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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/04/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19619/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott. Alessandro Rizzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19619/2015 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ) rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
GIOACCHINO RISIGLIONE, elettivamente domiciliati in VIALE VITTORIO VENETO 45, CATANIA
e proseguita da
( ) – in proprio e quale erede Parte_2 C.F._2 universale di nata a [...] in data [...] e deceduta in data 15 Parte_1 ottobre 2019 - rappresentato e difeso dall'avv. CRISTIAN CHILLEMI, elettivamente domiciliato in
VIA FRANCESCO CRISPI 177, CATANIA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSA LINDA ARENA, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in CORSO DELLE PROVINCE 203, CATANIA
contro pagina 1 di 7 ) rappresentato e difeso dall'avv. LUISA Controparte_1 C.F._4
TROVATO, elettivamente domiciliato in VIA GUSTAVO VAGLIASINDI 9, CATANIA
con la chiamata in causa di
( ), Controparte_2 C.F._5 Controparte_3 ( ) e – nella qualità di esercente la responsabilità C.F._6 CP_4 genitoriale nei confronti di ( ) e di Controparte_5 C.F._7
contumaci Controparte_6 C.F._8
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate agli atti del processo.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il collegio procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
1.1. Deve in primo luogo darsi atto che i procuratori di (già costituito in Parte_2 proprio e, a seguito del decesso in corso di causa dell'attore in data 15 ottobre 2019, Parte_1 anche quale erede universale della madre) e hanno rinunciato, nelle rispettive comparse Parte_3 conclusionali, ad una parte dell'originaria domanda con la quale detti attori avevano chiesto l'annullamento del testamento olografo lasciato da (nato a [...] Controparte_6 in data 24 gennaio 1927 e deceduto a Catania in data 7 febbraio 2014) in data 7 gennaio 2014 e pubblicato a ministero del notaio dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e Persona_1
Caltagirone in data 28 febbraio 2014 (rep. 58665 – racc. 6706) - cfr. doc. 17 di parte attrice.
Osserva il collegio in merito che se la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc (senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem), la differente fattispecie della rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientra, al contrario, fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 13636/2024); essa, peraltro, non necessita di accettazione della controparte (Cass.
33761/2019) e, integrando una restrizione del thema decidendum, è consentita anche dopo la precisazione delle conclusioni, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass. Sez. Un. 3453/2024).
Alla riduzione della domanda originaria, come operata da parte attrice, consegue peraltro l'assorbimento della riconvenzionale con la quale la convenuta ha chiesto, in via Controparte_1 subordinata, la riduzione del precedente testamento olografo dell'11 marzo 2013, parimenti attribuito al de cuius – senza, peraltro, che debba assumersi alcuna statuizione, finanche in Controparte_6 punto di spese di lite, nei confronti dei soggetti designati quali eredi del defunto nel Controparte_6 predetto testamento dell'11 marzo 2013 (trattasi, in particolare, dei convenuti contumaci CP_2
e – quest'ultima quale esercente la responsabilità genitoriale nei
[...] Controparte_3 CP_4 confronti di e di , poiché l'integrazione del Controparte_5 Controparte_6 contraddittorio era stata ordinata dal Tribunale nei confronti di tali soggetti per l'eventualità in cui il successivo testamento del 7 gennaio 2014 fosse stato riconosciuto invalido. pagina 2 di 7 1.2. Gli attori hanno invece insistito nell'ulteriore domanda di riduzione del testamento olografo lasciato da in data 7 gennaio 2014 e pubblicato a ministero del notaio Controparte_6 [...]
dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone in data 28 febbraio 2014 (rep. Persona_1
58665 – racc. 6706) - cfr. cit. doc. 17 di parte attrice.
La pretesa può essere accolta per le motivazioni e nei limiti di seguito illustrati. Con il testamento di cui sopra il de cuius – marito di e padre di , Parte_1 Parte_2
e – istituì quale propria unica erede universale la figlia e odierna convenuta Pt_3 Controparte_1
di fatto pretermettendo la consorte ed i figli maschi in spregio al disposto di cui all'art. CP_1 542, co. II c.c., a mente del quale “quando i figli sono più d'uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto”. L'accoglimento dell'azione di riduzione proposta dai legittimari pretermessi determina una comunione tra i suddetti e l'erede istituito nella quale la quota dei primi è corrispondente al valore delle quote di legittima non soddisfatte, determinate in proporzione al valore dell'intera massa relitta dal defunto
(Cass. 31125/2023): in particolare, spetterà a e Controparte_6 Parte_2 Pt_3 la quota di un sesto ciascuno dell'asse (in quanto figli del de cuius, ai quali è riservata, come
[...] detto, metà del patrimonio relitto, essendo essi più di uno), ed agli eredi universali di Parte_1 la quota di un quarto.
