Art. 655.
(Iscrizione d'ipoteca).
I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali e' rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
(Iscrizione d'ipoteca).
I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali e' rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.