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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.3465 del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2019, avente per oggetto “ Vendita di cose mobili” discussa oralmente e decisa all'udienza del 27.5.2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Parte_1
Bello, mandato in atti
ATTORE
, rappresentato e OP difeso dall'Avv. Giovanni Ianne, mandato in atti
CONVENUTO
1
Conclusioni: all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa e si riportavano alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito
Parte attrice citava nel presente giudizio la convenuta esponendo quanto segue.
Riferiva l'attrice di aver acquistato dalla nel periodo OP
da maggio 2017 al marzo 2018, una importante quantità di vini in bottiglia, indicati
2 nelle stesse fatture che produceva, per commercializzarli sul mercato italiano e su quello estero. L'importo di tali fatture, complessivamente ammontante ad € 33.618,39, era stato interamente pagato dalla , come risultava dalle copie dei Parte_1
bonifici bancari prodotti.
Accadeva tuttavia che parte del vino fornito dalla OP
presentava gravi difetti, quali la precipitazione tartarica, la rifermentazione in bottiglia, la trasformazione in aceto. Ragion per cui numerose ditte clienti della
[...]
, dopo aver acquistato le bottiglie di vino in questione, avevano espresso le Parte_1
loro rimostranze e proteste ad , che aveva dovuto più volte ritirare le Parte_1
bottiglie di vino vendute ed eseguirne la restituzione.
Tanto accadeva, sul mercato locale, con la ditte "La Favorita" di Carmiano, con la
Pizzeria "Verlaine" di Veglie, con il ristorante "La Vita è bella" di Veglie, con la ditta
"Le Delizie della Terra" di San Pancrazio Salentino, nonché sul mercato estero, doveva insorgeva una controversia con la ditta Winehouse24 di Stoccarda che , Parte_1
fronteggiava con una intera rifornitura di n. 1260 bottiglie di vino eseguita nell'ottobre
2017, con un esborso di 2.268,00.
Proteste e contestazioni pervenute, altresi, alla , come risulta dalle Parte_1
lettere dell'11.12.2018 e del 12.2.2018, anche dalla ditta inglese Shawbury wine.
Secondo quanto riferito dall'attrice ciò avrebbe provocato, per la , un Parte_1
grave danno all'immagine. Sicché, per evitare che tale danno si aggravasse ulteriormente, la era stata costretta a interrompere la Parte_1
commercializzazione del vino fornito dalla ditta ed a procedere alla _1
restituzione dello stesso. Con documento di trasporto (DDT) del 21.2.2018 n. 1 e del
22.2.2018 n. 2 la restituiva alla ditta i quantitativi di vino in Parte_1 _1
bottiglia risultanti dagli stessi DDT.
Con contratto del 26.2.2018, nel tentativo di risolvere bonariamente la questione la e la ditta , convenivano che quest'ultima ditta avrebbe Controparte_2 _1
realizzato e sostituito tutti i prodotti resi con il DDT n. 2 del 22.2.2018 e tutti quelli precedentemente ritirati ed, inoltre, avrebbe effettuato una fornitura di vino primitivo
IGP Salento con alcool effettivo 16,5% ed annata 2016, denominato "Armonya", contenuto in 286 cassette da 6 bottiglie (e cosi in tutto 1716 bottiglie) oltre 858 bottiglie e 146 cassette in omaggio. L'importo totale di questa fornitura veniva concordato in €
3 7.035,60, da pagarsi mediante il versamento di un acconto di € 2.400,00 ed un saldo alla partenza di € 4.635,60.
, con bonifico dell' 1.3.2018 versava l'acconto di € 2.400,00, e con Parte_1
bonifico del 15.3.2018 versava il saldo di € 4.635,60.
Inoltre la procedeva al ritiro di una piccola parte della fornitura, e Parte_1
riceveva dalla ditta il certificato di analisi del 13.3.2018 eseguito dalla _1
[...]
, a sua volta, chiedeva al Laboratorio del dr. di Controparte_3 Persona_1
procedere all'analisi del vino consegnato dalla ditta e, in data 27.3.2018, _1
riceveva il rapporto di prova dal quale scopriva che il vino effettivamente fornito dalla ditta era un vino assolutamente diverso da quello risultante dal certificato di _1
analisi del 13.3.2018 consegnato dalla stessa ditta . _1
Con DDT n. 3/2018 la restituiva alla ditta tutti i quantitativi Parte_1 _1
di vino in bottiglia risultanti dallo stesso DDT.