Senonché, di tale comunione non può, allo stato, pronunciarsi lo scioglimento, né tanto meno procedersi all'attribuzione di beni dell'asse e/o di conguagli in denaro di qualsiasi natura – finanche a tacitazione delle suddette quote di riserva.
Nella prospettiva dell'eventuale formazione di un progetto di riduzione del testamento del 7 gennaio 2014 – progetto ontologicamente deputato alla reintegrazione delle quote di legittima pretese dagli attori -, deve pur sempre rammentarsi che la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude, in sé, due statuizioni: l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni negoziali lesive, e l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari
- con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio - oppure unicamente il versamento, da parte del donatario, del controvalore della quota, ai sensi dell'art. 560 c.c. (Cass.
12872/2021).
Nel caso in esame, gli attori, nel lamentare la loro estromissione dal testamento lasciato dal de cuius, hanno chiesto la riduzione dell'atto di ultima volontà mediante attribuzione in natura delle quote loro spettanti ex lege – come è sempre, in linea teorica, necessario, salvo le eccezioni di cui all'art. 560, co. II e III c.c. (Cass. 24755/2015) che non ricorrono tuttavia nella fattispecie, vertendosi in materia di riduzione di testamento e non di donazione/legato – e, ove ciò non fosse possibile, mediante “[…] pagamento della quota in denaro a titolo di conguaglio […]” (cfr. pag. 14 della citazione). Se tale è la pretesa avanzata dagli attori – i quali intendono ovviamente conseguire dalla comune massa una quantità di beni (in natura o mediante controvalore in denaro) tale da tacitare le loro quote di ex art. 542, co. II c.c., il tutto tenendosi peraltro in considerazione che anche la convenuta Controparte_1 ha parimenti chiesto disporsi “[…] la riduzione della disposizione testamentaria eccedente la quota disponibile del de cuius […]”, a beneficio degli attori pacificamente pretermessi (cfr. pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta) – non può allora trascurarsi che l'eventuale presenza di difformità sotto il profilo urbanistico – in termini, sia chiaro, di esistenza del titolo edilizio - pone il problema della divisibilità della massa per cui è causa e ciò a prescindere dalla circostanza che gli immobili in essa ricadenti siano stati realizzati prima o dopo il 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della l. 28 febbraio 1985, n. 47), come affermato da Cass. Sez. Un. 25021/2019. Secondo tale condivisibile arresto giurisprudenziale, infatti, quando sia proposta una domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione pagina 3 di 7 che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, co. II della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. (che, come tale, deve sussistere al momento della pronuncia della sentenza), sotto il profilo della "possibilità giuridica" di dividere il bene, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale: la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sez. Un. 25021/2019). Peraltro, è certamente vero che la nullità comminata dall'art. 46 del d del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e
– prim'ancora - dagli artt. 17 e 40 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 va pur sempre ricondotta nell'ambito del co. III dell'art 1418 c.c. (di cui costituisce una specifica declinazione) e dev'essere per tale ragione qualificata come nullità "testuale" - con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; tuttavia, al di là della natura "testuale" di tale invalidità, il sotteso titolo edilizio deve sempre e comunque esistere realmente ed esser riferibile ad uno specifico cespite (Cass. Sez. Un. 8230/2019), il che, evidentemente, onera la parte che chieda la divisione giudiziale di un immobile della prova dell'esistenza di quella condizione dell'azione data proprio dalla possibilità giuridica di dividere il bene – prova che non potrà che essere assolta mediante la produzione del relativo titolo edilizio. Si aggiunga inoltre che, ai sensi dell'art. 29, co. Ibis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, co. XIV del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – dovendo, per l'effetto, colui che agisce in giudizio per lo scioglimento di una comunione inerente un bene immobile (inteso come unità immobiliare urbana, cioè come immobile iscritto o da iscriversi al catasto edilizio urbano, inclusi anche i fabbricati rurali non collabenti) indicare il riferimento degli identificativi catastali del cespite e documentarne la regolarità catastale (Cass. 20526/2020).
Anche in tal caso, però, ciò che è ascrivibile alla stregua di un requisito formale di validità dell'atto negoziale di scioglimento di comunione, assume, nella distinta sede giudiziale, le vesti di una condizione dell'azione (di divisione), che può e dev'essere assolta dalla parte richiedente mediante la produzione di idonea documentazione (quale, ad esempio, l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, alla quale peraltro la normativa succitata fa specifico riferimento).
