del presente atto di appello revocare e riformare la medesima sentenza e per l'effetto rigettare integralmente o parzialmente le spiegate opposizione con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi nn.
201/2012 e 7418/2013; in via gradata:
2) Condannare in ogni caso gli opponenti al pagamento delle somme che
l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà provate in corso di causa in favore della cessionaria In via istruttoria 3) Per l'ipotesi di accoglimento dei Parte_1
motivi di appello si chiede, altresì, alla luce di tutte le richieste e difese formulate nel giudizio di primo grado dalla società Parte_3
con specifico riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale, che la
[...]
Corte voglia disporre una nuova consulenza contabile affinchè si proceda alla rideterminazione del credito vantato dalla società Parte_1
secondo i giusti criteri.” (cfr. pag. 42, atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 30 giugno 2021, si costituivano in giudizio e , i quali, in via preliminare, CP_3 CP_2
chiedevano di dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine perentorio ex art. 305 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e , nel merito, rigettare l'impugnazione perché infondata, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 20 febbraio 2025, celebrata in modalità cartolare, le parti depositavano note in sostituzione di udienza e la Corte assegnava la causa in decisione con i termini ridotti (40+ 20) ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusioni.
Alla scadenza, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica a cura di entrambe le parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare va rilevato che, quanto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., eccepita dagli appellati, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. 15.4.2019 n.10422).
Pertanto, ogni accertamento in proposito è da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e la ordinanza di inammissibilità ex art.348
bis c.p.c. “ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità” (Cass.
1.6.2020 n.10409). 2.Va altresì disattesa l'eccezione, sollevata dagli appellati, relativa alla intervenuta estinzione per tardiva riassunzione del processo ex art. 305 e 307
c.p.c.
Al riguardo giova rammentare che, in caso di interruzione automatica del processo ( ad esempio per morte del procuratore costituito di una delle parti in causa) il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione (cfr.
Cass. n. 15004/ 2024), che, nel caso in esame ( ove peraltro l'interruzione del processo non è stata mai dichiarata) può ritenersi sia stata acquisita con il semplice deposito in sede giudiziale del ricorso in riassunzione.
Va soggiunto che, pur a volere ritenere che il nuovo procuratore costituito, avv. Eugenio Moschiano, della parte interessata alla riassunzione abbia avuto conoscenza dell' evento interruttivo “aliunde” - il che, secondo taluna giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 13900/2017) non sarebbe neanche sufficiente ai fini della interruzione del processo e della successiva riassunzione- a seguito della mancata notifica a mezzo PEC di altra impugnazione al defunto avv. Gian Pietro Cocchi, effettuata in data 1° febbraio
2021, comunque la riassunzione del presente giudizio, ad opera del nuovo difensore costituito, sarebbe intervenuta tempestivamente con il deposito del ricorso in riassunzione in data 13 febbraio 2023.
Al riguardo, la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che: “la riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi
l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art.
156 c.p.c.,quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si
intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica dell'art.
291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307,comma 3 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 6921/2019, conf. Cass. n. 30802/2023).
Non hanno dunque alcun pregio le ulteriori deduzioni difensive in merito espresse dagli appellati.
3. Venendo al merito della causa, il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, dopo aver qualificato il contratto stipulato tra gli odierni appellati,
e , e l'istituto di credito, CP_3 CP_2 Parte_3
quale semplice fideiussione, e dopo avere premesso che “Il rapporto esistito fra le parti è disciplinato dal contratto di conto corrente bancario n. 23427.51,
stipulato l'1.4.2009 e chiuso il 15.6.2011” e che “l'art. 117 d. lgs. n. 385/93 prevede a pena di nullità, per i contratti bancari, la redazione in forma scritta;
sebbene questa a sua volta presupponga, ai sensi dell'art. 1326 c.c., lo scambio con tale modalità di proposta e accettazione, occorre conformarsi al criterio interpretativo espresso dalla S.C. con riferimento alla norma del tutto analoga contenuta nell'art. 23 d. lgs. n. 58/98, per il quale l'osservanza di tale prescrizione formale è assicurata anche dalla sola redazione per iscritto del testo
negoziale, purché sottoscritto da parte dell'investitore (ovvero, nel caso di specie, del correntista), consegnato in copia allo stesso e seguito da comportamenti concludenti tenuti dalla sua controparte (v. Cass., S.U., n.