Per tali ragioni, nel citare in giudizio la convenuta chiedeva: “Pronunziare la risoluzione del contratto intercorso tra la e la Controparte_2 OP
, per il grave inadempimento di quest'ultima ditta, e per l'effetto a)-
[...]
dato atto che la ha offerto e con quest'atto tona ad offrire alla Controparte_2
la restituzione della merce ancora in giacenza OP
presso detta società come indicata nel prospetto di cui al punto 2) della parte in diritto di quest'atto, condannare la a rimborsare ad OP [...]
la somma di € 18.228,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1
dalla domanda al soddisfo, b) condannare la stessa OP
al risarcimento di tutti i danni, in favore della , nella misura di f Controparte_4
15.000,00, o in quell'altra misura maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito dell'espletamento degli opportuni mezzi istruttori e, comunque, secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
2)-Condannare la al pagamento delle spese del giudizio con i OP
relativi compensi di avvocato”.
Si costituiva in giudizio la difesa dell'azienda agricola contestando gli OP
assunti attorei.
4 In seguito allo svolgimento della prima udienza e la concessione dei termini di cui all'art. 183 c. VI c.p.c., si svolgeva c.t.u. e l'interrogatorio formale reciproco, oltre che alla prova testi.
In seguito la causa veniva rinviata per la discussione con termine per il deposito di note conclusive.
Motivi della decisione.
I fatti per cui è causa a parere di questo giudicante vanno distinti tra la fornitura relativa al contratto del 26.2.2018 - (conferma d'ordine del 26.2.2018 ed allegata dichiarazione a firma della ditta e della , regolarmente prodotte), OP Parte_1
relativo alla fornitura di vino con alcool effettivo 16,5% ed Parte_2 annata 2016, denominato “Armonya” contenuto in 286 cassette da 6 bottiglie (così in tutto 1716 bottiglie) oltre 858 bottiglie e 146 cassette in omaggio, per importo concordato in € 7.035,60, interamente saldato - e tutte le altre precedenti.
Con riferimento alla fornitura relativa al contratto del 26.2.2018 parte attrice contesta l'inadempimento perché i test di laboratorio avrebbero fatto emergere che il vino consegnato (e poi restituito) aveva caratteristiche diverse da quelle concordate.
Tutte le altre forniture invece sono state contestate in quanto avrebbero presentato problematiche di diverso tipo, quali la precipitazioni tartarica, la rifermentazione in bottiglia e la trasformazione in aceto.
Ebbene al fine di appurare la veridicità di quanto affermato da entrambe le parti, veniva ammessa CTU al quale venivano formulati i seguenti quesiti: “1 Accerti il CTU le caratteristiche e qualità del vino fornito dell' ed in OP
giacenza presso la , verificando se siano conformi alle qualità stabilite Parte_1
mal contratto inter partes del 26/02/2018 ed a quelle risultanti dal certificato di analisi del 13/03/2018 eseguito delle consegnato dalla ditta alla CP_5 _1 [...]
, tenendo, altresì, conto delle risultanze del rapporto di prove del Parte_1
laboratorio dr. del 27/03/2018; nonché verificando per le forniture Persona_1
di vino precedenti al contratto del 26/02/2018 se sussistono i gravi difetti denunziati dall'attrice, quali la precipitazione tartarica, la rifermentazione in bottiglia e la trasformazione in aceto".
2. Accerti il C.TU. le modalità di conservazione presso la ditta attrice del vino in giacenza, valutandone la correttezza, tenendo conto anche delle risultanze dei due verbali di accertamento del Dipartimento delle Politiche
5 Agricole, Alimentari e Forestali del 02 Maggio 2018 e della regolare tenuta, da parte della dei registri obbligatori telematici".
3. Accerti il CTU la Controparte_3
sussistenza e l'entità dei danni lamentati dall'attrice, verificando anche gli importi dovuti alla a titolo di rimborso delle somme pagate per le forniture Controparte_3
di vino già rese e per quelle ancora in giacenza che l'attrice ha offerto in restituzione come prospetto in cui al numero due della parte in diritto dell'atto di citazione".
