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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. sssa Eliana ROMEO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 209/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7969/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania, Parte_1
Corso Campano n. 139, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Pianese, che la rappresentata e difende;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è ex lege domiciliato;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di
[...] giudice del lavoro, e ritualmente notificato, e, premettendo di essere stata assunta per attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, lamentava di non avere potuto usufruire, negli anni di riferimento, dell'erogazione della somma annua di
€ 500 di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, c.d.
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo. Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita ha chiesto di riconoscere il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente, prevista dall'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, per tutti gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla sua attribuzione, nell'importo nominale di € CP_1
500 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Il si costituiva contestando la CP_1 fondatezza del ricorso sulla base di articolate argomentazioni. Invero, con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, si è così pronunciato: “Dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annuo tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22. Per l'effetto, condanna il a provvedere in Controparte_1 tal senso, con attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Dichiara interamente compensate le spese di lite”. Giustificava detta compensazione specificando che “Quanto al regolamento delle spese del presente giudizio, ritiene il decidente ricorrano gravi motivi per disporne l'integrale compensazione, in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recente sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”.
Con ricorso depositato il 3.2.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la detta sentenza Il si è costituito in giudizio, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.
Con l'atto di appello censura la sentenza del Parte_1
Tribunale per inesistenza e/o erroneità e contraddittorietà della motivazione della stessa in punto di governo delle spese. Sostiene l'appellante: “Causare un processo vuol dire anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è quindi esente dall'onere delle spese la parte che con il suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. SS. UU. 16092/2009), ovvero chi con la sua condotta, a fronte dell'attività stragiudiziale, abbia dato causa all'istaurarsi del processo. L'esigenza di adire il giudice non deve nuocere chi ha ragione, che non deve subire il carico delle spese giudiziarie, pena l'ottenere un diritto monco e decurtato della spesa sostenuta per il procedimento giudiziario … Il Giudicante, soprattutto in casi come quelli che presenta la fattispecie de quo, estremamente delicati in ragione dei diritti di cui si va a trattare, deve esercitare il suo potere di compensazione con estrema attenzione, per evitare che l'attore riceva solo un simulacro di Giustizia, restando costretto a pagarsi in proprio le spese legali di causa che potrebbero essere anche superiori al beneficio ottenuto con la sentenza
… a quello che più rileva è che sicuramente: - non vi è soccombenza reciproca, ma solo quella integrale del;
- il caso trattato non è CP_1 connotato da assoluta novità; - né, infine, vi è stato mutamento della giurisprudenza. Il primo aspetto è incontestabile - vi è totale soccombenza del . Il secondo aspetto è altrettanto incontestabile, dal CP_1 momento che la questione non è assolutamente nuova: infatti, la motivazione della novità della questione non è sufficiente a giustificare la compensazione, soprattutto relativamente alla “carta docente” trattandosi, al momento della proposizione del ricorso di primo grado, di un campo arato in tutte le direzioni, dal quale sono germinate migliaia di decisioni di accoglimento in un contesto in cui la giurisprudenza era già ben consolidata, tanto quella comunitaria che quella interna amministrativa. Il terzo aspetto che, poi, è quello più rilevante ai fini del presente gravame non sussiste assolutamente. La Sentenza della Suprema Corte (Cass. 29961/2023) non costituisce affatto un mutamento della giurisprudenza. In effetti, la Suprema Corte, adita preventivamente con l'opportunità offerta dalla riforma Cartabia, non ha fatto altro che prendere atto, compendiare e riordinare i principi espressi già da tempo dalla giurisprudenza sovranazionale (Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18.5.2022, causa C450/2021) e da quella amministrativa superiore interna (Consiglio di Stato sentenza n. 1842/2022). La Sentenza della Cassazione ha sì sancito dei principi di diritto, ma non ha fatto altro che confermare delle posizioni già sostenute dalla giurisprudenza comunitaria e da quella interna amministrativa … la stringata espressione motivazionale (novità delle questioni esaminate) oltre a non costituire valida motivazione, non trova neanche alcun riscontro nei fatti. La vicenda, infatti, ha avuto ad oggetto una controversia, ormai priva di novità ed oggetto di migliaia di decisioni dei Tribunali Italiani, e come dallo stesso Giudice di prime cure affermato “oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo”, quindi una questione del tutto lineare e già ampiamente affrontata, e che di peculiare ha avuto solo l'atteggiamento reiteratamente omissivo del che, nella CP_1 fattispecie, nonostante l'azione giudiziaria fosse stata preceduta da una articolata diffida, cui il Tribunale non ha dato alcun peso, ha ritenuto di non adempiere all'obbligo di Legge, rendendo inevitabile il presente contenzioso giudiziario e la palese ingiustizia della sentenza gravata che se confermata, rappresenterebbe una beffa per la ricorrente che dovrà sopportare i costi del giudizio per sentirsi riconoscere un proprio diritto, cosa che annullerebbe l'utilità dello stesso”.