898/2018)” (pag.5, sent. primo grado) ha ritenuto non assolto l'onere probatorio circa il rilascio della copia al correntista, come prescritto dall'art. 117, c. I, T.U.B.
e, pertanto, ne ha dichiarato la nullità, così come comminata dall'art. 117, c. III,
T.U.B.
Dalla nullità del contratto di conto corrente bancario, il Tribunale di Napoli ha fatto derivare molteplici conseguenze in ordine alla determinazione del saldo finale e delle connesse posizioni di credito e di debito delle parti.
In particolare ha ritenuto che:
a) ”nessuna capitalizzazione degli interessi scaduti può avere luogo, in
quanto vietata in via generale dall'art. 1283 c.c., a sua volta non derogato, nella fattispecie concreta, da alcuna valida pattuizione negoziale”;
b) “la commissione di massimo scoperto, al pari delle altre spese previste in contratto, non può essere addebitata al correntista, in quanto oggetto di una clausola compresa in un contratto invalido e non seguita da alcuna
successiva pattuizione in tal senso”;
c) “il tasso d'interesse non può essere determinato secondo le previsioni negoziali, da reputarsi invalide, né secondo i criteri sostitutivi contenuti nell'art. 117, c. VII, dettati per le diverse ipotesi di nullità parziale CP_5
contemplate dai commi IV e VI, ma secondo il saggio legale, ai sensi della disposizione generale contenuta nell'art. 1224 c.c.; avendo, tuttavia, gli opponenti invocato soltanto l'applicazione, per loro meno favorevole, dei
suddetti tassi sostitutivi, ad essi occorre riferirsi nella determinazione del saldo”. (cfr. pag. 8 sentenza).
Essendo stato riscontrato, alla stregua delle suindicate deduzioni, un saldo finale a credito pari ad € 257.900,49, il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo n. 201/12 ed ha ritenuto assorbite tutte le altre questioni ad esso relative.
Al contempo, ha revocato anche il decreto ingiuntivo n. 7418/13, sulla scorta dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione sollevata dai fideiussori e e, infine, rigettato e dichiarato inammissibili le ulteriori domande CP_2 CP_3
sollevate dagli opponenti in primo grado.
4.Con il primo motivo di appello -rubricato “Erroneità della decisione circa la esatta qualificazione del contratto di garanzia: errata interpretazione delle
clausole di cui al relativo contratto - violazione dell'art. 1362 e seguenti cc”- la assume l'erroneità della sentenza laddove, dopo una disamina Parte_1
in termini generali del contratto autonomo di garanzia, ha ritenuto che la garanzia sottoscritta dagli opponenti non fosse inquadrabile nella relativa fattispecie “ per il mancato riferimento nella relativa convenzione contrattuale alla rinuncia da parte del garante a formulare le eccezioni derivanti dal rapporto
principale” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello).
Di contro, l'istituto di credito, nell'assunto che la fideiussione in atti fosse contratto autonomo di garanzia, sulla scorta delle clausole di cui ai n. 7, 8 e 10 sostiene che «è assolutamente incontrastabile la qualificazione della garanzia sottoscritta dagli opponenti nella fattispecie del contratto autonomo di garanzia
e per l'effetto la sentenza sul punto va integralmente riformata» (cfr. pag. 21 atto di appello)
Il motivo va rigettato perché infondato.
4.1. In via preliminare, occorre, seppur brevemente, far luce, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, sui tratti caratterizzanti le figure contrattuali della fideiussione e della garanzia autonoma, per poi, valutare, nel caso di specie, la corretta qualificazione giuridica dei contratti oggetto di controversia.
Come noto, il contratto autonomo di garanzia, riconducibile all'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha lo scopo di tenere indenne il debitore dalle conseguenze derivanti dal mancato adempimento della prestazione a carico del debitore principale. Al contrario, il contratto di fideiussione, regolato dagli artt.
