Articolo 770 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 760Articolo 760
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9 ottobre 2010
Art. 770. Dimissioni dai corsi 1. Sono dimessi dai corsi i frequentatori che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento. 2. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi, di cui ai commi precedenti sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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