Art. 2.
Gli assegni di cui all'articolo 1, in luogo dell'aumento del 15 per cento, sono riliquidati, se piu' vantaggioso per gli aventi diritto, con l'applicazione dei seguenti criteri:
1) per i ricevitori del lotto considerando, in sostituzione dell'importo d'aggio assunto a base pensionabile nell'originaria liquidazione, un importo non inferiore all'aggio minimo spettante al ricevitore, a decorrere dal 1 luglio 1970, ai sensi dell' articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , modificato dall' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ;
2) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto considerando, in sostituzione della retribuzione calcolata nella originaria liquidazione, quella in vigore dal 1 luglio 1970 per effetto dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , modificato dall' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e successive modificazioni, fino al limite massimo del parametro di retribuzione 163 al terzo aumento periodico;
3) lasciando invariato il numero degli anni di contribuzione considerati nella originaria liquidazione;
4) facendo riferimento, quanto agli assegni indiretti e di riversibilita', all'assegno diretto del dante causa.
Gli assegni di cui all'articolo 1, in luogo dell'aumento del 15 per cento, sono riliquidati, se piu' vantaggioso per gli aventi diritto, con l'applicazione dei seguenti criteri:
1) per i ricevitori del lotto considerando, in sostituzione dell'importo d'aggio assunto a base pensionabile nell'originaria liquidazione, un importo non inferiore all'aggio minimo spettante al ricevitore, a decorrere dal 1 luglio 1970, ai sensi dell' articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , modificato dall' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ;
2) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto considerando, in sostituzione della retribuzione calcolata nella originaria liquidazione, quella in vigore dal 1 luglio 1970 per effetto dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , modificato dall' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e successive modificazioni, fino al limite massimo del parametro di retribuzione 163 al terzo aumento periodico;
3) lasciando invariato il numero degli anni di contribuzione considerati nella originaria liquidazione;
4) facendo riferimento, quanto agli assegni indiretti e di riversibilita', all'assegno diretto del dante causa.