Ciò premesso e venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del collegio, è il consulente tecnico d'ufficio ing. ad aver acclarato che, dei beni immobili oggetto della Persona_2 comunione ereditaria venuta a costituirsi tra (e, per essa, i di lei eredi universali), Parte_1
e per effetto dell'accoglimento Parte_2 Parte_3 Controparte_1 dell'azione di riduzione proposta dagli attori:
• quanto all'immobile al piano terra dell'edificio di via del Cedro 16 in Catania (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Catania al foglio 38, particella 381, subalterno 3), “[…] risulterebbe che la parte adibita a civile abitazione (ivi compresi i servizi igienici) sarebbe stata edificata abusivamente, e ciò sia senza alcun titolo abilitativo preventivo, che
pagina 4 di 7 senza alcuna concessione in sanatoria (post realizzazione). In aggiunta, anche l'unica apertura originaria dell'unità immobiliare, costituita da una saracinesca carrabile esistente sul prospetto interno del fabbricato allineata con il portone di ingresso dal numero 16 della via Del Cedro, risulta essere stata rilocata così come la finestra originariamente presente;
in aggiunta, risulta essere stata realizzata una porta (non esistente in origine) per ingresso alla parte adibita a civile abitazione di edificata abusiva […]” – da qui, l'ovvia constatazione (che trova, del resto, specifico riscontro nelle considerazioni formulate anche da parte convenuta a pagg. 12-13 della propria comparsa di costituzione e risposta) per cui “[…] si può asserire che per l'unità immobiliare in questione non sussistono né la regolarità urbanistica, né la conformità catastale secondo il D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 […]” (cfr. pagg.
4-5 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 1° aprile 2021);
• quanto al terreno sito nel territorio del Comune di Ramacca – contrada PE NE (censito al Catasto Terreni del Comune di Ramacca al foglio 153, particelle 3, 687 e 725), di esso non consta agli atti alcun certificato di destinazione urbanistica aggiornato;
peraltro, il perito d'ufficio ha specificato “[…] come all'interno della particella 724 […] e proprio in corrispondenza di un tratto del canale irriguo, sia stato realizzato un manufatto con struttura in materiale precario ( legno e teloni di plastica ) anch'esso non risultante catastalmente […]” (cfr. pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 1° aprile 2021);
• quanto al terreno sito nel territorio del Comune di Ramacca – contrada PE NE (censito al Catasto Terreni del Comune di Ramacca al foglio 153, particelle 48, 49 e 147), di esso non consta agli atti alcun certificato di destinazione urbanistica aggiornato.
Alla luce delle disposizioni di legge e dei principi di diritto sopra richiamati, non può che prendersi atto che le superiori irregolarità urbanistico-catastali sono, allo stato, ostative alla divisione dell'asse ereditario e, così, alla formazione di un progetto di riduzione/divisione che consenta di soddisfare le quote di legittima rivendicate dalle parti attrici.
Tali statuizioni potranno essere, al più, ottenute dagli attori vittoriosi in riduzione in un eventuale, successivo giudizio da promuoversi previa acquisizione di tutta la documentazione volta a comprovare la regolarità urbanistico-catastale dei cespiti di cui in premessa (e, così, la possibilità giuridica di dividere il compendio onde consentire ai legittimari pretermessi di conseguire le rispettive quote di legge) – il tutto, specificandosi che, avuto riguardo alle opposte eccezioni formulate dalle parti sull'esatta composizione dell'attivo al netto dei debiti e la riunione fittizia del donatum:
a) della somma di € 14.000,00 allegata da parte attrice a pag. 12 della citazione (e pari alla metà del complessivo importo prelevato dal de cuius in data 24 settembre 2013 dal conto corrente bancario cointestato con la consorte), (e, così, i di lei eredi universali) sono Parte_1 legittimati ad avocare alla massa relitta dal de cuius unicamente la quota spettante alla signora ai sensi dell'art. 542, co. II c.c. – vale a dire, un quarto del menzionato ammontare (€ 3.500,00
- € 14.000,00 / 4) b) è sostanzialmente pacifico che il de cuius donò al figlio la somma di € 19.450,00 Parte_3 specificata da parte convenuta a pagg.
