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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico
D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4868/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e surrogatoria ex art. 2900 c.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. S Lazzaretti Parte_1 che lo rappresenta e difende in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE
E
elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'avv. Dimitri Stefanini CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: in via principale, dichiarare inefficace nei confronti del Sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 2901 c.c., l'atto di pubblicazione del testamento olografo del 21.06.2021 con il quale il Sig.
ha, prestando adesione e acquiescenza all'acquisto del legato di abitazione a lui CP_1 attribuito dal testamento del padre e non avendo contestualmente accettato l'eredità, rinunciato a promuovere l'azione di riduzione per lesione della quota di legittima a lui spettante ai sensi degli artt. 536 c.c. e seguenti, e di conseguenza surrogare, ai sensi del combinato disposto degli art. 557 e
2900 c.c., il nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni Parte_1 testamentarie lesive della quota di legittima spettante al proprio debitore rimasto CP_1 inerte;
− sempre in via principale, dichiarare nullo o inefficace il testamento olografo del Sig.
nella parte in cui lede la quota di riserva spettante al Sig. , e di Persona_1 CP_1 conseguenza determinare il valore dell'asse ereditario e che la metà dello stesso, ai sensi dell'art. 537 c.c., sia assegnata al legittimario leso Sig. previa imputazione del legato del CP_1 diritto di abitazione alla quota del Sig. ; − in alternativa, qualora si ritenesse CP_1 ravvisabile nell'atto di pubblicazione del testamento del 21.06.2021 una rinuncia all'eredità, autorizzare il Sig. ai sensi dell'art. 524 c.c., ad accettare la detta eredità in nome e per Parte_1 conto del Sig. , allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del CP_1 credito o di agire in riduzione ai sensi dell'art. 557 c.c.; − in alternativa, ai sensi dell'art. 481 c.c.,
1 ove non si ritenesse ravvisabile nell'atto di pubblicazione suddetto una rinuncia all'eredità, fissare un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinunzia all'eredità del defunto e di conseguenza, ove il Sig. rinunzi all'eredità, autorizzare il Persona_1 CP_1
Sig. ai sensi dell'art. 524 c.c., ad accettare la suddetta eredità in nome e per conto del Parte_1
Sig. , allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito o CP_1 di agire in riduzione ai sensi dell'art. 557 c.c.; ove invece il Sig. accetti l'eredità CP_1 del padre, autorizzare il Sig. ad agire in riduzione ai sensi dell'art. 557 c.c.; − con Parte_1 vittoria di spese e competenze di causa.
Parte convenuta: - rigettare le domande di parte attrice;
- condannare parte attrice alla refusione delle spese e delle competenze professionali di assistenza nel procedimento di mediazione;
- con vittoria di spese e competenze professionali di assistenza in giudizio, oltre accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il allegava che il Tribunale di Firenze con Parte_1 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5370/2021 del 26/12/2021 aveva ingiunto alla
[...]
, e a personalmente, di pagare in solido al ricorrente Parte_2 CP_1 la somma di euro 212.770,00 oltre accessori, per non aver consegnato delle autovetture regolarmente acquistate dall'attore in forza di contratto di compravendita del 05/11/2018. Per tale motivo dapprima la società aveva riconosciuto, con scrittura del 29/05/2019, il debito vantato dal cliente e, poi, il debito era stato garantito personalmente dall' che si era impegnato a CP_1 saldarlo entro il 30/11/2021. Sulla scorta del decreto si era provveduto in data 10/01/2022 ad iscrivere ipoteca giudiziale in favore del e contro sull'unico bene Parte_1 CP_1 immobile rinvenuto nel patrimonio del debitore, acquistato per successione testamentaria del padre in quanto la società debitrice era stata posta in liquidazione in data 13/09/2019, e Persona_1 dunque non era in grado di restituire la somma.
Il padre del debitore al momento della morte era divorziato e, quindi, ai sensi dell'art. 537 c.c. al figlio era riservata la metà del patrimonio del de cuius, quale unico legittimario. Inoltre, a seguito della pubblicazione del testamento olografo del 21/06/2021, risultava che il convenuto fosse stato nominato erede universale di tutti i beni del de cuius e, allo stesso tempo, era stato previsto in legato il diritto di nuda proprietà della casa sita in Scandicci, in Via S. Martino alla Palma n. 32, alle due nipoti minorenni e legando altresì il diritto di abitazione sulla suddetta casa Per_2 Parte_3 all'odierno convenuto, il quale aveva prestato acquiescenza all'acquisto del legato ex art. 649 c.c..