1936 e ss. c.c., garantisce l'adempimento dell'obbligazione principale, data l'identità tra la prestazione del debitore e quella dovuta dal garante.
Più precisamente, la causa concreta del contratto di garanzia autonoma consiste nel trasferire, in capo al garante, il rischio economico del creditore, relativo al mancato adempimento della prestazione da parte del debitore principale (cfr. c. cass., ord. N.8874 del 31.04.2021)
Nel caso della fideiussione, invece, ciò che si manifesta è l'elemento dell'accessorietà, tutelando l'interesse a un corretto adempimento della medesima obbligazione principale. Ne consegue che, mentre il fideiussore funge da sostituto del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo è completamente indipendente da quella principale, essendo qualitativamente diversa e non necessariamente sovrapponibile all'obbligazione garantita. Essa si concentra, infatti,
sull'indennizzo del creditore insoddisfatto attraverso il pagamento tempestivo di una somma di denaro commisurata al rischio economico che il creditore sopporta nel caso di mancato o parziale adempimento del debitore principale.
Posta tale funzione, il contratto autonomo di garanzia, dunque, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (cfr. C.Cass., n.19693 del 17.06.2022), laddove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore (cfr. C.cass., n.15108 del 17.06.2013).
4.2 Ebbene, sotto entrambi i profili, a parere di questa Corte, la garanzia di cui si discute non può qualificarsi come “autonoma”.
All'uopo, giova rammentare che in tema di contratto autonomo di garanzia, la Corte di Cassazione, si è espressa nel senso che «l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto
all'intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto» (cfr. c.cass., n.4717 del 19.02.2019).
Dunque, tenendo conto dell'orientamento summenzionato, non basta –
contrariamente a quanto affermato dall'appellante - il semplice utilizzo di formule quali “pagamento a prima richiesta” per far venir meno l'accessorietà della garanzia, ma è necessario che tale volontà si evinca dall'analisi complessiva delle clausole contrattuali.
Nello specifico, dall'analisi dell'oggetto della garanzia in esame, non si evince la finalità di mera copertura del rischio economico, non presentandosi come distinto rispetto a quello dell'obbligazione oggetto del rapporto fondamentale (circostanza che potrebbe invece giustificare la qualificazione della garanzia contrattualmente assunta come autonoma). Al contrario, la garanzia si rivela strutturata proprio mediante l'assunzione, da parte del garante, sia pure entro un predeterminato limite quantitativo, delle medesime obbligazioni che verso la banca ha assunto la debitrice principale.
Sul punto, non appare rilevante - come, invece, sostenuto dall'appellante
- l'inserimento dell'art. 7 che, lungi dall'essere una clausola di pagamento << a semplice richiesta e senza eccezioni >>, risulta essere una mera clausola solve et repete ex art. 1462 c.c., da cui consegue la possibilità, per i garanti, di opporre al creditore le eccezioni concernenti il rapporto principale, anche se in un momento successivo rispetto al pagamento. Tale clausola non risulta, quindi, affatto incompatibile con l'accessorietà tipica della fideiussione, consentendo che il garante (sia pure dopo l'avvenuto pagamento) possa agire in ripetizione verso il beneficiario, facendo valere tutti i diritti spettanti al debitore in base al rapporto principale (mentre nel contratto autonomo di garanzia, il garante, una volta effettuato il pagamento, non è legittimato a promuovere azione di ripetizione nei confronti del creditore, basata su eccezioni relative al rapporto principale, spettandogli unicamente l'azione di regresso contro il debitore principale -cfr. sul punto Cass. civ., 19 giugno 2001, n. 8324 -).