8-9 della propria comparsa di costituzione, dal momento che, se da un lato, la dazione di denaro non è stata di per sé contestata dal suddetto attore nelle proprie difese, dall'altro lato, questi non ha adeguatamente provato che siffatta dazione avrebbe integrato, in realtà, un qualche prestito a suo favore, né, poi, che lo stesso avrebbe integralmente restituito al de cuius siffatto importo;
c) all'esito delle preclusioni processuali, è pacifico che nell'attivo ereditario rientrino il trattore LD 933 targa 456076 (per la quota di proprietà di un sesto) ed i restanti attrezzi agricoli meglio specificati al doc. 13 prodotto da parte convenuta, fatta eccezione per il macchinario
IA NO tipo Vk 95-115, il quale era stato acquistato con denaro proprio da Parte_3
pagina 5 di 7 in data 20 aprile 2011 ed è pertanto di sua esclusiva proprietà – circostanza, quest'ultima, non specificatamente contestata da parte convenuta;
d) dei debiti da detrarre dall'attivo ereditario, consta unicamente prova dell'esborso di € 2.000,00 da parte di a titolo di spese funerarie per la tumulazione del de cuius (cfr. doc. Parte_1
26 di parte attrice), non essendo stato al contrario dimostrato dalla convenuta l'esborso di €
6.303,12 a beneficio della massa, né la causale specifica di tale presunta spesa;
e) tra i suddetti debiti rientra, perché pacifico, l'ammontare di € 7.485,73 quale quota facente capo al de cuius in relazione alla sanzione pecuniaria amministrativa comminata a questi ed alla dal Comune di Catania per gli abusi edilizi realizzati presso l'immobile di via del Pt_1
Cedro 16 (cfr. pagg. 12-13 della comparsa di costituzione e risposta e doc. 6 di parte convenuta). Ai sensi dell'art. 752 c.c. i coeredi risponderanno dei suddetti debiti in proporzione alle loro quote ereditarie.
Non rientrano infine nell'attivo ereditario - e ciò nemmeno sotto il profilo di un'eventuale resa dei conti tra condividenti - i supposti crediti indicati da parte convenuta a pagg. 9, 10 e 11 della propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto la loro allegazione sostanzia, a ben vedere, unicamente un'eccezione di compensazione di poste attive che la signora non rivendica nei confronti della complessiva massa ereditaria, ma unicamente nei confronti dei condividenti personalmente.
2. La reciproca soccombenza delle parti costituite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e di mediazione ai sensi del co. II dell'art. 92 c.p.c. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 1° aprile 2021 devono essere poste a carico di parte convenuta, stante la soccombenza di quest'ultima rispetto all'azione di riduzione proposta da parte attrice. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 25 gennaio 2024 devono invece essere poste a carico degli attori (in solido tra loro), non potendosi trascurare che siffatto incombente istruttorio si è reso necessario onde istruire una domanda – quella volta a far annullare il testamento olografo lasciato da in data 7 gennaio 2014 – oggetto di rinuncia formalizzata dalle Controparte_6 parti richiedenti successivamente al deposito della perizia d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – III Sezione Civile nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che il testamento olografo lasciato da (nato a [...] Controparte_6
Catania in data 24 gennaio 1927 e deceduto in Catania in data 7 febbraio 2014) in data 7 gennaio 2014 e pubblicato a ministero del notaio dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone in data 28 febbraio 2014 (rep. 58665 – racc. 6706) ha leso le quote di legittima di (e, per essa, dei lei eredi universali), Parte_1 [...]
e in misura pari alla consistenza delle quote medesime e per Parte_2 Parte_3 l'effetto – previa imputazione in capo ad (e, così, ai di lei eredi universali) Parte_1 della somma di denaro di cui al punto a) di pag. 5 della superiore motivazione ed imputazione in capo a della donazione in denaro di cui al punto b) di pag. 5 della superiore Parte_3 motivazione - riduce le disposizioni di cui al suddetto testamento nei termini di cui in parte motiva e dichiara che:
a. ad (e, per essa, ai di lei eredi universali) spetta la quota di legittima Parte_1 pari ad un quarto dell'eredità relitta da (nato a [...] Controparte_6
pagina 6 di 7 Catania in data 24 gennaio 1927 e deceduto in Catania in data 7 febbraio 2014);
b. a spetta la quota di legittima pari ad un sesto dell'eredità Parte_2 relitta da (nato a [...] in data [...] e Controparte_6 deceduto in Catania in data 7 febbraio 2014);
c. a spetta la quota di legittima pari ad un sesto dell'eredità relitta da Parte_3
(nato a [...] in data [...] e deceduto Controparte_6 in Catania in data 7 febbraio 2014);
2. rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dalle parti;
3. compensa le spese di lite e di mediazione;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 1° aprile 2021 a carico della parte convenuta;
5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 25 gennaio 2024 a carico degli attori, in solido tra loro.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale nella camera di consiglio del 13 marzo
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente dott. Gaetano Cataldo Giudice dott. Alessandro Rizzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19619/2015 promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ) rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
GIOACCHINO RISIGLIONE, elettivamente domiciliati in VIALE VITTORIO VENETO 45, CATANIA
e proseguita da
( ) – in proprio e quale erede Parte_2 C.F._2 universale di nata a [...] in data [...] e deceduta in data 15 Parte_1 ottobre 2019 - rappresentato e difeso dall'avv. CRISTIAN CHILLEMI, elettivamente domiciliato in
VIA FRANCESCO CRISPI 177, CATANIA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ROSA LINDA ARENA, Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato in CORSO DELLE PROVINCE 203, CATANIA
contro pagina 1 di 7 ) rappresentato e difeso dall'avv. LUISA Controparte_1 C.F._4
TROVATO, elettivamente domiciliato in VIA GUSTAVO VAGLIASINDI 9, CATANIA
con la chiamata in causa di
( ), Controparte_2 C.F._5 Controparte_3 ( ) e – nella qualità di esercente la responsabilità C.F._6 CP_4 genitoriale nei confronti di ( ) e di Controparte_5 C.F._7
contumaci Controparte_6 C.F._8
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate agli atti del processo.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il collegio procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti.