Invero, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero". ll disposto dell'art. 92 c.p.c. rende evidente che la compensazione possa essere utilizzata dal giudice (previa debita motivazione) in tre specifiche ipotesi:
• laddove vi sia soccombenza reciproca;
• qualora la questione sia di assoluta novità;
• nell'ipotesi in cui vi sia un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. Il giudice, dunque, può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge. Del resto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 92 c.p.c nel testo modificato dal dl n. 132/2014, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle spese delle parti anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, per compensare le spese di lite, che “ricorrano gravi motivi per disporne l'integrale compensazione, in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recente sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”. Del resto, Cass. Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha enunciato il principio ex art. 363 - bis c.p.c. secondo cui “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”. Il ricorso di 1° grado risulta depositato il 25.10.2023 e la sentenza gravata il 4.7.2024. Nella parte motivazionale Cass. n. 29961/2023 specificava, peraltro, che “il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale. Il Primo Presidente di questa S.C., con provvedimento del 29.5.2023 ha assegnato la questione a questa Sezione, per l'enunciazione dei principi di diritto”. Invero, il Tribunale nel compensare le spese di lite ha espressamente richiamato il principio di diritto pronunciato dalla Cassazione in data successiva all'introduzione del giudizio, che ben può integrare le gravi ed eccezionali ragioni pure richieste dalla Corte costituzionale, per compensare le spese di lite di primo grado. Peraltro. giova richiamare Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24234 del 29/11/2016 secondo cui “In tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, "ratione temporis" applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia”. Si veda anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 che ha precisato che “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza”, cosa che nel caso di specie risulta essere stata effettuata dal Tribunale. Ne consegue che l'appello va rigettato. Stante la soccombenza le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'odierno appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA:
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per raddoppio del contributo unificato, se dovuto Roma, 23.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Pia Di Stefano
composta dai Magistrati
dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Presidente dr. sssa Eliana ROMEO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 23.9.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 209/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7969/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania, Parte_1
Corso Campano n. 139, presso lo studio dell'Avv. Francesco Paolo Pianese, che la rappresentata e difende;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è ex lege domiciliato;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di
[...] giudice del lavoro, e ritualmente notificato, e, premettendo di essere stata assunta per attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, lamentava di non avere potuto usufruire, negli anni di riferimento, dell'erogazione della somma annua di
€ 500 di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, c.d.
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, in quanto riservata ai soli colleghi di ruolo. Ritenendo l'illegittimità della discriminazione subita ha chiesto di riconoscere il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica del docente, prevista dall'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015, per tutti gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con conseguente condanna del convenuto alla sua attribuzione, nell'importo nominale di € CP_1
500 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, oltre refusione delle spese, da distrarsi. Il si costituiva contestando la CP_1 fondatezza del ricorso sulla base di articolate argomentazioni. Invero, con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, si è così pronunciato: “Dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annuo tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22. Per l'effetto, condanna il a provvedere in Controparte_1 tal senso, con attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Dichiara interamente compensate le spese di lite”. Giustificava detta compensazione specificando che “Quanto al regolamento delle spese del presente giudizio, ritiene il decidente ricorrano gravi motivi per disporne l'integrale compensazione, in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recente sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”.
Con ricorso depositato il 3.2.2025 ha proposto Parte_1 appello avverso la detta sentenza Il si è costituito in giudizio, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato.