Parimenti, si pone in coerenza con la natura accessoria della garanzia l'art
8 c.d. “clausola di sopravvivenza”, che vale ad estendere la fideiussione, in caso di invalidità del rapporto principale, agli obblighi restitutori nascenti dalla già avvenuta erogazione di somme (che divengono indebite), atteso che, con tale clausola le parti prevedono, essenzialmente che, ove l'obbligazione principale sia dichiarata invalida, la fideiussione resti comunque efficace, al fine di garantire la restituzione delle somme comunque già erogate da parte della banca in esecuzione del contratto. Rimane ferma, dunque, l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto al debito principale, dal momento che per effetto di tale clausola la fideiussione viene a garantire l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente ricevute in esecuzione di un contratto nullo (in pratica, l'obbligo del fideiussore di garantire la restituzione delle somme comunque erogate, anche se le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, non comporta che il fideiussore non possa eccepire la invalidità dell'obbligazione garantita, ma soltanto che l'eventuale dichiarazione di nullità non può influire sull'obbligo di restituzione della sorte capitale effettivamente erogata).
Quanto poi alla clausola numero 10 del contratto che prevede: “il fideiussore non può esercitare il diritto di recesso, di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garantiti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della non sia stata interamente estinta” neppure vale a qualificare CP_4
la garanzia in oggetto come autonoma.
Infine, anche l'interpretazione letterale del contratto in esame (intestazione e qualifica formale dell'obbligato come fideiussore) conferma la qualificazione della garanzia come accessoria e non autonoma, tenuto anche conto del fatto che il modulo contrattuale è stato predisposto dalla banca che, quale professionista qualificato, non può più ignorare il precipuo significato giuridico dei termini adoperati e la distinzione strutturale e funzionale fra fideiussione e garanzia autonoma.
In aggiunta il contratto in questione, pur prevedendo quanto sopra riportato, non fa riferimento all'eventuale rinuncia del garante – richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per interpretare il contratto nel senso qui divisato da parte appellante – a formulare le eccezioni derivanti dal rapporto principale e afferma, anzi, prevede il suo diritto di ottenere informazioni sull'andamento di quest'ultimo (v. art. 5), che mal si concilia con l'eventuale deroga al regime di accessorietà proprio della fideiussione. Per quanto esposto, le clausole sin qui esaminate, pur prevedendo deroghe alla disciplina codicistica, non alterano, né singolarmente, né complessivamente considerate, il carattere accessorio della garanzia prestata dagli odierni appellati,
e . CP_3 CP_2
5.Dalla qualificazione della garanzia come fideiussoria deriva l'infondatezza
(recte assorbimento) del secondo motivo di gravame, stante la possibilità dei fideiussori ex art 1945 c.c. di poter proporre tutte le eccezioni afferenti il rapporto di base e nello specifico: la nullità tasso interesse ultralegale,
l'anatocismo e l'illegittimità commissione massimo scoperto.
6.Con il terzo motivo di gravame – rubricato “Insufficienza ed erroneità
della motivazione con riferimento alle eccezioni di nullità rilevabili dal fideiussore: erronea applicazione del comma II art. 127 TUB” (cfr. pag. 28 dell'atto di appello)– l'odierna appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che: “la rilevabilità di ufficio di una nullità di protezione non può che afferire, in ogni caso, la posizione del cliente
della banca e cioè il soggetto legittimato a sollevare la relativa eccezione e non il terzo garante e che la nullità di protezione non può essere fatta valere neanche dalla banca, ma la banca può a contrario contestare la inammissibilità da parte di un soggetto terzo, quale è appunto i fideiussore, della eccezione di nullità rientrante nel novero delle nullità di protezione, come nel caso di specie”.
In particolare, nella premessa che l'art. 127 comma II Testo Unico legge bancaria sancisce espressamente che “le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente” (categoria delle nullità relative e/o di protezione), sostiene che, per l'effetto, delle stesse non poteva (e non può) avvalersi in alcun modo il fideiussore e che, dunque, “anche sotto tale profilo la sentenza va integralmente riformata, con la naturale conseguenza che tutte le nullità afferenti sia il rapporto oggetto dell'ingiunzione e soprattutto le nullità afferenti altri rapporti estranei al giudizio non potevano essere in ogni caso
sollevate dai fideiussori, con conseguente inutilizzabilità della perizia depositata agli atti del giudizio e delle relative risultanze poste a base della decisione oggi impugnata”.
Le deduzioni esposte non hanno pregio.