1.1. Deve in primo luogo darsi atto che i procuratori di (già costituito in Parte_2 proprio e, a seguito del decesso in corso di causa dell'attore in data 15 ottobre 2019, Parte_1 anche quale erede universale della madre) e hanno rinunciato, nelle rispettive comparse Parte_3 conclusionali, ad una parte dell'originaria domanda con la quale detti attori avevano chiesto l'annullamento del testamento olografo lasciato da (nato a [...] Controparte_6 in data 24 gennaio 1927 e deceduto a Catania in data 7 febbraio 2014) in data 7 gennaio 2014 e pubblicato a ministero del notaio dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e Persona_1
Caltagirone in data 28 febbraio 2014 (rep. 58665 – racc. 6706) - cfr. doc. 17 di parte attrice.
Osserva il collegio in merito che se la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc (senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem), la differente fattispecie della rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientra, al contrario, fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. 13636/2024); essa, peraltro, non necessita di accettazione della controparte (Cass.
33761/2019) e, integrando una restrizione del thema decidendum, è consentita anche dopo la precisazione delle conclusioni, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cass. Sez. Un. 3453/2024).
Alla riduzione della domanda originaria, come operata da parte attrice, consegue peraltro l'assorbimento della riconvenzionale con la quale la convenuta ha chiesto, in via Controparte_1 subordinata, la riduzione del precedente testamento olografo dell'11 marzo 2013, parimenti attribuito al de cuius – senza, peraltro, che debba assumersi alcuna statuizione, finanche in Controparte_6 punto di spese di lite, nei confronti dei soggetti designati quali eredi del defunto nel Controparte_6 predetto testamento dell'11 marzo 2013 (trattasi, in particolare, dei convenuti contumaci CP_2
e – quest'ultima quale esercente la responsabilità genitoriale nei
[...] Controparte_3 CP_4 confronti di e di , poiché l'integrazione del Controparte_5 Controparte_6 contraddittorio era stata ordinata dal Tribunale nei confronti di tali soggetti per l'eventualità in cui il successivo testamento del 7 gennaio 2014 fosse stato riconosciuto invalido. pagina 2 di 7 1.2. Gli attori hanno invece insistito nell'ulteriore domanda di riduzione del testamento olografo lasciato da in data 7 gennaio 2014 e pubblicato a ministero del notaio Controparte_6 [...]
dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone in data 28 febbraio 2014 (rep. Persona_1
58665 – racc. 6706) - cfr. cit. doc. 17 di parte attrice.
La pretesa può essere accolta per le motivazioni e nei limiti di seguito illustrati. Con il testamento di cui sopra il de cuius – marito di e padre di , Parte_1 Parte_2
e – istituì quale propria unica erede universale la figlia e odierna convenuta Pt_3 Controparte_1
di fatto pretermettendo la consorte ed i figli maschi in spregio al disposto di cui all'art. CP_1 542, co. II c.c., a mente del quale “quando i figli sono più d'uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio ed al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto”. L'accoglimento dell'azione di riduzione proposta dai legittimari pretermessi determina una comunione tra i suddetti e l'erede istituito nella quale la quota dei primi è corrispondente al valore delle quote di legittima non soddisfatte, determinate in proporzione al valore dell'intera massa relitta dal defunto
(Cass. 31125/2023): in particolare, spetterà a e Controparte_6 Parte_2 Pt_3 la quota di un sesto ciascuno dell'asse (in quanto figli del de cuius, ai quali è riservata, come
[...] detto, metà del patrimonio relitto, essendo essi più di uno), ed agli eredi universali di Parte_1 la quota di un quarto.
