CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 961/2020 depositato il 20/03/2020
proposto da
Consorzio Di Bonifica Ugento E Li Consorzio_1 - 81001130756
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1713/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 30/09/2019
Atti impositivi:
- AVVIS DI PAGAM n. 1728437 CONTR. CONSORT 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta agli scritti difensivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 srl, con ricorso del 15.5.2018, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Prov.le di Lecce l'avviso di pagamento n. 1728437, notificato il 3.5.2018 relativo al pagamento di euro 13.118,00 al Consorzio_1 a titolo di contributo di bonifica (codice 630) per l'anno 2015.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva tra l'altro che difettava il presupposto impositivo per la mancanza del beneficio diretto e specifico legittimante il tributo richiesto e comunque perché il piano di classifica era stato adottato senza che fosse previamente approvato il piano generale di bonifica.
Il Consorzio di Bonifica si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, che la Commissione Tributaria
Provinciale accoglieva con sentenza n. 1713 del 30.5.2019 (depositata il 30.9.2019), con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il primo giudice rilevava che dall'allegata perizia di parte risultava che gli appezzamenti di terreno del contribuente non traevano alcun beneficio dall'attività del Consorzio.
Il Consorzio impugnava la sentenza con ricorso depositato il 23.3.2020.
Il contribuente, costituitosi in giudizio, resisteva all'appello.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Invero, secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. 9511 del
2018).
La stessa Corte Suprema ha chiarito che tale presunzione viene meno nel caso di specifica contestazione da parte del contribuente della legittimità del piano di classifica, “che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica” (Cass. sez. VI, 29/11/2016, n.24356;
Cass. 2644/2023).
Ebbene, nella specie il contribuente ha espressamente contestato la legittimità del piano di classifica (v. fine della pag. 4 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) perché non preceduto dall'approvazione del piano generale di bonifica (in effetti mai approvato dall'ente impositore), per cui la presunzione dell'esistenza del beneficio diretto e specifico è venuta meno.
Né varrebbe obiettare l'art. 42, comma 7, della legge Regione Puglia n. 4/2012 ha stabilito che nella fase di prima applicazione della legge si dovesse tener conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla L. Regione Puglia n. 12 del 2011, così sancendo la utilizzabilità del piano di classifica indipendentemente dalla preventiva approvazione del piano generale di bonifica.
Infatti, tale clausola di salvezza dei piani di classifica valeva nella fase di prima applicazione della legge e non può certamente legittimare la prassi del Consorzio di continuare a pretendere a distanza di anni contributi di bonifica in mancanza di qualsiasi piano generale di bonifica.
Ciò posto, deve osservarsi che il Consorzio non ha assolto all'onere probatorio cui era gravato e cioè di dimostrare che l'immobile del contribuente godeva in forza della sua attività di un beneficio diretto e specifico: infatti, la perizia di parte prodotta (a firma del dott. Nominativo_1) è assolutamente generica (tanto da essere depositata identica in tutti i giudizi in cui il Consorzio è parte) e perciò priva di rilievo probatorio.
Per contro, il contribuente, attraverso la perizia di parte (a firma dell'ing. Nominativo_2), ha dimostrato l'assenza nelle vicinanze del terreno di sua proprietà di canali di raccolta o di altre opere consortili aventi rilevante funzione nell'idrologia superficiale della zona.
L'appello va quindi rigettato;
i contrasti esistenti nella giurisprudenza in materia giustificano comunque l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta l'appello; spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 961/2020 depositato il 20/03/2020
proposto da
Consorzio Di Bonifica Ugento E Li Consorzio_1 - 81001130756
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1713/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 30/09/2019
Atti impositivi:
- AVVIS DI PAGAM n. 1728437 CONTR. CONSORT 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore della società contribuente si riporta agli scritti difensivi in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 srl, con ricorso del 15.5.2018, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Prov.le di Lecce l'avviso di pagamento n. 1728437, notificato il 3.5.2018 relativo al pagamento di euro 13.118,00 al Consorzio_1 a titolo di contributo di bonifica (codice 630) per l'anno 2015.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva tra l'altro che difettava il presupposto impositivo per la mancanza del beneficio diretto e specifico legittimante il tributo richiesto e comunque perché il piano di classifica era stato adottato senza che fosse previamente approvato il piano generale di bonifica.
Il Consorzio di Bonifica si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, che la Commissione Tributaria
Provinciale accoglieva con sentenza n. 1713 del 30.5.2019 (depositata il 30.9.2019), con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il primo giudice rilevava che dall'allegata perizia di parte risultava che gli appezzamenti di terreno del contribuente non traevano alcun beneficio dall'attività del Consorzio.
Il Consorzio impugnava la sentenza con ricorso depositato il 23.3.2020.
Il contribuente, costituitosi in giudizio, resisteva all'appello.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Invero, secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ In tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio” (Cass. 9511 del
2018).
La stessa Corte Suprema ha chiarito che tale presunzione viene meno nel caso di specifica contestazione da parte del contribuente della legittimità del piano di classifica, “che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica” (Cass. sez. VI, 29/11/2016, n.24356;
Cass. 2644/2023).
Ebbene, nella specie il contribuente ha espressamente contestato la legittimità del piano di classifica (v. fine della pag. 4 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) perché non preceduto dall'approvazione del piano generale di bonifica (in effetti mai approvato dall'ente impositore), per cui la presunzione dell'esistenza del beneficio diretto e specifico è venuta meno.
Né varrebbe obiettare l'art. 42, comma 7, della legge Regione Puglia n. 4/2012 ha stabilito che nella fase di prima applicazione della legge si dovesse tener conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla L. Regione Puglia n. 12 del 2011, così sancendo la utilizzabilità del piano di classifica indipendentemente dalla preventiva approvazione del piano generale di bonifica.
Infatti, tale clausola di salvezza dei piani di classifica valeva nella fase di prima applicazione della legge e non può certamente legittimare la prassi del Consorzio di continuare a pretendere a distanza di anni contributi di bonifica in mancanza di qualsiasi piano generale di bonifica.
Ciò posto, deve osservarsi che il Consorzio non ha assolto all'onere probatorio cui era gravato e cioè di dimostrare che l'immobile del contribuente godeva in forza della sua attività di un beneficio diretto e specifico: infatti, la perizia di parte prodotta (a firma del dott. Nominativo_1) è assolutamente generica (tanto da essere depositata identica in tutti i giudizi in cui il Consorzio è parte) e perciò priva di rilievo probatorio.
Per contro, il contribuente, attraverso la perizia di parte (a firma dell'ing. Nominativo_2), ha dimostrato l'assenza nelle vicinanze del terreno di sua proprietà di canali di raccolta o di altre opere consortili aventi rilevante funzione nell'idrologia superficiale della zona.
L'appello va quindi rigettato;
i contrasti esistenti nella giurisprudenza in materia giustificano comunque l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta l'appello; spese compensate.