Ritiene il Collegio che vada infatti condiviso l'orientamento espresso dal
Giudice di prime cure secondo cui il comma II dell'art. 127 T.U.B., consentendo di pronunciare la nullità soltanto a vantaggio del correntista non preclude, né la sua rilevabilità d'ufficio, nè la possibilità del fideiussore di eccepirla, limitandosi, esclusivamente a dettare il profilo funzionale della stessa, escludendo che possa essere invocata a sostegno di domande o difese dell'istituto di credito.
Un simile esito interpretativo è raggiunto sulla scorta del rilievo dell'«unità funzionale» del vizio di nullità, come volto alla tutela d'interessi di matrice superindividuale: che si identificano, nelle ipotesi di nullità protettiva, in un principio di «ordine pubblico di protezione», espressivo di «valori costituzionalmente rilevanti, quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41
Cost.) e l'uguaglianza quantomeno formale tra contraenti forti e deboli». In altri termini, i principi costituzionali coinvolti dalle discipline di protezione (solidarietà,
efficienza del mercato, tutela del risparmio, etc.) fanno salire la protezione del contraente a parametro oggettivo – e a rilevanza pubblicistica – di valutazione della validità dell'atto (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n.
26242).
Il ragionamento del Supremo Collegio pone le basi circa la questione del novero dei legittimati all'azione di nullità. Poiché se il «senso» della nullità di protezione non è quello di un rimedio ad attivazione di parte, bensì quello di un rimedio a rilievo officioso, purché non contrastante con l'utile del cliente, allora non sussistono limiti dogmatici all'estensione della legittimazione anche a soggetti terzi, portatori di un interesse (come predica in termini generali l'art. 1421 c.c.): il problema diventando, semmai, quello dell'individuazione degli strumenti tecnici che, al tempo stesso, garantiscano il più ampio rilievo del vizio ed evitino ogni pregiudizio al soggetto protetto.
In definitiva, ai fideiussori non è preclusa la facoltà di eccepire la nullità del contratto per difetto di forma scritta, né di ottenere la conseguente rideterminazione del saldo finale del rapporto.
La decisione sul punto non merita riforma.
7.Con il quarto motivo di gravame – rubricato “Erroneità della decisione nel
ritenere nullo il contratto di conto corrente sottoscritto solo dalla cliente: errata applicazione dei principi normativi in materia” (cfr. pag. 32 dell'atto di appello)- la deduce che il Tribunale erroneamente abbia ritenuto che il Parte_1
contratto di conto corrente n. 23427.51 stipulato in data 1° aprile 2009 fosse
(sia) affetto da nullità trattandosi di un contratto sottoscritto dalla sola dalla cliente e rispetto al quale la banca non ha fornito prova della relativa consegna.
Nello specifico, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.lgs 24.02.1998 n. 58 art. 23 è rispettato ove sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore non necessitando la sottoscrizione anche
dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”, sostiene che la prova della consegna del contratto in realtà si debba ricavare dallo stesso documento depositato ove: “nella prima pagina del contratto è testualmente scritto:
(intestazione) “A vostra lettera indirizzata a Ho Parte_4
/Abbiamo preso nota che il nostro conto corrente di corrispondenza presso di Voi
sarà regolato, fino a nuovo avviso da parte Vostra, alle seguenti condizioni”, precisando altresì che la “consegna del contratto” “a ben vedere risulta essere una questione del tutto marginale nelle stesse sentenze a Sezioni Unite che hanno sancito la validità dei contratti monofirma, trattandosi di questione tratta quale obiter dictum”.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Come è noto, la sottoscrizione del contratto può avvenire non solo contestualmente, ma anche separatamente, mediante distinte scritture, entrambe inscindibilmente collegate e tali da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, secondo lo schema della formazione del contratto tra assenti (cfr. Cass. 25631/2017).
Ed invero, secondo l'opinione della Suprema Corte, “in ogni caso, ai fini del rispetto del tradizionale requisito della forma scritta ad substantiam non è mai stata messa in discussione - e va qui ribadita - la necessità della sottoscrizione dell'accordo ad opera di entrambe le parti, pur ammettendosi che essa possa avvenire non solo contestualmente, ma anche separatamente, mediante distinte scritture, entrambe sottoscritte e inscindibilmente collegate, tali da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, secondo lo schema della
formazione del contratto tra assenti” (cfr. Cass. Sez. U., 9775/2022, e Cass.