Senonché, di tale comunione non può, allo stato, pronunciarsi lo scioglimento, né tanto meno procedersi all'attribuzione di beni dell'asse e/o di conguagli in denaro di qualsiasi natura – finanche a tacitazione delle suddette quote di riserva.
Nella prospettiva dell'eventuale formazione di un progetto di riduzione del testamento del 7 gennaio 2014 – progetto ontologicamente deputato alla reintegrazione delle quote di legittima pretese dagli attori -, deve pur sempre rammentarsi che la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima racchiude, in sé, due statuizioni: l'una, sempre uguale, consistente nell'accertamento della lesione della predetta quota e nella risoluzione, con effetto costitutivo limitato alle parti, delle disposizioni negoziali lesive, e l'altra, avente contenuto di condanna, che si pone con la statuizione costitutiva in rapporto variabile, a seconda che la reintegra richieda la previa divisione di beni ereditari
- con conseguente condanna di uno dei condividenti al pagamento del conguaglio - oppure unicamente il versamento, da parte del donatario, del controvalore della quota, ai sensi dell'art. 560 c.c. (Cass.
12872/2021).
Nel caso in esame, gli attori, nel lamentare la loro estromissione dal testamento lasciato dal de cuius, hanno chiesto la riduzione dell'atto di ultima volontà mediante attribuzione in natura delle quote loro spettanti ex lege – come è sempre, in linea teorica, necessario, salvo le eccezioni di cui all'art. 560, co. II e III c.c. (Cass. 24755/2015) che non ricorrono tuttavia nella fattispecie, vertendosi in materia di riduzione di testamento e non di donazione/legato – e, ove ciò non fosse possibile, mediante “[…] pagamento della quota in denaro a titolo di conguaglio […]” (cfr. pag. 14 della citazione). Se tale è la pretesa avanzata dagli attori – i quali intendono ovviamente conseguire dalla comune massa una quantità di beni (in natura o mediante controvalore in denaro) tale da tacitare le loro quote di ex art. 542, co. II c.c., il tutto tenendosi peraltro in considerazione che anche la convenuta Controparte_1 ha parimenti chiesto disporsi “[…] la riduzione della disposizione testamentaria eccedente la quota disponibile del de cuius […]”, a beneficio degli attori pacificamente pretermessi (cfr. pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta) – non può allora trascurarsi che l'eventuale presenza di difformità sotto il profilo urbanistico – in termini, sia chiaro, di esistenza del titolo edilizio - pone il problema della divisibilità della massa per cui è causa e ciò a prescindere dalla circostanza che gli immobili in essa ricadenti siano stati realizzati prima o dopo il 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della l. 28 febbraio 1985, n. 47), come affermato da Cass. Sez. Un. 25021/2019. Secondo tale condivisibile arresto giurisprudenziale, infatti, quando sia proposta una domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione pagina 3 di 7 che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, co. II della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c. (che, come tale, deve sussistere al momento della pronuncia della sentenza), sotto il profilo della "possibilità giuridica" di dividere il bene, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale: la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sez. Un. 25021/2019). Peraltro, è certamente vero che la nullità comminata dall'art. 46 del d del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e
– prim'ancora - dagli artt. 17 e 40 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 va pur sempre ricondotta nell'ambito del co. III dell'art 1418 c.c. (di cui costituisce una specifica declinazione) e dev'essere per tale ragione qualificata come nullità "testuale" - con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile; tuttavia, al di là della natura "testuale" di tale invalidità, il sotteso titolo edilizio deve sempre e comunque esistere realmente ed esser riferibile ad uno specifico cespite (Cass. Sez. Un. 8230/2019), il che, evidentemente, onera la parte che chieda la divisione giudiziale di un immobile della prova dell'esistenza di quella condizione dell'azione data proprio dalla possibilità giuridica di dividere il bene – prova che non potrà che essere assolta mediante la produzione del relativo titolo edilizio. Si aggiunga inoltre che, ai sensi dell'art. 29, co. Ibis della l. 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'art. 19, co. XIV del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – dovendo, per l'effetto, colui che agisce in giudizio per lo scioglimento di una comunione inerente un bene immobile (inteso come unità immobiliare urbana, cioè come immobile iscritto o da iscriversi al catasto edilizio urbano, inclusi anche i fabbricati rurali non collabenti) indicare il riferimento degli identificativi catastali del cespite e documentarne la regolarità catastale (Cass. 20526/2020).
Anche in tal caso, però, ciò che è ascrivibile alla stregua di un requisito formale di validità dell'atto negoziale di scioglimento di comunione, assume, nella distinta sede giudiziale, le vesti di una condizione dell'azione (di divisione), che può e dev'essere assolta dalla parte richiedente mediante la produzione di idonea documentazione (quale, ad esempio, l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, alla quale peraltro la normativa succitata fa specifico riferimento).