Da visura catastale risultava che non aveva accettato l'eredità del padre, con ciò CP_1 pregiudicando il diritto di credito dell'attore posto che il diritto di abitazione era incedibile, non autonomamente trasferibile, nonché impignorabile ed insequestrabile, data la sua natura personalissima e assistenziale, quindi predisposto al solo scopo di sottrarre l'immobile dalle pretese creditorie di terzi, rendendolo di fatto non aggredibile. Ai fini del calcolo della quota di legittima spettante al convenuto ai sensi dell'art. 537 c.c. il predetto legato del diritto di abitazione, essendo in conto di legittima ai sensi dell'art. 552 c.c., avrebbe dovuto deve essere imputato nella quota spettante allo stesso, atteso che nel testamento il de cuius non aveva previsto, ai sensi dell'art. 564 comma II c.c., la dispensa da imputazione. Ne derivava una palese lesione nel quantum della quota spettante a quest'ultimo ai sensi del citato art. 537 c.c. poiché, se avesse accettato l'eredità, egli
2 avrebbe potuto agire in riduzione ai sensi dell'art. 557 c.c. al fine di integrare la sua quota di legittima, soddisfacendosi innanzitutto sul relictum del patrimonio ereditario del padre e poi, in caso di incapienza di quest'ultimo, riducendo le altre disposizioni testamentarie.
Aggiungeva che l'atto di rinuncia all'eredità, oltre a cagionare un danno economico allo stesso chiamato, di riflesso vanificava anche il diritto di credito del convenuto, per cui risultando integrati i requisiti di cui all'art. 2901 c.c., l'atto di rinuncia avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore . Parte_1
Non avendo il convenuto accettato l'eredità e non avendo esercitato l'azione di riduzione avverso le disposizioni lesive della sua quota, vi erano anche gli estremi per l'applicazione dell'art. 524 c.c., a tal riguardo dovendo la rinunzia all'azione di riduzione essere qualificata proprio come atto consapevole di rinuncia all'eredità. Pertanto parte attrice, ai sensi dell'art. 524 c.c., poteva farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del convenuto, azione esperibile anche in caso di perdita del diritto di accettare l'eredità per eventi diversi dalla rinuncia formale. In ogni caso, il giudice avrebbe dovuto fissare un termine entro il quale il convenuto/chiamato all'eredità avrebbe dovuto dichiarare se accettava o meno l'eredità.
Si costituiva in giudizio rilevando l'inammissibilità della domanda ex art. 2901 CP_1
c.c.. atteso che nel caso di specie non si discuteva di alcun atto dispositivo del patrimonio e tale non avrebbe potuto essere considerata la mera pubblicazione del testamento. Ribadiva, inoltre, che l'attore non era creditore dell' posto che l'atto su cui si fondava il ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo era stato disconosciuto ed il giudice dell'opposizione, già in sede cautelare, aveva rilevato che ad un esame sommario le sottoscrizioni apparivano diverse. In ogni caso, l'azione era infondata nel merito stante la mancata prova dei relativi presupposti.
Osservava, quanto alla domanda ex art. 557 e 2900 c.c., che non era Parte_1 creditore del sig. e, quindi, non era legittimato a promuovere l'azione surrogatoria. La CP_1 domanda sarebbe stata anche infondata nel merito in quanto il convenuto era stato inequivocabilmente nominato erede universale di tutti i beni del padre e, contestualmente, con riferimento all'immobile di proprietà di quest'ultimo, destinatario di disposizione a titolo particolare, senza che vi fosse stata alcuna compromissione della quota riservata.
Infine, contestava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 524 c.c., posto che non vi era stata alcuna rinuncia all'eredità e mancava la qualità di creditore dell'istante e il relativo danno.
Allo stesso modo sarebbe stata inammissibile la domanda ex art. 481 c.c. per mancanza di interesse ad agire di parte attrice, non essendo questi creditrice del convenuto e, pertanto, non avendo interesse ad esperire l'actio interrogatoria.
Dopo l'esito negativo del procedimento di mediazione la causa, sulla scorta di un'istruttoria documentale, all'udienza del 04/03/2025 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La domanda ex art. 2901 c.c.
3 L'azione revocatoria costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrano determinati presupposti.
In primo luogo è necessaria la qualità di creditore del soggetto agente. A tal riguardo è sufficiente l'esistenza di un credito, anche se litigioso, ossia sottoposto ad accertamento giudiziale, e non esigibile, in quanto sottoposto a termine o condizione sospensiva (cfr. Cass. n. 2066/2010). In particolare, anche il credito eventuale (credito litigioso) è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. SU 9440/2004, Cass. 5619/2016), purché la pretesa azionata in sede giudiziale non appaia manifestamente infondata.
Orbene nel caso di specie una ragione di credito in capo al non appare innanzitutto Parte_1 verosimilmente sussistente. Infatti la sentenza n. 3546/2023 del 29/11/2023 del Tribunale di Firenze
(doc. 7), emessa nell'ambito del procedimento RG 3040/2022, ha revocato il decreto ingiuntivo n.
5370/2021, posto alla base della presente azione. Nella parte motiva si specifica non solo che nulla
è dovuto dal sig. e dalla all'odierno attore, ma addirittura che “... CP_1 Parte_2 [...]