19298/2022).
Tale schema, di frequente utilizzato nel settore bancario, prevede che: a) il cliente sottoscriva il contratto e lo depositi presso la banca;
b) al cliente sia consegnato un altro documento, identico al primo, a firma del rappresentante dell'istituto di credito, in modo da consentire la disponibilità, in capo a ciascuna parte, dell'originale sottoscritto dall'altra.
Il rischio che il cliente non produca in giudizio l'esemplare in suo possesso, al fine di negarne la sottoscrizione è stato mitigato dai noti principi affermati nel
2018 dal massimo organo nomofilattico della Suprema Corte, con riguardo ai contratti di intermediazione finanziaria (cfr. Sezioni Unite nn. 898, 1200, 1201
e 1653), secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. Tali principi sono stati estesi ai contratti bancari, nel senso che, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale,
ma funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, con la conseguenza che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti ( Cass. 14646/2018
, 16070/2018 , 22385/19, 9196/21).
E' stato inoltre precisato che tali contratti, ai fini della valida stipula, non esigono la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti comportamenti alla stessa riconducibili “sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca
stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall' art. 2704 c.c., o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza”(Cass. 14243/2018, Cassazione civile n.19298/2022).
Alla luce dei principi espressi dal Supremo Collegio nomofilattico, il vincolo di forma imposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 117 TUB, deve intendersi, dunque, come comprensivo, sia della redazione per iscritto, che della consegna del documento contrattuale. Appare evidente dalla lettura delle predette pronunce, infatti, che la consegna del contratto, più che mero comportamento successivo alla conclusione dell'accordo, rappresenti, in tale tipologia di negozi, un elemento della struttura dell'atto, con la conseguenza che la sua carenza non determina eventuali responsabilità contrattuali o risarcitorie
(come pure ritenuto nelle note sentenze gemelle della Suprema Corte nn. 26724
e 26725 del 2007 -) bensì la sanzione della nullità. E ciò dicasi in quanto la nullità
è posta a tutela del cliente ed è funzionale ad assicurare la piena conoscenza da parte dello stesso, nello specifico, di tutto il regolamento contrattuale.
Come precisato dalle Sezioni Unite, infatti, la nullità per difetto di forma del c.d. contratto monofirma si giustifica quale nullità di funzione e non di struttura,
e, cioè, trova il suo punto di appoggio nell'esigenza di tutela dell'interesse del cliente, quale presidio volto ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è
l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario.
Si tratta, dunque, soggiungono le Sezioni Unite, di una manifestazione di che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, da intendersi secondo la funzione sua propria della norma, e non attraverso il richiamo alla disciplina generale sulla nullità” (cfr. sul punto, Cassazione 1250/2022).
In forza di tali principi, ritiene il Collegio che il vincolo di forma imposto dall'art. 117 TUB, letto ed interpretato come posto a protezione del contraente debole, presenti ragioni giustificative ulteriori e diverse rispetto a quelle tradizionali del requisito della forma dal codice civile. La forma del contratto non ha più e solo la funzione di rappresentare la serietà dell'obbligazione assunta o conferire certezza agli effetti pubblicitari, ma diviene mezzo di tutela del contraente che si trovi in una posizione sbilanciata rispetto a quella della banca predisponente il modulo contrattuale. Di qui la necessità della consegna di un
“esemplare” al cliente, quale elemento costitutivo della stessa fattispecie negoziale, non solo in funzione della corretta informazione che deve caratterizzare la fase della conclusione del contratto “asimmetrico”, ma anche in funzione della tutela rafforzata assicurata al “contraente debole”.
La disciplina contenuta nel disposto normativo di cui all'art. 117 c. 1 TUB,
invero, proprio in quanto volta a tutelare specificamente il contraente debole, non potrebbe essere letta nel diverso senso di ritenere che le prescrizioni di forma dalla stessa prescritte abbiano una consistenza ridotta rispetto a quella tradizionalmente richieste dal codice civile (scrittura privata e sottoscrizione).