Con l'atto di appello censura la sentenza del Parte_1
Tribunale per inesistenza e/o erroneità e contraddittorietà della motivazione della stessa in punto di governo delle spese. Sostiene l'appellante: “Causare un processo vuol dire anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è quindi esente dall'onere delle spese la parte che con il suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo (cfr. Cass. SS. UU. 16092/2009), ovvero chi con la sua condotta, a fronte dell'attività stragiudiziale, abbia dato causa all'istaurarsi del processo. L'esigenza di adire il giudice non deve nuocere chi ha ragione, che non deve subire il carico delle spese giudiziarie, pena l'ottenere un diritto monco e decurtato della spesa sostenuta per il procedimento giudiziario … Il Giudicante, soprattutto in casi come quelli che presenta la fattispecie de quo, estremamente delicati in ragione dei diritti di cui si va a trattare, deve esercitare il suo potere di compensazione con estrema attenzione, per evitare che l'attore riceva solo un simulacro di Giustizia, restando costretto a pagarsi in proprio le spese legali di causa che potrebbero essere anche superiori al beneficio ottenuto con la sentenza
… a quello che più rileva è che sicuramente: - non vi è soccombenza reciproca, ma solo quella integrale del;
- il caso trattato non è CP_1 connotato da assoluta novità; - né, infine, vi è stato mutamento della giurisprudenza. Il primo aspetto è incontestabile - vi è totale soccombenza del . Il secondo aspetto è altrettanto incontestabile, dal CP_1 momento che la questione non è assolutamente nuova: infatti, la motivazione della novità della questione non è sufficiente a giustificare la compensazione, soprattutto relativamente alla “carta docente” trattandosi, al momento della proposizione del ricorso di primo grado, di un campo arato in tutte le direzioni, dal quale sono germinate migliaia di decisioni di accoglimento in un contesto in cui la giurisprudenza era già ben consolidata, tanto quella comunitaria che quella interna amministrativa. Il terzo aspetto che, poi, è quello più rilevante ai fini del presente gravame non sussiste assolutamente. La Sentenza della Suprema Corte (Cass. 29961/2023) non costituisce affatto un mutamento della giurisprudenza. In effetti, la Suprema Corte, adita preventivamente con l'opportunità offerta dalla riforma Cartabia, non ha fatto altro che prendere atto, compendiare e riordinare i principi espressi già da tempo dalla giurisprudenza sovranazionale (Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 18.5.2022, causa C450/2021) e da quella amministrativa superiore interna (Consiglio di Stato sentenza n. 1842/2022). La Sentenza della Cassazione ha sì sancito dei principi di diritto, ma non ha fatto altro che confermare delle posizioni già sostenute dalla giurisprudenza comunitaria e da quella interna amministrativa … la stringata espressione motivazionale (novità delle questioni esaminate) oltre a non costituire valida motivazione, non trova neanche alcun riscontro nei fatti. La vicenda, infatti, ha avuto ad oggetto una controversia, ormai priva di novità ed oggetto di migliaia di decisioni dei Tribunali Italiani, e come dallo stesso Giudice di prime cure affermato “oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo”, quindi una questione del tutto lineare e già ampiamente affrontata, e che di peculiare ha avuto solo l'atteggiamento reiteratamente omissivo del che, nella CP_1 fattispecie, nonostante l'azione giudiziaria fosse stata preceduta da una articolata diffida, cui il Tribunale non ha dato alcun peso, ha ritenuto di non adempiere all'obbligo di Legge, rendendo inevitabile il presente contenzioso giudiziario e la palese ingiustizia della sentenza gravata che se confermata, rappresenterebbe una beffa per la ricorrente che dovrà sopportare i costi del giudizio per sentirsi riconoscere un proprio diritto, cosa che annullerebbe l'utilità dello stesso”.
Invero, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., "se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero". ll disposto dell'art. 92 c.p.c. rende evidente che la compensazione possa essere utilizzata dal giudice (previa debita motivazione) in tre specifiche ipotesi:
• laddove vi sia soccombenza reciproca;
• qualora la questione sia di assoluta novità;
• nell'ipotesi in cui vi sia un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. Il giudice, dunque, può ricorrere alla compensazione delle spese solo in casi eccezionali e specificatamente individuati dalla legge. Del resto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 92 c.p.c nel testo modificato dal dl n. 132/2014, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle spese delle parti anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, per compensare le spese di lite, che “ricorrano gravi motivi per disporne l'integrale compensazione, in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recente sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'Amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”. Del resto, Cass. Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha enunciato il principio ex art. 363 - bis c.p.c. secondo cui “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”. Il ricorso di 1° grado risulta depositato il 25.10.2023 e la sentenza gravata il 4.7.2024. Nella parte motivazionale Cass. n. 29961/2023 specificava, peraltro, che “il giudice del lavoro del Tribunale di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale. Il Primo Presidente di questa S.C., con provvedimento del 29.5.2023 ha assegnato la questione a questa Sezione, per l'enunciazione dei principi di diritto”. Invero, il Tribunale nel compensare le spese di lite ha espressamente richiamato il principio di diritto pronunciato dalla Cassazione in data successiva all'introduzione del giudizio, che ben può integrare le gravi ed eccezionali ragioni pure richieste dalla Corte costituzionale, per compensare le spese di lite di primo grado. Peraltro. giova richiamare Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24234 del 29/11/2016 secondo cui “In tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, "ratione temporis" applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia”. Si veda anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022 che ha precisato che “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza”, cosa che nel caso di specie risulta essere stata effettuata dal Tribunale. Ne consegue che l'appello va rigettato. Stante la soccombenza le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'odierno appellante. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA:
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per raddoppio del contributo unificato, se dovuto Roma, 23.9.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Pia Di Stefano