4"Accerti il CTU la corrispondenza fra il prodotto consegnato a parte attrice e quello oggi in valutazione".
5 "Accerti il CTU i metodi di conservazione dal momento della consegna ad oggi e le possibili interiezioni e variazioni delle qualità organolettiche del prodotto stesso".
Rispondendo a tali quesiti il CTU ha appurato che, con riferimento al vino Armonia oggetto del contratto datato 26.2.2018 “Alla luce di tali considerazioni, e sulla base dei rapporti di prova dei campioni analizzati, si evince che il prodotto fornito non è conforme a quello previsto in contratto”.
Il CTU ha quindi confermato le contestazioni mosse dalla parte attrice.
La non conformità del prodotto consegnato, unitamente al fatto che Parte_1
ha immediatamente restituito la merce ricevuta (mostrando, così, di non accettarla) consente a questo giudicante di dichiarare la risoluzione del contratto del 26.2.2018 per grave inadempimento del venditore il quale, per l'effetto è tenuto a restituire ad la somma di euro 7.035,60, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo.
Con riferimento invece alle forniture precedenti a quella del 28.2.2018 occorre precisare che la convenuta si è sempre difesa sostenendo che la alterazione del vino non sarebbe stata quindi causata da un difetto del prodotto, ma da una cattiva conservazione dello stesso da parte di , la quale lo avrebbe conservato Pt_1 Parte_1
in locali non idonei.
il CTU ha evidenziato che “… premesso che non esisteva un contratto di fornitura sul quale si evidenziava sia il grado alcolico, né tantomeno analisi precedenti, non è possibile dare una risposta certa.. Non è possibile, quindi, stabilire con certezza se un eventuale problema, possa essere imputato a difetti al momento dell'imbottigliamento oppure a errata modalità di conservazione o di
6 trasporto….Non è possibile stabilire con certezza come lamentato dalla parte attrice, se ulteriori difetti siano da imputare a problemi di imbottigliamento oppure ad un difetto all'origine del prodotto, o ad una modalità errata di conservazione del vino.
In merito ai locali esaminati (della : ndr) si ritiene, che il locale Parte_1
ubicato in via Pietro Nenni all'epoca dello scarico poteva essere idoneo solo ad un transito rapido della merce ma non alla conservazione prolungata della stessa. Non si dispone di alcun elemento oggettivo che stabilisca tempi di sosta e modalità di conservazione della merce dal momento dello scarico sino ad oggi. La sede in
Campi, presso la quale sono presenti le giacenze di vino è idonea ad una conservazione più prolungata, ma anche qui il sottoscritto non ha alcun elemento per stabilire da quanto tempo il vino sia in questa sede e se ci sono stati ulteriori spostamenti. Il vino come più volte detto è un "elemento vivo" e come tale dovrebbe essere trattato”.
Tali conclusioni del CTU a parere di questo giudicante rendono, in assenza di prove certe in ordine agli spostamenti o alla conservazione della merce, le contestazioni mosse da parte attrice con riferimento alle forniture precedenti a quella del 26.2.2018, non sufficientemente provate.
per il quale, fatta eccezione per il rimborso della fornitura del 26.2.2018 che, CP_6
essendo stata immediatamente restituita, non ha prodotto alcun danno di immagine o altro, per le altre forniture le domande di parte attrice devono essere tutte rigettate.
Sulle spese processuali.
Tenuto conto di un parziale accoglimento della domanda si ritiene di dover compensare il 50% delle spese di lite, con condanna del soccombente per la parte residua.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
- Dichiara il contratto intercorso tra le parti e datato 26.2.2018 risolto per grave inadempimento del venditore e per l'effetto condanna l OP
alla restituzione nei confronti di della
[...] Parte_1
somma di euro 7.035,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Rigetta tutte le altre domande di parte attrice per i motivi di cui in narrativa.
7 - Compensa per il 50% le spese processuali e condanna l' OP
al pagamento del restante 50% in favore di
[...] Parte_1
che liquida in euro 2.538,00 per competenze professionali, euro 250,00 per spese, oltre accessori come per legge.
- Pone le spese di CTU a carico della Parte_3
Sentenza letta in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Lecce, 27.5.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri
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