La prescrizione della consegna di una copia del contratto al cliente, quale ulteriore requisito integrante la forma del contratto, si giustifica, invece, proprio nell'indicata ottica informativa e di protezione del cliente, oltre che in funzione della formazione di un valido consenso da parte dello stesso nell'ambito dei contratti c.d. “asimmetrici”. Tanto premesso, nel caso in esame, la banca non ha allegato, né provato l'avvenuta consegna delle schede negoziali sottoscritte dalla correntista.
Né può ritenersi che le frasi contenenti l'inciso «A vostra lettera indirizzata alla
“Ho /abbiamo preso nota che il nostro conto di corrispondenza Parte_4
presso di Voi sarà regolato, fino a nuovo avviso, da parte vostra alle seguenti condizioni», presenti sulla scheda contrattuale siano idonee a comprovare l'avvenuta consegna di un “esemplare” del contratto al cliente.
E' infatti evidente che tali enunciazioni di mero stile, inserite in un modello negoziale standardizzato, unilateralmente predisposto dalla banca, se possono ritenersi idonee a comprovare l'assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto di credito nella fase precontrattuale, risultano invece prive di efficacia probatoria al fine di dimostrare la consegna del contratto che, prima della sottoscrizione da parte della correntista, neppure poteva dirsi esistente.
Diversa appare, d'altronde, la messa a disposizione anticipata del testo delle condizioni contrattuali rispetto alla consegna del contratto, essendo la prima funzionale alla conoscenza da parte del cliente delle condizioni proposte dalla banca alla fine della formazione di un valido consenso, la seconda finalizzata a consentire alla parte debole di poter verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, interesse ritenuto meritevole di specifica e rafforzata tutela nello specifico settore del mercato finanziario e nei contratti bancari, proprio attraverso la consegna del documento contrattuale (cfr., nello stesso senso, sentenze Corte
d'appello di Napoli n. 1535/2021, n. 2242/2021, 600/2022, n. 1807/2022).
Anche le Istruzioni della Banca d'Italia del 25/7/2003 e del 29/7/2009 dispongono, del resto, che «la consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario».
Per quanto sin qui esposto, essendo la consegna di un esemplare del contratto un elemento integrante il requisito di forma “composita” richiesta dalla legge, non può che constatarsi, nel caso di specie, la carenza di prova del detto elemento, che avrebbe dovuto essere dimostrato per iscritto, non potendo, all'uopo, supplire né il meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.
p.c. ( non avendo peraltro la banca mai dichiarato, peraltro, l'avvenuta consegna delle schede negoziali di cui trattasi), né la prova presuntiva, essendo la prescrizione di forma richiesta ad substantiam.
Così corretta la motivazione del giudice di primo grado, la sentenza impugnata deve dunque essere confermata nella parte in cui ha dichiarato la nullità delle schede negoziali del contratto di conto corrente per difetto della forma richiesta dall'art. 117, co. 1, T.u.b.
8.Con il quinto motivo di gravame – rubricato “Erroneità della decisione per
aver ritenuto ammissibile la compensazione esercitata dai garanti: violazione degli articoli 1241 e seguenti codice civile” (cfr. pag. 37 dell'atto di appello) – la , premessa “l'inammissibilità di qualsivoglia eccezione da Parte_1
parte dei garanti” e “fermo restando quanto già allegato in punto di esercizio della eccezione di compensazione da parte dei garanti autonomi”, critica la sentenza impugnata perché ha ritenuto ammissibile l'eccezione di compensazione sollevata dagli odierni appellati, tra i diversi rapporti oggetto del giudizio. In particolare, deduce che alcuna legittima compensazione poteva essere dichiarata dal Tribunale rispetto ad un credito certo della banca, quale quello derivante dagli insoluti bancari e un eventuale credito derivante dalla rielaborazione di diversi rapporti bancari (cfr. pag. 39 dell'atto di appello), stante il fatto che “la compensazione esige la certezza del credito opposto in
compensazione: secondo quanto ricordato di recente dalle S.U di questa Corte se l'esistenza del controcredito è controversa, nel giudizio instaurato dal creditore principale o in altro giudizio, il giudice non può pronunciare la compensazione né legale né giudiziale: lo stesso articolo 1243 cc, comma 2, rende inoperante l'eccezione di compensazione, sia legale che giudiziale se è controverso l'an del controcredito” (Cass. 23.03.2017 n. 7474; Cass. Sez. Unite
23225/2016).
