Ordinanza cautelare 30 ottobre 2024
Sentenza breve 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 27/03/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02600/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04678/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4678 del 2024, proposto da
-OMISSIS- quale genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annunziata Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.S.A. di Napoli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- Del provvedimento del 25.09.2024 dell’Istituto in epigrafe persona del Dirigente Scolastico; di assegnazione ore di sostegno;
- Nonché per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico;
- Di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Istituto -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Rilevato che il minore per cui è causa, iscritto alla classe SECONDA della scuola secondaria secondo grado dell’istituto indicato in epigrafe è portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/92, così come accertato dalla commissione medica Inps con verbale poiché affetto da spettro dell’autismo.
A fronte di tale necessita l’istituzione scolastica ha assegnato 18 ore di sostegno a fronte di un orario di frequenza scolastica di 30 ore, nonostante che nel Pei 2023/2024 sia stato indicato nel quadro relativo alla previsione per l’anno scolastico successivo per l’anno scolastico successivo la necessità di supportare l’alunno per tutto l’orario scolastico.
La ricorrente impugna il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno del il-OMISSIS-con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto resistente ha assegnato per l’anno scolastico 2024/2025 un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (18 ore settimanali).
2. Osservato che con la diagnosi funzionale del 6.3.2020 dell’ASL Napoli 2 Nord (all. 6 produz. Ministero del 21.10.2024) si attesta che il minore ha necessità di un supporto significativo in tutte le aree, sottolineando anche la necessità di un sostegno con rapporto in deroga per gravità 1/1;
Rilevato inoltre che il Pei 2023/2024 sia stato indicato nel quadro relativo alla previsione per l’anno scolastico successivo per l’anno scolastico successivo la necessità di supportare l’alunno per 32 ore, ossia per tutto l’orario scolastico (pag. 26, PEI cit., all. 4 del ric.);
in data 21 ottobre 2024 si è costituito il Ministero dell’istruzione e del merito con memoria formale e deposito degli atti procedimentali;
2.1. Rammentato che con ordinanza n. 2176 del 30 ottobre 2024 è stata accolta la domanda cautelare ordinandosi all’Istituto resistente di assegnare al minore il sostegno scolastico in misura adeguata a garantire l’integrazione scolastica del minore.
2.2. Rilevato che il procuratore presente all’odierna camera di consiglio ha rappresentato che l’Istituto non ha eseguito la citata ordinanza cautelare solo fino alla data dell’odierna camera di consiglio.
3. Ritenuto che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art 60, c.p.a., previo avviso dato alle parti preseti in camera di consiglio;
4. Rilevato che, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidata in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale e il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato pertanto non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
5. Considerato che quantunque sia scaduto il termine per l’adozione del PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto è comunque tenuto ad elaborarlo ed, inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno; b) la richiamata diagnosi funzionale che prescrive sostegno con rapporto in deroga per gravità 1/2 ; c) il PEI 2023/2024 che prescrive per l’anno scolastico successivo 32 ore di sostegno settimanale; d) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno rispetto all’anno scorso; e) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
6. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnata nota del dirigente scolastico del 24 settembre 2024 deve essere annullata, con il dovere dell’amministrazione, in sede di riesercizio della funzione, in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento, di conformarsi ai principi sopra enunciati;
7. Ritenuto di dover disporre, ai sensi dell’art. 34, co.2, lett. e), c.p.a., quale misura idonea ad assicurare l’attuazione della presente sentenza finché non sospesa, che l’Amministrazione scolastica rieserciti la funzione conformandosi, in virtù del predetto effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni 15 (quindici) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunno in considerazione del suon sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia;
9. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e attribuzione al procuratore antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione, ivi compresa la misura attuativa ivi precisata, disposta ex art. 34, co.2, lett. e), c.p.a.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.