Ciò premesso e venendo al merito della vicenda sottoposta all'esame del collegio, è il consulente tecnico d'ufficio ing. ad aver acclarato che, dei beni immobili oggetto della Persona_2 comunione ereditaria venuta a costituirsi tra (e, per essa, i di lei eredi universali), Parte_1
e per effetto dell'accoglimento Parte_2 Parte_3 Controparte_1 dell'azione di riduzione proposta dagli attori:
• quanto all'immobile al piano terra dell'edificio di via del Cedro 16 in Catania (censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Catania al foglio 38, particella 381, subalterno 3), “[…] risulterebbe che la parte adibita a civile abitazione (ivi compresi i servizi igienici) sarebbe stata edificata abusivamente, e ciò sia senza alcun titolo abilitativo preventivo, che
pagina 4 di 7 senza alcuna concessione in sanatoria (post realizzazione). In aggiunta, anche l'unica apertura originaria dell'unità immobiliare, costituita da una saracinesca carrabile esistente sul prospetto interno del fabbricato allineata con il portone di ingresso dal numero 16 della via Del Cedro, risulta essere stata rilocata così come la finestra originariamente presente;
in aggiunta, risulta essere stata realizzata una porta (non esistente in origine) per ingresso alla parte adibita a civile abitazione di edificata abusiva […]” – da qui, l'ovvia constatazione (che trova, del resto, specifico riscontro nelle considerazioni formulate anche da parte convenuta a pagg. 12-13 della propria comparsa di costituzione e risposta) per cui “[…] si può asserire che per l'unità immobiliare in questione non sussistono né la regolarità urbanistica, né la conformità catastale secondo il D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 […]” (cfr. pagg.
4-5 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 1° aprile 2021);
• quanto al terreno sito nel territorio del Comune di Ramacca – contrada PE NE (censito al Catasto Terreni del Comune di Ramacca al foglio 153, particelle 3, 687 e 725), di esso non consta agli atti alcun certificato di destinazione urbanistica aggiornato;
peraltro, il perito d'ufficio ha specificato “[…] come all'interno della particella 724 […] e proprio in corrispondenza di un tratto del canale irriguo, sia stato realizzato un manufatto con struttura in materiale precario ( legno e teloni di plastica ) anch'esso non risultante catastalmente […]” (cfr. pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 1° aprile 2021);
• quanto al terreno sito nel territorio del Comune di Ramacca – contrada PE NE (censito al Catasto Terreni del Comune di Ramacca al foglio 153, particelle 48, 49 e 147), di esso non consta agli atti alcun certificato di destinazione urbanistica aggiornato.
Alla luce delle disposizioni di legge e dei principi di diritto sopra richiamati, non può che prendersi atto che le superiori irregolarità urbanistico-catastali sono, allo stato, ostative alla divisione dell'asse ereditario e, così, alla formazione di un progetto di riduzione/divisione che consenta di soddisfare le quote di legittima rivendicate dalle parti attrici.
Tali statuizioni potranno essere, al più, ottenute dagli attori vittoriosi in riduzione in un eventuale, successivo giudizio da promuoversi previa acquisizione di tutta la documentazione volta a comprovare la regolarità urbanistico-catastale dei cespiti di cui in premessa (e, così, la possibilità giuridica di dividere il compendio onde consentire ai legittimari pretermessi di conseguire le rispettive quote di legge) – il tutto, specificandosi che, avuto riguardo alle opposte eccezioni formulate dalle parti sull'esatta composizione dell'attivo al netto dei debiti e la riunione fittizia del donatum:
a) della somma di € 14.000,00 allegata da parte attrice a pag. 12 della citazione (e pari alla metà del complessivo importo prelevato dal de cuius in data 24 settembre 2013 dal conto corrente bancario cointestato con la consorte), (e, così, i di lei eredi universali) sono Parte_1 legittimati ad avocare alla massa relitta dal de cuius unicamente la quota spettante alla signora ai sensi dell'art. 542, co. II c.c. – vale a dire, un quarto del menzionato ammontare (€ 3.500,00
- € 14.000,00 / 4) b) è sostanzialmente pacifico che il de cuius donò al figlio la somma di € 19.450,00 Parte_3 specificata da parte convenuta a pagg.