è debitore e non creditore di con riferimento al rapporto contrattuale per Pt_1 Parte_2 cui è causa...”.
Sebbene sia pacifico che avverso la predetta decisione sia stato proposto appello, tuttavia a seguito dell'emissione di una sentenza di primo grado che abbia ritenuto radicalmente inesistente il credito non è più sufficiente il mero richiamo, al fine di ritenere esistente un credito – sia pure in termini di credito litigioso – al fatto che una impugnazione sia stata proposta, ma sarebbe stata necessaria la produzione dell'atto di appello, al fine di consentire una valutazione, sia pure sommaria in questa sede, circa la non manifesta infondatezza dell'impugnazione. Una tale valutazione non risulta invece oggi possibile, per ragioni imputabili alla parte attrice, di modo che in radice potrebbe essere in effetti esclusa la stessa esistenza di un credito da porre a fondamento dell'azione revocatoria.
Ma anche a prescindere da tale profilo, e considerando dunque in ipotesi la sussistenza di un credito litigioso sulla scorta del mero dato formale della proposizione dell'appello, l'azione revocatoria presuppone comunque il compimento di un atto propriamente dispositivo del patrimonio mentre la semplice pubblicazione di un testamento, non comportando né una accettazione né una rinuncia all'eredità, di per sé non costituisce un atto di disposizione patrimoniale.
Pertanto, non sussistono i presupposti per l'esperibilità dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., e la relativa domanda va dunque respinta.
L'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. in relazione all'azione di riduzione ex art. 557 c.c..
Come si è detto la pubblicazione del testamento, che contiene la nomina come erede universale del sig. di per sé stessa non comporta né accettazione né rinunzia all'eredità, ma va CP_1 solo considerata come delazione o chiamata all'eredità che, in attesa della decisione del chiamato, anche se legittimario, non comporta implicazioni in termini patrimoniali.
4 Anche a prescindere dunque, ancora una volta, dalla questione relativa all'esistenza di un credito che legittimerebbe in ipotesi l'attore a proporre azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., resta il fatto che il convenuto risulta essere stato nominato erede universale del padre e nessun minimo concreto elemento è stato fornito dall'attore al fine di dimostrare che il legato in favore delle nipoti abbia leso la sua quota di riserva, essendosi la parte attrice limitata alla richiesta di una CTU del tutto esplorativa sul punto.
L'azione ex art. 524 c.c.
Non può neanche affermarsi che vi sia stata una rinunzia all'eredità, e l'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità, quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. (Cass. n. 25347 del 2023).
Pertanto, anche tale domanda andrebbe comunque dichiarata inammissibile.
La domanda subordinata ex art. 481 c.c.
L'attore chiede, qualora sia accertata l'assenza sia di accettazione che di rinuncia all'eredità, come è appunto in realtà nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 481 c.c. il Tribunale fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinunzia all'eredità del defunto. CP_1
La disposizione prevede infatti che chiunque vi abbia interesse può esperire l'actio interrogatoria, al fine di ottenere dall'autorità giudiziaria la fissazione di un termine, decorso il quale il chiamato decade dal diritto di accettare l'eredità.
In questo caso la domanda va accolta. La dizione molto ampia utilizzata dalla norma (“chiunque vi abbia interesse”) consente infatti di includervi anche chi si affermi creditore personale dell'erede, sia pure in forza di un credito litigioso e la cui effettiva esistenza appaia, come si è detto, particolarmente incerta. Non vi è dubbio infatti che quest'ultimo, nell'ipotesi in cui il credito venga poi dichiarato esistente, abbia appunto interesse a conoscere la predetta circostanza, rilevante ai fini della verifica del patrimonio da aggredire e delle eventuali conseguenti azioni da intraprendere.
Va dunque fissato al debitore un termine ai sensi dell'art. 481 c.c., che il Tribunale reputa congruo in mesi 5 dalla presente pronuncia.
Soltanto all'esito, e non certo invece oggi in questa sede l'attore potrebbe poi, nell'ipotesi in cui dovesse risultare titolare di un credito all'esito dell'impugnazione, valutare se e quale azione intraprendere nei confronti del convenuto.
Le spese di lite
L'accoglimento, sia pure in minima parte, della domanda, impedisce la condanna dell'attore al pagamento delle spese di giudizio (Cass. SU n. 32061 del 2022). Risulta dunque giustificata, stante la quasi totale infondatezza ed anzi inammissibilità delle domande proposte, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando:
5 - in accoglimento della corrispondente istanza ex art. 481 c.c. fissa al convenuto il termine di mesi 4 dalla presente pronuncia al fine di dichiarare se intende accettare o rinunziare all'eredità di Per_1
[...]
- dichiara inammissibili le restanti domande;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Firenze, 30/05/2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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