Anche il motivo scrutinato va respinto.
Anzitutto va considerato che l'art. 1853 c.c. prevede che la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto ovvero, in ragione del principio della unicità dei conti, attraverso l'immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in altro conto ancora aperto, salva manifestazione di segno contrario da parte del cliente
(cfr. Cass. n. 1445/ 2020).
Sul tema è intervenuta la Suprema Corte che ha chiarito che: “Nei rapporti tra banca e correntista, il disposto dell'art. 1853 c.c., secondo cui si opera una compensazione fra i saldi di più rapporti o più conti esistenti fra la banca e il
correntista, trova applicazione anche tra il saldo di un conto corrente e quello di un rapporto di diversa natura (nella specie, un mutuo fondiario) intercorrente fra le medesime parti, purché non si tratti di conti chiusi e i contrapposti crediti siano esigibili” (cfr. Cass. n. 24424/ 2023).
Perché si abbia la compensazione occorre che i saldi siano disponibili: sono tali, tra l'altro, i conti cui accede una conv. di assegno atteso che gli stessi non devono restare vincolati alla copertura degli assegni (cfr. Cass. n. 3447/1986).
Nel presente giudizio, ove i due fideiussori, odierni appellati, hanno limitato l'eccezione di compensazione all'accertamento della inesistenza di ogni e qualsiasi loro obbligazione accessoria verso la banca, quale conseguenza ed effetto dell'avvenuto accertamento di una posizione a debito della banca stessa verso il debitore garantito, risulta provato che tra la banca e la società
correntista ( di cui gli odierni appellati sono fideiussori) siano intercorsi plurimi rapporti bancari (ossia conto corrente bancario e conti anticipi di diversa natura) sicchè ben poteva essere dai medesimi opposta in compensazione l'esistenza del controcredito della , società da essi garantita, Parte_4
risultante dal ricalcolo, operato nel procedimento riunito, del saldo del conto corrente n. 23427.51 e quanto richiesto dalla banca a titolo di indebito per l'accredito degli assegni risultati insoluti.
Dirimente sul punto è anche la pronuncia della Corte di Cassazione in tema di eccezione di compensazione, a mente della quale: “nel caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore, questi può, con l'opposizione al decreto, eccepire, ai sensi degli artt. 1247 e 1945 cod. civ.,
la compensazione con il debito che il creditore ha verso il debitore principale garantito, ancorché tale debito, non ancora scaduto alla data del decreto, diventi esigibile nel corso del giudizio di opposizione” (Cassazione
Sez. 1, Sentenza n. 2573 del 22/02/2002).
Ergo, la decisione appellata, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, anche sotto il profilo esaminato va confermata.
9.Vi è, quindi, sicuramente una soccombenza dell'appellante, Parte_1
, che giustifica la sua condanna al pagamento delle spese del presente
[...]
grado di giudizio in favore delle controparti vittoriose, spese che si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'impegno difensivo svolto e dell'esito favorevole della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da ragguagliare al petitum da € 260.000,01 a €
520.000,00) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ad esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto - con citazione per l'udienza del 20 luglio 2021, notificata telematicamente il 6 aprile 2021- da Parte_1
e per essa, nella sua qualità di procuratrice, dalla in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia, n. 6453/2020, pubblicata l'8
ottobre 2020, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate – con distrazione in favore dell'avv. Gianluigi Piscitelli e dell'avv. Gianluca Tuccillo- delle spese del presente grado di appello, che liquida in € 14.239,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 22 maggio 2025.
CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr..SSA MARIELDA MONTEFUSO Dr.SSA AURELIA D'AMBROSIO