8-9 della propria comparsa di costituzione, dal momento che, se da un lato, la dazione di denaro non è stata di per sé contestata dal suddetto attore nelle proprie difese, dall'altro lato, questi non ha adeguatamente provato che siffatta dazione avrebbe integrato, in realtà, un qualche prestito a suo favore, né, poi, che lo stesso avrebbe integralmente restituito al de cuius siffatto importo;
c) all'esito delle preclusioni processuali, è pacifico che nell'attivo ereditario rientrino il trattore LD 933 targa 456076 (per la quota di proprietà di un sesto) ed i restanti attrezzi agricoli meglio specificati al doc. 13 prodotto da parte convenuta, fatta eccezione per il macchinario
IA NO tipo Vk 95-115, il quale era stato acquistato con denaro proprio da Parte_3
pagina 5 di 7 in data 20 aprile 2011 ed è pertanto di sua esclusiva proprietà – circostanza, quest'ultima, non specificatamente contestata da parte convenuta;
d) dei debiti da detrarre dall'attivo ereditario, consta unicamente prova dell'esborso di € 2.000,00 da parte di a titolo di spese funerarie per la tumulazione del de cuius (cfr. doc. Parte_1
26 di parte attrice), non essendo stato al contrario dimostrato dalla convenuta l'esborso di €
6.303,12 a beneficio della massa, né la causale specifica di tale presunta spesa;
e) tra i suddetti debiti rientra, perché pacifico, l'ammontare di € 7.485,73 quale quota facente capo al de cuius in relazione alla sanzione pecuniaria amministrativa comminata a questi ed alla dal Comune di Catania per gli abusi edilizi realizzati presso l'immobile di via del Pt_1
Cedro 16 (cfr. pagg. 12-13 della comparsa di costituzione e risposta e doc. 6 di parte convenuta). Ai sensi dell'art. 752 c.c. i coeredi risponderanno dei suddetti debiti in proporzione alle loro quote ereditarie.
Non rientrano infine nell'attivo ereditario - e ciò nemmeno sotto il profilo di un'eventuale resa dei conti tra condividenti - i supposti crediti indicati da parte convenuta a pagg. 9, 10 e 11 della propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto la loro allegazione sostanzia, a ben vedere, unicamente un'eccezione di compensazione di poste attive che la signora non rivendica nei confronti della complessiva massa ereditaria, ma unicamente nei confronti dei condividenti personalmente.
2. La reciproca soccombenza delle parti costituite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e di mediazione ai sensi del co. II dell'art. 92 c.p.c. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 1° aprile 2021 devono essere poste a carico di parte convenuta, stante la soccombenza di quest'ultima rispetto all'azione di riduzione proposta da parte attrice. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 25 gennaio 2024 devono invece essere poste a carico degli attori (in solido tra loro), non potendosi trascurare che siffatto incombente istruttorio si è reso necessario onde istruire una domanda – quella volta a far annullare il testamento olografo lasciato da in data 7 gennaio 2014 – oggetto di rinuncia formalizzata dalle Controparte_6 parti richiedenti successivamente al deposito della perizia d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – III Sezione Civile nella composizione collegiale di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara che il testamento olografo lasciato da (nato a [...] Controparte_6
Catania in data 24 gennaio 1927 e deceduto in Catania in data 7 febbraio 2014) in data 7 gennaio 2014 e pubblicato a ministero del notaio dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone in data 28 febbraio 2014 (rep. 58665 – racc. 6706) ha leso le quote di legittima di (e, per essa, dei lei eredi universali), Parte_1 [...]
e in misura pari alla consistenza delle quote medesime e per Parte_2 Parte_3 l'effetto – previa imputazione in capo ad (e, così, ai di lei eredi universali) Parte_1 della somma di denaro di cui al punto a) di pag. 5 della superiore motivazione ed imputazione in capo a della donazione in denaro di cui al punto b) di pag. 5 della superiore Parte_3 motivazione - riduce le disposizioni di cui al suddetto testamento nei termini di cui in parte motiva e dichiara che:
a. ad (e, per essa, ai di lei eredi universali) spetta la quota di legittima Parte_1 pari ad un quarto dell'eredità relitta da (nato a [...] Controparte_6
pagina 6 di 7 Catania in data 24 gennaio 1927 e deceduto in Catania in data 7 febbraio 2014);
b. a spetta la quota di legittima pari ad un sesto dell'eredità Parte_2 relitta da (nato a [...] in data [...] e Controparte_6 deceduto in Catania in data 7 febbraio 2014);
c. a spetta la quota di legittima pari ad un sesto dell'eredità relitta da Parte_3
(nato a [...] in data [...] e deceduto Controparte_6 in Catania in data 7 febbraio 2014);
2. rigetta la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta dalle parti;
3. compensa le spese di lite e di mediazione;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 1° aprile 2021 a carico della parte convenuta;
5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 25 gennaio 2024 a carico degli attori, in solido tra loro.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale nella camera di consiglio del 13 marzo
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Alessandro Rizzo dott.ssa Grazia Longo
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